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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/06/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG. 979/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 979/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. NANNINI ENRICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. NANNINI ENRICO
ATTORE OPPONENTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PERA IVAN CP_1 P.IVA_2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI D'ITALIA N. 7 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. PERA IVAN
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza dell'8.1.2025
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. (d'ora in avanti anche solo “ ”) ha ottenuto CP_1 CP_1 dal Tribunale di Ravenna il decreto ingiuntivo n. 140/2022 RG n.
303/2022, emesso in data 14.2.2022, con il quale è stato intimato a il pagamento della somma di € Parte_1
55.116,36, oltre interessi e spese, quale importo a fronte del mancato pagamento delle fatture analiticamente indicate nel ricorso monitorio aventi ad oggetto l'esecuzione di esami di laboratorio.
2. (d'ora in avanti anche solo Parte_1
“ ”) ha proposto opposizione chiedendo l'accoglimento delle Pt_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Ravenna, ogni contraria istanza disattesa e respinta, - Preliminarmente ed in rito, disporre
l'acquisizione del fascicolo monitorio distinto al n. 303/2022 R.G.
Tribunale Civile di Ravenna;
- Preliminarmente, e sempre in rito, respingere l'istanza, ove svolta da controparte, a che, in sede di prima udienza, sia concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto in quanto l'odierna opposizione è fondata su plurime prove scritte che rendono piena dimostrazione dell'inesigibilità del credito azionato in via monitoria;
- Nel merito, previo accertamento del denunciato inadempimento di per plurime Controparte_1 violazioni degli accordi contrattuali in vigore tra le parti, rigettare e comunque dichiarare nullo e di nessun effetto il D.I.
Telematico n. 140/22, reso nel procedimento civile distinto al n.
303/2022 R.G., in quanto fondato su fatture di cui si è offerta prova di manifesta ed errata compilazione, dovuta all'applicazione di prezzi radicalmente diversi – in eccesso naturalmente – da quelli di cui ai listini contrattuali stipulati tra le parti, e comunque fondato su conteggi che non hanno tenuto in considerazione gli acconti versati dalla società opponente per la dimostrata cifra di euro 11.640,96#, di cui è stata data evidenza documentale;
- Sempre nel merito, in subordine, per la non creduta evenienza che, all'esito del giudizio, previa applicazione delle condizioni contrattuali in vigore tra le parti, e tenuto conto degli acconti versati da
[...]
desse prova Parte_1 Controparte_1 dell'esistenza di un credito residuo a suo favore, Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito liquidarlo al netto degli acconti versati da
[...] per la dimostrata cifra di euro Parte_1
11.640,96#; - In ogni caso con assoluta vittoria di spese, competenze, onorari di lite, spese generali, C.p.a. 4% ed Iva 22% come per Legge. - Sentenza provvisoriamente esecutiva ex Lege.”
Ha premesso di essere una società che gestisce un poliambulatorio clinico privato e che dall'anno 2014 al 2021 ha intrattenuto un rapporto contrattuale con la società opposta per l'esecuzione, fuori sede, di tutti gli esami di laboratorio. In particolare, l'opponente si occupava del prelievo o del recupero dei campioni biologici presso la propria struttura, mentre provvedeva poi al loro ritiro, CP_1 ai rispettivi esami di laboratorio di laboratorio, ne consegnava gli esiti alla struttura ambulatoriale e procedeva mensilmente alla fatturazione dei servizi di volta in volta offerti.
Ciò premesso ha eccepito:
- l'inesigibilità del credito di cui alla fattura n. 169/2019 in quanto già saldata con l'assolvimento del piano di rientro del 2019;
- l'inesigibilità del credito in quanto le fatture azionate in sede di monitoria risultano compilate con prezzi unitari maggiorati, in violazione degli accordi contrattuali in vigore tra le parti;
- l'inesigibilità del credito azionato in ragione della discrepanza tra la precisazione di credito della società opposta del luglio del
2009 e l'importo poi azionato in via monitoria, con una differenza di oltre euro 14.000 senza alcuna giustificazione apparente;
- l'inesigibilità del credito in ragione dell'avvenuto pagamento molti mesi prima della notifica dell'ingiunzione di una somma in acconto di oltre euro 11.600 conteggiata solo in parte dalla società opposta;
- l'inesigibilità del credito azionato in quanto l'importo richiesto trova smentita nel mastrino contabile relativo alla posizione dei fornitori della società opposta ove emerge un credito di soli euro
31.256,68.
3. Si è ritualmente costituita prendendo posizione CP_1 puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della dispiegata opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, ha dedotto che i prezzi applicati in fattura alle singole prestazioni corrispondono a quelli del listino n. 2019_2722, conosciuto ed accettato dalla controparte.
4. In data 11.1.2023 si è tenuta la prima udienza ove è stata rigettata la richiesta di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con la seguente motivazione “il credito azionato in via monitoria da appare allo stato Controparte_1 incerto, almeno sotto il profilo del quantum debeatur”.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta in comunicazione dalle parti.
All'udienza del 8.1.2025 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023, poi prorogato con decreto del
1.12.2023, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. L'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza
- ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115,1. comma, c.p.c..
6. La società opposta agisce per il pagamento delle seguenti fatture:
fatt.n . 383 del 30/06/2020 € 4.702,18
fatt.n . 486 del 31/07/2020 € 4.252,66
fatt.n . 527 del 31/08/2020 € 2.054,56
fatt.n . 639 del 30/09/2020 € 2.923,88
fatt.n . 719 del 31/10/2020 € 4.730,97
fatt.n . 818 del 30/11/2020 € 3.122,34
fatt.n . 169 del 31/12/2019 € 2.328,43
fatt.n . 854 del 31/12/2020 € 2.733,69
fatt.n . 21 del 30/01/2021 € 2.948,34
fatt.n . 90 del 27/02/2021 € 4.229,14 fatt.n . 168 del 31/03/2021 € 4.393,72
fatt.n . 266 del 30/04/2021 € 5.658,15
fatt.n . 354 del 31/05/2021 € 5.885,61
fatt.n . 309 del 31/05/2020 € 6.934,35
fatt.n . 434 del 30/06/2021 € 5.316,74
fatt.n . 527 del 31/07/2021 € 493,23 per un complessivo importo di euro € 62.707,99 da cui va detratto l'acconto che riconosce di avere ricevuto, giungendo quindi ad un credito in linea capitale pari ad € 55.116,36.
Va preliminarmente precisato che nel presente procedimento non è in discussione il fatto che la società creditrice abbia in effetti eseguito le prestazioni per le quali domanda il pagamento.
Né invero è contestato efficacemente il corretto adempimento delle prestazioni eseguite: i fatti di inadempimento, sub specie di ritardo nella consegna dei referti, sono stati evocati in modo del tutto generico, senza concreti e puntuali riferimenti a singole prestazioni e senza consentire l'apprezzamento della gravità degli stessi nell'economia complessiva del rapporto contrattuale.
7. Ciò di cui si discute – e che costituisce il punto essenziale del contendere tra le parti – riguarda la corretta individuazione dei prezzi da applicare alle prestazioni rese dalla società opposta. ha applicato i prezzi unitari delle prestazioni come CP_1 derivanti da Listino n. 2019_2722 (doc. all. n. 39). Parte opponente sostiene, al contrario, di non aver mai accettato e sottoscritto tale documento e che per l'individuazione dei prezzi da applicare occorra rifarsi alle pattuizioni contrattuali intervenute tra le parti, e segnatamente alle ultime condizioni economiche generali come pattuite nel settembre 2017, di cui alla proposta contrattuale trasmessa con mail del 11 settembre 2017 (doc. all. 5 attore) ritualmente accettata (doc. all. 6 attore) e relativa distinta del prezzario personalizzato applicato al rapporto, per ogni singola prestazione da eseguirsi (doc. all. 7 attore).
Sul punto si osserva quanto segue. Tra le parti è intercorso un rapporto contrattuale che prende avvio già nell'anno 2015 (cfr doc. all. n. 3 attore).
Le fatture azionate in via monitoria riguardano prestazioni rese dalla società opposta tra il mese di giugno 2020 ed il mese di giugno
2021. Le prestazioni sono state fatturate avendo riguardo al listino prezzi n. 2019_2722, in allegato a ciascuna fattura.
Reputa il Tribunale che risulta possibile affermare che tra le parti fosse in effetti in vigore il listino applicato dalla società opposta.
È pacifico e non contestato che nel mese di giugno 2020 CP_1 vantava un credito nei confronti del pari ad euro 18.166,99, Pt_1 in ragione di una serie di fatture arretrate emesse nel periodo che va dal 30.9.2019 al 30.3.2020 (doc. all. n. 42). Il debito è stato fatto oggetto di un piano di rientro tra le parti.
Ebbene, le fatture oggetto del piano di rientro concordato dalle parti riguardavano prestazioni alle quali è stato applicato il prezzo di listino di cui si discute.
Detta circostanza è affermata dalla società convenuta in comparsa di costituzione e risposta e non è stata contestata specificamente
- eccependo ad es. che non corrisponde al vero che è stato applicato il listino di cui si discute;
o che le fatture ricomprese nel piano di rientro avevano ad oggetto prestazioni diverse rispetto a quelle delle fatture oggetto di ingiunzione monitoria – da , sicché Pt_1 può dirsi provata (art. 115 c.p.c.).
Ne consegue allora che può dirsi raggiunta la prova che tra le parti vi fosse un accordo per l'applicazione del listino del 2019 o che comunque abbia tacitamento accettato le nuove condizioni di Pt_1 prezzo, che superano le precedenti, dando prosecuzione al rapporto contrattuale. A conferma di quanto detto, depongono le ulteriori seguenti circostanze: la contestazione delle fatture con riferimento ai prezzi applicati avviene nel mese di luglio/agosto del '21 quando la prime fatture, con l'applicazione del listino 2019, risalgono al giugno/luglio del '20; ha pagato – meglio: aveva già pagato Pt_1 al momento della ingiunzione, come riconosciuto anche da controparte
– la fattura n. 169/2019 del 31.12.2019 poi azionata in via monitoria, nella quale vengono applicati alle prestazioni proprio i prezzi previsti dal Listino del 2019. Il pagamento della fattura dimostra che la società opponente era consapevole della modifica dei prezzi rispetto a quelli pattuiti da ultimo ed, accettando la prosecuzione del rapporto, ha accettato mediante comportamento concludente l'applicazione dei nuovi prezzi di listino. Né vale sostenere l'inefficacia della modifica degli accordi riguardante i prezzi ragione del difetto della forma scritta come richiesta dalla pattuizione intervenuta in precedenza tra le parti: l'insieme delle circostanze richiamate consente infatti di affermare che le parti abbiano inteso rinunciare a tale modalità (“Le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro autonomia negoziale possono successivamente rinunciarvi, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza
o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente. (In applicazione del predetto principio, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che, pur a fronte di una clausola di rinnovo espresso di un contratto di affitto di azienda, la prosecuzione di fatto del contratto alle medesime condizioni palesasse "per fatti concludenti" la volontà delle parti di rinunciare alla forma scritta per il rinnovo e di proseguire il rapporto alle medesime condizioni).
(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4539 del 15 febbraio
2019).
8. sostiene, a ritenuta dimostrazione dell'incertezza del Pt_1 credito azionato in via monitoria, che parte opposta in data
20.7.2021 - e quindi a ridosso dell'ultima fattura del 31.7.2021 dell'importo di euro 493,23 – si è riconosciuta creditrice della somma di euro 43.420,78 (DOC. 9 ALL. ATTORE) sicchè il credito azionato di euro 55.116,36 appare del tutto ingiustificato.
Parte opposta ha spiegato, in modo convincente e persuasivo, che il credito indicato al 20.7.2021 non tiene conto dell'importo delle fatture n. 354-434-527 (rispettivamente di euro 5885.61; € 5.316,74;
493,23) - anch'esse oggetto di ingiunzione monitoria – in quanto, in quel momento, non erano ancora scadute. L'affermazione di CP_1 trova perfetto riscontro nella data di emissione delle fatture indicate (maggio e luglio 2021) ed inoltre l'importo ingiunto rappresenta in effetti la somma tra il credito indicato al 20.7.2021
e gli importi delle fatture venute poi a scadenza (l'importo delle fatture - 11.695,58 - sommato al credito individuato - 43.420,78 - restituisce l'importo ingiunto - 53.116,36).
Infine, riguardo ai pagamenti effettuati, va rilevato che al mastrino contabile dell'azienda non può essere assegnato valore probatorio significativo: a fronte della raggiunta prova del fatto che le prestazioni sono state rese, e che avevano un determinato prezzo, il debitore per liberarsi avrebbe dovuto fornire la puntuale prova dei pagamenti effettuati.
9. Parte opposta ha espressamente riconosciuto (cfr memoria n. 3 ex art. 183.6 c.p.c.) che la fattura n. 169/2019 dell'importo di €
2.328,43, azionata in via monitoria, era in realtà già stata pagata da . Ne segue che il credito vantato va ridotto di conseguenza Pt_1 ed il decreto ingiuntivo revocato.
10. sostiene ancora di avere corrisposto a acconti per Pt_1 CP_1 euro 11.640,96 (uno pari ad euro 1.640,96 e l'altro pari ad euro
10.000) sul credito oggetto di ingiunzione e documenta la circostanza mediante il deposito delle contabili (doc. all. 12). Vale rammentare che: “Nel caso di imputazione di pagamento di un debito a fronte di più situazioni di debito-credito tra gli stessi soggetti, il creditore è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, ma non del mancato pagamento, fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore, quest'ultimo, deve provare che il pagamento sia stato eseguito con riferimento a un determinato credito. Solo in presenza di una prova di pagamento,
l'onere della prova grava sul creditore, che deve dimostrare che il pagamento debba essere imputato a un credito diverso” (Cassazione civile sez. II, 16/07/2024 n.19528). Orbene, parte opposta, sulle affermazione dell'opponente, ha omesso di prendere posizione specifica: in comparsa infatti, non ha contestato la ricezione degli importi indicati ed al punto 14) dell'atto si è limitata a sostenere che l'importo dovuto in linea capitale, oggetto di ingiunzione, è quello risultante dall'estratto conto delle partite aperte CP_1
(doc. all. 43) e dall'estratto conto storico (doc. all. 44) da cui risulterebbero gli acconti ricevuti e la loro imputazione, senza tuttavia precisare in che modo e con riferimento a quali crediti le somme ricevute dall'attore opponente sarebbero state conteggiate. Né invero la prova orale richiesta sul punto appare dirimente attesa la sua genericità, non essendo rivolta a dare conto in modo specifico delle somme che l'opponente ha indicato come versate a titolo di acconto. La somma di euro 10.000, corrisposta il 31.5.2021 reca quale causale indicata dal debitore (all. doc. 12 attore) e recepito dal creditore (all. doc. 44) la dicitura “anticipo fatture scadute” e dunque, in assenza della prova della detrazione, andrà decurtata;
discorso diverso per l'importo di euro 1.640,96 ove la stessa indicazione del debitore consente di riferire il pagamento ad altro credito: infatti la causale si riferisce ai documenti “n. 40002573-
2574-2575-2576” estranei alle fatture azionate in via monitoria.
11. In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e va condannata a pagare a la somma di euro 42.787,93 Pt_1 CP_1 ottenuti sottraendo ad euro 55.116,36 la somma di euro 10.000 e di euro 2.328,43. Sulla somma così ottenuta andranno applicati gli interessi ex D.lgs n. 231/2002 dalla data di scadenza di ciascuna fattura.
12. Dato l'esito del procedimento che ha visto parzialmente ridursi il credito oggetto di ingiunzione, va rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta non ravvisandosi nella condotta di alcun profilo di dolo o colpa grave. Pt_1 13. Le spese del presente procedimento seguono la prevalente soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di . Le stesse sono liquidate ai sensi del d.m. Pt_1
55/2014 in complessivi euro 7.500 per compensi, oltre accessori, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro
26.001 ed euro 52.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi ai medi, non ravvisandosi ragioni particolari per discostarsene. Avuto riguardo al complessivo esito della lite (Cass. Civ. sez. II, 9 agosto 2022, n. 24482) vanno riconosciute alla società opposta le spese sostenute per la fase monitoria che si liquidano in € 2.135,00 per compensi ed euro in €
406,50 per esborsi, oltre accessori.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta da Parte_1
e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n.
[...]
140/2022 RG n.303/2022, emesso in data 14.2.2022 dal Tribunale di RAVENNA;
2) CONDANNA a corrispondere, Parte_1 per le ragioni di cui in motivazione, a la CP_1 CP_1 somma di euro 42.787,93 oltre interessi come in parte motiva;
3) CONDANNA nella persona del Pt_1 Parte_1 legale rappresentante a rifondere le spese di lite del presente procedimento a nella persona del CP_1 legale rappresentante che si liquidano complessivamente in euro 7.500 per compensi, oltre rimborso spese generali IVA e
CPA come e se dovute per legge nonché le spese del procedimento monitorio che si liquidano in € 2.135,00 per compensi oltre rimborso spese generali IVA e CPA come e se dovute per legge ed euro € 406,50 per esborsi;
4) RIGETTA nel resto.
Ravenna, 03/06/2025 Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 979/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. NANNINI ENRICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. NANNINI ENRICO
ATTORE OPPONENTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PERA IVAN CP_1 P.IVA_2 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FRATELLI D'ITALIA N. 7 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore avv. PERA IVAN
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza dell'8.1.2025
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. (d'ora in avanti anche solo “ ”) ha ottenuto CP_1 CP_1 dal Tribunale di Ravenna il decreto ingiuntivo n. 140/2022 RG n.
303/2022, emesso in data 14.2.2022, con il quale è stato intimato a il pagamento della somma di € Parte_1
55.116,36, oltre interessi e spese, quale importo a fronte del mancato pagamento delle fatture analiticamente indicate nel ricorso monitorio aventi ad oggetto l'esecuzione di esami di laboratorio.
2. (d'ora in avanti anche solo Parte_1
“ ”) ha proposto opposizione chiedendo l'accoglimento delle Pt_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Ravenna, ogni contraria istanza disattesa e respinta, - Preliminarmente ed in rito, disporre
l'acquisizione del fascicolo monitorio distinto al n. 303/2022 R.G.
Tribunale Civile di Ravenna;
- Preliminarmente, e sempre in rito, respingere l'istanza, ove svolta da controparte, a che, in sede di prima udienza, sia concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto in quanto l'odierna opposizione è fondata su plurime prove scritte che rendono piena dimostrazione dell'inesigibilità del credito azionato in via monitoria;
- Nel merito, previo accertamento del denunciato inadempimento di per plurime Controparte_1 violazioni degli accordi contrattuali in vigore tra le parti, rigettare e comunque dichiarare nullo e di nessun effetto il D.I.
Telematico n. 140/22, reso nel procedimento civile distinto al n.
303/2022 R.G., in quanto fondato su fatture di cui si è offerta prova di manifesta ed errata compilazione, dovuta all'applicazione di prezzi radicalmente diversi – in eccesso naturalmente – da quelli di cui ai listini contrattuali stipulati tra le parti, e comunque fondato su conteggi che non hanno tenuto in considerazione gli acconti versati dalla società opponente per la dimostrata cifra di euro 11.640,96#, di cui è stata data evidenza documentale;
- Sempre nel merito, in subordine, per la non creduta evenienza che, all'esito del giudizio, previa applicazione delle condizioni contrattuali in vigore tra le parti, e tenuto conto degli acconti versati da
[...]
desse prova Parte_1 Controparte_1 dell'esistenza di un credito residuo a suo favore, Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito liquidarlo al netto degli acconti versati da
[...] per la dimostrata cifra di euro Parte_1
11.640,96#; - In ogni caso con assoluta vittoria di spese, competenze, onorari di lite, spese generali, C.p.a. 4% ed Iva 22% come per Legge. - Sentenza provvisoriamente esecutiva ex Lege.”
Ha premesso di essere una società che gestisce un poliambulatorio clinico privato e che dall'anno 2014 al 2021 ha intrattenuto un rapporto contrattuale con la società opposta per l'esecuzione, fuori sede, di tutti gli esami di laboratorio. In particolare, l'opponente si occupava del prelievo o del recupero dei campioni biologici presso la propria struttura, mentre provvedeva poi al loro ritiro, CP_1 ai rispettivi esami di laboratorio di laboratorio, ne consegnava gli esiti alla struttura ambulatoriale e procedeva mensilmente alla fatturazione dei servizi di volta in volta offerti.
Ciò premesso ha eccepito:
- l'inesigibilità del credito di cui alla fattura n. 169/2019 in quanto già saldata con l'assolvimento del piano di rientro del 2019;
- l'inesigibilità del credito in quanto le fatture azionate in sede di monitoria risultano compilate con prezzi unitari maggiorati, in violazione degli accordi contrattuali in vigore tra le parti;
- l'inesigibilità del credito azionato in ragione della discrepanza tra la precisazione di credito della società opposta del luglio del
2009 e l'importo poi azionato in via monitoria, con una differenza di oltre euro 14.000 senza alcuna giustificazione apparente;
- l'inesigibilità del credito in ragione dell'avvenuto pagamento molti mesi prima della notifica dell'ingiunzione di una somma in acconto di oltre euro 11.600 conteggiata solo in parte dalla società opposta;
- l'inesigibilità del credito azionato in quanto l'importo richiesto trova smentita nel mastrino contabile relativo alla posizione dei fornitori della società opposta ove emerge un credito di soli euro
31.256,68.
3. Si è ritualmente costituita prendendo posizione CP_1 puntualmente su tutte le eccezioni e contestazioni avversarie, chiedendo il rigetto della dispiegata opposizione e conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, ha dedotto che i prezzi applicati in fattura alle singole prestazioni corrispondono a quelli del listino n. 2019_2722, conosciuto ed accettato dalla controparte.
4. In data 11.1.2023 si è tenuta la prima udienza ove è stata rigettata la richiesta di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto con la seguente motivazione “il credito azionato in via monitoria da appare allo stato Controparte_1 incerto, almeno sotto il profilo del quantum debeatur”.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta in comunicazione dalle parti.
All'udienza del 8.1.2025 tenutasi ex art. 127 ter cpc le parti hanno precisato le loro le conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023, poi prorogato con decreto del
1.12.2023, la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
5. L'opposizione è fondata nei limiti che seguono.
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass.
Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza
- ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass.
15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12). Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115,1. comma, c.p.c..
6. La società opposta agisce per il pagamento delle seguenti fatture:
fatt.n . 383 del 30/06/2020 € 4.702,18
fatt.n . 486 del 31/07/2020 € 4.252,66
fatt.n . 527 del 31/08/2020 € 2.054,56
fatt.n . 639 del 30/09/2020 € 2.923,88
fatt.n . 719 del 31/10/2020 € 4.730,97
fatt.n . 818 del 30/11/2020 € 3.122,34
fatt.n . 169 del 31/12/2019 € 2.328,43
fatt.n . 854 del 31/12/2020 € 2.733,69
fatt.n . 21 del 30/01/2021 € 2.948,34
fatt.n . 90 del 27/02/2021 € 4.229,14 fatt.n . 168 del 31/03/2021 € 4.393,72
fatt.n . 266 del 30/04/2021 € 5.658,15
fatt.n . 354 del 31/05/2021 € 5.885,61
fatt.n . 309 del 31/05/2020 € 6.934,35
fatt.n . 434 del 30/06/2021 € 5.316,74
fatt.n . 527 del 31/07/2021 € 493,23 per un complessivo importo di euro € 62.707,99 da cui va detratto l'acconto che riconosce di avere ricevuto, giungendo quindi ad un credito in linea capitale pari ad € 55.116,36.
Va preliminarmente precisato che nel presente procedimento non è in discussione il fatto che la società creditrice abbia in effetti eseguito le prestazioni per le quali domanda il pagamento.
Né invero è contestato efficacemente il corretto adempimento delle prestazioni eseguite: i fatti di inadempimento, sub specie di ritardo nella consegna dei referti, sono stati evocati in modo del tutto generico, senza concreti e puntuali riferimenti a singole prestazioni e senza consentire l'apprezzamento della gravità degli stessi nell'economia complessiva del rapporto contrattuale.
7. Ciò di cui si discute – e che costituisce il punto essenziale del contendere tra le parti – riguarda la corretta individuazione dei prezzi da applicare alle prestazioni rese dalla società opposta. ha applicato i prezzi unitari delle prestazioni come CP_1 derivanti da Listino n. 2019_2722 (doc. all. n. 39). Parte opponente sostiene, al contrario, di non aver mai accettato e sottoscritto tale documento e che per l'individuazione dei prezzi da applicare occorra rifarsi alle pattuizioni contrattuali intervenute tra le parti, e segnatamente alle ultime condizioni economiche generali come pattuite nel settembre 2017, di cui alla proposta contrattuale trasmessa con mail del 11 settembre 2017 (doc. all. 5 attore) ritualmente accettata (doc. all. 6 attore) e relativa distinta del prezzario personalizzato applicato al rapporto, per ogni singola prestazione da eseguirsi (doc. all. 7 attore).
Sul punto si osserva quanto segue. Tra le parti è intercorso un rapporto contrattuale che prende avvio già nell'anno 2015 (cfr doc. all. n. 3 attore).
Le fatture azionate in via monitoria riguardano prestazioni rese dalla società opposta tra il mese di giugno 2020 ed il mese di giugno
2021. Le prestazioni sono state fatturate avendo riguardo al listino prezzi n. 2019_2722, in allegato a ciascuna fattura.
Reputa il Tribunale che risulta possibile affermare che tra le parti fosse in effetti in vigore il listino applicato dalla società opposta.
È pacifico e non contestato che nel mese di giugno 2020 CP_1 vantava un credito nei confronti del pari ad euro 18.166,99, Pt_1 in ragione di una serie di fatture arretrate emesse nel periodo che va dal 30.9.2019 al 30.3.2020 (doc. all. n. 42). Il debito è stato fatto oggetto di un piano di rientro tra le parti.
Ebbene, le fatture oggetto del piano di rientro concordato dalle parti riguardavano prestazioni alle quali è stato applicato il prezzo di listino di cui si discute.
Detta circostanza è affermata dalla società convenuta in comparsa di costituzione e risposta e non è stata contestata specificamente
- eccependo ad es. che non corrisponde al vero che è stato applicato il listino di cui si discute;
o che le fatture ricomprese nel piano di rientro avevano ad oggetto prestazioni diverse rispetto a quelle delle fatture oggetto di ingiunzione monitoria – da , sicché Pt_1 può dirsi provata (art. 115 c.p.c.).
Ne consegue allora che può dirsi raggiunta la prova che tra le parti vi fosse un accordo per l'applicazione del listino del 2019 o che comunque abbia tacitamento accettato le nuove condizioni di Pt_1 prezzo, che superano le precedenti, dando prosecuzione al rapporto contrattuale. A conferma di quanto detto, depongono le ulteriori seguenti circostanze: la contestazione delle fatture con riferimento ai prezzi applicati avviene nel mese di luglio/agosto del '21 quando la prime fatture, con l'applicazione del listino 2019, risalgono al giugno/luglio del '20; ha pagato – meglio: aveva già pagato Pt_1 al momento della ingiunzione, come riconosciuto anche da controparte
– la fattura n. 169/2019 del 31.12.2019 poi azionata in via monitoria, nella quale vengono applicati alle prestazioni proprio i prezzi previsti dal Listino del 2019. Il pagamento della fattura dimostra che la società opponente era consapevole della modifica dei prezzi rispetto a quelli pattuiti da ultimo ed, accettando la prosecuzione del rapporto, ha accettato mediante comportamento concludente l'applicazione dei nuovi prezzi di listino. Né vale sostenere l'inefficacia della modifica degli accordi riguardante i prezzi ragione del difetto della forma scritta come richiesta dalla pattuizione intervenuta in precedenza tra le parti: l'insieme delle circostanze richiamate consente infatti di affermare che le parti abbiano inteso rinunciare a tale modalità (“Le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro autonomia negoziale possono successivamente rinunciarvi, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza
o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente. (In applicazione del predetto principio, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che, pur a fronte di una clausola di rinnovo espresso di un contratto di affitto di azienda, la prosecuzione di fatto del contratto alle medesime condizioni palesasse "per fatti concludenti" la volontà delle parti di rinunciare alla forma scritta per il rinnovo e di proseguire il rapporto alle medesime condizioni).
(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4539 del 15 febbraio
2019).
8. sostiene, a ritenuta dimostrazione dell'incertezza del Pt_1 credito azionato in via monitoria, che parte opposta in data
20.7.2021 - e quindi a ridosso dell'ultima fattura del 31.7.2021 dell'importo di euro 493,23 – si è riconosciuta creditrice della somma di euro 43.420,78 (DOC. 9 ALL. ATTORE) sicchè il credito azionato di euro 55.116,36 appare del tutto ingiustificato.
Parte opposta ha spiegato, in modo convincente e persuasivo, che il credito indicato al 20.7.2021 non tiene conto dell'importo delle fatture n. 354-434-527 (rispettivamente di euro 5885.61; € 5.316,74;
493,23) - anch'esse oggetto di ingiunzione monitoria – in quanto, in quel momento, non erano ancora scadute. L'affermazione di CP_1 trova perfetto riscontro nella data di emissione delle fatture indicate (maggio e luglio 2021) ed inoltre l'importo ingiunto rappresenta in effetti la somma tra il credito indicato al 20.7.2021
e gli importi delle fatture venute poi a scadenza (l'importo delle fatture - 11.695,58 - sommato al credito individuato - 43.420,78 - restituisce l'importo ingiunto - 53.116,36).
Infine, riguardo ai pagamenti effettuati, va rilevato che al mastrino contabile dell'azienda non può essere assegnato valore probatorio significativo: a fronte della raggiunta prova del fatto che le prestazioni sono state rese, e che avevano un determinato prezzo, il debitore per liberarsi avrebbe dovuto fornire la puntuale prova dei pagamenti effettuati.
9. Parte opposta ha espressamente riconosciuto (cfr memoria n. 3 ex art. 183.6 c.p.c.) che la fattura n. 169/2019 dell'importo di €
2.328,43, azionata in via monitoria, era in realtà già stata pagata da . Ne segue che il credito vantato va ridotto di conseguenza Pt_1 ed il decreto ingiuntivo revocato.
10. sostiene ancora di avere corrisposto a acconti per Pt_1 CP_1 euro 11.640,96 (uno pari ad euro 1.640,96 e l'altro pari ad euro
10.000) sul credito oggetto di ingiunzione e documenta la circostanza mediante il deposito delle contabili (doc. all. 12). Vale rammentare che: “Nel caso di imputazione di pagamento di un debito a fronte di più situazioni di debito-credito tra gli stessi soggetti, il creditore è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, ma non del mancato pagamento, fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore, quest'ultimo, deve provare che il pagamento sia stato eseguito con riferimento a un determinato credito. Solo in presenza di una prova di pagamento,
l'onere della prova grava sul creditore, che deve dimostrare che il pagamento debba essere imputato a un credito diverso” (Cassazione civile sez. II, 16/07/2024 n.19528). Orbene, parte opposta, sulle affermazione dell'opponente, ha omesso di prendere posizione specifica: in comparsa infatti, non ha contestato la ricezione degli importi indicati ed al punto 14) dell'atto si è limitata a sostenere che l'importo dovuto in linea capitale, oggetto di ingiunzione, è quello risultante dall'estratto conto delle partite aperte CP_1
(doc. all. 43) e dall'estratto conto storico (doc. all. 44) da cui risulterebbero gli acconti ricevuti e la loro imputazione, senza tuttavia precisare in che modo e con riferimento a quali crediti le somme ricevute dall'attore opponente sarebbero state conteggiate. Né invero la prova orale richiesta sul punto appare dirimente attesa la sua genericità, non essendo rivolta a dare conto in modo specifico delle somme che l'opponente ha indicato come versate a titolo di acconto. La somma di euro 10.000, corrisposta il 31.5.2021 reca quale causale indicata dal debitore (all. doc. 12 attore) e recepito dal creditore (all. doc. 44) la dicitura “anticipo fatture scadute” e dunque, in assenza della prova della detrazione, andrà decurtata;
discorso diverso per l'importo di euro 1.640,96 ove la stessa indicazione del debitore consente di riferire il pagamento ad altro credito: infatti la causale si riferisce ai documenti “n. 40002573-
2574-2575-2576” estranei alle fatture azionate in via monitoria.
11. In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e va condannata a pagare a la somma di euro 42.787,93 Pt_1 CP_1 ottenuti sottraendo ad euro 55.116,36 la somma di euro 10.000 e di euro 2.328,43. Sulla somma così ottenuta andranno applicati gli interessi ex D.lgs n. 231/2002 dalla data di scadenza di ciascuna fattura.
12. Dato l'esito del procedimento che ha visto parzialmente ridursi il credito oggetto di ingiunzione, va rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta non ravvisandosi nella condotta di alcun profilo di dolo o colpa grave. Pt_1 13. Le spese del presente procedimento seguono la prevalente soccombenza ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e sono quindi poste a carico di . Le stesse sono liquidate ai sensi del d.m. Pt_1
55/2014 in complessivi euro 7.500 per compensi, oltre accessori, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro
26.001 ed euro 52.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi ai medi, non ravvisandosi ragioni particolari per discostarsene. Avuto riguardo al complessivo esito della lite (Cass. Civ. sez. II, 9 agosto 2022, n. 24482) vanno riconosciute alla società opposta le spese sostenute per la fase monitoria che si liquidano in € 2.135,00 per compensi ed euro in €
406,50 per esborsi, oltre accessori.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta, come in motivazione:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta da Parte_1
e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo n.
[...]
140/2022 RG n.303/2022, emesso in data 14.2.2022 dal Tribunale di RAVENNA;
2) CONDANNA a corrispondere, Parte_1 per le ragioni di cui in motivazione, a la CP_1 CP_1 somma di euro 42.787,93 oltre interessi come in parte motiva;
3) CONDANNA nella persona del Pt_1 Parte_1 legale rappresentante a rifondere le spese di lite del presente procedimento a nella persona del CP_1 legale rappresentante che si liquidano complessivamente in euro 7.500 per compensi, oltre rimborso spese generali IVA e
CPA come e se dovute per legge nonché le spese del procedimento monitorio che si liquidano in € 2.135,00 per compensi oltre rimborso spese generali IVA e CPA come e se dovute per legge ed euro € 406,50 per esborsi;
4) RIGETTA nel resto.
Ravenna, 03/06/2025 Il Giudice dott. Fabrizio Valloni