Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Potenza in funzione di giudice del lavoro dr. Giuseppina Valestra ha pronunciato all'udienza del 2.4.2025 tenuta con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2341 del ruolo gen. dell'anno 2019
TRA
AL NN US (c.f. [...]); AL LA (c.f.
[...]); AM CH (c.f. [...]);
RO ON (c.f. [...]); LL CH AR (c.f.
[...]); IU IN (c.f. [...]); EC
RI (c.f. [...]); ON AR ZI (c.f.
[...]); BA EN (c.f. [...]); EL
AR EL (c.f. [...]); DI SA (c.f.
[...]); BR US (c.f. [...]); BR
VA (c.f. [...]); GG VI (c.f.
[...]); CA ROSNN (c.f. [...]);
SA IS (c.f. [...]); LL AR AR
(c.f. [...]); AS ARN-GELA (c.f.
[...]); AS GE (c.f. [...]);
RE GA (c.f. [...]); CE GE (c.f.
[...]); LL SA (c.f. [...]); IS
AN (c.f. [...]); ME IU (c.f.
[...]); CO RA (c.f. [...]);
RO EN (c.f. [...]); ST ON (c.f.
[...]); CA TO EL (c.f. [...]);
D'RO BE (c.f. [...]); DI MO CH (c.f.
[...]); DI NN EN (c.f. [...]);
1
[...]); CC NA (c.f. [...]); OL
SE (c.f. [...]); RE LU (c.f. [...]);
RA MARINN (c.f. [...]); NI ARNGELA (c.f.
[...]); GA AR (c.f. [...]);
AR FA (c.f. [...]); EN IM (c.f.
[...]); -G GI (c.f. [...]); AR
DO RM (c.f. [...]); CO UC (c.f.
[...]); MI IC (c.f. [...]);
OL MI (c.f. [...]); NT TO (c.f.
[...]); CE NNAR (c.f. [...]);
MA SA AR (c.f. [...]); AN IA (c.f.
[...]); LA RI (c.f. [...]); RI
IO (c.f. [...]); VA NN (c.f. [...]);
CA CH (c.f. [...]); RO NNLISA (c.f.
[...]); MA RA (c.f. [...]);
ME FL RA (c.f. [...]); MO LE
AE (c.f. [...]); FE MARINN (c.f.
[...]); -T VI SA (c.f.
[...]); UR LA (c.f. [...]);
AR RO (c.f. [...]); LA
TA (c.f. [...]); NE RI (c.f.
[...]); IN NC (c.f. [...]); LI
IA (c.f. [...]); OS ON (c.f.
[...]); RE NG (c.f. [...]); IZ
IA (c.f. [...]); SA MI (c.f. [...]);
IN NG (c.f. [...]); UG DA (c.f.
[...]); AB ON (c.f. [...]); AB
OS (c.f. [...]); SA AR RA (c.f.
[...]); SC US (c.f. [...]); NE
VI (c.f. [...]); IL GIANUC (c.f. [...]);
VO ID (c.f. [...]); GL TE (c.f.
[...]); AT ARSARIA (c.f. [...]);
LL US (c.f. [...]); LA UI (c.f.
2 [...]); NE IA (c.f. [...]); UT
DO (c.f. [...]); PE IV (c.f. [...]);
CA AN (c.f. [...]) tutti rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Riccardo Bolognesi e Germana Raffaele presso i quali sono elettivamente domiciliati ricorrenti
E
TE LO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in atti dagli Avv.ti Giorgio Molteni, Sara Lovecchio e
Giovanni Valentino presso il quale è elettivamente domiciliata resistente
E
UM IT S.P.A. (già IA S P A) in persona del legale rappresentante pro- tempore rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in atti dagli Avv.ti Claudio
Morpurgo Anna Menicatti e. Maria Marchioni presso la quale è elettivamente domiciliata resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.7.2019 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno dedotto: di essere stati dipendenti di IS (Intesa San Paolo Group Services società consortile per azioni),da ultimo presso la struttura denominata “Direzione recupero crediti” (DRC) alla quale era affidata, tra l'altro, l'attività di gestione dei crediti in sofferenza e delle garanzie sui beni;
che detta attività veniva svolta in favore delle varie società del gruppo;
che la DRC era articolata in due differenti servizi, quello territoriale, a sua volta distinto in vari uffici dislocati sul territorio nazionale, e quello specialistico, caratterizzato dalla gestione di posizioni appartenenti ai segmenti specialistici e che si avvaleva di diversi uffici;
che all'interno della
DRC, oltre ai detti due servizi, vi erano altresì l'ufficio supporto tecnico amministrativo e l'ufficio normativa strumenti, come da organigramma della DRC, aggiornato a maggio 2018; che nel novembre del 2018 è stato sottoscritto un atto di scissione parziale, con il quale, tra l'altro, IS ha assegnato ad una compagine denominata IA S.p.A. il “ramo d'azienda organizzato presso IS nella struttura denominata “Direzione Recupero Crediti” - nella sua articolazione territoriale, comprensiva di tutte le unità alle quali è assegnato personale dipendente e con l'eccezione dell'ufficio denominato “Supporto Tecnico Amministrativo” -
3 per l'esercizio, in breve, dell'attività di sollecito e recupero del credito e di ogni attività accessoria e strumentale (“Ramo IS”) …”; che detta operazione ha determinato, a decorrere dal 30.11.2018, il passaggio alle dipendenze di IA S.p.A., ex art. 2112 c.c., di circa 500 unità di personale, compresi i medesimi ricorrenti adibiti presso gli uffici di Caserta;
che poco dopo detta operazione, IA S.p.A. ha modificato la denominazione in IN Italy
S.p.A. e IS è stata fusa per incorporazione in Intesa San Paolo S.p.A. (IS).
Tanto in sintesi premesso, i ricorrenti hanno impugnato il trasferimento, denunciando l'insussistenza delle condizioni per l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 2112 c.c. alla fattispecie concreta, con varie e articolate argomentazioni.
Hanno quindi concluso chiedendo:
“…accertare e dichiarare la nullità /invalidità /inefficacia, ai sensi degli artt. 2112 c.c. e/o
1406 c.c. e/o 1418 c.c. e/o 1344 c.c. nei confronti dei ricorrenti, della cessione di ramo d'azienda descritta in narrativa e intervenuta tra TE LO S.P.A. (quale incorporante di TE LO GROUP SERVICES S.C.P.A.) e UM IT
S.P.A. (già IA S.P.A.), in quanto poste in essere in assenza dei necessari presupposti di legge e, in ogni caso, finalizzata a realizzare, contra legem, un piano di riduzione del personale;
2. accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti in favore di UM IT S.P.A., disponendo il ripristino del loro rapporto di lavoro alle dipendenze di TE LO S.P.A., con decorrenza 30 novembre 2018, senza soluzione di continuità e, comunque, la sua prosecuzione”, con vittoria di spese.
Si sono costituite le società convenute in giudizio, che, concludendo per il rigetto della domanda, hanno difeso la genuinità e legittimità dell'operazione traslativa, sostenendo con articolate argomentazioni la piena operatività dell'art. 2112 c.c.
UM IT S.p.A. ha altresì eccepito il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti, essendo stati garantiti i trattamenti già in essere presso TE LO, e per la clausola di miglior favore, che prevede il mantenimento dell'occupazione presso TE
LO o altra società del Gruppo per il periodo di quindici anni
*****
L'eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire risulta infondata alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale «In tema di trasferimento d'azienda, il lavoratore ha interesse ad accertare in giudizio la non ravvisabilità di un ramo d'azienda in un complesso di beni oggetto del trasferimento, e, quindi, in difetto del suo
4 consenso, l'inefficacia nei suoi confronti del trasferimento stesso, non essendo per lui indifferente, quale creditore della prestazione retributiva, il mutamento della persona del debitore-datore di lavoro, che può offrire garanzie più o meno ampie di tutela dei suoi diritti.
Tale interesse non viene meno né per lo svolgimento, in via di mero fatto, di prestazioni lavorative per il cessionario, che non integra accettazione della cessione del contratto di lavoro, né per effetto dell'eventuale conciliazione intercorsa tra lavoratore e cessionario all'esito del licenziamento del primo, né, in genere, in conseguenza delle vicende risolutive del rapporto con il cessionario» (Cass. n. 13617 del 16/06/2014 , Cass. n. 25144 del
24/10/2017; Cass 18948/ 2021).
Al fine della decisione della presente controversia occorre avere riguardo ai principi affermati dai Giudici di legittimità e dal diritto dell'Unione.
La cessione del ramo di azienda presuppone una realtà produttiva funzionalmente autonoma
(la “articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata”, di cui al comma 5, art. 2112 c.c.) e tale autonomia deve preesistere al trasferimento (su quest'ultimo requisito, anche dopo la nuova formulazione dell'art. 2112, comma 5, per tutte, Cass.
28.9.2015, n. 19141, anche sulla scorta della sentenza della Corte di Giustizia del 6 marzo
2014, in C-458/12). In particolare, si è affermato che l'autonomia funzionale del ramo ceduto implica la capacità di quest'ultimo, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti (così, Cass. 31.7.2017, n. 19034 e Cass. 8.11.2018, n. 28593, conf. Cass.
n.7364/2021 con riferimento a sentenze della CGUE 20 gennaio 2011, causa C-463/09; 6 marzo 2014, causa C-458/12; 13 giugno 2019, causa C-664/17).
In altre parole, per essere tale, il ramo d'azienda trasferito deve configurarsi come una sorta di
“micro-azienda”, capace da sola di rendere il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito della società cedente, senza necessità di dipendenza o interazione con quest'ultima anche quando oggetto della cessione sia un gruppo organizzato di dipendenti stabilmente assegnato a un compito comune senza elementi materiali significativi, purché tale entità preesista al trasferimento e sia in grado di svolgere quello specifico servizio prescindendo dalla struttura dalla quale viene estrapolata.
Tanto premesso in diritto la domanda deve ritenersi fondata, potendosi senz'altro condividere ex art 118 disp atta cpc, avuto riguardo alle risultanze dell'istruttoria documentale e
5 testimoniale di questo giudizio, le argomentazioni sottese alle pronunce intervenute sulla medesima questione e definite in diverse sedi giudiziarie (cfr sentenze allegate dalle note dei ricorrenti)
Dalla documentazione versata agli atti emerge che IS ha ceduto a IA ( ora UM
IT S.P.A) il ramo organizzato presso la DRC, “…con l'eccezione dell'ufficio denominato Supporto Tecnico Amministrativo”, struttura che, secondo il 'funzionigramma' della DRC, aveva, prima della cessione, il compito, tra gli altri, di “fornire supporto tecnico amministrativo alle strutture di recupero della Direzione” (doc. 3 IS).
Il Supporto Tecnico Amministrativo (STA), rimasto presso la società cedente, è stato poi rinominato in 'Supporto Specialistico e Amministrativo', continuando a svolgere dopo la cessione le attività di supporto amministrativo e operativo inerenti i processi recuperatori, ossia la medesima attività svolta prima della cessione (doc. 23 ricorrenti).
In particolare, in considerazione della cessione del ramo rappresentato dalla DRC e dell'affidamento a IA (ora UM IT) della gestione del recupero crediti, IS ha istituito in data 30.11.2018 in seno alla Direzione della Capital Light Bank, la Direzione
Workout Management & Administration (WMA) quale struttura dedicata come interfaccia del committente con UM IT S.p.a. e gli altri outsourcers per le attività di delibera oltre i limiti di facoltà delegate e per la gestione di talune sofferenze sensibili mantenute dal gruppo in gestione interna ( cfr doc 15 bis IS).
La Direzione Workout Management & Administration era articolata in due strutture, la
Gestione Recuperi ed il Supporto Specialistico ed Amministrativo, che continuava ad occuparsi delle attività amministrative già svolte in precedenza dall'Ufficio Supporto Tecnico ed Amministrativo di IS nonché di ulteriore attività quali, ad esempio, di gestire gli avvisi ex art. 498 c.p.c. e gli altri atti notificati, in precedenza gestiti dal Centro Recupero Crediti di
Potenza Tora.
La Gestione Recuperi si occupava invece delle posizioni e sofferenze del Gruppo non affidate a società esterne di svolgere, entro i limiti di facoltà attribuiti, le attività di delibera delle posizioni assegnate in gestione alla struttura o di posizioni affidate a società esterne, laddove fossero superati i poteri di delibera di queste ultime;
di predisporre le proposte di delibera ed inoltrarle agli organi competenti delle società creditrici (IS o altre società del Gruppo), laddove si tratti di posizioni che eccedano le facoltà della struttura
Con l'atto di scissione parziale sono state trasferite a IA immobilizzazioni materiali non significative per lo svolgimento di un'autonoma attività di impresa, quali: schede sim relative ad utenze di telefonia mobile, di monitor, device, tablet, dispositivi elettronici e pc portatili;
6 nonchè alcuni contratti di locazione ad uso foresteria;
alcuni contratti di noleggio di autovetture assegnati ai dipendenti (cfr allegati all'atto di scissione parziale).
Conseguentemente, in concomitanza con l'atto di scissione citato, le parti hanno stipulato altresì un contratto di servizio per le prestazioni di attività di tipo operativo (doc. 13 IS), in forza del quale la cedente IS (poi IS) si è impegnata a fornire alla cessionaria IA (poi
IN) fino al 2024, con possibilità di rinnovo, una numerosa serie di servizi (dalla gestione amministrativa del personale, alla logistica, alla gestione degli immobili e del servizio postale), tra i quali, in particolare, quello relativo a tutti gli applicativi informatici necessari al personale trasferito per svolgere la propria attività di recupero crediti. Risulta evidente, quindi, che con il ramo trasferito non sono stati ceduti a IA tutti i programmi informatici necessari allo svolgimento dell'attività di recupero crediti.
A tale riguardo non può assumere rilievo l'argomento difensivo relativo agli obblighi normativi che avrebbero ostato, per ragioni di tutela della privacy e dei dati sensibili, alla cessione di detti applicativi comportanti l'accesso ai data base di proprietà IS. Ed anzi la disponibilità di detti programmi risulta essere un elemento indispensabile ai fini dell'autonoma funzionalità economica dell'entità ceduta, su cui si sta indagando, così che la sua mancanza costituisce, di contro, un limite intrinseco alla cessione e non un argomento per giustificare, come sostenuto dalla resistente, la configurabilità di un trasferimento di ramo ai sensi dell'art. 2112 c.c.
Va ancora evidenziato che l'attività di recupero crediti svolta dai dipendenti della cessionaria
IN ha ad oggetto sia il cd. portafoglio Savoy, sia il cd. portafoglio Omega. Le posizioni in sofferenza del primo sono state cedute da IS non direttamente alla cessionaria IA, ma ad una terza società (Penelope) che a sua volta ha sottoscritto un contratto di service con IN
(già IA) per la gestione e i recupero di detti crediti;
le posizioni in sofferenza del secondo portafoglio (Omega) sono state invece affidate direttamente da IS a IA, anche in questo caso attraverso un contratto di servicing.
Nel dettaglio, dai documenti emerge che il Gruppo TE LO nel corso dell'anno
2018, nell'ambito del Piano d'Impresa 2018/20121, ha deciso, da un lato, di cedere alcuni crediti deteriorati (definiti NPL, acronimo per Non Performing Loans) ad un veicolo di cartolarizzazione, ossia la società PENELOPE SPV e, dall'altro lato, di esternalizzare ad una
'newco', IA S.p.a. poi divenuta UM IT S.p.a. l'attività gestionale dei crediti in sofferenza (ossia NPL, rientranti nel c.d. Portafoglio OMEGA) rimasti presso IS, presenti e futuri, questi ultimi nella misura di almeno il 90%.
7 Sta di fatto che per entrambi i portafogli lo svolgimento delle attività assegnate ai dipendenti ceduti richiede continui scambi e interazioni con altre funzioni della cedente IS, la quale, dopo la cessione, ha continuato ad esercitare su detta attività di recupero una rilevante funzione di ingerenza, sotto forma di richieste di informazioni, rilascio di autorizzazioni e di supporto operativo, nella gestione delle posizioni affidate in servicing alla compagine sociale cessionaria.
Tanto è stato confermato anche dalla prova testimoniale espletata.
Tutti i testi escussi infatti hanno descritto modalità di gestione e operative relative all'oggetto di cessione che consentono senz'altro di escludere l'autonomia funzionale del ramo ceduto, giacché anche dalle deposizioni è emerso che il ramo DRC, al momento dello scorporo dal complesso cedente, non fosse assolutamente in grado di provvedere allo scopo produttivo de quo con i propri mezzi, che per il settore bancario involgono tutte le attività ben descritte dai testimoni e, quindi, di svolgerle, in totale autonomia dal cedente. Nella fattispecie in esame invece è chiaramente emerso che l'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, anche in virtù di integrazioni fornite da contestuali o successivi contratti di appalto, non coincideva con una frazione del preesistente complesso produttivo, qualificabile come ramo poi ceduto.
Si considerino: il meccanismo di funzionamento dei processi deliberativi dell'operazione di cessione del portafoglio c.d. Penelope e di esternalizzazione di quello c.d. Omega;
l'utilizzo da parte dei dipendenti ceduti ad UM degli applicativi informatici di IS e da questa utilizzati, previsto nel contratto di servizio tra IS e IN;
le pratiche ad incaglio relative al credito al consumo, che prima della scissione di ramo d'azienda erano svolte dall'Ufficio credito di Bologna, all'interno della DRC, che dopo la scissione di ramo d'azienda sono state gestite da UM per qualche tempo e poi nuovamente internalizzate in IS e successivamente vendute;
l'esecuzione dei pagamenti dei legali e dei consulenti , cd fornitori, curata da IS come il relativo censimento (tramite la struttura WMA); la previsione per un certo periodo di tempo della produzione da parte di IS dei cedolini paga per IN e la relativa rilevazione delle presenze del personale ceduto, nonché la fornitura da parte della cedente di servizi amministrativi di supporto per il personale.
D'altro canto, va ancora evidenziato, nel solco della giurisprudenza di legittimità, che se è vero che un'azienda può comprendere anche beni immateriali, nondimeno non può ridursi solo ad essi, giacché la sua stessa nozione (contenuta nell'art. 2555 c.c.) evoca pur sempre la necessità anche di beni materiali organizzati tra loro in funzione dell'esercizio dell'impresa (di fatto impossibile in totale assenza di strutture fisiche, per quanto esigue). Sempre in virtù
8 dell'art. 2112 c.c., deve intendersi per ramo autonomo d'azienda, come tale suscettibile di trasferimento, ogni entità economica organizzata in maniera stabile che, in occasione del trasferimento, conservi la propria identità.
Ciò suppone una 'preesistente realtà produttiva' funzionalmente autonoma (il requisito della preesistenza al trasferimento è espressamente previsto nell'art. 2112 c.c., comma 5, come sostituito dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, comma 1).
In altre parole, per ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conservi la propria identità, il che presuppone, comunque, una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma (potendo conservarsi solo qualcosa che già esiste) e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento o come tale meramente identificata dalle parti del negozio traslativo. È, quindi, preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici ovvero di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà del cedente e non dall'inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalità.
D'altro canto il fatto che la nuova disposizione abbia rimesso al cedente e al cessionario di identificare l'articolazione che ne costituisce l'oggetto non significa che sia consentito di rimettere ai contraenti la qualificazione della porzione dell'azienda ceduta come ramo, così facendo dipendere dall'autonomia privata l'applicazione della speciale disciplina in questione, ma che all'esito della possibile frammentazione di un processo produttivo prima unitario, debbano essere definiti i contenuti e l'insieme dei mezzi oggetto del negozio traslativo, che realizzino nel loro insieme un complesso dotato di autonomia organizzativa e funzionale apprezzabile da un punto di vista oggettivo.
La disposizione legittima anche la cessione di un ramo "dematerializzato" o "leggero" dell'impresa, ovvero nel quale il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni, quando però il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato di un particolare know how, e cioè di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio» (Cass. n. 15690/2009, n. 21917/2013, n.
7121/2016, n. 11247/2016).
Ebbene, posto che l'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti integranti un trasferimento di ramo d'azienda incombe sul datore di lavoro cedente che intenda avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c., trattandosi di eccezione al principio generale del necessario consenso del lavoratore ceduto (cfr ex multis Cass. 7 marzo 2016, n. 4423), deve ritenersi che
9 nella fattispecie in esame, in cui non sono state evidenziate e/o provate peculiari competenze tecniche e specialistiche in capo ai ricorrenti, sono di contro emersi una serie di dati che comprovano che la loro attività non poteva prescindere da una specifica e articolata organizzazione dell'impresa cedente, in buona parte rimasta prerogativa della stessa (la contabilizzazione incassi non effettuati in filiale;
l'anagrafe dei 'fornitori' rispetto alla quale il ruolo di UM resta nell'ambito della proposta a IS di nomina o revoca;
la condivisione degli applicativi IS pertinenti all'attività di recupero crediti;
la graduale, e solo successiva alla cessione, segregazione dei dati visibili dai sistemi, nei limiti delle posizioni gestite da
UM; il rinnovo ipotecario;
la fornitura per circa un anno dopo la cessione, da parte di
IS in favore di UM, di alcuni servizi amministrativi di supporto relativi alle risorse umane, mediante un applicativo della cedente;
la cancellazione di 'ipoteche semplificate' curata da IS dietro indicazione di UM).
Deve escludersi in definitiva che il ramo ceduto avesse la capacità di svolgere autonomamente dal cedente e senza successive integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava finalizzato già nell'ambito dell'impresa cedente anteriormente alla cessione, posto che l'indagine che si è qui chiamati a svolgere non deve basarsi sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, ma all'organizzazione consentita già dalla frazione/ramo ceduto del preesistente complesso produttivo. Basti considerare che perché il ramo ceduto potesse operare è stata necessaria la significativa integrazione strutturale da parte del cessionario, attuata con la sottoscrizione, a titolo oneroso, dei contratti di locazione di beni e servizi già indicati.
Inoltre assume una particolare importanza la circostanza che l'Ufficio Supporto Tecnico ed
Amministrativo e quindi tutto il personale che ne faceva parte, che costituiva una rilevante struttura della DRC di IS ( cfr 'funzionigramma' in atti), non è stato trasferito, continuando sostanzialmente a svolgere lo stesso tipo di attività, indispensabile per il funzionamento del ramo ceduto, seppure con la diversa denominazione di “supporto specialistico” ( cfr doc 23 ricorrenti).
Le società convenute hanno valorizzato, al fine di giustificare il mantenimento di una parte delle attività cedute in capo al gruppo IS, il fatto che la NC d'LI ponga come condizione essenziale per l'esternalizzazione della gestione dei crediti deteriorati il mantenimento della capacità da parte dell'istituto bancario cedente di internalizzare nuovamente i servizi esternalizzati in caso di inadempimento/incapacità del fornitore di svolgerli (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 di NC d'LI , riportata in nota a pag. 7 della memoria UM). Senochè –come condivisibilmente motivato in sentenza n. 2715/
10 2021 emessa dal Tribunale lavoro Milano in atti - la NC d'LI non impone che l'esternalizzazione del servizio sia effettuata mediante una cessione di ramo d'azienda ed inoltre il mantenimento della capacità di reinternalizzare il servizio non comporta necessariamente che a tal fine si scorpori una parte di un servizio preesistente ed originariamente unitario.
La Circolare in questione infatti prevede unicamente che 'nel caso in cui intendano esternalizzare “funzioni operative importanti” le banche assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni: (…) la banca (…) conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione,
(…) in tale ambito, individua, all'interno della propria organizzazione, un responsabile del controllo delle singole funzioni esternalizzate dotato di adeguati requisiti di professionalità
(“referente per le attività esternalizzate”)…'.
All'esito del percorso argomentativo svolto deve pertanto escludersi che l'operazione definitiva come cessione di ramo sia riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 2112
c.c. con ogni conseguenza che ne deriva in merito all'inefficacia della cessione del rapporto di lavoro dei ricorrenti in assenza di loro consenso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Dispone che la presente sentenza pronunciata all'esito di trattazione scritta sia comunicata alle parti
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti dei ricorrenti del trasferimento del ramo d'azienda intervenuto tra TE LO S.p.a, quale incorporante di TE LO GROUP SERVICES S.C.P.A, ed UM IT
S.p.a., già IA S.p.a.
b) condanna TE LO S.p.a. al ripristino del rapporto di lavoro con ciascun ricorrente, con ogni effetto dalla data del 30.11.2018;
c) condanna in solido TE LO S.p.a e UM IT S.p.a al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 10.600,00 oltre spese di
Contributo Unificato, spese generali IVA e CPA come per legge
Si comunichi
Potenza 2.4.2025
Il giudice del lavoro
( dott. G. Valestra)
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