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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato a norma dell'art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1488/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1460/2020, pubblicata il 07.10.2020, del tribunale di
Avellino,
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA: Parte_1
con sede in Marcianise alla via G. Sanfelice n. 2, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Michele Troisi, c.f.: , giusta mandato su C.F._1
foglio separato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elett.te domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via Raffaele Ricci n. 46
Appellante
E
, c.f.: , nato a Controparte_1 C.F._2
Quindici (AV) il 15.03.1957 e residente in [...],
rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Esposito, c.f.: C.F._3
giusta mandato su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta,
1 elett.te domiciliato presso il suo studio in Somma Vesuviana (NA) alla via Tenente
Nicola Indolfi n. 07
Appellato
Conclusioni
All'udienza del 30 gennaio 2025 le parti hanno concluso come da verbale.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Le domande e le difese delle parti in primo grado sono così riassunte nel provvedimento impugnato:
Parte
“Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., la conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, , per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni “dichiarare risolto il contratto di comodato intercorso tra la società
[...]
ed il per suo esclusivo fatto o colpa;
- dichiarare tenuto il Parte_1 Controparte_1
al pagamento della penale prevista nel contratto di comodato all'art. 22, nella CP_1
misura che risulterà in corso di causa a mezzo CTU e condannarlo di conseguenza a tale pagamento;
- condannare il convenuto all'ulteriore risarcimento dei danni subiti dalla società , sia per lucro cessante nonché per danno emergente, nella Parte_1
somma da apprezzarsi a pagina 2 di 6 ministero di CTU, che fin da ora si richiede, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto calcolato dalla data dell'evento e fino all'effettivo soddisfo”.
Con la proposta domanda, la società ricorrente rappresentava di essere locataria del terreno in Moschiano (AV), di proprietà di (foglio n. 7, p.lle Controparte_1
n. 371 e 372), e di aver concesso, in comodato d'uso gratuito, a quest'ultimo, un impianto di distribuzione carburanti realizzato sul detto suolo, pattuendo, all'art. 6 del contratto, quale corrispettivo per l'utilizzo delle attrezzature ivi installate, l'acquisto, in esclusiva del carburante dalla o da altra società da essa designata. La Parte_1 deduceva di aver subito, in forza dell'inadempimento della parte Parte_1
resistente, che violava, nonostante le ripetute diffide, la clausola di esclusiva, almeno dal marzo 2003, un indubbio mancato guadagno, quantificabile sia come lucro cessante che come danno emergente;
chiedeva, dunque, di dichiarare la risoluzione del contratto di comodato del dì 11.08.2000, con condanna del al Controparte_1
2 pagamento di quanto dovuto, oltre al risarcimento dei danni subiti dalla società ricorrente, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio , il quale contestando ogni avversa Controparte_1 deduzione formulata nell'atto introduttivo, spiegava domanda riconvenzionale, onde ottenere la condanna della società ricorrente al pagamento di € 137.184,98, per i canoni di locazione non pagati e già oggetto del decreto ingiuntivo n. 63/2005 del
Tribunale di Avellino, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, a cui aggiungere l'importo di € 25.407,00, oltre accessori di legge, al cui pagamento era stata condannata la in favore della parte resistente, in forza della sentenza n. Parte_1
1661/2005 del Tribunale di Avellino. In subordine ed in caso di soccombenza, chiedeva di disporre la compensazione tra le rispettive partite di dare ed avere, vinte le spese di giudizio.”.
Instaurato il contradditorio ed espletata l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
A.b.) Il tribunale adito così statuiva:
< - accoglie la domanda principale e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di comodato d'uso gratuito del dì 11.08.2000;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.>>.
Il primo giudice, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di impugnazione, a) dopo aver rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva,
rilevando che agli atti era stato prodotto il contratto di comodato d'uso gratuito stipulato tra le parti in causa, b) circa la richiesta di accertamento della intervenuta risoluzione di diritto del contratto di comodato d'uso gratuito avanzata dalla società attrice così testualmente argomentava:
< risolutiva espressa di cui all'art. 20 del contratto di comodato d'uso gratuito, poiché la nota del 20.10.2014 prodotta agli atti e con la quale richiedeva la restituzione alla parte convenuta dell'impianto di distribuzione, non è corredata dalla necessaria prova della comunicazione.
3 Ne consegue che non può essere accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di comodato d'uso gratuito del 11.08.2000.>>;
c) in ordine alla domanda di risoluzione per inadempimento dell'obbligo di esclusiva da parte del resistente evidenziava che
< presso altre società petrolifere;
lo stesso , in sede di Controparte_1
espletamento del deferito interrogatorio formale, dichiarava di aver acquistato regolarmente il carburante dalla società convenuta fino al 2002, e di essersi, poi, rivolto ad altri, in quanto il prezzo richiesto dalla gli risultava troppo Parte_1
elevato. Confessava, altresì, che, in occasione della consegna di un carico di carburante, si rifiutava di pagarne il corrispettivo, in quanto si affermava creditore di una elevata somma di denaro in ragione dei canoni di locazione non onorati, nei confronti della società attrice, che, successivamente, si rifiutava, a sua volta, di rifornire il distributore nonostante le richieste della parte convenuta. Agli atti, non vi è prova delle richieste di rifornimento trasmesse da alla società Controparte_1
attrice, ad eccezione della nota del 20.04.2015; risulta, pertanto, incontestato,
l'inadempimento della parte resistente dal marzo 2003 all'obbligazione assunta nel contratto di comodato… In sede di interrogatorio formale il ha ammesso che CP_1
dal 2002 non si riforniva dalla società ricorrente, come confermato dai testi escussi, giustificando tale evenienza per il mancato pagamento dei canoni di locazione. In presenza di inadempimenti reciproci lamentati dalle parti, non può non darsi nella specie prevalente rilievo all'inadempimento del , il quale, sin dal 2002 ha CP_1
violato la clausola di esclusiva in ragione di un credito maturato nel rapporto collaterale >>;
d) dopo aver precisato la funzione della clausola penale in merito alla richiesta di condanna al pagamento della stessa, rilevava
< richiamata clausola penale né diversamente;
infatti la produzione documentale del ricorrente è totalmente insufficiente a tal fine, non essendo provato il prezzo di vendita medio né quello praticato ed in difetto di elementi dai quali desumere gli stessi. Ed infatti, la richiesta di ctu non può supplire all'onere probatorio incombente sul ricorrente, anche quanto alla determinazione del credito. Né correttamente è stata
4 ammessa una consulenza tecnica d'ufficio che, in difetto di specifiche deduzioni e prospettazioni attoree circa le poste di credito addebitate in eccesso, sarebbe risultata del tutto esplorativa, come rilevato dalla giurisprudenza maggioritaria (cfr. Tribunale
Pesaro, 08/10/2015, n. 775 e in senso conforme Cass. civ., sez. I, 7 maggio 2015, n.
9201 cfr. Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007 La mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l'indispensabilità,
è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati). Né è possibile procedere ad una liquidazione per via equitativa, posto che anche la liquidazione del danno in via equitativa dà luogo non già ad un giudizio di equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cd. equità giudiziale che comunque presuppone l'avvenuta prova dell'esistenza di danni risarcibili e l'obiettiva impossibilità a fornirne la prova del danno nel suo preciso ammontare (Corte di Appello di Napoli n. 4396/2009). Non
è possibile, invece surrogare con il criterio equitativo il mancato accertamento della prova dell'esistenza del danno (ex ceteribus Cass. 10607 del 30.4.2010), né la quantificazione del danno può coincidere con l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare l'entità materiale del danno (Cass. 4310 del 22.2.2018). Né vi è traccia della prova del maggior danno.>>.
e) In ordine, poi, alla domanda di risarcimento del danno, così testualmente si esprimeva:
< in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cassazione civile, sentenza n. 608/1973). In particolare, il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte: giudizio
5 probabilistico, questo, che, in considerazione della particolare pretesa, ben può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cassazione civile, sentenza n. 24632/2015 e n. 11254/2011). La società ricorrente, nel caso in lite, si è limitata a chiedere il risarcimento “dei danni subiti sia per il lucro cessante nonché per danno emergente” senza allegare, tuttavia, gli elementi essenziali del pregiudizio subito;
in mancanza di allegazioni da cui poter desumere l'entità del danno patrimoniale patito, la domanda di risarcimento non può trovare accoglimento.>>;
f) infine, dichiarava assorbita la domanda di compensazione avanzata in via riconvenzionale dal resistente, rilevando che la stessa rimaneva assorbita dal rigetto della domanda risarcitoria e compensava integralmente le spese di lite,
considerata la reciproca soccombenza.
B – Giudizi d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello in persona del Parte_1
l.r.p.t., da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale
parte espressa della presente decisione, sulla base dei motivi così intitolati:
I) “Erronea valutazione delle prove acquisite in giudizio relativamente alla
risoluzione di diritto del contratto e violazione dell'art. 115 c.p.c.”, posto che il giudice di primo grado aveva ritenuto non documentalmente provata la comunicazione al resistente della missiva del 20.10.2014 con la quale la Pt_1
avvalendosi della clausola risolutiva espressa, dichiarava risolto il contratto
[...]
di diritto per inadempimento, sebbene fosse stata prodotta in giudizio la ricevuta di spedizione e l'avvenuta ricezione non era mai stata contestata dalla parte resistente.
II) Erronea declaratoria di impossibilità a quantificare il risarcimento del
danno e violazione del principio di “vicinanza della prova”, atteso che il giudice di prime cure, nonostante la richiesta avanzata dal ricorrente di esibizione ex art. 6 210 c.p.c. della documentazione contabile e di nomina di un CTU, aveva ritenuto che non fosse possibile quantificare il risarcimento per l'omessa allegazione degli elementi essenziali del pregiudizio subito.
III) “Erronea declaratoria di impossibilità ad applicare il criterio equitativo
per la liquidazione del danno e violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c.”, per aver il primo giudice ritenuto impossibile liquidare il danno in via equitativa.
L'appellante, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, così
concludeva:
“− in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di comodato d'uso gratuito del 11.08.2000 per effetto della diffida alla restituzione dell'impianto inviata il 20.10.2014 da parte della al Parte_1
; Controparte_1
− ancora in via principale, previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione in possesso dell'appellato e/o ammissione di c.t.u., quantificare, anche in via equitativa, l'ammontare del danno arrecato alla e condannare il Pt_1
all'integrale risarcimento dei danni in favore dell'appellante; Controparte_1
− in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori istanze, ritenere comunque provata e documentata la quota parte di danni relativa ai canoni di locazione maturati dal 2004 nei confronti del e condannare Controparte_1 quest'ultimo al risarcimento degli stessi in favore dell'appellante; − in ogni caso, condannare l'appellato al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio od, alternativamente, a quelle del presente grado, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
B.b.) Si costituiva in giudizio parte appellata che resisteva con diffuse argomentazioni all'impugnazione, così concludendo:
“1) In via principale, rigettare l'atto di appello poiché illegittimo, improponibile, inammissibile, improcedibile ed infondato, in fatto ed in diritto.
2) Accertare e dichiarare che la è debitrice nei confronti del Signor Parte_1
della somma di €. 137.184,98, oltre ad interessi dalle singole Controparte_1
7 scadenze al saldo, per canoni di locazione scaduti e non corrisposti al 30.06.2015, salvo diversa quantificazione che risulterà in corso di causa.
3) Condannare la a pagare nei confronti dell'appellato la somma di Parte_1
€. 137.184,98, o quella maggiore o minore che risulterà equa e di giustizia, oltre gli interessi legali maturati dalle singole scadenze al saldo.
4) In via gradata, in ipotesi, non creduta, di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, dichiarare la compensazione delle somme dovute a parte appellata, così come risultanti dalla sommatoria di tutti i canoni di locazione non corrisposti, ivi compreso l'ammontare di cui al D.I. n. 63/2005, e ivi compresa la somma di cui alla Sentenza n. 1661/05, con quanto richiesto dalla e/o Parte_1
accertata dal Tribunale.
5) Con condanna, in ogni caso, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge, con diretta attribuzione al procuratore antistatario.
6) Emettere ogni altro provvedimento di giustizia.”
B.c.) Instaurato il contraddittorio, il Collegio in data 20.10.2022, preso atto del decesso dell'avvocato di parte appellante, dichiarava l'interruzione del processo.
Con ricorso, ex art. 303 c.p.c., depositato dalla il processo Parte_1
veniva riassunto.
La causa è stata rinviata all'odierna udienza per essere decisa.
C – Analisi dei motivi di appello
L'appello non può essere accolto.
C.a.) Innanzi tutto deve darsi atto che il giudizio, a seguito del decesso del legale della è stato correttamente riassunto. Pt_1
Infatti, come effettivamente evidenzia il nuovo difensore dell'appellante, il presente processo d'appello, inizialmente rinviato d'ufficio al 6.7.2023, con decreto del 13.10.2022, con provvedimento fuori udienza del 20.10.2022,
prendendo atto della dichiarazione della collega d'ufficio dell'avv. Maria
8 Laurenza, unica procuratrice, che ne rappresentava il decesso, veniva interrotto, ma di ciò non era data nessuna legale notizia alla parte rimasta priva di rappresentanza processuale, sicché deve ritenersi che esso sia stato tempestivamente riassunto dal momento in cui essa si è munita di nuovo difensore.
C.b.) Sempre in rito deve ricordarsi che il aveva proposto domanda CP_1
riconvenzionale, ma il tribunale, come si è visto laddove è stato riassunto il contenuto della pronuncia di primo grado, riguardo a detta domanda riconvenzionale ha ritenuto la stessa assorbita, valutandola quale richiesta di compensazione della somma oggetto del decreto ingiuntivo n. 63/2005, relativa ai canoni di locazione non pagati dal 20.6.2004 al 30.6.2015, cui andava aggiunto l'ulteriore importo di euro 25.407,00 in forza di altra sentenza in favore della resistente, con l'eventuale somma risultante dalla condanna al pagamento della penale richiesta dalla chiaramente opinando per la sua proposizione in Pt_1
caso di accoglimento della domanda avversaria.
Nella comparsa di costituzione in questa sede il ripropone, per così dire, CP_1
le richieste di condanna avanzate in via diretta per seconda e per terza in prima istanza innanzi al tribunale (qui sub 2 e 3), senza però proporre impugnazione incidentale, omettendo ogni riferimento, nella parte narrativa dell'atto, ad eventuali errori commessi dal primo giudice riguardo alla statuizione di assorbimento della propria domanda riconvenzionale (tantomeno provvedendo, di conseguenza, a notificare l'eventuale impugnativa incidentale, come prescritto dall'art. 436 comma
3 c.p.c.).
Da ciò discende che detta richiesta non può che essere valutata esclusivamente quale riproposizione dell'istanza di compensazione in caso di accoglimento del gravame avanzato dalla Pt_1
9 C.c.) Tanto premesso, l'appello non merita accoglimento.
C.c.i.) In primo luogo va confermata la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che non potesse essere dichiarata la risoluzione di diritto in forza dell'art. 1456 c.c..
Il tribunale, come si è visto, ha affermato che non vi fosse prova della
“comunicazione” della missiva con cui era stato esercitato il diritto potestativo previsto dall'art. 20 del contratto di comodato.
L'appellante afferma che il primo giudice non avrebbe adeguatamente considerato che vi era prova della spedizione e che, in ossequio a quanto statuito dal giudice di legittimità, ciò era sufficiente per ritenere provata anche la ricezione,
posto che questa “consegue” alla “presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e della ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo al destinatario dell'atto.”.
In realtà, il giudice ha affermato che non vi era prova della “comunicazione” ed effettivamente in base alla documentazione prodotta dalla ricorrente in primo grado non solo non vi è prova della ricezione, ma neppure della spedizione, di tal che verrebbe meno il presupposto stesso della invocata presunzione.
Sotto altro profilo, se si esamina il contenuto del contratto, è possibile vedere,
sotto l'art. 20 riferito, appunto, alla clausola risolutiva espressa, che dopo il termine
“raccomandata” vi sono due caratteri non leggibili a causa della scarsa qualità
della scannerizzazione del documento e che nella raccomandata “verrà pure
indicato il giorno e l'ora per la riconsegna”.
Ma, nel successivo art. 21, riguardante la riconsegna dell'impianto, è previsto che, alla scadenza contrattuale o in caso di risoluzione anticipata, “La riconsegna
dovrà avvenire nel giorno e nell'ora indicate nella raccomandata A.R. inviata
10 dalla società . Pt_1
Del resto, l'art. 22 riguardante la penale, richiama, circa la consegna del punto vendita, il “termine indicato”, sicché dal collegamento di tutti e tre gli articoli in questione si desume che l'esercizio del diritto previsto dall'art. 1456 c.c. richiedeva l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, in assenza del quale, per volontà delle parti, non vi poteva essere prova dell'effettiva comunicazione.
Né questa può desumersi, come vorrebbe l'appellante, dalla non contestazione della controparte, innanzi tutto perché, in presenza di quanto appena visto, era il regolamento contrattuale a richiedere una precisa forma e modalità della comunicazione;
inoltre perché i riferimenti che il fa in comparsa di risposta CP_1
alla missiva datata 20.10.2014, non sono mai diretti ad ammettere la sua ricezione ed il corretto esercizio del potere di risolvere il contratto di diritto, ma solo a confutare quanto affermato riguardo alla contestazione del suo inadempimento,
contrapponendo ad esso, con varie argomentazioni, quello che lo stesso CP_1
imputava alla Parte_1
Pertanto, in assenza della prova, 'a monte', dell'esercizio del potere di risolvere il contratto e, 'a valle', essendo ciò in collegamento con la prova del dies a quo
dell'obbligo di riconsegna e di decorrenza della penale, il tribunale correttamente ne ha tratto la conseguenza che < Pt_1
avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 20 del
[...]
contratto di comodato, nel 2014 richiedeva la restituzione alla parte convenuta dell'impianto di distribuzione.>>, rendendo 'non operativa' la penale.
Da qui il rigetto del motivo di appello.
C.c.ii.) Anche il secondo motivo non può essere accolto, finendo, a ben vedere,
per assorbire anche il primo.
11 Può convenirsi che il tribunale non ha espressamente esaminato la richiesta ex art. 210 c.p.c., incentrando la propria attenzione sulla richiesta di nomina di un c.t.u..
Deve, però, osservarsi che la società ricorrente in primo grado, nel ricorso introduttivo, si soffermava sulla domanda risarcitoria da metà pag. 5 a pag. 6, con allegazioni del tutto generiche e di principio riguardo alla configurabilità sia di un danno emergente, che da lucro cessante, per poi concludere con l'istanza istruttoria di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., altrettanto generica, delle “scritture
contabili” relative al distributore, omettendo ogni illustrazione a quali intendesse fare riferimento, i connessi indispensabili risultati di prova ricavabili, ovvia conseguenza della genericità dell'istanza, e in base a quali elementi dovesse essere calcolato il danno subito.
Del resto, non va dimenticato che, a mente dell'art. 94 disp. att. c.p.c.,
“L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa … deve contenere la
specifica indicazione del documento o della cosa …”.
Indicazione che viene fatta solo in appello facendo riferimento – unica specificazione effettiva – ai registri “di carico e scarico”, nuovamente senza illustrazione di cosa si intendesse rispetto a tale documento e dei risultati conseguibili tramite detta documentazione.
Inoltre, già solo a voler restare alla previsione contenuta nell'art. 22 del contratto di comodato in tema di penale – ma l'elemento è chiaramente indispensabile per dar luogo ad ogni quantificazione – se il prezzo di vendita al pubblico da parte del può giustificarsi potendo costituire un dato non in CP_1
possesso della così non è per quello con cui i prodotti venivano (o Pt_1
sarebbero stati) da essa venduti al comodatario, sicché, comunque, 'in partenza'
12 non può ritenersi che essa abbia assolto all'onere di provare il principale elemento da cui 'impostare' la quantificazione del danno (senza considerare che il rapporto aveva avuto una esecuzione precedente e che, almeno in via induttiva riguardo ai possibili effetti negativi per gli anni futuri, ben la avrebbe potuto fornire Pt_1
elementi da cui poter ricavare i danni cui presuntivamente sarebbe andata incontro,
cosa che vale anche relativamente alla richiesta di liquidazione del danno in via equitativa, come si evidenzierà tra un momento).
Pertanto, con le ulteriori precisazioni ora offerte, per il resto, si può rimandare al contenuto dell'ordinanza già resa in data 25.3.2022 in cui questa corte evidenziava che “l'ordine di esibizione - al pari della richiesta di informazioni alla P.A. - non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova sussistente a carico della parte istante, e deve escludersi che tale ordine possa essere emesso al solo fine esplorativo di indagare se il documento contenga la prova stessa … discorso che vale analogamente, ed a maggior ragione, in ordine alla richiesta di C.T.U., già
disattesa dal giudice di prime cure per le medesime ragioni”, attenendo ai fatti principali che la parte è tenuta a provare.
Né può accedersi all'argomentazione che andrebbero comunque valutati, ai fini della liquidazione del danno, i costi della locazione del suolo, che avrebbero dovuto essere compensati dal vantaggio commerciale tratto nel caso in cui il non avesse violato la clausola di esclusiva, costituendo allegazione non CP_1
contenuta nell'originario ricorso (oltra a dover essere fatta valere in altra sede).
C.c.iv.) Quanto appena osservato dà risposta anche al terzo motivo di appello giacché occorre ricordare che sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione equitativa di cui all'art.1226 c.c., laddove non sia stato possibile offrire la prova del quantum, ovvero quando questa si presenti particolarmente
13 difficoltosa, gravando comunque sul danneggiato l'onere di fornire tutti gli
elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine di una quantificazione
quanto più rispondente al danno effettivamente subito.
Ciò, soprattutto perché va limitata la possibilità che venga adottata una
pronuncia basata su criteri arbitrari, sottratta, perciò, a qualsiasi controllo,
dovendo il giudice, almeno sommariamente, indicare i criteri da lui seguiti per
determinate l'entità del danno che si ritiene realmente sussistente.
Sicché, anche nel caso in cui effettivamente la prova del danno risulta essere particolarmente gravosa, chi invoca l'applicazione dell'esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, è sempre tenuto ad offrire elementi di giudizio tali da permettere al giudice di verificarne in primis l'esistenza e, successivamente, di determinarne l'entità in maniera sufficientemente precisa e adeguatamente argomentata secondo criteri logici e razionalmente giustificati.
D – Le spese
Le spese del grado seguono la regola della soccombenza, tenuto conto del valore indeterminato della domanda di bassa complessità, in misura prossima ai minimi,
in considerazione del complessivo tenore delle difese svolte.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda dichiarata inammissibile, sull'appello di cui in epigrafe, così
provvede:
a) rigetta l'appello;
14 b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado, con attribuzione al procuratore dell'appellato, che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali,
oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit...
Napoli, così deciso all'udienza del 30 gennaio 2025
Il cons. rel est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato a norma dell'art. 350 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1488/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1460/2020, pubblicata il 07.10.2020, del tribunale di
Avellino,
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA: Parte_1
con sede in Marcianise alla via G. Sanfelice n. 2, rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'avv. Michele Troisi, c.f.: , giusta mandato su C.F._1
foglio separato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elett.te domiciliata presso il suo studio in Salerno alla via Raffaele Ricci n. 46
Appellante
E
, c.f.: , nato a Controparte_1 C.F._2
Quindici (AV) il 15.03.1957 e residente in [...],
rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Esposito, c.f.: C.F._3
giusta mandato su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta,
1 elett.te domiciliato presso il suo studio in Somma Vesuviana (NA) alla via Tenente
Nicola Indolfi n. 07
Appellato
Conclusioni
All'udienza del 30 gennaio 2025 le parti hanno concluso come da verbale.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) Le domande e le difese delle parti in primo grado sono così riassunte nel provvedimento impugnato:
Parte
“Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., la conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, , per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni “dichiarare risolto il contratto di comodato intercorso tra la società
[...]
ed il per suo esclusivo fatto o colpa;
- dichiarare tenuto il Parte_1 Controparte_1
al pagamento della penale prevista nel contratto di comodato all'art. 22, nella CP_1
misura che risulterà in corso di causa a mezzo CTU e condannarlo di conseguenza a tale pagamento;
- condannare il convenuto all'ulteriore risarcimento dei danni subiti dalla società , sia per lucro cessante nonché per danno emergente, nella Parte_1
somma da apprezzarsi a pagina 2 di 6 ministero di CTU, che fin da ora si richiede, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto calcolato dalla data dell'evento e fino all'effettivo soddisfo”.
Con la proposta domanda, la società ricorrente rappresentava di essere locataria del terreno in Moschiano (AV), di proprietà di (foglio n. 7, p.lle Controparte_1
n. 371 e 372), e di aver concesso, in comodato d'uso gratuito, a quest'ultimo, un impianto di distribuzione carburanti realizzato sul detto suolo, pattuendo, all'art. 6 del contratto, quale corrispettivo per l'utilizzo delle attrezzature ivi installate, l'acquisto, in esclusiva del carburante dalla o da altra società da essa designata. La Parte_1 deduceva di aver subito, in forza dell'inadempimento della parte Parte_1
resistente, che violava, nonostante le ripetute diffide, la clausola di esclusiva, almeno dal marzo 2003, un indubbio mancato guadagno, quantificabile sia come lucro cessante che come danno emergente;
chiedeva, dunque, di dichiarare la risoluzione del contratto di comodato del dì 11.08.2000, con condanna del al Controparte_1
2 pagamento di quanto dovuto, oltre al risarcimento dei danni subiti dalla società ricorrente, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio , il quale contestando ogni avversa Controparte_1 deduzione formulata nell'atto introduttivo, spiegava domanda riconvenzionale, onde ottenere la condanna della società ricorrente al pagamento di € 137.184,98, per i canoni di locazione non pagati e già oggetto del decreto ingiuntivo n. 63/2005 del
Tribunale di Avellino, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, a cui aggiungere l'importo di € 25.407,00, oltre accessori di legge, al cui pagamento era stata condannata la in favore della parte resistente, in forza della sentenza n. Parte_1
1661/2005 del Tribunale di Avellino. In subordine ed in caso di soccombenza, chiedeva di disporre la compensazione tra le rispettive partite di dare ed avere, vinte le spese di giudizio.”.
Instaurato il contradditorio ed espletata l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
A.b.) Il tribunale adito così statuiva:
< - accoglie la domanda principale e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di comodato d'uso gratuito del dì 11.08.2000;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.>>.
Il primo giudice, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di impugnazione, a) dopo aver rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva,
rilevando che agli atti era stato prodotto il contratto di comodato d'uso gratuito stipulato tra le parti in causa, b) circa la richiesta di accertamento della intervenuta risoluzione di diritto del contratto di comodato d'uso gratuito avanzata dalla società attrice così testualmente argomentava:
< risolutiva espressa di cui all'art. 20 del contratto di comodato d'uso gratuito, poiché la nota del 20.10.2014 prodotta agli atti e con la quale richiedeva la restituzione alla parte convenuta dell'impianto di distribuzione, non è corredata dalla necessaria prova della comunicazione.
3 Ne consegue che non può essere accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di comodato d'uso gratuito del 11.08.2000.>>;
c) in ordine alla domanda di risoluzione per inadempimento dell'obbligo di esclusiva da parte del resistente evidenziava che
< presso altre società petrolifere;
lo stesso , in sede di Controparte_1
espletamento del deferito interrogatorio formale, dichiarava di aver acquistato regolarmente il carburante dalla società convenuta fino al 2002, e di essersi, poi, rivolto ad altri, in quanto il prezzo richiesto dalla gli risultava troppo Parte_1
elevato. Confessava, altresì, che, in occasione della consegna di un carico di carburante, si rifiutava di pagarne il corrispettivo, in quanto si affermava creditore di una elevata somma di denaro in ragione dei canoni di locazione non onorati, nei confronti della società attrice, che, successivamente, si rifiutava, a sua volta, di rifornire il distributore nonostante le richieste della parte convenuta. Agli atti, non vi è prova delle richieste di rifornimento trasmesse da alla società Controparte_1
attrice, ad eccezione della nota del 20.04.2015; risulta, pertanto, incontestato,
l'inadempimento della parte resistente dal marzo 2003 all'obbligazione assunta nel contratto di comodato… In sede di interrogatorio formale il ha ammesso che CP_1
dal 2002 non si riforniva dalla società ricorrente, come confermato dai testi escussi, giustificando tale evenienza per il mancato pagamento dei canoni di locazione. In presenza di inadempimenti reciproci lamentati dalle parti, non può non darsi nella specie prevalente rilievo all'inadempimento del , il quale, sin dal 2002 ha CP_1
violato la clausola di esclusiva in ragione di un credito maturato nel rapporto collaterale >>;
d) dopo aver precisato la funzione della clausola penale in merito alla richiesta di condanna al pagamento della stessa, rilevava
< richiamata clausola penale né diversamente;
infatti la produzione documentale del ricorrente è totalmente insufficiente a tal fine, non essendo provato il prezzo di vendita medio né quello praticato ed in difetto di elementi dai quali desumere gli stessi. Ed infatti, la richiesta di ctu non può supplire all'onere probatorio incombente sul ricorrente, anche quanto alla determinazione del credito. Né correttamente è stata
4 ammessa una consulenza tecnica d'ufficio che, in difetto di specifiche deduzioni e prospettazioni attoree circa le poste di credito addebitate in eccesso, sarebbe risultata del tutto esplorativa, come rilevato dalla giurisprudenza maggioritaria (cfr. Tribunale
Pesaro, 08/10/2015, n. 775 e in senso conforme Cass. civ., sez. I, 7 maggio 2015, n.
9201 cfr. Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007 La mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l'indispensabilità,
è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati). Né è possibile procedere ad una liquidazione per via equitativa, posto che anche la liquidazione del danno in via equitativa dà luogo non già ad un giudizio di equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cd. equità giudiziale che comunque presuppone l'avvenuta prova dell'esistenza di danni risarcibili e l'obiettiva impossibilità a fornirne la prova del danno nel suo preciso ammontare (Corte di Appello di Napoli n. 4396/2009). Non
è possibile, invece surrogare con il criterio equitativo il mancato accertamento della prova dell'esistenza del danno (ex ceteribus Cass. 10607 del 30.4.2010), né la quantificazione del danno può coincidere con l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare l'entità materiale del danno (Cass. 4310 del 22.2.2018). Né vi è traccia della prova del maggior danno.>>.
e) In ordine, poi, alla domanda di risarcimento del danno, così testualmente si esprimeva:
< in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cassazione civile, sentenza n. 608/1973). In particolare, il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, e deve pertanto escludersi per i mancati guadagni meramente ipotetici, dipendenti da condizioni incerte: giudizio
5 probabilistico, questo, che, in considerazione della particolare pretesa, ben può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cassazione civile, sentenza n. 24632/2015 e n. 11254/2011). La società ricorrente, nel caso in lite, si è limitata a chiedere il risarcimento “dei danni subiti sia per il lucro cessante nonché per danno emergente” senza allegare, tuttavia, gli elementi essenziali del pregiudizio subito;
in mancanza di allegazioni da cui poter desumere l'entità del danno patrimoniale patito, la domanda di risarcimento non può trovare accoglimento.>>;
f) infine, dichiarava assorbita la domanda di compensazione avanzata in via riconvenzionale dal resistente, rilevando che la stessa rimaneva assorbita dal rigetto della domanda risarcitoria e compensava integralmente le spese di lite,
considerata la reciproca soccombenza.
B – Giudizi d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello in persona del Parte_1
l.r.p.t., da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale
parte espressa della presente decisione, sulla base dei motivi così intitolati:
I) “Erronea valutazione delle prove acquisite in giudizio relativamente alla
risoluzione di diritto del contratto e violazione dell'art. 115 c.p.c.”, posto che il giudice di primo grado aveva ritenuto non documentalmente provata la comunicazione al resistente della missiva del 20.10.2014 con la quale la Pt_1
avvalendosi della clausola risolutiva espressa, dichiarava risolto il contratto
[...]
di diritto per inadempimento, sebbene fosse stata prodotta in giudizio la ricevuta di spedizione e l'avvenuta ricezione non era mai stata contestata dalla parte resistente.
II) Erronea declaratoria di impossibilità a quantificare il risarcimento del
danno e violazione del principio di “vicinanza della prova”, atteso che il giudice di prime cure, nonostante la richiesta avanzata dal ricorrente di esibizione ex art. 6 210 c.p.c. della documentazione contabile e di nomina di un CTU, aveva ritenuto che non fosse possibile quantificare il risarcimento per l'omessa allegazione degli elementi essenziali del pregiudizio subito.
III) “Erronea declaratoria di impossibilità ad applicare il criterio equitativo
per la liquidazione del danno e violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c.”, per aver il primo giudice ritenuto impossibile liquidare il danno in via equitativa.
L'appellante, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, così
concludeva:
“− in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di comodato d'uso gratuito del 11.08.2000 per effetto della diffida alla restituzione dell'impianto inviata il 20.10.2014 da parte della al Parte_1
; Controparte_1
− ancora in via principale, previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione in possesso dell'appellato e/o ammissione di c.t.u., quantificare, anche in via equitativa, l'ammontare del danno arrecato alla e condannare il Pt_1
all'integrale risarcimento dei danni in favore dell'appellante; Controparte_1
− in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori istanze, ritenere comunque provata e documentata la quota parte di danni relativa ai canoni di locazione maturati dal 2004 nei confronti del e condannare Controparte_1 quest'ultimo al risarcimento degli stessi in favore dell'appellante; − in ogni caso, condannare l'appellato al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio od, alternativamente, a quelle del presente grado, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
B.b.) Si costituiva in giudizio parte appellata che resisteva con diffuse argomentazioni all'impugnazione, così concludendo:
“1) In via principale, rigettare l'atto di appello poiché illegittimo, improponibile, inammissibile, improcedibile ed infondato, in fatto ed in diritto.
2) Accertare e dichiarare che la è debitrice nei confronti del Signor Parte_1
della somma di €. 137.184,98, oltre ad interessi dalle singole Controparte_1
7 scadenze al saldo, per canoni di locazione scaduti e non corrisposti al 30.06.2015, salvo diversa quantificazione che risulterà in corso di causa.
3) Condannare la a pagare nei confronti dell'appellato la somma di Parte_1
€. 137.184,98, o quella maggiore o minore che risulterà equa e di giustizia, oltre gli interessi legali maturati dalle singole scadenze al saldo.
4) In via gradata, in ipotesi, non creduta, di accoglimento anche parziale della domanda avversaria, dichiarare la compensazione delle somme dovute a parte appellata, così come risultanti dalla sommatoria di tutti i canoni di locazione non corrisposti, ivi compreso l'ammontare di cui al D.I. n. 63/2005, e ivi compresa la somma di cui alla Sentenza n. 1661/05, con quanto richiesto dalla e/o Parte_1
accertata dal Tribunale.
5) Con condanna, in ogni caso, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge, con diretta attribuzione al procuratore antistatario.
6) Emettere ogni altro provvedimento di giustizia.”
B.c.) Instaurato il contraddittorio, il Collegio in data 20.10.2022, preso atto del decesso dell'avvocato di parte appellante, dichiarava l'interruzione del processo.
Con ricorso, ex art. 303 c.p.c., depositato dalla il processo Parte_1
veniva riassunto.
La causa è stata rinviata all'odierna udienza per essere decisa.
C – Analisi dei motivi di appello
L'appello non può essere accolto.
C.a.) Innanzi tutto deve darsi atto che il giudizio, a seguito del decesso del legale della è stato correttamente riassunto. Pt_1
Infatti, come effettivamente evidenzia il nuovo difensore dell'appellante, il presente processo d'appello, inizialmente rinviato d'ufficio al 6.7.2023, con decreto del 13.10.2022, con provvedimento fuori udienza del 20.10.2022,
prendendo atto della dichiarazione della collega d'ufficio dell'avv. Maria
8 Laurenza, unica procuratrice, che ne rappresentava il decesso, veniva interrotto, ma di ciò non era data nessuna legale notizia alla parte rimasta priva di rappresentanza processuale, sicché deve ritenersi che esso sia stato tempestivamente riassunto dal momento in cui essa si è munita di nuovo difensore.
C.b.) Sempre in rito deve ricordarsi che il aveva proposto domanda CP_1
riconvenzionale, ma il tribunale, come si è visto laddove è stato riassunto il contenuto della pronuncia di primo grado, riguardo a detta domanda riconvenzionale ha ritenuto la stessa assorbita, valutandola quale richiesta di compensazione della somma oggetto del decreto ingiuntivo n. 63/2005, relativa ai canoni di locazione non pagati dal 20.6.2004 al 30.6.2015, cui andava aggiunto l'ulteriore importo di euro 25.407,00 in forza di altra sentenza in favore della resistente, con l'eventuale somma risultante dalla condanna al pagamento della penale richiesta dalla chiaramente opinando per la sua proposizione in Pt_1
caso di accoglimento della domanda avversaria.
Nella comparsa di costituzione in questa sede il ripropone, per così dire, CP_1
le richieste di condanna avanzate in via diretta per seconda e per terza in prima istanza innanzi al tribunale (qui sub 2 e 3), senza però proporre impugnazione incidentale, omettendo ogni riferimento, nella parte narrativa dell'atto, ad eventuali errori commessi dal primo giudice riguardo alla statuizione di assorbimento della propria domanda riconvenzionale (tantomeno provvedendo, di conseguenza, a notificare l'eventuale impugnativa incidentale, come prescritto dall'art. 436 comma
3 c.p.c.).
Da ciò discende che detta richiesta non può che essere valutata esclusivamente quale riproposizione dell'istanza di compensazione in caso di accoglimento del gravame avanzato dalla Pt_1
9 C.c.) Tanto premesso, l'appello non merita accoglimento.
C.c.i.) In primo luogo va confermata la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che non potesse essere dichiarata la risoluzione di diritto in forza dell'art. 1456 c.c..
Il tribunale, come si è visto, ha affermato che non vi fosse prova della
“comunicazione” della missiva con cui era stato esercitato il diritto potestativo previsto dall'art. 20 del contratto di comodato.
L'appellante afferma che il primo giudice non avrebbe adeguatamente considerato che vi era prova della spedizione e che, in ossequio a quanto statuito dal giudice di legittimità, ciò era sufficiente per ritenere provata anche la ricezione,
posto che questa “consegue” alla “presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e della ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo al destinatario dell'atto.”.
In realtà, il giudice ha affermato che non vi era prova della “comunicazione” ed effettivamente in base alla documentazione prodotta dalla ricorrente in primo grado non solo non vi è prova della ricezione, ma neppure della spedizione, di tal che verrebbe meno il presupposto stesso della invocata presunzione.
Sotto altro profilo, se si esamina il contenuto del contratto, è possibile vedere,
sotto l'art. 20 riferito, appunto, alla clausola risolutiva espressa, che dopo il termine
“raccomandata” vi sono due caratteri non leggibili a causa della scarsa qualità
della scannerizzazione del documento e che nella raccomandata “verrà pure
indicato il giorno e l'ora per la riconsegna”.
Ma, nel successivo art. 21, riguardante la riconsegna dell'impianto, è previsto che, alla scadenza contrattuale o in caso di risoluzione anticipata, “La riconsegna
dovrà avvenire nel giorno e nell'ora indicate nella raccomandata A.R. inviata
10 dalla società . Pt_1
Del resto, l'art. 22 riguardante la penale, richiama, circa la consegna del punto vendita, il “termine indicato”, sicché dal collegamento di tutti e tre gli articoli in questione si desume che l'esercizio del diritto previsto dall'art. 1456 c.c. richiedeva l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, in assenza del quale, per volontà delle parti, non vi poteva essere prova dell'effettiva comunicazione.
Né questa può desumersi, come vorrebbe l'appellante, dalla non contestazione della controparte, innanzi tutto perché, in presenza di quanto appena visto, era il regolamento contrattuale a richiedere una precisa forma e modalità della comunicazione;
inoltre perché i riferimenti che il fa in comparsa di risposta CP_1
alla missiva datata 20.10.2014, non sono mai diretti ad ammettere la sua ricezione ed il corretto esercizio del potere di risolvere il contratto di diritto, ma solo a confutare quanto affermato riguardo alla contestazione del suo inadempimento,
contrapponendo ad esso, con varie argomentazioni, quello che lo stesso CP_1
imputava alla Parte_1
Pertanto, in assenza della prova, 'a monte', dell'esercizio del potere di risolvere il contratto e, 'a valle', essendo ciò in collegamento con la prova del dies a quo
dell'obbligo di riconsegna e di decorrenza della penale, il tribunale correttamente ne ha tratto la conseguenza che < Pt_1
avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 20 del
[...]
contratto di comodato, nel 2014 richiedeva la restituzione alla parte convenuta dell'impianto di distribuzione.>>, rendendo 'non operativa' la penale.
Da qui il rigetto del motivo di appello.
C.c.ii.) Anche il secondo motivo non può essere accolto, finendo, a ben vedere,
per assorbire anche il primo.
11 Può convenirsi che il tribunale non ha espressamente esaminato la richiesta ex art. 210 c.p.c., incentrando la propria attenzione sulla richiesta di nomina di un c.t.u..
Deve, però, osservarsi che la società ricorrente in primo grado, nel ricorso introduttivo, si soffermava sulla domanda risarcitoria da metà pag. 5 a pag. 6, con allegazioni del tutto generiche e di principio riguardo alla configurabilità sia di un danno emergente, che da lucro cessante, per poi concludere con l'istanza istruttoria di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., altrettanto generica, delle “scritture
contabili” relative al distributore, omettendo ogni illustrazione a quali intendesse fare riferimento, i connessi indispensabili risultati di prova ricavabili, ovvia conseguenza della genericità dell'istanza, e in base a quali elementi dovesse essere calcolato il danno subito.
Del resto, non va dimenticato che, a mente dell'art. 94 disp. att. c.p.c.,
“L'istanza di esibizione di un documento o di una cosa … deve contenere la
specifica indicazione del documento o della cosa …”.
Indicazione che viene fatta solo in appello facendo riferimento – unica specificazione effettiva – ai registri “di carico e scarico”, nuovamente senza illustrazione di cosa si intendesse rispetto a tale documento e dei risultati conseguibili tramite detta documentazione.
Inoltre, già solo a voler restare alla previsione contenuta nell'art. 22 del contratto di comodato in tema di penale – ma l'elemento è chiaramente indispensabile per dar luogo ad ogni quantificazione – se il prezzo di vendita al pubblico da parte del può giustificarsi potendo costituire un dato non in CP_1
possesso della così non è per quello con cui i prodotti venivano (o Pt_1
sarebbero stati) da essa venduti al comodatario, sicché, comunque, 'in partenza'
12 non può ritenersi che essa abbia assolto all'onere di provare il principale elemento da cui 'impostare' la quantificazione del danno (senza considerare che il rapporto aveva avuto una esecuzione precedente e che, almeno in via induttiva riguardo ai possibili effetti negativi per gli anni futuri, ben la avrebbe potuto fornire Pt_1
elementi da cui poter ricavare i danni cui presuntivamente sarebbe andata incontro,
cosa che vale anche relativamente alla richiesta di liquidazione del danno in via equitativa, come si evidenzierà tra un momento).
Pertanto, con le ulteriori precisazioni ora offerte, per il resto, si può rimandare al contenuto dell'ordinanza già resa in data 25.3.2022 in cui questa corte evidenziava che “l'ordine di esibizione - al pari della richiesta di informazioni alla P.A. - non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova sussistente a carico della parte istante, e deve escludersi che tale ordine possa essere emesso al solo fine esplorativo di indagare se il documento contenga la prova stessa … discorso che vale analogamente, ed a maggior ragione, in ordine alla richiesta di C.T.U., già
disattesa dal giudice di prime cure per le medesime ragioni”, attenendo ai fatti principali che la parte è tenuta a provare.
Né può accedersi all'argomentazione che andrebbero comunque valutati, ai fini della liquidazione del danno, i costi della locazione del suolo, che avrebbero dovuto essere compensati dal vantaggio commerciale tratto nel caso in cui il non avesse violato la clausola di esclusiva, costituendo allegazione non CP_1
contenuta nell'originario ricorso (oltra a dover essere fatta valere in altra sede).
C.c.iv.) Quanto appena osservato dà risposta anche al terzo motivo di appello giacché occorre ricordare che sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione equitativa di cui all'art.1226 c.c., laddove non sia stato possibile offrire la prova del quantum, ovvero quando questa si presenti particolarmente
13 difficoltosa, gravando comunque sul danneggiato l'onere di fornire tutti gli
elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine di una quantificazione
quanto più rispondente al danno effettivamente subito.
Ciò, soprattutto perché va limitata la possibilità che venga adottata una
pronuncia basata su criteri arbitrari, sottratta, perciò, a qualsiasi controllo,
dovendo il giudice, almeno sommariamente, indicare i criteri da lui seguiti per
determinate l'entità del danno che si ritiene realmente sussistente.
Sicché, anche nel caso in cui effettivamente la prova del danno risulta essere particolarmente gravosa, chi invoca l'applicazione dell'esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, è sempre tenuto ad offrire elementi di giudizio tali da permettere al giudice di verificarne in primis l'esistenza e, successivamente, di determinarne l'entità in maniera sufficientemente precisa e adeguatamente argomentata secondo criteri logici e razionalmente giustificati.
D – Le spese
Le spese del grado seguono la regola della soccombenza, tenuto conto del valore indeterminato della domanda di bassa complessità, in misura prossima ai minimi,
in considerazione del complessivo tenore delle difese svolte.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda dichiarata inammissibile, sull'appello di cui in epigrafe, così
provvede:
a) rigetta l'appello;
14 b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado, con attribuzione al procuratore dell'appellato, che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali,
oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante,
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit...
Napoli, così deciso all'udienza del 30 gennaio 2025
Il cons. rel est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
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