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Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4464/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Parentini Mirko, ha pronunciato nel procedimento ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., iscritto al n.r.g. 4464/2025 promosso da:
, C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
GENOVA, via Bartolomeo Bosco n. 31/4, presso l'Avv. Prof. DANIELE GRANARA, che la rappresenta e difende;
Ricorrente contro
, C.F. , elettivamente domiciliata in CHIAVARI, Controparte_1 CodiceFiscale_2
via Rivarola 55, presso lo studio dell'Avv. ANTONINO BONGIORNO GALLEGRA che la rappresenta e difende;
Resistente la seguente
ORDINANZA
1. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive delle parti.
1.1 La SI.ra , con ricorso proposto ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., conveniva in Parte_1
giudizio la SI.ra chiedendo che il Giudice adito – accertato lo spoglio violento Controparte_1
del possesso da lei esercitato – ordinasse l'immediata rimozione dei lucchetti apposti sui cancelli che, secondo quanto allegato, impedirebbero il libero transito della ricorrente sul sentiero di accesso alla sua abitazione.
1.2 In via istruttoria, la ricorrente richiedeva l'accesso ai luoghi, eventualmente con l'ausilio di un
CTU, nonché l'audizione di alcuni informatori.
1.3 Esponeva in fatto che:
- l'accesso all'abitazione di sua proprietà avviene mediante un sentiero utilizzato dalla stessa e dai suoi danti causa da epoca immemorabile e, comunque, anteriore al 1934;
- dal mese di marzo dell'anno in corso, la SI.ra – verosimilmente sulla scorta della CP_1
decisione di primo grado sospesa in appello – avrebbe impedito tale passaggio, apponendo
Pagina 1 lucchetti sui cancelli di accesso, come risulterebbe dalla documentazione fotografica prodotta (cfr doc. 3 e 4 ricorso).
1.4 Sulla base di tali circostanze la ricorrente sosteneva che la IG.ra mediante la chiusura CP_1
dei predetti cancelli, avrebbe consumato uno spoglio violento e clandestino in danno della stessa ricorrente che sarebbe stata così illegittimamente privata, a partire dal marzo dell'anno in corso, del possesso della servitù di passaggio.
1.5 Si costituiva in giudizio la resistente chiedendo, in via preliminare, che il ricorso ex art. 1668
c.c. fosse dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato nel merito con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite e per responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c..
1.6 La resistente esponeva che:
- sin dal 2017 la ricorrente contestava alla e al di lei coniuge, IG. CP_1 CP_2
l'installazione di cancelli che avrebbero precluso l'esercizio di una asserita servitù di passaggio;
- la resistente, già in data 05.06.2017, aveva comunicato alla SI. formale diffida a non Pt_1
esercitare il passaggio attraverso i cancelli posti sulla proprietà CP_1
- a seguito di un sopralluogo congiunto dei difensori, la SI.ra avrebbe cessato Pt_1
l'attraversamento del fondo di proprietà CP_1
- in data 23.04.2017, la SI.ra avrebbe tentato nuovamente di transitare, nonostante la Pt_1
presenza di ostacoli (cassette contenenti bottiglie vuote) a chiusura dei cancelli. In tale occasione, sarebbe intervenuto il IG. opponendosi fisicamente al passaggio;
CP_2
- la ricorrente, rispetto a tale accadimento, sporgeva denuncia-querela nei confronti del SI. per il reato di cui all'art. 610 c.p. (violenza privata), ma il procedimento si concludeva CP_2 con l'assoluzione dell'imputato, in forza della sentenza n. 269/2020 del Tribunale di
Genova; in tale sede, veniva accertato che la SI.ra non avrebbe mai esercitato un uso Pt_1
continuativo del passaggio in questione;
- perdurando, secondo la SI. le condotte di turbativa e molestia della proprietà, la CP_1
SI.ra conveniva in giudizio la SI.ra dinanzi al Tribunale di Genova, CP_1 Pt_1
chiedendo, tra l'altro, l'accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio e la cessazione dell'abusivo transito;
- con sentenza n. 256/2025, il Tribunale accoglieva integralmente la domanda sotto questo aspetto, accertando l'inesistenza di una servitù di passaggio e condannando conseguentemente la SI.ra a cessare ogni transito sull'area interessata, riconoscendo Pt_1
il pieno diritto di proprietà su di essa della resistente;
Pagina 2 - la sentenza veniva appellata e, parzialmente sospesa dalla CDA, con esclusione della parte che conteneva l'inibitoria del transito sulla striscia di terreno contesa.
1.7 Ciò premesso eccepiva che, in pendenza del giudizio petitorio, non fosse possibile esperire a norma dell'art. 705 c.p.c. un'azione possessoria.
1.8 Eccepiva, altresì, che alla ricorrente sarebbe stato inibito, con sentenza n. 256/2025 del
Tribunale di Genova immediatamente esecutiva sul punto, il transito attraverso i cancelli ed il terreno di parte resistente sicché la stessa non poteva ritenersi titolare di alcun possesso di servitù di passaggio suscettibile di tutela ex art. 1668 c.c.
1.9 Nel merito, parte resistente rilevava che l'attività contestata alla SI. non avrebbe CP_1
potuto, in ogni caso, integrare gli estremi dello spoglio ai sensi dell'art. 1168 c.c., costituendo legittima reazione a tutela della propria proprietà, esercitata in funzione difensiva rispetto ad atti illeciti della controparte.
1.10 In data 27.05.2025 parte ricorrente depositava memoria di costituzione di nuovo difensore, richiamando le argomentazioni svolte nel ricorso del 16 aprile 2025 e insistendo per l'integrale accoglimento delle relative conclusioni.
1.11 In data 28.05.2025 parte ricorrente depositava ulteriore memoria in cui precisava che:
- l'eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente sarebbe stata destituita di fondamento poiché il capo della sentenza, che accoglieva l'actio negatoria servitutis (capo della sentenza pacificamente appellato) fino al suo passaggio in giudicato, trattandosi di sentenza di accertamento, non sarebbe stato munito di autonoma efficacia esecutiva;
- la sospensione concessa dalla Corte d'Appello con ordinanza dell'8.05.2025 non avrebbe natura meramente provvisoria ma sarebbe pienamente efficace fino alla decisione sull'appello;
- l'efficacia provvisoria della sentenza dichiarativa non può giustificare condotte materiali idonee a ledere il possesso, finché non si sia formato il giudicato.
1.12 All'udienza del 28.05.2025, le parti discutevano le questioni preliminari riguardanti la dedotta inammissibilità del ricorso.
2. Sul rapporto tra giudizio petitorio e possessorio.
2.1 Come riportato, parte resistente eccepisce l'inammissibilità del presente ricorso possessorio in ragione della pendenza, in grado di appello, del giudizio petitorio definito in primo grado con sentenza n. 256/2025 del Tribunale di Genova, che ha accertato l'inesistenza della servitù di passaggio dedotta e ha condannato la SI.ra a cessare ogni transito sulla striscia di terreno in Pt_1
contestazione.
Pagina 3 2.2 In via generale, l'art. 705 c.p.c. dispone che il convenuto in un giudizio possessorio non possa proporre domanda petitoria fino alla definizione del primo giudizio, al fine di evitare interferenze pregiudizievoli alla tutela del possesso. La norma, tuttavia, non regola l'ipotesi inversa, ossia l'instaurazione di un giudizio possessorio in pendenza o all'esito di un giudizio petitorio già definito.
2.3 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, sul punto, che la sentenza definitiva emessa nel giudizio petitorio costituisce l'unico titolo che regola, in via definitiva, i rapporti tra le parti anche sotto il profilo possessorio. Pertanto, una volta esclusa, con sentenza passata in giudicato,
l'esistenza del diritto cui si pretende di ricollegare il possesso, quest'ultimo non può essere più oggetto di protezione giuridica, dovendo ritenersi assorbito dall'accertamento petitorio (Cass. civ., sez. II, 22/06/2007, n. 14607; Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2012, n. 10588; Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 2022, n. 4468).
2.4 Diversamente opinando, si giungerebbe all'irragionevole conclusione per cui la parte risultata definitivamente vittoriosa nel petitorio, pur in presenza di un accertamento definitivo dell'inesistenza del diritto vantato dall'altra parte, non potrebbe darvi esecuzione senza incorrere in una lesione possessoria. È, dunque, coerente con la struttura del sistema che il possesso non possa essere tutelato in contrasto con una pronuncia petitoria definitiva che ne ha escluso il fondamento giuridico.
2.5 Tuttavia, deve evidenziarsi che, sotto il profilo processuale, tra giudizio petitorio e giudizio possessorio non sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico, bensì una connessione impropria. Ne consegue che la mera pendenza del giudizio petitorio non determina l'inammissibilità del ricorso possessorio, né legittima la sospensione del medesimo (Cass. Civ., sez. II, 08/09/2009,
n. 19384; Cass. Civ., sez. II, 11/02/2022, n. 4468). L'azione possessoria, infatti, conserva la propria autonomia funzionale, in ragione della diversità di petitum e causa petendi, indipendentemente dal diritto sostanziale che ne costituisce il fondamento (Cass. Civ., sez. 02, del 05/10/2009, n. 21233;
Cass. civ., sez. II, 05 febbraio 2016, n. 2300).
2.6 In conclusione, il presente ricorso non può dirsi inammissibile per effetto della pendenza del giudizio petitorio.
3. Sulla provvisoria esecutività della sentenza petitoria.
3.1 Come sopra esposto parte resistente deduce altresì che la sentenza n. 256/2025 del Tribunale di
Genova, non si limiterebbe ad accertare l'inesistenza, in capo all'odierna ricorrente, del diritto di passaggio sul fondo della resistente (pronuncia di accertamento che, fino al passaggio in giudicato, non sarebbe immediatamente esecutiva) ma la condannerebbe anche ad astenersi dal passaggio
(pronuncia di condanna che, per contro, sarebbe immediatamente esecutiva).
Pagina 4 3.2 Sicché, continua la resistente, la condanna – stabilendo immediatamente a carico della ricorrente il divieto di transito sul fondo della resistente – preclude la stessa astratta configurabilità di un possesso di servitù di passaggio non potendo conservarsi tale possesso a fronte di una condanna immediatamente esecutiva dall'astenersi dal suo esercizio.
3.3 A riguardo, si deve premettere che, in base all'art. 282 c.p.c., le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha tradizionalmente circoscritto l'efficacia della norma alle sole sentenze di condanna, ritenute uniche idonee, per natura, a costituire titolo esecutivo (Cass. Civ., sez. I, 06/02/1999, n. 1037; Cass. civ., sez. III,
12/06/2015, n. 12236). A fronte del contrasto giurisprudenziale sorto sul punto la giurisprudenza di legittimità si è orientata ad ammettere la provvisoria esecutività anche per quelle pronunce che, pur avendo natura di accertamento o costitutiva, contengano condanne implicite o consequenziali ad un facere o ad un non facere, purché compatibili con l'anticipazione dell'effetto esecutivo (Cass. civ.,
S.U., 22/02/2010, n. 4059).
3.4 Nello specifico le SS.UU. hanno ritenuto che, allorché la statuizione di condanna è strettamente legata a quella costitutiva da un vincolo sinallagmatico o da un nesso di corrispettività (es. condanna al pagamento del prezzo in una sentenza che costituisce il trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c.), la provvisoria esecutività non è ammessa prima del passaggio in giudicato;
per contro, nell'ipotesi in cui la condanna è dipendente dall'effetto costitutivo (es. restituzione immobile a seguito di nullità del contratto o, ancora, condanna alla restituzione di somme di denaro a seguito di revocatoria di atti solutori), la sentenza è immediatamente esecutiva ex art. 282 c.p.c..
In questo caso, infatti, la provvisoria esecutività è consentita poiché compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato (Cass. Civ., sez. III, 08/10/2021, n. 27416).
3.5 Con riferimento specifico all'actio negatoria servitutis, è stato affermato che la sola dichiarazione dell'inesistenza della servitù non costituisce, di per sé, titolo esecutivo (Cass. civ., sez. VI, 26/05/2020, n. 9637), salvo che essa sia accompagnata da una statuizione di condanna ai sensi dell'art. 949, co. 2, c.c.
3.6 Alla luce dei principi esposti va rilevato che la sentenza del Tribunale n. 256/2025 appellata, a fronte di specifica domanda dell'attuale parte resistente (che chiedeva anche la condanna dell'odierna ricorrente alla cessazione dell'abusivo passaggio), non aveva sul punto solo un contenuto accertativo poiché conteneva anche la chiara condanna della odierna ricorrente dal cessare ogni passaggio.
3.7 Non pare superfluo riportare il contenuto del dispositivo della sentenza sul punto:
Pagina 5 3.8 Si osserva, altresì, che la Corte d'Appello ha espressamente limitato l'oggetto della sospensione ai soli capi della sentenza riguardanti lo scarico delle acque piovane, la rimozione della tubatura e la rimessione in pristino, ma non ha disposto la sospensione anche di tale condanna.
3.9 Si rileva, inoltre, che alla condanna, non essendo in rapporto di sinallagmaticità con il contenuto dell'accertamento negativo, ma in rapporto di stretta dipendenza (essendo la condanna mera conseguenza dell'accertamento), non può esserne disconosciuta la portata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
3.10 L'immediata esecutività dell'inibizione è del tutto incompatibile con la stessa astratta configurabilità di un possesso suscettibile di tutela il quale sostanzierebbe quella situazione espressamente e specificamente vietata dalla condanna esecutiva del Tribunale.
3.11 Pertanto, non essendovi un pregresso possesso per effetto della condanna suscettibile di tutela, il ricorso va rigettato.
4. Sulla regolazione delle spese di lite.
4.1 Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti per le fasi di studio e introduttiva e in conformità dei valori minimi previsti per la fase decisionale.
4.2 Si ritiene di applicare, in considerazione della mancanza di elementi comprovanti la rendita catastale del terreno, i valori previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità con esclusione della fase istruttoria non essendo stato necessario l'espletamento di attività istruttoria.
p.q.m.
visti gli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c.; rigetta il ricorso proposto dalla IG.ra ; Parte_1
condanna la IG.ra a rifondere alla IG.ra le spese di lite che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in complessivi € 2.547,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai difensori delle parti.
Così deciso in Genova il 31 maggio 2025.
Il Giudice
(dr. Mirko Parentini)
Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in Tirocinio dr.ssa Eugenia Lui.
Pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Parentini Mirko, ha pronunciato nel procedimento ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., iscritto al n.r.g. 4464/2025 promosso da:
, C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
GENOVA, via Bartolomeo Bosco n. 31/4, presso l'Avv. Prof. DANIELE GRANARA, che la rappresenta e difende;
Ricorrente contro
, C.F. , elettivamente domiciliata in CHIAVARI, Controparte_1 CodiceFiscale_2
via Rivarola 55, presso lo studio dell'Avv. ANTONINO BONGIORNO GALLEGRA che la rappresenta e difende;
Resistente la seguente
ORDINANZA
1. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive delle parti.
1.1 La SI.ra , con ricorso proposto ex artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c., conveniva in Parte_1
giudizio la SI.ra chiedendo che il Giudice adito – accertato lo spoglio violento Controparte_1
del possesso da lei esercitato – ordinasse l'immediata rimozione dei lucchetti apposti sui cancelli che, secondo quanto allegato, impedirebbero il libero transito della ricorrente sul sentiero di accesso alla sua abitazione.
1.2 In via istruttoria, la ricorrente richiedeva l'accesso ai luoghi, eventualmente con l'ausilio di un
CTU, nonché l'audizione di alcuni informatori.
1.3 Esponeva in fatto che:
- l'accesso all'abitazione di sua proprietà avviene mediante un sentiero utilizzato dalla stessa e dai suoi danti causa da epoca immemorabile e, comunque, anteriore al 1934;
- dal mese di marzo dell'anno in corso, la SI.ra – verosimilmente sulla scorta della CP_1
decisione di primo grado sospesa in appello – avrebbe impedito tale passaggio, apponendo
Pagina 1 lucchetti sui cancelli di accesso, come risulterebbe dalla documentazione fotografica prodotta (cfr doc. 3 e 4 ricorso).
1.4 Sulla base di tali circostanze la ricorrente sosteneva che la IG.ra mediante la chiusura CP_1
dei predetti cancelli, avrebbe consumato uno spoglio violento e clandestino in danno della stessa ricorrente che sarebbe stata così illegittimamente privata, a partire dal marzo dell'anno in corso, del possesso della servitù di passaggio.
1.5 Si costituiva in giudizio la resistente chiedendo, in via preliminare, che il ricorso ex art. 1668
c.c. fosse dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato nel merito con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite e per responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c..
1.6 La resistente esponeva che:
- sin dal 2017 la ricorrente contestava alla e al di lei coniuge, IG. CP_1 CP_2
l'installazione di cancelli che avrebbero precluso l'esercizio di una asserita servitù di passaggio;
- la resistente, già in data 05.06.2017, aveva comunicato alla SI. formale diffida a non Pt_1
esercitare il passaggio attraverso i cancelli posti sulla proprietà CP_1
- a seguito di un sopralluogo congiunto dei difensori, la SI.ra avrebbe cessato Pt_1
l'attraversamento del fondo di proprietà CP_1
- in data 23.04.2017, la SI.ra avrebbe tentato nuovamente di transitare, nonostante la Pt_1
presenza di ostacoli (cassette contenenti bottiglie vuote) a chiusura dei cancelli. In tale occasione, sarebbe intervenuto il IG. opponendosi fisicamente al passaggio;
CP_2
- la ricorrente, rispetto a tale accadimento, sporgeva denuncia-querela nei confronti del SI. per il reato di cui all'art. 610 c.p. (violenza privata), ma il procedimento si concludeva CP_2 con l'assoluzione dell'imputato, in forza della sentenza n. 269/2020 del Tribunale di
Genova; in tale sede, veniva accertato che la SI.ra non avrebbe mai esercitato un uso Pt_1
continuativo del passaggio in questione;
- perdurando, secondo la SI. le condotte di turbativa e molestia della proprietà, la CP_1
SI.ra conveniva in giudizio la SI.ra dinanzi al Tribunale di Genova, CP_1 Pt_1
chiedendo, tra l'altro, l'accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio e la cessazione dell'abusivo transito;
- con sentenza n. 256/2025, il Tribunale accoglieva integralmente la domanda sotto questo aspetto, accertando l'inesistenza di una servitù di passaggio e condannando conseguentemente la SI.ra a cessare ogni transito sull'area interessata, riconoscendo Pt_1
il pieno diritto di proprietà su di essa della resistente;
Pagina 2 - la sentenza veniva appellata e, parzialmente sospesa dalla CDA, con esclusione della parte che conteneva l'inibitoria del transito sulla striscia di terreno contesa.
1.7 Ciò premesso eccepiva che, in pendenza del giudizio petitorio, non fosse possibile esperire a norma dell'art. 705 c.p.c. un'azione possessoria.
1.8 Eccepiva, altresì, che alla ricorrente sarebbe stato inibito, con sentenza n. 256/2025 del
Tribunale di Genova immediatamente esecutiva sul punto, il transito attraverso i cancelli ed il terreno di parte resistente sicché la stessa non poteva ritenersi titolare di alcun possesso di servitù di passaggio suscettibile di tutela ex art. 1668 c.c.
1.9 Nel merito, parte resistente rilevava che l'attività contestata alla SI. non avrebbe CP_1
potuto, in ogni caso, integrare gli estremi dello spoglio ai sensi dell'art. 1168 c.c., costituendo legittima reazione a tutela della propria proprietà, esercitata in funzione difensiva rispetto ad atti illeciti della controparte.
1.10 In data 27.05.2025 parte ricorrente depositava memoria di costituzione di nuovo difensore, richiamando le argomentazioni svolte nel ricorso del 16 aprile 2025 e insistendo per l'integrale accoglimento delle relative conclusioni.
1.11 In data 28.05.2025 parte ricorrente depositava ulteriore memoria in cui precisava che:
- l'eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente sarebbe stata destituita di fondamento poiché il capo della sentenza, che accoglieva l'actio negatoria servitutis (capo della sentenza pacificamente appellato) fino al suo passaggio in giudicato, trattandosi di sentenza di accertamento, non sarebbe stato munito di autonoma efficacia esecutiva;
- la sospensione concessa dalla Corte d'Appello con ordinanza dell'8.05.2025 non avrebbe natura meramente provvisoria ma sarebbe pienamente efficace fino alla decisione sull'appello;
- l'efficacia provvisoria della sentenza dichiarativa non può giustificare condotte materiali idonee a ledere il possesso, finché non si sia formato il giudicato.
1.12 All'udienza del 28.05.2025, le parti discutevano le questioni preliminari riguardanti la dedotta inammissibilità del ricorso.
2. Sul rapporto tra giudizio petitorio e possessorio.
2.1 Come riportato, parte resistente eccepisce l'inammissibilità del presente ricorso possessorio in ragione della pendenza, in grado di appello, del giudizio petitorio definito in primo grado con sentenza n. 256/2025 del Tribunale di Genova, che ha accertato l'inesistenza della servitù di passaggio dedotta e ha condannato la SI.ra a cessare ogni transito sulla striscia di terreno in Pt_1
contestazione.
Pagina 3 2.2 In via generale, l'art. 705 c.p.c. dispone che il convenuto in un giudizio possessorio non possa proporre domanda petitoria fino alla definizione del primo giudizio, al fine di evitare interferenze pregiudizievoli alla tutela del possesso. La norma, tuttavia, non regola l'ipotesi inversa, ossia l'instaurazione di un giudizio possessorio in pendenza o all'esito di un giudizio petitorio già definito.
2.3 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, sul punto, che la sentenza definitiva emessa nel giudizio petitorio costituisce l'unico titolo che regola, in via definitiva, i rapporti tra le parti anche sotto il profilo possessorio. Pertanto, una volta esclusa, con sentenza passata in giudicato,
l'esistenza del diritto cui si pretende di ricollegare il possesso, quest'ultimo non può essere più oggetto di protezione giuridica, dovendo ritenersi assorbito dall'accertamento petitorio (Cass. civ., sez. II, 22/06/2007, n. 14607; Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2012, n. 10588; Cass. civ., sez. II, 11 febbraio 2022, n. 4468).
2.4 Diversamente opinando, si giungerebbe all'irragionevole conclusione per cui la parte risultata definitivamente vittoriosa nel petitorio, pur in presenza di un accertamento definitivo dell'inesistenza del diritto vantato dall'altra parte, non potrebbe darvi esecuzione senza incorrere in una lesione possessoria. È, dunque, coerente con la struttura del sistema che il possesso non possa essere tutelato in contrasto con una pronuncia petitoria definitiva che ne ha escluso il fondamento giuridico.
2.5 Tuttavia, deve evidenziarsi che, sotto il profilo processuale, tra giudizio petitorio e giudizio possessorio non sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico, bensì una connessione impropria. Ne consegue che la mera pendenza del giudizio petitorio non determina l'inammissibilità del ricorso possessorio, né legittima la sospensione del medesimo (Cass. Civ., sez. II, 08/09/2009,
n. 19384; Cass. Civ., sez. II, 11/02/2022, n. 4468). L'azione possessoria, infatti, conserva la propria autonomia funzionale, in ragione della diversità di petitum e causa petendi, indipendentemente dal diritto sostanziale che ne costituisce il fondamento (Cass. Civ., sez. 02, del 05/10/2009, n. 21233;
Cass. civ., sez. II, 05 febbraio 2016, n. 2300).
2.6 In conclusione, il presente ricorso non può dirsi inammissibile per effetto della pendenza del giudizio petitorio.
3. Sulla provvisoria esecutività della sentenza petitoria.
3.1 Come sopra esposto parte resistente deduce altresì che la sentenza n. 256/2025 del Tribunale di
Genova, non si limiterebbe ad accertare l'inesistenza, in capo all'odierna ricorrente, del diritto di passaggio sul fondo della resistente (pronuncia di accertamento che, fino al passaggio in giudicato, non sarebbe immediatamente esecutiva) ma la condannerebbe anche ad astenersi dal passaggio
(pronuncia di condanna che, per contro, sarebbe immediatamente esecutiva).
Pagina 4 3.2 Sicché, continua la resistente, la condanna – stabilendo immediatamente a carico della ricorrente il divieto di transito sul fondo della resistente – preclude la stessa astratta configurabilità di un possesso di servitù di passaggio non potendo conservarsi tale possesso a fronte di una condanna immediatamente esecutiva dall'astenersi dal suo esercizio.
3.3 A riguardo, si deve premettere che, in base all'art. 282 c.p.c., le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha tradizionalmente circoscritto l'efficacia della norma alle sole sentenze di condanna, ritenute uniche idonee, per natura, a costituire titolo esecutivo (Cass. Civ., sez. I, 06/02/1999, n. 1037; Cass. civ., sez. III,
12/06/2015, n. 12236). A fronte del contrasto giurisprudenziale sorto sul punto la giurisprudenza di legittimità si è orientata ad ammettere la provvisoria esecutività anche per quelle pronunce che, pur avendo natura di accertamento o costitutiva, contengano condanne implicite o consequenziali ad un facere o ad un non facere, purché compatibili con l'anticipazione dell'effetto esecutivo (Cass. civ.,
S.U., 22/02/2010, n. 4059).
3.4 Nello specifico le SS.UU. hanno ritenuto che, allorché la statuizione di condanna è strettamente legata a quella costitutiva da un vincolo sinallagmatico o da un nesso di corrispettività (es. condanna al pagamento del prezzo in una sentenza che costituisce il trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c.), la provvisoria esecutività non è ammessa prima del passaggio in giudicato;
per contro, nell'ipotesi in cui la condanna è dipendente dall'effetto costitutivo (es. restituzione immobile a seguito di nullità del contratto o, ancora, condanna alla restituzione di somme di denaro a seguito di revocatoria di atti solutori), la sentenza è immediatamente esecutiva ex art. 282 c.p.c..
In questo caso, infatti, la provvisoria esecutività è consentita poiché compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel successivo momento temporale del passaggio in giudicato (Cass. Civ., sez. III, 08/10/2021, n. 27416).
3.5 Con riferimento specifico all'actio negatoria servitutis, è stato affermato che la sola dichiarazione dell'inesistenza della servitù non costituisce, di per sé, titolo esecutivo (Cass. civ., sez. VI, 26/05/2020, n. 9637), salvo che essa sia accompagnata da una statuizione di condanna ai sensi dell'art. 949, co. 2, c.c.
3.6 Alla luce dei principi esposti va rilevato che la sentenza del Tribunale n. 256/2025 appellata, a fronte di specifica domanda dell'attuale parte resistente (che chiedeva anche la condanna dell'odierna ricorrente alla cessazione dell'abusivo passaggio), non aveva sul punto solo un contenuto accertativo poiché conteneva anche la chiara condanna della odierna ricorrente dal cessare ogni passaggio.
3.7 Non pare superfluo riportare il contenuto del dispositivo della sentenza sul punto:
Pagina 5 3.8 Si osserva, altresì, che la Corte d'Appello ha espressamente limitato l'oggetto della sospensione ai soli capi della sentenza riguardanti lo scarico delle acque piovane, la rimozione della tubatura e la rimessione in pristino, ma non ha disposto la sospensione anche di tale condanna.
3.9 Si rileva, inoltre, che alla condanna, non essendo in rapporto di sinallagmaticità con il contenuto dell'accertamento negativo, ma in rapporto di stretta dipendenza (essendo la condanna mera conseguenza dell'accertamento), non può esserne disconosciuta la portata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
3.10 L'immediata esecutività dell'inibizione è del tutto incompatibile con la stessa astratta configurabilità di un possesso suscettibile di tutela il quale sostanzierebbe quella situazione espressamente e specificamente vietata dalla condanna esecutiva del Tribunale.
3.11 Pertanto, non essendovi un pregresso possesso per effetto della condanna suscettibile di tutela, il ricorso va rigettato.
4. Sulla regolazione delle spese di lite.
4.1 Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti per le fasi di studio e introduttiva e in conformità dei valori minimi previsti per la fase decisionale.
4.2 Si ritiene di applicare, in considerazione della mancanza di elementi comprovanti la rendita catastale del terreno, i valori previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità con esclusione della fase istruttoria non essendo stato necessario l'espletamento di attività istruttoria.
p.q.m.
visti gli artt. 1168 c.c. e 703 c.p.c.; rigetta il ricorso proposto dalla IG.ra ; Parte_1
condanna la IG.ra a rifondere alla IG.ra le spese di lite che si Parte_1 Controparte_1
liquidano in complessivi € 2.547,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione ai difensori delle parti.
Così deciso in Genova il 31 maggio 2025.
Il Giudice
(dr. Mirko Parentini)
Minuta redatta dal Magistrato Ordinario in Tirocinio dr.ssa Eugenia Lui.
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