Articolo 187 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 186Articolo 188
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
26 febbraio 2014
Art. 187. Disposizioni tecniche attuative 1. Con decreto del Ministro della difesa sono emanate le disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento della Sanita' militare e dei servizi sanitari militari delle singole Forze armate. (( 1-bis. Forme di razionale coordinamento coerenti con i criteri interforze tra il Servizio sanitario militare e il Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza possono essere assicurate, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la stipula di apposite convenzioni fra il Comando generale della Guardia di finanza e lo Stato maggiore della difesa. ))
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente