Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 857/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in GIARRE (CT), via F.lli Cairoli n. 41, presso lo studio dell'Avv. DI CARLO ENZO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in GIARRE (CT), via F.lli Cairoli n. 41, presso lo studio dell'Avv. DI CARLO ENZO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Palermo, il 29/5/1993, alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 19/2/2025; con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso depositato e sottoscritto il 7/2/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Essi coniugi vivranno separati, come in effetti lo sono da oltre 10 anni, ed ognuno potrà scegliere la propria residenza ove ritiene opportuno nel proprio esclusivo interesse ed a maggior conferma sin d'ora si danno reciproco consenso per eventuale espatrio;
2) Entrambi i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunziare agli alimenti o a mantenimenti o a contributi economici, essendo ognuno di loro in grado di provvedere alle proprie esigenze;
3) Essi coniugi hanno già provveduto, altresì, a dividere bonariamente tutti i beni mobili in comune;
4) Dichiarano le parti di non avere null' altro a pretendere reciprocamente”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis 49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 857/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 7/2/2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa
2 al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 53 p. 2, serie A, dell'anno 1993).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
3