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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15539 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 11688 /2025
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 6.11.2025 innanzi al giudice dott.ssa Chiara Serafini è comparso per parte appellante l'avv. Francesca Ricciardi e per l'avv. Barbara Battistella. CP_1
Alle 10,50 nessuno è comparso per l . Controparte_2
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e chiedendo l'accoglimento di tutte le domande e le eccezioni proposte.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18,10, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, di seguito riportate.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 6.11.2025, nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 11688 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in in via Giunio Bazzoni n. 15, presso lo studio dell'avv. Francesca CP_1
Ricciardi che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
;
- appellante –
E
l' , Controparte_2
elettivamente in in via Tibullo n. 13, presso lo studio dell'avv. Claudio Larussa, che la CP_1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata –
E
, CP_1
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in via del Tempio di CP_1
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Battistella in virtù di procura in atti;
- appellata–
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8267/2024 emessa dal Giudice di Pace di – CP_1 opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della
Strada.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2025. 2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 8267/2024 con la quale il Giudice Parte_1 di Pace di ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento CP_1
n. 0972019021304865200, sulla base del disposto dell'art. 12 comma 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, in base al quale l'estratto di ruolo non è impugnabile.
Avverso tale statuizione ha proposto appello rilevando l'inapplicabilità della Parte_1 disposizione richiamata alle sanzioni amministrative comminate per violazioni del codice della strada e rilevando, nel merito, la fondatezza dell'opposizione, in ragione della nullità della notificazione dei verbali di accertamento n. 22160709904 e n. 18160032096 e in ragione della prescrizione del credito oggetto dei verbali di accertamento n. 13160055857 e n. 18160025899.
L' ha riproposto l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, Controparte_2 che avrebbe dovuto essere proposta nelle forme di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150/2011. Nel merito,
l' ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato. Controparte_2
Si è, altresì, costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato. CP_1
2. Il primo motivo di gravame è fondato.
Premesso che l'art. 12 comma 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 trova applicazione anche in materia di sanzioni amministrative pecuniarie (Cass. n. 29729/2023), va evidenziato che non si verte nella specie in ipotesi di cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l'interessato sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo, bensì di opposizione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso la cartella di pagamento n. 0972019021304865200, ritualmente notificata. L'azione è quindi volta ad accertare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria oggetto della cartella di pagamento notificata dall , sicché non può Controparte_2 essere revocata in dubbio la sussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente.
La statuizione del primo giudice, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. deve pertanto essere riformata
3. Deve invece essere dichiarata inammissibile la contestazione con la quale l'opponente ha eccepito la nullità della notificazione dei verbali di accertamento n. 22160709904 e n. 18160032096, sottesi alla cartella di pagamento impugnata.
Si tratta infatti di censura che integra una opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011, tardivamente proposta dall'opponente nel primo grado di giudizio nelle memorie difensive conclusive, depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni
3 Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato: “Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti, l'omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione” (Cass. n. 20840/2017).
A fronte della costituzione in giudizio di avvenuta in data 11.04.2023, l'opponente CP_1 avrebbe dovuto sollevare già all'udienza del 26.04.2023 eventuali contestazioni in ordine alla documentazione prodotta da al fine di ottenere l'accoglimento della domanda di CP_1 accertamento della prescrizione del credito, mentre le doglianze sollevate per la prima volta nelle memorie difensive depositate nel termine concesso contestualmente alla fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni devono ritenersi tardive.
4. In sede di appello, l'opponente ha riproposto la domanda di accertamento della prescrizione del credito oggetto dei verbali di accertamento n. 13160055857 e n. 18160025899.
Va precisato che dall'esame degli atti difensivi sulla questione non si rinviene, come ritenuto dall'appellante, alcuna acquiescenza dell' e di che Controparte_2 CP_1 nel primo grado di giudizio hanno domandato il rigetto integrale dell'opposizione e, in sede di appello, il rigetto del gravame.
Nel merito, la domanda è infondata.
I verbali di accertamento n. 13160055857 e n. 18160025899 hanno ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada comminate il 26.01.2016 e il 24.06.2016.
A prescindere, per le ragioni sopra esposte, da qualsiasi valutazione sul perfezionamento della notificazione dei verbali, eseguita rispettivamente il 4.04.2016 e il 13.07.2016, il termine di prescrizione di cinque anni al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada è quindi decorso per entrambi i verbali nel 2021.
Deve tuttavia trovare applicazione nella specie l'art. 68 comma 1 d. l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, in base al quale con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da
4 cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
La medesima disposizione prevede l'applicazione del disposto dell'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, il cui secondo comma prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Nella specie, pertanto, risultando cessato il periodo di sospensione alla data del 31.08.2021, il termine di prescrizione deve ritenersi prorogato sino al 31.12.2023.
Da quanto precede discende che, alla data della notificazione della cartella di pagamento impugnata, il 19.01.2023, il termine di prescrizione di cinque anni al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non era ancora decorso
In conclusione, così emendata la motivazione del primo giudice, l'opposizione proposta da
[...] avverso la cartella di pagamento n. 0972019021304865200 deve essere rigettata. Parte_1
5. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta la fase istruttoria in quanto non svolta, segue la soccombenza dell'appellante.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del
T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 8267/2024 emessa dal Giudice di Pace di ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento del gravame dichiara ammissibile l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 0972019021304865200 e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione;
5 condanna al rimborso delle spese di lite in favore di e Parte_1 CP_1 dell' , liquidate per ciascuna parte in euro 852,00 per compensi, Controparte_2 oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, 6.11.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
6
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 6.11.2025 innanzi al giudice dott.ssa Chiara Serafini è comparso per parte appellante l'avv. Francesca Ricciardi e per l'avv. Barbara Battistella. CP_1
Alle 10,50 nessuno è comparso per l . Controparte_2
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e chiedendo l'accoglimento di tutte le domande e le eccezioni proposte.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
All'esito della camera di consiglio, alle ore 18,10, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, di seguito riportate.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 6.11.2025, nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 11688 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in in via Giunio Bazzoni n. 15, presso lo studio dell'avv. Francesca CP_1
Ricciardi che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
;
- appellante –
E
l' , Controparte_2
elettivamente in in via Tibullo n. 13, presso lo studio dell'avv. Claudio Larussa, che la CP_1 rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata –
E
, CP_1
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in via del Tempio di CP_1
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Battistella in virtù di procura in atti;
- appellata–
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8267/2024 emessa dal Giudice di Pace di – CP_1 opposizione avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della
Strada.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 6 novembre 2025. 2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 8267/2024 con la quale il Giudice Parte_1 di Pace di ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento CP_1
n. 0972019021304865200, sulla base del disposto dell'art. 12 comma 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, in base al quale l'estratto di ruolo non è impugnabile.
Avverso tale statuizione ha proposto appello rilevando l'inapplicabilità della Parte_1 disposizione richiamata alle sanzioni amministrative comminate per violazioni del codice della strada e rilevando, nel merito, la fondatezza dell'opposizione, in ragione della nullità della notificazione dei verbali di accertamento n. 22160709904 e n. 18160032096 e in ragione della prescrizione del credito oggetto dei verbali di accertamento n. 13160055857 e n. 18160025899.
L' ha riproposto l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, Controparte_2 che avrebbe dovuto essere proposta nelle forme di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150/2011. Nel merito,
l' ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato. Controparte_2
Si è, altresì, costituita in giudizio chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato. CP_1
2. Il primo motivo di gravame è fondato.
Premesso che l'art. 12 comma 4 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 trova applicazione anche in materia di sanzioni amministrative pecuniarie (Cass. n. 29729/2023), va evidenziato che non si verte nella specie in ipotesi di cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l'interessato sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo, bensì di opposizione ex art. 615 c.p.c., proposta avverso la cartella di pagamento n. 0972019021304865200, ritualmente notificata. L'azione è quindi volta ad accertare l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria oggetto della cartella di pagamento notificata dall , sicché non può Controparte_2 essere revocata in dubbio la sussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente.
La statuizione del primo giudice, che ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. deve pertanto essere riformata
3. Deve invece essere dichiarata inammissibile la contestazione con la quale l'opponente ha eccepito la nullità della notificazione dei verbali di accertamento n. 22160709904 e n. 18160032096, sottesi alla cartella di pagamento impugnata.
Si tratta infatti di censura che integra una opposizione ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011, tardivamente proposta dall'opponente nel primo grado di giudizio nelle memorie difensive conclusive, depositate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni
3 Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato: “Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti, l'omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione” (Cass. n. 20840/2017).
A fronte della costituzione in giudizio di avvenuta in data 11.04.2023, l'opponente CP_1 avrebbe dovuto sollevare già all'udienza del 26.04.2023 eventuali contestazioni in ordine alla documentazione prodotta da al fine di ottenere l'accoglimento della domanda di CP_1 accertamento della prescrizione del credito, mentre le doglianze sollevate per la prima volta nelle memorie difensive depositate nel termine concesso contestualmente alla fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni devono ritenersi tardive.
4. In sede di appello, l'opponente ha riproposto la domanda di accertamento della prescrizione del credito oggetto dei verbali di accertamento n. 13160055857 e n. 18160025899.
Va precisato che dall'esame degli atti difensivi sulla questione non si rinviene, come ritenuto dall'appellante, alcuna acquiescenza dell' e di che Controparte_2 CP_1 nel primo grado di giudizio hanno domandato il rigetto integrale dell'opposizione e, in sede di appello, il rigetto del gravame.
Nel merito, la domanda è infondata.
I verbali di accertamento n. 13160055857 e n. 18160025899 hanno ad oggetto sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada comminate il 26.01.2016 e il 24.06.2016.
A prescindere, per le ragioni sopra esposte, da qualsiasi valutazione sul perfezionamento della notificazione dei verbali, eseguita rispettivamente il 4.04.2016 e il 13.07.2016, il termine di prescrizione di cinque anni al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada è quindi decorso per entrambi i verbali nel 2021.
Deve tuttavia trovare applicazione nella specie l'art. 68 comma 1 d. l. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020, in base al quale con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da
4 cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli
29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
La medesima disposizione prevede l'applicazione del disposto dell'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, il cui secondo comma prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Nella specie, pertanto, risultando cessato il periodo di sospensione alla data del 31.08.2021, il termine di prescrizione deve ritenersi prorogato sino al 31.12.2023.
Da quanto precede discende che, alla data della notificazione della cartella di pagamento impugnata, il 19.01.2023, il termine di prescrizione di cinque anni al quale sono assoggettate le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non era ancora decorso
In conclusione, così emendata la motivazione del primo giudice, l'opposizione proposta da
[...] avverso la cartella di pagamento n. 0972019021304865200 deve essere rigettata. Parte_1
5. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche trattate e detratta la fase istruttoria in quanto non svolta, segue la soccombenza dell'appellante.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del
T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 8267/2024 emessa dal Giudice di Pace di ogni Parte_1 CP_1 contraria istanza ed eccezione disattesa: in accoglimento del gravame dichiara ammissibile l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 0972019021304865200 e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione;
5 condanna al rimborso delle spese di lite in favore di e Parte_1 CP_1 dell' , liquidate per ciascuna parte in euro 852,00 per compensi, Controparte_2 oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, 6.11.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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