Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 23/04/2026, n. 7314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7314 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07314/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11706/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11706 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Rovetta, Vincenzo Villante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Villante in Brescia, via Solferino Nr.23;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento previa sospensione
della comunicazione a mezzo mail del 7.9.2022, resa dalla Divisione per i materiali a duplice uso dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento presso il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, con la quale si è espresso il diniego di autorizzazione all’esportazione dell’impianto offerto dalla società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. IL AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato il 12 e depositato il 13 ottobre 2022, la ricorrente, società di ingegneria specializzata in progettazione di impianti per la produzione di calce, ha impugnato la comunicazione a mezzo mail del 7.9.2022, resa dalla Divisione per i materiali a duplice uso dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento presso il Ministero degli Affari Esteri (asseritamente) di diniego dell’autorizzazione all’esportazione dell’impianto produttivo di calce verso la Russia.
2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
i) “ 2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DUODECIES PARAGRAFO 2 LETT. A E ALLEGATO XIII DEL REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO, DEL 31 LUGLIO 2014, CONCERNENTE MISURE RESTRITTIVE IN CONSIDERAZIONE DELLE AZIONI DELLA RUSSIA CHE DESTABILIZZANO LA SITUAZIONE IN UCRAINA – L’ASSISTENZA TECNICA MINIMA PER IL FUNZIONAMENTO DI FORNI A CALCE GIA’ FORNITI NON E’ EMBARGATA”;
ii) “3. INVALIDITA’ IN PUNTO DI TO DELL’UNIONE EUROPEA DELL’ARTICOLO 3 DUODECIES PARAGRAFO 2 LETT. A E ALLEGATO XIII DEL REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO, DEL 31 LUGLIO 2014, CONCERNENTE MISURE RESTRITTIVE IN CONSIDERAZIONE DELLE AZIONI DELLA RUSSIA CHE DESTABILIZZANO LA SITUAZIONE IN UCRAINA” .
3. In virtù di tale premesse la ricorrente chiede l’annullamento previa sospensione della nota impugnata.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, deducendone con articolata memoria l’infondatezza. L’amministrazione sottolinea il carattere endoprocedimentale e non definitivo della comunicazione.
5. All’esito della camera di consiglio del 8/11/22 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza n. 6837/22 confermata dal Giudice di Appello con ordinanza n. 376/23.
6. All’udienza del 24 marzo 2026, in vista della quale il solo Ministero resistente ha depositato memorie, dando atto dell’intervenuta definizione del procedimento con provvedimento del 8 febbraio 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Il ricorso deve essere respinto per le ragioni che seguono.
8. Come eccepito dalla difesa erariale e come rilevato nell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 376/23, l’impugnativa è stata presentata avverso un atto di natura endoprocedimentale, inidoneo a produrre effetti lesivi e ad esprimere in via definitiva la volontà dell’ente, trattandosi, per forma di comunicazione e per contenuto, di una mera comunicazione informale ed infraprocedimentale, volta ad esplicare la corretta procedura da seguire, benchè contenente una affermazione incidentale con la quale è stata anticipata anche la ragione eventualmente ostativa all’accoglimento nel merito.
8.1. Come risulta in base al deposito del 7/1/26 da parte del Ministero resistente, con provvedimento n. 3729 del 8 febbraio 2023, a conclusione dell’istruttoria ed a seguito di notifica di preavviso di diniego, il Ministero ha statuito definitivamente sull’istanza, respingendola. Tale atto, di chiara natura provvedimentale per la forma adottata, per l’organo che lo ha emesso, nonché naturalmente per il contenuto, non è stato oggetto di impugnazione con motivi aggiunti.
8.2. La caducazione della nota impugnata, pertanto, non soddisferebbe un interesse meramente teorico, essendosi consolidato il provvedimento definitivo di rigetto.
9. Ne deriva che il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse.
10. Le spese possono essere compensate sussistendone giusta causa atteso il motivo di rigetto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei al riconoscimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco RZ, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
IL AR, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IL AR | Francesco RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.