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Articolo 4 della Legge 8 luglio 1997, n. 213
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Legge 8 luglio 1997, n. 213
Articolo 4 della Legge 8 luglio 1997, n. 213
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15 luglio 1997
Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 15 luglio 1997
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