Art. 187. Disposizioni tecniche attuative 1. ((Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa sentito il Direttore della Sanita' militare, sono emanate le disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento della Sanita' militare.)) 1-bis. Forme di razionale coordinamento coerenti con i criteri interforze tra il Servizio sanitario militare ((nazionale)) e il Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza possono essere assicurate, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la stipula di apposite convenzioni fra il Comando generale della Guardia di finanza e lo Stato maggiore della difesa. 1-ter. ((Le disposizioni di cui al comma 1 che riguardano l'organizzazione sanitaria presso le Forze armate o l'Arma dei carabinieri sono adottate sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.))
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9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
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28 maggio 2026
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Giurisprudenza • 288
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- colpa della P.A.·
- interessi legali·
- art. 2043 cod. civ.·
- sospensione patente di guida·
- spese di lite·
- risarcimento danni·
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- danno morale·
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- illegittimità provvedimento amministrativo·
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- danno patrimoniale