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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/12/2025, n. 2832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2832 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3044/2024
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3044/2024 R.G., assunta in decisione all'udienza dell'11/12/2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
c.f. , rappresentato e difeso da sé stesso Parte_1 C.F._1 ai sensi dell'art. 86 c.p.c., presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Marsiconuovo alla via Vallicella n. 16;
- ATTORE –
CONTRO
c.f. , elettivamente domiciliato in Lagonegro CP_1 C.F._2
(PZ) alla piazza Trento n. 1, presso lo studio legale dell'Avv. Antonello Coppola, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti;
- CONVENUTO –
NONCHÈ
c.f. , e c.f. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via Principe C.F._4
1 Amedeo, 137, presso lo studio legale dell'Avv. Vittorio Suster, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti in atti;
- CONVENUTI –
* * * * * * * * * * *
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
Conclusioni: come in atti;
* * * * * * * * * * *
FATTO E DIRITTO
1 - Il sig. con atto di citazione del 09/08/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio e per ottenere CP_1 Controparte_2 Controparte_3 la revocatoria dell'atto di donazione datato 1.3.2023, per Notar rep. Persona_1
142/80, registrato a Roma al n. 6961 in data 3.3.2023, trascritto a Potenza il 6 detto ai nn.
4152-3315 e 4153-3316, a L'Aquila in pari data al n. 4415/3392 e a Roma, del pari il
6.3.2023, al n. 27872/19516.
In particolare, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: - dato atto di quanto sopra, annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'inopponibilità e/o
l'inefficacia nei confronti dell'odierno attore dell'atto di donazione datato 1.3.2023, per
Notar rep. 142/80, registrato a Roma al n. 6961 in data 3.3.2023, Persona_1 trascritto a Potenza il 6 detto ai nn. 4152-3315 e 4153-3316, a L'Aquila in pari data al
n. 4415/3392 e a Roma, del pari il 6.3.2023, al n. 27872/19516. - spese vinte”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/12/2024, si è costituito il convenuto contestando le domande avanzate dall'attore. CP_1
In particolare, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvedere: 1.- rigettare la domanda promossa da controparte, nonché l'inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti dispositivi aggetto del giudizio, per tutte le motivazioni innanzi richiamate;
2.-
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario per dichiarato anticipo”.
2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/12/2024, si sono costituiti i convenuti e contestando le domande Controparte_2 Controparte_3 avanzate dall'attore.
In particolare, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra gradatamente svolti, ovvero, in ogni caso, per quegli altri, comunque, risultanti e ritenuti opportuni e di giustizia, anche in via equitativa: in via preliminare accertare e dichiarare, per le suesposte argomentazioni, l'improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 3 D.L. n. 132/201; nel merito, rigettare la domanda proposta dall'attore siccome infondata in fatto ed in diritto
e comunque non provata. Con vittoria di compensi di causa, gravati da rimborso forfettario 15% ed oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
Nel corso del giudizio le parti congiuntamente hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite ed ordine al conservatore di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda.
2 - Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Per consolidata giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile
e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cassazione civile, sez. III, 06 febbraio 2007, n. 2567).
La cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto. La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito ma introdotta nel nostro ordinamento attraverso la giurisprudenza e adoperata come formula terminativa di una serie di giudizi - ai quali non si attagliavano le figure della rinuncia agli atti o all'azione. In materia di contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata, come esattamente rilevato da Cass. 18 maggio
2000 n. 368/SU, in una molteplicità di situazioni - prescindendo da quelle, in precedenza
3 ricordate, in cui l'espressione è adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione - quali a mero titolo esemplificativo, l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 23 aprile 1974 n.
1218; Cass.9 luglio 1997 n. 6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass. 29 aprile
1974 n. 1216; Cass. 9 maggio 1975 n. 1809; Cass. 12 dicembre 1975 n. 4151); la successione di leggi (Cass. 8 luglio 1960 n. 1813); lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento (Cass. 14 novembre 1977
n. 4923); la transazione stipulata fra le parti dopo l'inizio del processo (Cass. 27 febbraio
1998 n. 2197; Cass. 18 maggio 1998 n. 4963; Cass. 6 giugno 1998 n. 5594).
Tali fattispecie sono fra loro comparabili per l'unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia.
Nel caso di specie, intercorrevano tra le parti interlocuzioni e le stesse addivenivano ad una soluzione bonaria della vicenda, sicché cessava la materia del contendere.
Va, inoltre, ordinata, una volta divenuta definitiva la presente sentenza, al Conservatore competente, con esonero di ogni sua responsabilità, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale relativa al presente procedimento R.G. 3044/2024.
2 – Sussistendo valide ragioni in tal senso, per quanto sopra evidenziato, le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 Controparte_2
e ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_3
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Ordina, una volta divenuta definitiva la presente sentenza, al Conservatore competente, con esonero di ogni sua responsabilità, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale relativa al presente procedimento R.G. 3044/2024;
- Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Potenza, 15/12/2025
4 Il Giudice
Dott. Davide Visconti
5
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3044/2024 R.G., assunta in decisione all'udienza dell'11/12/2025 ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
c.f. , rappresentato e difeso da sé stesso Parte_1 C.F._1 ai sensi dell'art. 86 c.p.c., presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Marsiconuovo alla via Vallicella n. 16;
- ATTORE –
CONTRO
c.f. , elettivamente domiciliato in Lagonegro CP_1 C.F._2
(PZ) alla piazza Trento n. 1, presso lo studio legale dell'Avv. Antonello Coppola, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti;
- CONVENUTO –
NONCHÈ
c.f. , e c.f. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via Principe C.F._4
1 Amedeo, 137, presso lo studio legale dell'Avv. Vittorio Suster, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura alle liti in atti;
- CONVENUTI –
* * * * * * * * * * *
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
Conclusioni: come in atti;
* * * * * * * * * * *
FATTO E DIRITTO
1 - Il sig. con atto di citazione del 09/08/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio e per ottenere CP_1 Controparte_2 Controparte_3 la revocatoria dell'atto di donazione datato 1.3.2023, per Notar rep. Persona_1
142/80, registrato a Roma al n. 6961 in data 3.3.2023, trascritto a Potenza il 6 detto ai nn.
4152-3315 e 4153-3316, a L'Aquila in pari data al n. 4415/3392 e a Roma, del pari il
6.3.2023, al n. 27872/19516.
In particolare, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti: - dato atto di quanto sopra, annullare e/o dichiarare la nullità e/o l'inopponibilità e/o
l'inefficacia nei confronti dell'odierno attore dell'atto di donazione datato 1.3.2023, per
Notar rep. 142/80, registrato a Roma al n. 6961 in data 3.3.2023, Persona_1 trascritto a Potenza il 6 detto ai nn. 4152-3315 e 4153-3316, a L'Aquila in pari data al
n. 4415/3392 e a Roma, del pari il 6.3.2023, al n. 27872/19516. - spese vinte”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/12/2024, si è costituito il convenuto contestando le domande avanzate dall'attore. CP_1
In particolare, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvedere: 1.- rigettare la domanda promossa da controparte, nonché l'inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti dispositivi aggetto del giudizio, per tutte le motivazioni innanzi richiamate;
2.-
Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario per dichiarato anticipo”.
2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11/12/2024, si sono costituiti i convenuti e contestando le domande Controparte_2 Controparte_3 avanzate dall'attore.
In particolare, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'on.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra gradatamente svolti, ovvero, in ogni caso, per quegli altri, comunque, risultanti e ritenuti opportuni e di giustizia, anche in via equitativa: in via preliminare accertare e dichiarare, per le suesposte argomentazioni, l'improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 3 D.L. n. 132/201; nel merito, rigettare la domanda proposta dall'attore siccome infondata in fatto ed in diritto
e comunque non provata. Con vittoria di compensi di causa, gravati da rimborso forfettario 15% ed oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
Nel corso del giudizio le parti congiuntamente hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite ed ordine al conservatore di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda.
2 - Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Per consolidata giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile
e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cassazione civile, sez. III, 06 febbraio 2007, n. 2567).
La cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto. La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito ma introdotta nel nostro ordinamento attraverso la giurisprudenza e adoperata come formula terminativa di una serie di giudizi - ai quali non si attagliavano le figure della rinuncia agli atti o all'azione. In materia di contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata, come esattamente rilevato da Cass. 18 maggio
2000 n. 368/SU, in una molteplicità di situazioni - prescindendo da quelle, in precedenza
3 ricordate, in cui l'espressione è adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione - quali a mero titolo esemplificativo, l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 23 aprile 1974 n.
1218; Cass.9 luglio 1997 n. 6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass. 29 aprile
1974 n. 1216; Cass. 9 maggio 1975 n. 1809; Cass. 12 dicembre 1975 n. 4151); la successione di leggi (Cass. 8 luglio 1960 n. 1813); lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento (Cass. 14 novembre 1977
n. 4923); la transazione stipulata fra le parti dopo l'inizio del processo (Cass. 27 febbraio
1998 n. 2197; Cass. 18 maggio 1998 n. 4963; Cass. 6 giugno 1998 n. 5594).
Tali fattispecie sono fra loro comparabili per l'unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia.
Nel caso di specie, intercorrevano tra le parti interlocuzioni e le stesse addivenivano ad una soluzione bonaria della vicenda, sicché cessava la materia del contendere.
Va, inoltre, ordinata, una volta divenuta definitiva la presente sentenza, al Conservatore competente, con esonero di ogni sua responsabilità, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale relativa al presente procedimento R.G. 3044/2024.
2 – Sussistendo valide ragioni in tal senso, per quanto sopra evidenziato, le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 Controparte_2
e ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_3
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Ordina, una volta divenuta definitiva la presente sentenza, al Conservatore competente, con esonero di ogni sua responsabilità, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale relativa al presente procedimento R.G. 3044/2024;
- Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Potenza, 15/12/2025
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