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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona e Famiglia, composta dai sigg.
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa FR Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 378/2024 tra nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Augusto MANNI (c.f. ), C.F._2
presso il cui studio elettivamente domicilia, in Marino (RM), Corso Vittoria Colonna n.
196
APPELLANTE
e
, nata a [...] il [...], contumace Controparte_1
APPELLATA nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENTORE NECESSARIO
Avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 9838/2023 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 06.06.2023, pubblicata il 20 giugno 2023, all'esito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e (n. Parte_1 Controparte_1
59046/2018 R.G.)
Conclusioni: per l'appellante:
“accertare e dichiarare illegittimità/ingiusta/eccessiva la sentenza n. 9838/2023, pubblicata il 20.06.2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione I Civile,
a definizione del procedimento R.G. n. 59046/2018, mai notificata, per i motivi dedotti in narrativa e, in parziale riforma della stessa, rideterminare in complessivi € 800,00 il contributo mensile dovuto dal Sig. per il mantenimento dei figli;
Parte_1 in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse congruo l'importo di
€ 800,00, ridurre l'assegno di mantenimento fissato dal Tribunale di Roma in €
1.300,00 nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi direttamente in favore dello scrivente procuratore, che se ne dichiara antistatario”
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato il 22 gennaio 2024 ha proposto appello davanti Parte_1
a questa Corte, avverso la sentenza n. 9838/2023, emessa dal Tribunale Civile di Roma in data 06.06.2023 nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio introdotto dallo stesso e contraddistinto dal n. R.G. 59046/2018, con la quale era stato così Pt_1
testualmente deciso:
fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori, dispone che a far data dal corrente mese di giugno 2023 ed entro il giorno 5 di ogni mese relativamente ai ratei futuri, il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli
PE
(2000) e FR (2003), l'assegno perequativo di euro 1.300,00 mensili (euro
650 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base giugno 2023, e condanna il al pagamento, in favore della , dei Pt_1 CP_1
relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il
Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014 che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti
PE
e FR con le specificazioni tutte di cui al suindicato Protocollo;
spese compensate.
L'appellante aveva contratto matrimonio con in data 7/06/1998 e Controparte_1 dall'unione erano nati due figli: (2000) e FR (2003). PE1
Con ricorso depositato il 19 marzo 2018 il aveva chiesto al Tribunale di Roma Pt_1
di: pronunciare la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio;
affidare i due figli, all'epoca ancora minorenni, in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, alla quale era assegnata la casa coniugale;
regolamentare le frequentazioni padre-figli; porre a carico del l'obbligo di contribuire al Pt_1 mantenimento dei figli nella misura massima di € 800,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La costituendosi in giudizio, non aveva contestato la domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di disporre l'affidamento esclusivo a sé della figlia ancora minorenne, FR, con assegnazione della casa coniugale alla stessa che ne era proprietaria, e di stabilire il contributo CP_1
paterno per il mantenimento dei figli nella misura di € 1.500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 4 marzo 2019, resa all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il Presidente f.f. del Tribunale aveva confermato le condizioni della separazione consensuale (affidamento dei figli ancora minorenni a entrambi i genitori;
collocamento dei figli presso la madre;
assegnazione della casa coniugale alla determinazione del contributo paterno per il mantenimento dei figli nella CP_1
misura complessiva di € 800,00, oltre al 50% delle spese straordinarie).
Con sentenza non definitiva n. 2847/2020 del 10.02.2020 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Espletata l'istruttoria, la causa era stata infine decisa come sopra.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , limitatamente alla parte Parte_1 in cui il primo giudice aveva stabilito l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli nella misura complessiva di € 1.300,00 al mese, formulando il seguente motivo:
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 337 BIS E 337 TER C.C. E DEL PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITA' AL FINE DELLA CORRETTA DETERMINAZIONE DEL
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI A CARICO DEL PADRE.
In particolare, l'appellante ha rilevato che il primo giudice, nel quantificare l'assegno da porre definitivamente a carico del , aveva aumentato l'importo di € 800,00 Pt_1 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio) determinato in sede di separazione e successivamente confermato nella fase presidenziale del giudizio di divorzio (udienza del 4.3.2019), portandolo ad € 1.300,00 mensili (€ 650,00 per ciascun figlio) sul presupposto che il reddito percepito dal sarebbe superiore rispetto a quello Pt_1
considerato in sede separativa, e inoltre che in ragione lungo lasso temporale decorso dall'epoca della separazione sarebbero aumentate le esigenze di vita dei figli, senza tuttavia considerare che la era proprietaria di otto unità immobiliari, di cui CP_1
ben sei locate e fonte di reddito, ed era inoltre comproprietaria di una villa di pregio in Frascati, nonché intestataria di due conti correnti e cointestataria, unitamente alla madre e ai fratelli, di altro conto corrente bancario. L'appellante ha poi sottolineato che la documentazione fiscale depositata in giudizio dalla odierna appellata riportava un reddito imponibile di circa € 1.500 mensili nel 2021, ma era noto che le risultanze delle dichiarazioni dei redditi, attesa la loro funzione tipicamente fiscale, non assumevano rilievo decisivo e non rivestivano valore vincolante, potendo piuttosto essere valutate discrezionalmente ed anche disattese, alla luce delle altre risultanze probatorie, comprese le nozioni di comune esperienza e le presunzioni semplici.
Con riferimento al , l'appellante ha dedotto che dalla documentazione Pt_1
depositata emergeva soltanto un sensibile adeguamento dello stipendio al mutato costo della vita: il , dipendente , percepiva all'epoca della separazione una Pt_1 CP_2 retribuzione netta mensile di € 3.000,00 circa (Mod. 730/2016) e all'epoca della emissione della sentenza di divorzio una retribuzione netta mensile di € 3.400,00 calcolato sulle dodici mensilità (Mod. 730/2022); lo stesso conduceva in locazione l'appartamento in cui viveva, versando un canone mensile di circa € 600 mensili all'epoca della separazione, aumentato ad € 700,00 mensili all'epoca del divorzio;
era ancora comproprietario con i familiari di quattro appartamenti pervenuti per successione paterna, dai quali non ricavava redditi da locazione, in quanto in uso ai suoi congiunti.
Ha concluso chiedendo di rideterminare in € 800,00 al mese il contributo posto a suo carico per il mantenimento dei figli.
Con decreto del 23 febbraio 2024 è stata fissata per la comparizione delle parti in camera di consiglio l'udienza del 6 febbraio 2025, successivamente differita di ufficio al 24 aprile 2025.
La parte appellata, sebbene ritualmente citata, non è costituita in giudizio e pertanto deve essere dichiarata contumace.
Con decreto del 17 marzo 2025, ritualmente comunicato, è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 24 aprile 2025 con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni sulle quali questa Corte avrebbe poi deciso in Camera di
Consiglio.
In data 28 aprile 2025 il P.G. ha formulato parere contrario all'accoglimento dell'appello.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa Corte ha riservato la decisione in camera in consiglio, senza assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., trattandosi di giudizio camerale, relativamente al quale non è prevista la applicazione di detta norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte esclusivamente sul quantum del contributo paterno per il mantenimento della prole, non avendo l'appellante contestato la domanda relativamente all'an.
L'appellante lamenta che la decisione del primo giudice di aumentare l'importo del contributo paterno da € 800,00, come stabilito in sede di separazione e confermato in sede presidenziale nel giudizio divorzile, a € 1.300,00, era unicamente fondata sul presupposto che il reddito del era aumentato, rispetto all'epoca della Pt_1
separazione, e che dato il lungo lasso temporale trascorso, le esigenze dei due figli della coppia erano nel frattempo aumentate, ma non si era tenuto conto del fatto che in realtà l'aumento del reddito netto medio mensile dell'appellante era dovuto unicamente all'adeguamento della retribuzione al costo della vita, né si erano considerate le condizioni patrimoniali della proprietaria di ben otto unità CP_1
immobiliari di cui sette a rendita, nonché di una villa in Frascati, e titolare di due conti correnti e di un conto cointestato ai suoi familiari.
Osserva questa Corte che il primo giudice ha correttamente fondato la propria decisione in ordine all'aumento dell'importo del contributo paterno sia sulla circostanza dell'intervenuto incremento del reddito netto medio mensile del , Pt_1 circostanza peraltro non contestata da quest'ultimo, il quale ha unicamente dedotto che tale incremento costituiva l'adeguamento della retribuzione al costo della vita, sia sul presumibile accrescimento delle esigenze personali dei figli, stante il lungo lasso di tempo trascorso, sia sul divario reddituale esistente tra i coniugi.
A tal fine, il primo giudice ha evidenziato che il percepiva una retribuzione Pt_1 netta media mensile di € 3.400,00, era gravato da un canone di locazione di € 700,00 al mese per l'abitazione ove abitava con la sua nuova compagna ed era comproprietario di numerose unità immobiliari non produttive di rendita in quanto in godimento dei suoi familiari, mentre la era titolare di redditi da locazione pari ad € CP_1
1.500,00 al mese, ed era proprietaria dell'immobile ove viveva con i suoi due figli e di alcune unità immobiliari suscettibili di sfruttamento economico.
Ritiene questa Corte che la decisione sia pienamente condivisibile.
Nel caso di specie, invero, esiste una certa sproporzione tra il reddito netto medio mensile dell'odierno appellante (€ 3.400,00), e quello della appellata (€ 1.500,00), la quale è proprietaria di immobili produttivi di reddito ma non percepisce alcun reddito fisso da lavoro.
Quanto alla situazione patrimoniale, va rilevato che sia la che il CP_1 Pt_1
sono proprietari di immobili.
Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa il 13 novembre 2024 il ha affermato di aver percepito nell'anno 2023 il reddito netto di € 40.933,00, Pt_1
di essere comproprietario per la quota di 1/9, per successione del padre, di 4 appartamenti in Roma, non produttivi di reddito perché occupati da suoi familiari;
di essere coniugato con la signora percettrice di un reddito netto Controparte_3 annuo di € 28.462,00, di essere onerato dal pagamento mensile del canone di locazione di € 790,00, per l'appartamento ove risiede con la moglie, di aver versato ai figli il contributo mensile di € 800,00 fino al mese di giugno 2024, epoca in cui la sua ex moglie gli aveva comunicato con raccomandata a.r. che entrambi i figli lavoravano.
Le dichiarazioni del trovano conferma nei dati emergenti dalle dichiarazioni Pt_1
dei redditi degli anni 2022, 2023 e 2024 tempestivamente depositate in grado di appello.
Gli elementi emergenti dall'istruttoria giustificano pienamente l'aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento dei due figli, sia in considerazione dell'intervenuto aumento del reddito netto medio mensile dell'obbligato, rispetto all'epoca della separazione, sia in ragione della sensibile differenza reddituale tale parti, sia, infine, in ragione del lungo tempo trascorso tra l'epoca della separazione
(2013) e l'emissione della sentenza di divorzio (2023), e delle verosimilmente aumentate esigenze economiche dei figli, in relazione all'età.
Sul punto, giova ricordare che ai fini della determinazione del quantum del contributo dovuto dal genitore non convivente deve tenersi conto delle condizioni economiche di ciascun genitore, delle esigenze di vita dei figli e del tempo di permanenza degli stessi presso ciascun genitore.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'aumento delle esigenze del figlio "è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità" (Cass.
n. 2191/2009), non ha bisogno di specifica dimostrazione (Cass. n. 17055/2007), legittimando di per sé la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento, trovi capienza nelle "disponibilità patrimoniali dell'onerato" (Cass. n. 400/2010). Ritiene pertanto questa Corte che l'importo di € 1.300,00 mensili stabilito dal primo giudice a carico dall'odierno appellante per il mantenimento dei figli sia del tutto congruo, in relazione alle evidenziate circostanze, e vada in questa sede confermato.
Il gravame va pertanto respinto, e la sentenza impugnata va confermata.
Nulla sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell'appellata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 22 gennaio 2024, avverso la sentenza n. 9838/2023 emessa in data 6 giugno 2023 dal Tribunale di Roma nella causa iscritta al n. R.G. 59046/2018, avente a oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
nella contumacia dell'appellata, acquisito il parere del Procuratore CP_1
Generale, così dispone:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Nulla sulle spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del Contributo Unificato versato dall'appellante.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott. Sofia Rotunno)