Articolo 1 della Legge 24 ottobre 1949, n. 803
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12 novembre 1949
Art. 1. Articolo unico.

Le fatture per rifornimenti fatti ai Comuni, anteriormente al 1 luglio 1947, per il servizio del razionamento dei consumi, debbono essere presentate al Ministero del tesoro (Provveditorato generale dello Stato) dagli enti e dai fornitori entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Le fatture presentate dopo tale termine non saranno, in nessun caso, ammesse al rimborso od al pagamento.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 12 novembre 1949