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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 3729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3729 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2334/ 2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR NT IA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 12/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2334/ 2024 vertente
TRA
appresentata e difesa dall'Avv. DE LUCA TAMAJO Parte_1
LE , OT CE, RI PATERNO' ed elettivamente domiciliata in VIA DELLA CONCILIAZIONE 10 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , , CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, rappresentati e difesi dall'Avv. CATANZARO GIUSEPPE
[...] Controparte_12 ed elettivamente domiciliati in PIAZZA DI PIETRA N. 44 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Civitavecchia n. 89 del 22.2.24
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Roma , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , ,
[...] CP_13 Controparte_9 CP_10 CP_11
, contestavano l'esclusione dell'IVO dalla base di calcolo della
[...] Controparte_12 retribuzione feriale evidenziando come la violazione di normative imperative. Essi invocavano specificamente la non conformità della prassi aziendale e delle clausole dei Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro (NL) con il diritto dell'Unione Europea, in particolare con le Direttive
2003/88/CE e 2000/79/CE, e con la relativa legislazione nazionale di recepimento (D.Lgs. n.
185/2005).Evidenziavano la distinzione strutturale della loro paga tra componenti fisse, come lo
Stipendio Base e l'Indennità di Volo Minima Garantita (IVMG), e una componente variabile, l'IVO, quest'ultima intrinsecamente e direttamente collegata all'effettiva prestazione lavorativa, ovvero alle ore di volo effettuate.
Part Chiedevano che l' fosse inclusa nel computo della paga durante il godimento delle ferie, affinché la retribuzione percepita in tale periodo fosse "paragonabile" a quella ordinariamente percepita durante i periodi di lavoro, in linea con i principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Contr i costituiva contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto de ricorso.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava la nullità delle clausole dei contratti collettivi indicati in motivazione nella parte in cui, per il periodo minimo di ferie di 4 settimane, prevedevano l'esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale l'indennità di volo integrativa (IVO) con condanna della società al pagamento in favore dei ricorrenti degli importi indicati in Parte_1 Parte_1 dispositivo in tutti i casi oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Avverso tale sentenza la società proponeva appello fondato Parte_3 su più motivi:
I) incompetenza del tribunale adito;
II) L'erroneità della sentenza impugnata ove aveva respinto l'eccezione di estinzione per prescrizione dei crediti rivendicati ex art. 937 cod. nav., ribadendo la decorrenza del termine prescrizionale biennale previsto da tale norma già a partire dal 1/1/2015 data di cessazione del rapporto di lavoro intercorso con gli odierni appellati.
III) L'infondatezza delle pretese avversarie, contestando diffusamente la gravata sentenza, anche alla luce della nozione eurounitaria della retribuzione dovuta per i giorni di ferie, ove aveva ravvisato l'illegittimità da parte della contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio, ove esclude l'IVO dalla retribuzione feriale
IV) Il mancato accertamento in concreto dell'effetto “dissuasivo” della esclusione della IVO feriale affermando il mancato assolvimento dell'onere della prova sul punto da parte dei lavoratori;
V) La CTU è stata disposta dal tribunale nonostante questi abbia disatteso l'interpretazione contrattuale propugnata ai ricorrenti , quale mezzo di prova inammissibile
Insiste, in via subordinata, affinché venga sottoposta alla Corte di Giustizia, ex art. 267 TFUE, una nuova questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo, con riferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante: “se tali disposizioni impongano al Giudice dello Stato membro di accertare in concreto la sussistenza di ragioni disincentivanti l'esercizio del diritto al godimento delle ferie retribuite in difetto di specifici criteri desumibili dal diritto dell'Unione”
- “se tali disposizioni contengano specifici criteri per il Giudice dello Stato membro al fine dell'accertamento in concreto della sussistenza di ragioni disincentivanti l'esercizio del diritto al godimento delle ferie retribuite e, in caso di risposta affermativa al primo quesito, quali siano detti specifici criteri”.
Si costituivano gli originari ricorrenti contestando specificamente le avverse deduzioni e insistevano per la conferma dell'impugnata sentenza'
L'appello è infondato
Con il primo motivo di appello la società reitera l'eccezione di incompetenza territoriale
Il tribunale con ordinanza emessa a scioglimento della riserva del 24.10.22 ( la sentenza impugnata è stata depositata il 22.2.24 ) ha respinto l'eccezione di incompetenza con le seguenti argomentazioni.
” Rammentato il principio di diritto, recentemente ribadito da Cassazione civile sez. VI, 06/10/2022,
n. 29105, secondo cui, con riferimento alla competenza territoriale ex art. 413 c.p.c., comma 2, “grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza,
l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (in termini: Cass. n. 21762 del 2020); tanto in conformità con il più generale principio operante in tema di competenza territoriale per la quale sussistano più criteri concorrenti (tra le altre v. Cass. n. 12165 del 2021; Cass. n. 21989 del
2021; Cass. n. 17311 del 2018)”; considerato che la citata pronuncia è stata resa in una fattispecie del tutto analoga alla presente, avendo la S.C. evidenziato come non risultasse che la parte convenuta avesse, nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, “specificamente contestato il forum contractus e adeguatamente dedotto che il rapporto di lavoro era sorto in un luogo diverso da
Roma”; rilevato che, a fronte della allegazione di parte ricorrente – precisata anche nel verbale della prima udienza – secondo cui i rapporti sarebbero sorti a Fiumicino, ovvero presso la sede operativa della società nel momento in cui è avvenuta l'assunzione, la ha svolto una Parte_3 contestazione generica, limitandosi a stigmatizzare che controparte non ha depositato i contratti di lavoro e a sostenere che gli stessi “a quanto consta non risultano sottoscritti in Fiumicino” senza precisare – neppure nel corso nella prima udienza – in quale altro luogo, diverso da Fiumicino, i rapporti sarebbero sorti;
ritenuto, pertanto, che in applicazione del principio di diritto sopra riportato, l'eccezione di incompetenza non possa essere accolta;
”
Tanto premesso, l'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 cpc possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza
L'appello sul punto è dunque inammissibile
Con il secondo motivo di appello la società appellante censura la gravata sentenza per una erronea ripartizione dell'onere probatorio, per l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 2112 c.c., anche per le insanabili carenze allegatorie. Afferma che costituiva circostanza pacifica e documentale che la società avesse tempestivamente eccepito in primo grado la prescrizione estintiva, biennale e/o quinquennale dei crediti oggetto della domanda dei lavoratori, erroneamente ritenuta infondata dal primo giudice.
Sostiene sul punto la società appellante: i) costituisce circostanza pacifica e documentale che l'odierna appellante avesse tempestivamente eccepito in primo grado la prescrizione estintiva, biennale e/o quinquennale, dei diritti e dei crediti asseritamente vantati da controparte, e che avesse altresì comprovato la cessazione dei rapporti di lavoro con l'appellato a far data dal 31/12/2014, depositando il LUL degli anni 2015 e 2016 e la visura societaria;
ii) il primo giudice, pertanto, si è discostato dal contesto normativo e giurisprudenziale vigente in materia di ripartizione della prova, poiché l'appellato non ha offerto di provare e/o dedurre, a fronte della specifica e tempestiva contestazione spiegata dall'appellante, per quale motivo dovesse applicarsi l'art. 2112 c.c., limitandosi a produrre un accordo sindacale del 2014; iii) il Tribunale ha, altresì, omesso di considerare che le stesse disposizioni di legge (art. 47, comma 4 bis, legge n. 428/90, come novellato dall'art. 19 quater legge n. 166/2009) genericamente citate nella documentazione tardivamente depositata da controparte sono volte ad escludere la responsabilità in solido del cessionario nell'ambito di cessioni di azienda di società con riferimento alle quali sia stato dichiarato lo stato di crisi aziendale;
iv) inoltre, la controparte non ha convenuto in giudizio IT SA, non ha prodotto i contratti di lavoro e non ha depositato neanche la eventuale lettera di IT SA che garantirebbe loro la contestata applicabilità dell'art. 2112 c.c., anzi non è dato comprendere neanche quale sia l'attuale datore di lavoro degli appellati;
vi) non era e non può essere di certo onere della società comprovare la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente in capo ad un altro soggetto giuridico neppure convenuto in giudizio, mentre era onere di chi agiva in giudizio, peraltro a fronte di specifica e puntuale eccezione di prescrizione, offrirsi perlomeno di comprovare quale fosse il proprio effettivo datore di lavoro.
Osserva il Collegio che i ricorrenti originari nell'atto introduttivo argomentavano: I ricorrenti hanno tutti prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della (di Parte_1
Contr seguito anche solo , (v.visura al doc. 1), con qualifica e mansioni di assistente di volo (v. buste paga dal doc.2 al doc. 13).
2 - Ad esito di un trasferimento d'azienda, da gennaio 2015 il rapporto di lavoro dei ricorrenti proseguiva, senza soluzione di continuità in applicazione dell'art. 47 della l. n.
428/90, alle dipendenze di (di seguito anche solo “SA”), società presso cui i Controparte_15 lavoratori hanno continuato a svolgere le medesime mansioni.
3 - Il rapporto di lavoro dei ricorrenti, Contr alle dipendenze di è stato disciplinato, in successione, dal CC CA (applicato al rapporto di lavoro tra le parti fino al 16 luglio 2014, v. doc. 14) e dal NL AS ER (applicato a partire Contr dal 16 luglio 2014, doc. 15).. La società costituendosi in giudizio non ha mai contestato il trasferimento di azienda . Si legge nei passaggi della memoria menzionati dalla società nell'atto di appello: “Come risulta dalla copiosa documentazione versata in atti, l'odierna resistente ha cessato ogni attività operativa di vettore ER alla data del 31 dicembre 2014 e in tale data è cessato il rapporto con tutti i suoi dipendenti e, quindi, con i ricorrenti (ad eccezione di 2 adibiti a mansioni di corporate) (cfr. docc. 4 e 5); Cont
- “A partire dal 1° gennaio 2015, alla società sono stati revocati sia il COA (certificato di operatore aeronautico) sia la licenza di volo e il personale navigante ha visto cessare la validità delle certificazioni e delle specializzazioni necessarie all'espletamento delle mansioni affidate”;
- “La Società convenuta è del tutto estranea alle vicende relative ai rapporti di lavoro, eventualmente
e successivamente intercorsi tra gli odierni ricorrenti ed altre Compagnie aeree neppure convenute nell'odierno giudizio. Sul punto si eccepisce, fin d'ora, la mancata accettazione del contradditorio rispetto a fatti e/o circostanze ex adverso solo genericamente dedotte e che esulano, pertanto, dal thema probandum ac decidendum sottoposto alla cognizione dell'odierno Giudicante;
- “Al solo fine di prevenire avverse, tardive ed inammissibili eccezioni si rileva fin d'ora che la circostanza secondo la quale i ricorrenti sarebbero poi successivamente transitati in IT SA in
AS, Società terza rispetto alla scrivente e neppure convenuta in giudizio, non impedisce di certo
l'avvenuto decorso del termine prescrizionale nel caso di specie”; e poi ancora:
- “Financo nella ipotesi di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., il contratto continua nei suoi profili oggettivi (anzianità, qualifica, retribuzione etc), ma non in quelli soggettivi poiché intercorre con un diverso soggetto (il cessionario): il contratto prosegue intatto nei propri elementi oggettivi, ma presenta un nuovo contraente dalla parte datoriale. Il precedente contratto intercorso con il cedente è dunque cessato, più non esiste, vive soltanto un nuovo contratto in prosecuzione del precedente in cui un contraente è il medesimo ma l'altro è del tutto nuovo”;
- “Nel nostro caso, il contratto di lavoro che vedeva come parti CA e i dipendenti più non esiste, è cessato, mentre prende corpo un nuovo rapporto con un diverso datore di lavoro (il cessionario).
Quando l'art. 2112 c.c. allude alla “prosecuzione del rapporto” in caso di trasferimento di azienda
o di ramo, intende riferirsi al passaggio dei lavoratori al nuovo datore di lavoro (il cessionario) e al mantenimento del posto e dei preesistenti diritti, ma certo non fa rivivere il rapporto con il cedente che è a tutti gli effetti cessato”
La società non contestava mai il passaggio dei lavoratori ex art. 47 legge 428/90 a SA ma eccepiva Contr la prescrizione assumendo che il rapporto di lavoro dei ricorrenti con ra cessato al 31.12.14 , che la prosecuzione del rapporto anche ai sensi dell'art. 2112 c.c. non avrebbe fatto rivivere il Contr rapporto col cedente, che SA non era stata convenuta in giudizio ed era società terza rispetto a
Nessuno degli argomenti offerti poteva legittimare l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione a fronte dell'operatività di un passaggio senza soluzione di continuità ad altra società che il decorso della prescrizione evidentemente impediva Infatti, poiché i rapporti di lavoro sono proseguiti senza soluzione di continuità con la società cessionaria (IT S.A.I.), in applicazione dell'art. 2112 c.c., il contratto non si è mai "cessato". Di conseguenza, il dies a quo (il giorno dal quale inizia a decorrere il termine) della prescrizione non è mai iniziato.
Non convince peraltro l'argomentazione , pur suggestiva, reiterata in sede di discussione orale secondo la quale il rapporto con il cedente cessa al momento del passaggio del lavoratore presso il Contr cessionario con la conseguenza che viene meno il metus nei confronti di he legittimerebbe la sospensione della prescrizione fino alla cessazione del rapporto. Anche a prescindere dalle considerazioni già espresse sulla unicità del rapporto di lavoro, si tratta di una responsabilità solidale ex lege tra cedente e cessionario con l'effetto che laddove la causa di sospensione operasse solo nei Contr confronti dell'attuale datore di lavoro e non anche nei confronti di sicchè l'azione in corso di rapporto sarebbe esperibile solo nei confronti di detto soggetto e nei limiti della sua responsabilità, resterebbero non azionabili tutte le pretese connesse con la quota a carico del cedente delle competenze di fine rapporto , necessariamente correlate con la fine del rapporto di lavoro con il cessionario
Risulta, pertanto, infondato il motivo di appello con il quale, lamentando la violazione dei principi che regolamentano la ripartizione dell'onere probatorio si contesta il rigetto da parte del Tribunale, con il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2023, dell'eccezione di prescrizione sollevata nella precedente fase del giudizio.
Le ragioni della Consulta sono sufficienti, a giudizio della Corte, per confermare la gravata sentenza, avendo il Tribunale applicato alla fattispecie il disposto dell'art. 937 cod. nav. e non la disciplina generale dell'art. 2948 n. 4 c.c., ritenendo che il rapporto di lavoro dell'odierno appellato era proseguito senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c. con così ritenendo Controparte_15 infondata l'eccezione di prescrizione.
In ultima analisi, è destituita di fondamento l'affermazione secondo cui l'art. 47, comma 4 bis, legge n. 428/90 escluderebbe la responsabilità in solido del cessionario nell'ambito di cessioni di azienda di società con riferimento alle quali sia stato dichiarato lo stato di crisi aziendale: anche qualora l'accordo intervenuto tra le due società fosse stato stipulato ai sensi della richiamata norma, comunque resta fermo il trasferimento dei rapporti di lavoro alla cessionaria ex art. 2112 c.c. «in quanto la locuzione - contenuta del predetto comma 4-bis - “Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo”, va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non “in vista della liquidazione dei beni”, non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa» (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10414 del 01/06/2020; conformi Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 23499 del 02/09/2024, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 31551 del 2024).
Il secondo motivo di impugnazione è da ritenere, dunque, infondato.
Parimenti infondati è il terzo motivo di appello con il quale l'appellante, con diffuse argomentazioni, contesta la gravata sentenza ove aveva affermato la nullità della contrattazione collettiva, laddove esclude dal computo della retribuzione feriale l'IVO, perché non conforme alla nozione europea di retribuzione del periodo di ferie, senza considerare che l'infondatezza/inammissibilità delle avverse pretese discendeva dall' “inscindibilità” delle clausole del contratto collettivo, sancita dal contratto allegato alla memoria di primo grado, e per avere omesso di considerare che la perdita di una indennità di volo oraria (IVO) di misura modesta certamente non incide sulla volontà del personale di rinunziare alle ferie, tanto è vero che l'appellato aveva pacificamente preferito fruire delle ferie, pur pienamente consapevole della asserita riduzione della retribuzione feriale.
A disattendere le ragioni dell'appellante è sufficiente richiamare la pronuncia di legittimità (Cass. n.
20216/2022), intervenuta in analoga fattispecie, con riferimento però a dipendenti inquadrati nella categoria piloti la quale aveva accertato, con sentenza emessa ex art. 420 bis c.p.c., la nullità dell'art. 10 CCN AS Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico
Si legge nella richiamata pronuncia che “ va richiamata la recente sentenza della CGUE (Settima
Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ che, sebbene riguardante altra tipologia Per_1 di rapporto di lavoro, tuttavia ha affermato principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, che sicuramente chiariscono e confermano le statuizioni della più volte citata sentenza della stessa
CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10), IL e altri c. , la cui Controparte_16 interpretazione, nella lettura fornita dal primo giudice, è stata censurata da parte ricorrente….. Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981
e n. 170/1984. Orbene, dalla citata sentenza della CGUE, si rileva quanto segue. Ai punti 21, 22 e
23 è testualmente affermato: "In primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo
1, della direttiva 2003/88, «gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane». Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva Per_ (sentenza del 29 novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 della direttiva
2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_3
EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata)'. Ai punti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è, poi, precisato: "...l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, In particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven e Controparte_17 [...]
, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è CP_18 nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009,
e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne consegue che gli incentivi a CP_19 rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018,
C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è Per_3 stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del
22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)". Al punto 41 è, infine, ribadito: "Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite". In considerazione dei principi sopra esposti, si deve, pertanto, condividere il giudizio di nullità dell'art.
10 del NL AS Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico, a partire dal luglio
2014…, nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa. Nel caso in esame….. è stato rilevato che la indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante. Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 NL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane”.
Le ragioni esposte dai giudici di legittimità, con specifico riferimento alla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro dell'appellato a decorrere dal luglio 2014 (art. 10 NL AS
Aereo – Sezione per il Personale Navigante Tecnico) sono sufficienti a confermare, sul punto, la gravata sentenza.
Questo considerato che anche la disciplina collettiva dettata per il periodo anteriore al luglio 2014 per i piloti (in particolare l'art. 11 della “Sezione A – Piloti” CC CA e art. 8 CC CA Dirigenti per il Personale Navigante tecnico con la qualifica di Comandante) rappresenta una parte sostanziale della retribuzione che il lavoratore percepisce nel periodo di attività (tale quindi da incidere in maniera considerevole sul trattamento retributivo e da dissuadere, in caso di mancata percezione, il lavoratore dal godimento delle ferie).
Si deve rilevare in proposito come la significativa incidenza dell'IVO sul trattamento economico goduto dall'appellato emerge chiaramente dagli accertamenti della ctu contabile espletata in prime cure laddove, sulla scorta delle buste paga, è stata calcolata l'IVO percepita dall'originario ricorrente negli anni in discussione.
Le argomentazioni del gravame non inficiano le ragioni esposte dai giudici di legittimità in punto di interpretazione e applicazione dei princìpi di diritto richiamati né sono condivisibili nel lamentare un'asserita omessa motivazione in ordine all'effettivo godimento dei periodi feriali, poiché il
“pericolo” ovvero l'effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore non va certamente valutato in concreto ex post, come finisce invece per pretendere la società con il sostenere che si dovrebbe tenere conto che l'appellato negli anni in contestazione ha goduto di ferie, prospettazione che confonde anche la natura della domanda volta a ottenere la giusta retribuzione durante il periodo feriale e non certo il risarcimento per ferie non godute.
Analogamente la Cassazione, intervenuta sul ricorso per revocazione proposto dalla società avverso la sentenza n. 20216/2022, ha ribadito come l'univoca giurisprudenza europea imponga una determinata interpretazione della direttiva 2003/88/CE (art. 7), ritenuta necessaria proprio al fine di scongiurare un possibile effetto dissuasivo, che tenga conto della possibile (ossia potenziale) mancata fruizione, come possibile (ossia potenziale) conseguenza dell'effetto dissuasivo prodotto dal sistema retributivo delle ferie previsto dalle clausole del c.c.n.l. (Cass. n. 3006/2024).
Parimenti non è condivisibile quanto sostenuto dall'appellante ove addebita alla gravata sentenza di non avere tenuto conto, nel dichiarare la nullità delle clausole collettive, della loro natura essenziale e inscindibile.
Nella specie, va ribadito, si controverte del diritto durante il periodo feriale a una retribuzione conforme ai parametri normativi e in specie al parametro eurounitario, sicché, accertata la non rispondenza a detto parametro e quindi la non conformità a legge della norma collettiva che con chiarezza esclude dal computo una voce retributiva, il richiamo al contenuto complessivo della contrattazione collettiva non appare conferente, finendo per confondere i criteri ermeneutici con tutt'altra previsione, quella dell'art. 1419, comma 2, c.c., della quale ha fatto applicazione il Tribunale nel dichiarare la nullità e operare la sostituzione di diritto, disattendendo la tesi della società con argomenti del tutto condivisibili, ai quali per brevità si rinvia tenuto conto che il gravame non ne inficia il rilievo decisivo (cfr. sul punto anche Corte di appello di Roma sentenze nn. 1537/2024 e
2566/2024 che si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Con il quarto motivo di impugnazione sostiene la società appellante che: i) la modalità di calcolo Contr della retribuzione feriale adottata da pienamente coerente con le previsioni della normativa europea e della normativa interna in materia, che comunque rinvia sempre alla legislazione, prassi o contrattazioni collettive nazionali: difatti, le disposizioni comunitarie stabiliscono chiaramente che le ferie devono essere retribuite ma non precisano alcunché in relazione alla base di calcolo utile per determinare tale retribuzione, rinviando espressamente agli ordinamenti interni;
anche la Suprema
Corte ha affermato che, non fornendo la normativa comunitaria la nozione di retribuzione garantita, la determinazione della stessa non può che essere rimessa agli ordinamenti nazionali: ed a fronte del d.lgs. 185/2005, che ha recepito la Direttiva 2000/79/CE, la contrattazione collettiva, cui l'art. 4 del
D. lgs. 185/2005 espressamente rinvia, ha previsto che la retribuzione ordinaria del personale navigante, composta dallo stipendio base e dall'indennità di volo minima garantita, concorra “alla determinazione del trattamento economico per ferie”, con esclusione dell'IVO (appunto, Indennità di Volo Oraria); difatti, per espressa previsione contrattuale, l'indennità di volo oraria integrativa,
“non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti” (cfr. art. 23 Sezione
Assistenti di volo e art.26 Sezione Personale Navigante Tecnico NL AS); ii) la Corte di
Appello (rectius il Tribunale) fonda il proprio convincimento sulla base della sentenza British
Airways/IL, tuttavia la Corte di Giustizia con la sentenza C-155/10 si è pronunciata in un giudizio in parte diverso da quello in esame: la Corte di giustizia, in sostanza, ha stabilito che il computo della retribuzione feriale del dipendente non deve basarsi unicamente sullo stipendio base e deve avere un qualche riguardo al compenso relativo al volo, precisando peraltro che “nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro”, lasciando con ciò intendere che la lettura della Direttiva 2003/88 e dell'Accordo europeo non esclude affatto che vi siano elementi della retribuzione complessiva non rientranti tra quelli da ricomprendere nella retribuzione feriale, elementi che la contrattazione collettiva può inserire o meno nella retribuzione dovuta durante le ferie in linea con il principio di non onnicomprensività della retribuzione: e tanto ciò è vero che la Corte di Giustizia richiede che la retribuzione feriale sia
“paragonabile” e non identica a quella che il dipendente percepisce quando lavora e poi conclude invitando “il giudice nazionale a valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva rispondano” ai criteri da essa indicati e rientrino o meno nella retribuzione dovuta per ferie;
iii) di conseguenza, il giudice nazionale è chiamato a verificare esclusivamente che la retribuzione concretamente attribuita nei periodi feriali al lavoratore sia rispondente ai crismi dei predetti principi costituzionali, ovvero che le clausole contrattual-collettive disciplinino la retribuzione dei giorni di ferie attribuendo ai lavoratori, in tali giorni, non ogni voce retributiva ordinariamente corrisposta, bensì la retribuzione proporzionata e sufficiente, con la conseguente certezza di aver in tal modo rispettato i vincoli sovranazionali illustrati dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia: e nel caso di specie, la retribuzione feriale determinata dal NL di settore è pienamente rispondente al detto parametro di proporzionalità e sufficienza e, dunque, pienamente conforme ai parametri unieuropei, potendosi leggere la pronunzia della CGUE n. 15/09/2021 nel senso che vanno computati gli elementi connessi all'effettivo espletamento delle mansioni del personale navigante, mentre non vanno computati i compensi connessi a mansioni o prestazioni non espletate nel periodo feriale;
iv) l'ulteriore errore in cui è incorso il Tribunale attiene all'individuazione del numero dei giorni di ferie ai quali dovrebbe essere applicata la nozione di retribuzione desunta dall'erronea interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia o peraltro verso, ricavata dall'art. 36 comma 3. Cost.: la sentenza impugnata finisce per ammettere la corresponsione della maggior retribuzione al personale navigante non solo nel corso delle quattro settimane di ferie quantificate dalla legge ma anche nell'ulteriore periodo di ferie previsto, quale trattamento di miglior favore, dalla contrattazione collettiva.
Premesso che quest'ultimo punto appare all'evidenza un refuso, avendo diversamente il giudice di prime cure calcolato gli importi dovuti al lavoratore moltiplicando l'importo medio dell'IVO per il numero di giorni di ferie goduti nell'anno, 28 giorni per ciascun anno (equivalenti al periodo minimo di quattro settimane annue), ritiene la Corte - in conformità alle precedenti pronunce della Sezione
Lavoro della Corte di appello di Roma già richiamate (n. 944/2025 , n. 1537/2024, n. 2566/2024, cui devono aggiungersi la n. 386/2024 e la n. 2348/2024) - che sia sufficiente per disattendere le ragioni della parte appellante richiamare la pronuncia di legittimità (Cass. n. 20216/2022), in precedenza esaminata, intervenuta in analoga fattispecie e su sentenza emessa ex art. 420 bis c.p.c.
Il quinto motivo di appello sollecita, reiterando pedissequamente le argomentazioni di cui alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, una rivalutazione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 d.lgs. n. 66/2003 e 4 d.lgs. 185/2005, attuativi rispettivamente della
Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, nonché dell'art. 2 della legge n. 130/2008, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. , Per_5 Controparte_16 causa C-155/10.
Trattasi di questioni già disattese dal giudice di prime cure con ampie ed articolate argomentazioni, cui, per brevità, si rinvia integralmente. Infatti il tribunale correttamente menziona la pronuncia di legittimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20216 del 23/06/2022), che disattendendo le medesime questioni ha osservato che: «Parte ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 D.Igs. n. 66/2003 e 4 D.Igs. n. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva
2003/88/CE e della Direttiva 2000/88/CE, ove interpretati nel senso che includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, e specificamente con gli artt.
1, 2, 3, 18, 36, 39 e 41, con particolare lesione dei principi fondamentali della certezza del diritto e dell'autonomia negoziale delle parti sociali e della iniziativa economica privata;
in relazione al primo aspetto, sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento, principio fondamentale, insuperabile dal diritto euro-unitario; quanto al secondo, in relazione al profilo che l'ordinamento italiano riconosce che le parti sociali regolino tramite le proprie rappresentanze e mediante la contrattazione collettiva le condizioni essenziali del contratto di lavoro;
con riguardo al terzo aspetto, perché l'interpretazione adottata dal Tribunale avrebbe leso la libertà di impresa costituzionalmente riconosciuta. Entrambe le questioni sono, a parere del Collegio, manifestamente infondate. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della
CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti
"multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate. Passando oltre all'esame delle doglianze della ricorrente, devono essere valutate le due istanze di rinvio pregiudiziale, ex art. 267
TFUE: la prima, riguardante l'interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, formulata in relazione al seguente quesito: "se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali"; la seconda, concernente la questione pregiudiziale di validità della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE e consequenziale istanza di rimessione, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia, perché, qualora le norme del diritto europeo primario dovessero essere interpretate, nel senso indicato dalla Corte di Giustizia, al di là del singolo caso del Regno Unito, si sarebbe posto un problema di validità delle Direttive in quanto esse, spingendosi a definire una nozione armonizzata di retribuzione e imponendone, di conseguenza,
l'integrale corresponsione per il periodo di ferie annuali, andrebbero ben al di là dell'esercizio della competenza attribuita all'Unione….. ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per il chiesto rinvio pregiudiziale interpretativo sia perché sulla questione della retribuzione feriale la Corte di
Giustizia si è più volte pronunciata, da ultimo con la sentenza del gennaio 2022 sopra richiamata, sia perché il problema esegetico posto non rientra nell'ambito della interpretazione dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88 (o 3 della Direttiva 2000/79) in quanto la valutazione del caso concreto, cioè di verificare se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano essere escluse dal computo della retribuzione dei giorni per ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello europeo. Al riguardo, e anche per sottolineare
l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130, deve sottolinearsi che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo
l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membro e, quando - come nel caso di specie- la componente esclusa è legata a periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi l'adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie, come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di
Giustizia UE, sez. IV, 13.12.2018 n. 385; Cass. n. 37589/2021). Ciò per ribadire che la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo
l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale. Infine, va rilevato che, per le stesse ragioni sopra esposte, non si ravvisano i presupposti anche per sollevare la prospettata questione pregiudiziale di validità delle Direttive 2003/88/CE e di quella del
200//79/CE, rispetto all'esercizio della competenza attribuita all'Unione in quanto, come sopra precisato, le suddette Direttive non tendono ad imporre una nozione armonizzata di retribuzione nei termini indicati da parte ricorrente. Per completezza è opportuno ricordare, sempre ai fini della inammissibilità della prospettata questione di validità pregiudiziale, che l'art. 7 della direttiva
2003/88 o l'art. 3 della Direttiva 2000/79/Cq non hanno istituito direttamente il diritto alle ferie annuali retribuite, in quanto tale diritto trova origine in vari atti come, a livello di Unione, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, menzionata all'art. 151 TFUE, nonché vari atti internazionali ai quali gli Stati membri hanno partecipato o aderito, come la Carta sociale europea (di cui tutti gli Stati membri sono parti in quanto vi hanno aderito nella sua versione originaria, nella sua versione riveduta o nelle due versioni) anch'essa menzionata all'art. 151 TFUE nonché la Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 24 giugno 1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, la quale indica alcuni principi elaborati da tale
Organizzazione di cui occorre tenere conto, come risulta dal considerando 6 della direttiva 2003/88
(vedi, al riguardo: sentenza 20 gennaio 2009, C350/06 e C-520/06, punti 37 e 38). Si tratta, quindi, di un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa
(vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punti 48 e 68). Tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali «retribuite» e il diritto, intrinsecamente collegato al primo, a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (vedi sentenza resa nella causa C-569/16 e C-570/16, punto 83). La stessa Corte di Giustizia, con la sentenza del 13 gennaio 2002, già citata, al punto 24 ha precisato che "il diritto alle ferie annuali retribuite non solo riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, cui l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenza del
25 giugno 2020, e , cause C- Persona_6 Controparte_18
762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata)”».
Deve parimenti essere disattesa l'ulteriore questione pregiudiziale di interpretazione dell'appellante dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE prospettata nell'atto di impugnazione nei termini precedentemente indicati.
Sul punto è sufficiente osservare, ribadendo quanto già affermato da questa Corte, con le citate sentenze nn. 1537 e 2566/2024, con riferimento ad analoga questione pregiudiziale, che: ai giudici degli Stati membri il diritto dell'Unione non sottrae il potere di “giudicare” il caso concreto, ponendo solo il vincolo di applicare correttamente la disciplina eurounitaria per come interpretata dalla Corte di giustizia, sicché ogni accertamento e ogni valutazione necessari alla soluzione del caso è affidato al giudice nazionale;
l'appellante nel proprio quesito si limita a citare solo la pronuncia e Per_5 altri c/ plc, causa C-155/10, senza tenere conto di altri interventi interpretativi e CP_16 soprattutto di quanto affermato nella sentenza della CGUE del 13.1.2022, nella causa C514/20 (DS
c/ , richiamata espressamente dalla già citata pronuncia di legittimità, sentenza della CGUE in Per_1 cui si legge espressamente che “Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88,
è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua Per_ retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata)”; che a un trattamento retributivo inferiore è intrinseca la potenzialità dissuasiva;
che nella specie è accertata la rilevante decurtazione retributiva che la disciplina collettiva finisce per determinare nel periodo feriale.
Con l'ultimo motivo di appello la società contesta l'accoglimento della domanda attorea a seguito di
CTU a fronte della decisione del tribunale di disattendere la prospettazione difensiva dei ricorrenti sull'interpretazione della normativa contrattuale di riferimento in un giudizio volto alla declaratoria di nullità di disposizioni contrattuali non correttamente allegate e dedotte in ricorso
Contr
ostiene che il Tribunale abbia erroneamente disposto una CTU nonostante la mancanza in atti della contrattazione collettiva e l'erronea interpretazione della stessa da parte dei ricorrenti che avevano altresì fatto richiamo impropriamente , come statuito dal Giudice, ad un accordo SA del
2017. Tuttavia, i lavoratori avevano ritualmente prodotto i contratti collettivi applicabili (CC CA
e NL AS Aereo), e l'accordo SA era stato citato solo come eventuale parametro di calcolo dell'indennità di volo e non come fonte costitutiva del diritto rivendicato . Il tribunale ha escluso che l'accordo SA costituisse la base giuridica della domanda e ha disposto la CTU solo per determinare il corretto ammontare dovuto. Il motivo d'appello risulta quindi infondato.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre a spese generali, iva e cpa da liquidarsi nei confronti del procuratore antistatario;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato
La Presidente
AR NT IA
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR NT IA Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 12/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2334/ 2024 vertente
TRA
appresentata e difesa dall'Avv. DE LUCA TAMAJO Parte_1
LE , OT CE, RI PATERNO' ed elettivamente domiciliata in VIA DELLA CONCILIAZIONE 10 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
, , , CP_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, rappresentati e difesi dall'Avv. CATANZARO GIUSEPPE
[...] Controparte_12 ed elettivamente domiciliati in PIAZZA DI PIETRA N. 44 ROMA;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Civitavecchia n. 89 del 22.2.24
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al tribunale di Roma , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, , , ,
[...] CP_13 Controparte_9 CP_10 CP_11
, contestavano l'esclusione dell'IVO dalla base di calcolo della
[...] Controparte_12 retribuzione feriale evidenziando come la violazione di normative imperative. Essi invocavano specificamente la non conformità della prassi aziendale e delle clausole dei Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro (NL) con il diritto dell'Unione Europea, in particolare con le Direttive
2003/88/CE e 2000/79/CE, e con la relativa legislazione nazionale di recepimento (D.Lgs. n.
185/2005).Evidenziavano la distinzione strutturale della loro paga tra componenti fisse, come lo
Stipendio Base e l'Indennità di Volo Minima Garantita (IVMG), e una componente variabile, l'IVO, quest'ultima intrinsecamente e direttamente collegata all'effettiva prestazione lavorativa, ovvero alle ore di volo effettuate.
Part Chiedevano che l' fosse inclusa nel computo della paga durante il godimento delle ferie, affinché la retribuzione percepita in tale periodo fosse "paragonabile" a quella ordinariamente percepita durante i periodi di lavoro, in linea con i principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Contr i costituiva contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto de ricorso.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava la nullità delle clausole dei contratti collettivi indicati in motivazione nella parte in cui, per il periodo minimo di ferie di 4 settimane, prevedevano l'esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale l'indennità di volo integrativa (IVO) con condanna della società al pagamento in favore dei ricorrenti degli importi indicati in Parte_1 Parte_1 dispositivo in tutti i casi oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Avverso tale sentenza la società proponeva appello fondato Parte_3 su più motivi:
I) incompetenza del tribunale adito;
II) L'erroneità della sentenza impugnata ove aveva respinto l'eccezione di estinzione per prescrizione dei crediti rivendicati ex art. 937 cod. nav., ribadendo la decorrenza del termine prescrizionale biennale previsto da tale norma già a partire dal 1/1/2015 data di cessazione del rapporto di lavoro intercorso con gli odierni appellati.
III) L'infondatezza delle pretese avversarie, contestando diffusamente la gravata sentenza, anche alla luce della nozione eurounitaria della retribuzione dovuta per i giorni di ferie, ove aveva ravvisato l'illegittimità da parte della contrattazione collettiva applicabile ai rapporti di lavoro dedotti in giudizio, ove esclude l'IVO dalla retribuzione feriale
IV) Il mancato accertamento in concreto dell'effetto “dissuasivo” della esclusione della IVO feriale affermando il mancato assolvimento dell'onere della prova sul punto da parte dei lavoratori;
V) La CTU è stata disposta dal tribunale nonostante questi abbia disatteso l'interpretazione contrattuale propugnata ai ricorrenti , quale mezzo di prova inammissibile
Insiste, in via subordinata, affinché venga sottoposta alla Corte di Giustizia, ex art. 267 TFUE, una nuova questione pregiudiziale di interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo, con riferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante: “se tali disposizioni impongano al Giudice dello Stato membro di accertare in concreto la sussistenza di ragioni disincentivanti l'esercizio del diritto al godimento delle ferie retribuite in difetto di specifici criteri desumibili dal diritto dell'Unione”
- “se tali disposizioni contengano specifici criteri per il Giudice dello Stato membro al fine dell'accertamento in concreto della sussistenza di ragioni disincentivanti l'esercizio del diritto al godimento delle ferie retribuite e, in caso di risposta affermativa al primo quesito, quali siano detti specifici criteri”.
Si costituivano gli originari ricorrenti contestando specificamente le avverse deduzioni e insistevano per la conferma dell'impugnata sentenza'
L'appello è infondato
Con il primo motivo di appello la società reitera l'eccezione di incompetenza territoriale
Il tribunale con ordinanza emessa a scioglimento della riserva del 24.10.22 ( la sentenza impugnata è stata depositata il 22.2.24 ) ha respinto l'eccezione di incompetenza con le seguenti argomentazioni.
” Rammentato il principio di diritto, recentemente ribadito da Cassazione civile sez. VI, 06/10/2022,
n. 29105, secondo cui, con riferimento alla competenza territoriale ex art. 413 c.p.c., comma 2, “grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza,
l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (in termini: Cass. n. 21762 del 2020); tanto in conformità con il più generale principio operante in tema di competenza territoriale per la quale sussistano più criteri concorrenti (tra le altre v. Cass. n. 12165 del 2021; Cass. n. 21989 del
2021; Cass. n. 17311 del 2018)”; considerato che la citata pronuncia è stata resa in una fattispecie del tutto analoga alla presente, avendo la S.C. evidenziato come non risultasse che la parte convenuta avesse, nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, “specificamente contestato il forum contractus e adeguatamente dedotto che il rapporto di lavoro era sorto in un luogo diverso da
Roma”; rilevato che, a fronte della allegazione di parte ricorrente – precisata anche nel verbale della prima udienza – secondo cui i rapporti sarebbero sorti a Fiumicino, ovvero presso la sede operativa della società nel momento in cui è avvenuta l'assunzione, la ha svolto una Parte_3 contestazione generica, limitandosi a stigmatizzare che controparte non ha depositato i contratti di lavoro e a sostenere che gli stessi “a quanto consta non risultano sottoscritti in Fiumicino” senza precisare – neppure nel corso nella prima udienza – in quale altro luogo, diverso da Fiumicino, i rapporti sarebbero sorti;
ritenuto, pertanto, che in applicazione del principio di diritto sopra riportato, l'eccezione di incompetenza non possa essere accolta;
”
Tanto premesso, l'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 cpc possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza
L'appello sul punto è dunque inammissibile
Con il secondo motivo di appello la società appellante censura la gravata sentenza per una erronea ripartizione dell'onere probatorio, per l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 2112 c.c., anche per le insanabili carenze allegatorie. Afferma che costituiva circostanza pacifica e documentale che la società avesse tempestivamente eccepito in primo grado la prescrizione estintiva, biennale e/o quinquennale dei crediti oggetto della domanda dei lavoratori, erroneamente ritenuta infondata dal primo giudice.
Sostiene sul punto la società appellante: i) costituisce circostanza pacifica e documentale che l'odierna appellante avesse tempestivamente eccepito in primo grado la prescrizione estintiva, biennale e/o quinquennale, dei diritti e dei crediti asseritamente vantati da controparte, e che avesse altresì comprovato la cessazione dei rapporti di lavoro con l'appellato a far data dal 31/12/2014, depositando il LUL degli anni 2015 e 2016 e la visura societaria;
ii) il primo giudice, pertanto, si è discostato dal contesto normativo e giurisprudenziale vigente in materia di ripartizione della prova, poiché l'appellato non ha offerto di provare e/o dedurre, a fronte della specifica e tempestiva contestazione spiegata dall'appellante, per quale motivo dovesse applicarsi l'art. 2112 c.c., limitandosi a produrre un accordo sindacale del 2014; iii) il Tribunale ha, altresì, omesso di considerare che le stesse disposizioni di legge (art. 47, comma 4 bis, legge n. 428/90, come novellato dall'art. 19 quater legge n. 166/2009) genericamente citate nella documentazione tardivamente depositata da controparte sono volte ad escludere la responsabilità in solido del cessionario nell'ambito di cessioni di azienda di società con riferimento alle quali sia stato dichiarato lo stato di crisi aziendale;
iv) inoltre, la controparte non ha convenuto in giudizio IT SA, non ha prodotto i contratti di lavoro e non ha depositato neanche la eventuale lettera di IT SA che garantirebbe loro la contestata applicabilità dell'art. 2112 c.c., anzi non è dato comprendere neanche quale sia l'attuale datore di lavoro degli appellati;
vi) non era e non può essere di certo onere della società comprovare la cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente in capo ad un altro soggetto giuridico neppure convenuto in giudizio, mentre era onere di chi agiva in giudizio, peraltro a fronte di specifica e puntuale eccezione di prescrizione, offrirsi perlomeno di comprovare quale fosse il proprio effettivo datore di lavoro.
Osserva il Collegio che i ricorrenti originari nell'atto introduttivo argomentavano: I ricorrenti hanno tutti prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della (di Parte_1
Contr seguito anche solo , (v.visura al doc. 1), con qualifica e mansioni di assistente di volo (v. buste paga dal doc.2 al doc. 13).
2 - Ad esito di un trasferimento d'azienda, da gennaio 2015 il rapporto di lavoro dei ricorrenti proseguiva, senza soluzione di continuità in applicazione dell'art. 47 della l. n.
428/90, alle dipendenze di (di seguito anche solo “SA”), società presso cui i Controparte_15 lavoratori hanno continuato a svolgere le medesime mansioni.
3 - Il rapporto di lavoro dei ricorrenti, Contr alle dipendenze di è stato disciplinato, in successione, dal CC CA (applicato al rapporto di lavoro tra le parti fino al 16 luglio 2014, v. doc. 14) e dal NL AS ER (applicato a partire Contr dal 16 luglio 2014, doc. 15).. La società costituendosi in giudizio non ha mai contestato il trasferimento di azienda . Si legge nei passaggi della memoria menzionati dalla società nell'atto di appello: “Come risulta dalla copiosa documentazione versata in atti, l'odierna resistente ha cessato ogni attività operativa di vettore ER alla data del 31 dicembre 2014 e in tale data è cessato il rapporto con tutti i suoi dipendenti e, quindi, con i ricorrenti (ad eccezione di 2 adibiti a mansioni di corporate) (cfr. docc. 4 e 5); Cont
- “A partire dal 1° gennaio 2015, alla società sono stati revocati sia il COA (certificato di operatore aeronautico) sia la licenza di volo e il personale navigante ha visto cessare la validità delle certificazioni e delle specializzazioni necessarie all'espletamento delle mansioni affidate”;
- “La Società convenuta è del tutto estranea alle vicende relative ai rapporti di lavoro, eventualmente
e successivamente intercorsi tra gli odierni ricorrenti ed altre Compagnie aeree neppure convenute nell'odierno giudizio. Sul punto si eccepisce, fin d'ora, la mancata accettazione del contradditorio rispetto a fatti e/o circostanze ex adverso solo genericamente dedotte e che esulano, pertanto, dal thema probandum ac decidendum sottoposto alla cognizione dell'odierno Giudicante;
- “Al solo fine di prevenire avverse, tardive ed inammissibili eccezioni si rileva fin d'ora che la circostanza secondo la quale i ricorrenti sarebbero poi successivamente transitati in IT SA in
AS, Società terza rispetto alla scrivente e neppure convenuta in giudizio, non impedisce di certo
l'avvenuto decorso del termine prescrizionale nel caso di specie”; e poi ancora:
- “Financo nella ipotesi di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., il contratto continua nei suoi profili oggettivi (anzianità, qualifica, retribuzione etc), ma non in quelli soggettivi poiché intercorre con un diverso soggetto (il cessionario): il contratto prosegue intatto nei propri elementi oggettivi, ma presenta un nuovo contraente dalla parte datoriale. Il precedente contratto intercorso con il cedente è dunque cessato, più non esiste, vive soltanto un nuovo contratto in prosecuzione del precedente in cui un contraente è il medesimo ma l'altro è del tutto nuovo”;
- “Nel nostro caso, il contratto di lavoro che vedeva come parti CA e i dipendenti più non esiste, è cessato, mentre prende corpo un nuovo rapporto con un diverso datore di lavoro (il cessionario).
Quando l'art. 2112 c.c. allude alla “prosecuzione del rapporto” in caso di trasferimento di azienda
o di ramo, intende riferirsi al passaggio dei lavoratori al nuovo datore di lavoro (il cessionario) e al mantenimento del posto e dei preesistenti diritti, ma certo non fa rivivere il rapporto con il cedente che è a tutti gli effetti cessato”
La società non contestava mai il passaggio dei lavoratori ex art. 47 legge 428/90 a SA ma eccepiva Contr la prescrizione assumendo che il rapporto di lavoro dei ricorrenti con ra cessato al 31.12.14 , che la prosecuzione del rapporto anche ai sensi dell'art. 2112 c.c. non avrebbe fatto rivivere il Contr rapporto col cedente, che SA non era stata convenuta in giudizio ed era società terza rispetto a
Nessuno degli argomenti offerti poteva legittimare l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione a fronte dell'operatività di un passaggio senza soluzione di continuità ad altra società che il decorso della prescrizione evidentemente impediva Infatti, poiché i rapporti di lavoro sono proseguiti senza soluzione di continuità con la società cessionaria (IT S.A.I.), in applicazione dell'art. 2112 c.c., il contratto non si è mai "cessato". Di conseguenza, il dies a quo (il giorno dal quale inizia a decorrere il termine) della prescrizione non è mai iniziato.
Non convince peraltro l'argomentazione , pur suggestiva, reiterata in sede di discussione orale secondo la quale il rapporto con il cedente cessa al momento del passaggio del lavoratore presso il Contr cessionario con la conseguenza che viene meno il metus nei confronti di he legittimerebbe la sospensione della prescrizione fino alla cessazione del rapporto. Anche a prescindere dalle considerazioni già espresse sulla unicità del rapporto di lavoro, si tratta di una responsabilità solidale ex lege tra cedente e cessionario con l'effetto che laddove la causa di sospensione operasse solo nei Contr confronti dell'attuale datore di lavoro e non anche nei confronti di sicchè l'azione in corso di rapporto sarebbe esperibile solo nei confronti di detto soggetto e nei limiti della sua responsabilità, resterebbero non azionabili tutte le pretese connesse con la quota a carico del cedente delle competenze di fine rapporto , necessariamente correlate con la fine del rapporto di lavoro con il cessionario
Risulta, pertanto, infondato il motivo di appello con il quale, lamentando la violazione dei principi che regolamentano la ripartizione dell'onere probatorio si contesta il rigetto da parte del Tribunale, con il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2023, dell'eccezione di prescrizione sollevata nella precedente fase del giudizio.
Le ragioni della Consulta sono sufficienti, a giudizio della Corte, per confermare la gravata sentenza, avendo il Tribunale applicato alla fattispecie il disposto dell'art. 937 cod. nav. e non la disciplina generale dell'art. 2948 n. 4 c.c., ritenendo che il rapporto di lavoro dell'odierno appellato era proseguito senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c. con così ritenendo Controparte_15 infondata l'eccezione di prescrizione.
In ultima analisi, è destituita di fondamento l'affermazione secondo cui l'art. 47, comma 4 bis, legge n. 428/90 escluderebbe la responsabilità in solido del cessionario nell'ambito di cessioni di azienda di società con riferimento alle quali sia stato dichiarato lo stato di crisi aziendale: anche qualora l'accordo intervenuto tra le due società fosse stato stipulato ai sensi della richiamata norma, comunque resta fermo il trasferimento dei rapporti di lavoro alla cessionaria ex art. 2112 c.c. «in quanto la locuzione - contenuta del predetto comma 4-bis - “Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo”, va letta in conformità al diritto dell'Unione europea ed alla interpretazione che dello stesso ha fornito la Corte di giustizia, 11 giugno 2009, in causa C-561/07 (all'esito della procedura di infrazione avviata nei confronti della Repubblica italiana per violazione della direttiva 2001/23/CE), nel senso che gli accordi sindacali, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente sebbene non “in vista della liquidazione dei beni”, non possono disporre dell'occupazione preesistente al trasferimento di impresa» (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10414 del 01/06/2020; conformi Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 23499 del 02/09/2024, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 31551 del 2024).
Il secondo motivo di impugnazione è da ritenere, dunque, infondato.
Parimenti infondati è il terzo motivo di appello con il quale l'appellante, con diffuse argomentazioni, contesta la gravata sentenza ove aveva affermato la nullità della contrattazione collettiva, laddove esclude dal computo della retribuzione feriale l'IVO, perché non conforme alla nozione europea di retribuzione del periodo di ferie, senza considerare che l'infondatezza/inammissibilità delle avverse pretese discendeva dall' “inscindibilità” delle clausole del contratto collettivo, sancita dal contratto allegato alla memoria di primo grado, e per avere omesso di considerare che la perdita di una indennità di volo oraria (IVO) di misura modesta certamente non incide sulla volontà del personale di rinunziare alle ferie, tanto è vero che l'appellato aveva pacificamente preferito fruire delle ferie, pur pienamente consapevole della asserita riduzione della retribuzione feriale.
A disattendere le ragioni dell'appellante è sufficiente richiamare la pronuncia di legittimità (Cass. n.
20216/2022), intervenuta in analoga fattispecie, con riferimento però a dipendenti inquadrati nella categoria piloti la quale aveva accertato, con sentenza emessa ex art. 420 bis c.p.c., la nullità dell'art. 10 CCN AS Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico
Si legge nella richiamata pronuncia che “ va richiamata la recente sentenza della CGUE (Settima
Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ che, sebbene riguardante altra tipologia Per_1 di rapporto di lavoro, tuttavia ha affermato principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, che sicuramente chiariscono e confermano le statuizioni della più volte citata sentenza della stessa
CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10), IL e altri c. , la cui Controparte_16 interpretazione, nella lettura fornita dal primo giudice, è stata censurata da parte ricorrente….. Le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981
e n. 170/1984. Orbene, dalla citata sentenza della CGUE, si rileva quanto segue. Ai punti 21, 22 e
23 è testualmente affermato: "In primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo
1, della direttiva 2003/88, «gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane». Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva Per_ (sentenza del 29 novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 della direttiva
2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_3
EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata)'. Ai punti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è, poi, precisato: "...l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, In particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven e Controparte_17 [...]
, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è CP_18 nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009,
e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne consegue che gli incentivi a CP_19 rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018,
C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è Per_3 stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del
22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)". Al punto 41 è, infine, ribadito: "Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite". In considerazione dei principi sopra esposti, si deve, pertanto, condividere il giudizio di nullità dell'art.
10 del NL AS Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico, a partire dal luglio
2014…, nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa. Nel caso in esame….. è stato rilevato che la indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante. Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 NL citato, a partire dal luglio 2014 (periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane”.
Le ragioni esposte dai giudici di legittimità, con specifico riferimento alla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro dell'appellato a decorrere dal luglio 2014 (art. 10 NL AS
Aereo – Sezione per il Personale Navigante Tecnico) sono sufficienti a confermare, sul punto, la gravata sentenza.
Questo considerato che anche la disciplina collettiva dettata per il periodo anteriore al luglio 2014 per i piloti (in particolare l'art. 11 della “Sezione A – Piloti” CC CA e art. 8 CC CA Dirigenti per il Personale Navigante tecnico con la qualifica di Comandante) rappresenta una parte sostanziale della retribuzione che il lavoratore percepisce nel periodo di attività (tale quindi da incidere in maniera considerevole sul trattamento retributivo e da dissuadere, in caso di mancata percezione, il lavoratore dal godimento delle ferie).
Si deve rilevare in proposito come la significativa incidenza dell'IVO sul trattamento economico goduto dall'appellato emerge chiaramente dagli accertamenti della ctu contabile espletata in prime cure laddove, sulla scorta delle buste paga, è stata calcolata l'IVO percepita dall'originario ricorrente negli anni in discussione.
Le argomentazioni del gravame non inficiano le ragioni esposte dai giudici di legittimità in punto di interpretazione e applicazione dei princìpi di diritto richiamati né sono condivisibili nel lamentare un'asserita omessa motivazione in ordine all'effettivo godimento dei periodi feriali, poiché il
“pericolo” ovvero l'effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore non va certamente valutato in concreto ex post, come finisce invece per pretendere la società con il sostenere che si dovrebbe tenere conto che l'appellato negli anni in contestazione ha goduto di ferie, prospettazione che confonde anche la natura della domanda volta a ottenere la giusta retribuzione durante il periodo feriale e non certo il risarcimento per ferie non godute.
Analogamente la Cassazione, intervenuta sul ricorso per revocazione proposto dalla società avverso la sentenza n. 20216/2022, ha ribadito come l'univoca giurisprudenza europea imponga una determinata interpretazione della direttiva 2003/88/CE (art. 7), ritenuta necessaria proprio al fine di scongiurare un possibile effetto dissuasivo, che tenga conto della possibile (ossia potenziale) mancata fruizione, come possibile (ossia potenziale) conseguenza dell'effetto dissuasivo prodotto dal sistema retributivo delle ferie previsto dalle clausole del c.c.n.l. (Cass. n. 3006/2024).
Parimenti non è condivisibile quanto sostenuto dall'appellante ove addebita alla gravata sentenza di non avere tenuto conto, nel dichiarare la nullità delle clausole collettive, della loro natura essenziale e inscindibile.
Nella specie, va ribadito, si controverte del diritto durante il periodo feriale a una retribuzione conforme ai parametri normativi e in specie al parametro eurounitario, sicché, accertata la non rispondenza a detto parametro e quindi la non conformità a legge della norma collettiva che con chiarezza esclude dal computo una voce retributiva, il richiamo al contenuto complessivo della contrattazione collettiva non appare conferente, finendo per confondere i criteri ermeneutici con tutt'altra previsione, quella dell'art. 1419, comma 2, c.c., della quale ha fatto applicazione il Tribunale nel dichiarare la nullità e operare la sostituzione di diritto, disattendendo la tesi della società con argomenti del tutto condivisibili, ai quali per brevità si rinvia tenuto conto che il gravame non ne inficia il rilievo decisivo (cfr. sul punto anche Corte di appello di Roma sentenze nn. 1537/2024 e
2566/2024 che si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Con il quarto motivo di impugnazione sostiene la società appellante che: i) la modalità di calcolo Contr della retribuzione feriale adottata da pienamente coerente con le previsioni della normativa europea e della normativa interna in materia, che comunque rinvia sempre alla legislazione, prassi o contrattazioni collettive nazionali: difatti, le disposizioni comunitarie stabiliscono chiaramente che le ferie devono essere retribuite ma non precisano alcunché in relazione alla base di calcolo utile per determinare tale retribuzione, rinviando espressamente agli ordinamenti interni;
anche la Suprema
Corte ha affermato che, non fornendo la normativa comunitaria la nozione di retribuzione garantita, la determinazione della stessa non può che essere rimessa agli ordinamenti nazionali: ed a fronte del d.lgs. 185/2005, che ha recepito la Direttiva 2000/79/CE, la contrattazione collettiva, cui l'art. 4 del
D. lgs. 185/2005 espressamente rinvia, ha previsto che la retribuzione ordinaria del personale navigante, composta dallo stipendio base e dall'indennità di volo minima garantita, concorra “alla determinazione del trattamento economico per ferie”, con esclusione dell'IVO (appunto, Indennità di Volo Oraria); difatti, per espressa previsione contrattuale, l'indennità di volo oraria integrativa,
“non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti” (cfr. art. 23 Sezione
Assistenti di volo e art.26 Sezione Personale Navigante Tecnico NL AS); ii) la Corte di
Appello (rectius il Tribunale) fonda il proprio convincimento sulla base della sentenza British
Airways/IL, tuttavia la Corte di Giustizia con la sentenza C-155/10 si è pronunciata in un giudizio in parte diverso da quello in esame: la Corte di giustizia, in sostanza, ha stabilito che il computo della retribuzione feriale del dipendente non deve basarsi unicamente sullo stipendio base e deve avere un qualche riguardo al compenso relativo al volo, precisando peraltro che “nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro”, lasciando con ciò intendere che la lettura della Direttiva 2003/88 e dell'Accordo europeo non esclude affatto che vi siano elementi della retribuzione complessiva non rientranti tra quelli da ricomprendere nella retribuzione feriale, elementi che la contrattazione collettiva può inserire o meno nella retribuzione dovuta durante le ferie in linea con il principio di non onnicomprensività della retribuzione: e tanto ciò è vero che la Corte di Giustizia richiede che la retribuzione feriale sia
“paragonabile” e non identica a quella che il dipendente percepisce quando lavora e poi conclude invitando “il giudice nazionale a valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva rispondano” ai criteri da essa indicati e rientrino o meno nella retribuzione dovuta per ferie;
iii) di conseguenza, il giudice nazionale è chiamato a verificare esclusivamente che la retribuzione concretamente attribuita nei periodi feriali al lavoratore sia rispondente ai crismi dei predetti principi costituzionali, ovvero che le clausole contrattual-collettive disciplinino la retribuzione dei giorni di ferie attribuendo ai lavoratori, in tali giorni, non ogni voce retributiva ordinariamente corrisposta, bensì la retribuzione proporzionata e sufficiente, con la conseguente certezza di aver in tal modo rispettato i vincoli sovranazionali illustrati dalla giurisprudenza della
Corte di Giustizia: e nel caso di specie, la retribuzione feriale determinata dal NL di settore è pienamente rispondente al detto parametro di proporzionalità e sufficienza e, dunque, pienamente conforme ai parametri unieuropei, potendosi leggere la pronunzia della CGUE n. 15/09/2021 nel senso che vanno computati gli elementi connessi all'effettivo espletamento delle mansioni del personale navigante, mentre non vanno computati i compensi connessi a mansioni o prestazioni non espletate nel periodo feriale;
iv) l'ulteriore errore in cui è incorso il Tribunale attiene all'individuazione del numero dei giorni di ferie ai quali dovrebbe essere applicata la nozione di retribuzione desunta dall'erronea interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia o peraltro verso, ricavata dall'art. 36 comma 3. Cost.: la sentenza impugnata finisce per ammettere la corresponsione della maggior retribuzione al personale navigante non solo nel corso delle quattro settimane di ferie quantificate dalla legge ma anche nell'ulteriore periodo di ferie previsto, quale trattamento di miglior favore, dalla contrattazione collettiva.
Premesso che quest'ultimo punto appare all'evidenza un refuso, avendo diversamente il giudice di prime cure calcolato gli importi dovuti al lavoratore moltiplicando l'importo medio dell'IVO per il numero di giorni di ferie goduti nell'anno, 28 giorni per ciascun anno (equivalenti al periodo minimo di quattro settimane annue), ritiene la Corte - in conformità alle precedenti pronunce della Sezione
Lavoro della Corte di appello di Roma già richiamate (n. 944/2025 , n. 1537/2024, n. 2566/2024, cui devono aggiungersi la n. 386/2024 e la n. 2348/2024) - che sia sufficiente per disattendere le ragioni della parte appellante richiamare la pronuncia di legittimità (Cass. n. 20216/2022), in precedenza esaminata, intervenuta in analoga fattispecie e su sentenza emessa ex art. 420 bis c.p.c.
Il quinto motivo di appello sollecita, reiterando pedissequamente le argomentazioni di cui alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, una rivalutazione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 d.lgs. n. 66/2003 e 4 d.lgs. 185/2005, attuativi rispettivamente della
Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, nonché dell'art. 2 della legge n. 130/2008, che ordina l'esecuzione del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (TFUE), nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. , Per_5 Controparte_16 causa C-155/10.
Trattasi di questioni già disattese dal giudice di prime cure con ampie ed articolate argomentazioni, cui, per brevità, si rinvia integralmente. Infatti il tribunale correttamente menziona la pronuncia di legittimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20216 del 23/06/2022), che disattendendo le medesime questioni ha osservato che: «Parte ricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 D.Igs. n. 66/2003 e 4 D.Igs. n. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva
2003/88/CE e della Direttiva 2000/88/CE, ove interpretati nel senso che includerebbero l'indennità di volo integrativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, e specificamente con gli artt.
1, 2, 3, 18, 36, 39 e 41, con particolare lesione dei principi fondamentali della certezza del diritto e dell'autonomia negoziale delle parti sociali e della iniziativa economica privata;
in relazione al primo aspetto, sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento, principio fondamentale, insuperabile dal diritto euro-unitario; quanto al secondo, in relazione al profilo che l'ordinamento italiano riconosce che le parti sociali regolino tramite le proprie rappresentanze e mediante la contrattazione collettiva le condizioni essenziali del contratto di lavoro;
con riguardo al terzo aspetto, perché l'interpretazione adottata dal Tribunale avrebbe leso la libertà di impresa costituzionalmente riconosciuta. Entrambe le questioni sono, a parere del Collegio, manifestamente infondate. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della
CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti
"multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate. Passando oltre all'esame delle doglianze della ricorrente, devono essere valutate le due istanze di rinvio pregiudiziale, ex art. 267
TFUE: la prima, riguardante l'interpretazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, formulata in relazione al seguente quesito: "se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali"; la seconda, concernente la questione pregiudiziale di validità della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE e consequenziale istanza di rimessione, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia, perché, qualora le norme del diritto europeo primario dovessero essere interpretate, nel senso indicato dalla Corte di Giustizia, al di là del singolo caso del Regno Unito, si sarebbe posto un problema di validità delle Direttive in quanto esse, spingendosi a definire una nozione armonizzata di retribuzione e imponendone, di conseguenza,
l'integrale corresponsione per il periodo di ferie annuali, andrebbero ben al di là dell'esercizio della competenza attribuita all'Unione….. ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti per il chiesto rinvio pregiudiziale interpretativo sia perché sulla questione della retribuzione feriale la Corte di
Giustizia si è più volte pronunciata, da ultimo con la sentenza del gennaio 2022 sopra richiamata, sia perché il problema esegetico posto non rientra nell'ambito della interpretazione dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88 (o 3 della Direttiva 2000/79) in quanto la valutazione del caso concreto, cioè di verificare se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano essere escluse dal computo della retribuzione dei giorni per ferie annuali, è attività riservata comunque al giudice nazionale e non a quello europeo. Al riguardo, e anche per sottolineare
l'inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130, deve sottolinearsi che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo
l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. Tale indagine appartiene al giudice dello Stato membro e, quando - come nel caso di specie- la componente esclusa è legata a periodi di lavoro effettivamente svolti, non può escludersi l'adozione di un meccanismo che tenga conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro (volo) effettivo ai fini del computo sulla retribuzione per ferie, come già ritenuto legittimo in altre fattispecie (Corte di
Giustizia UE, sez. IV, 13.12.2018 n. 385; Cass. n. 37589/2021). Ciò per ribadire che la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo
l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale. Infine, va rilevato che, per le stesse ragioni sopra esposte, non si ravvisano i presupposti anche per sollevare la prospettata questione pregiudiziale di validità delle Direttive 2003/88/CE e di quella del
200//79/CE, rispetto all'esercizio della competenza attribuita all'Unione in quanto, come sopra precisato, le suddette Direttive non tendono ad imporre una nozione armonizzata di retribuzione nei termini indicati da parte ricorrente. Per completezza è opportuno ricordare, sempre ai fini della inammissibilità della prospettata questione di validità pregiudiziale, che l'art. 7 della direttiva
2003/88 o l'art. 3 della Direttiva 2000/79/Cq non hanno istituito direttamente il diritto alle ferie annuali retribuite, in quanto tale diritto trova origine in vari atti come, a livello di Unione, la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, menzionata all'art. 151 TFUE, nonché vari atti internazionali ai quali gli Stati membri hanno partecipato o aderito, come la Carta sociale europea (di cui tutti gli Stati membri sono parti in quanto vi hanno aderito nella sua versione originaria, nella sua versione riveduta o nelle due versioni) anch'essa menzionata all'art. 151 TFUE nonché la Convenzione n. 132 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, del 24 giugno 1970, relativa ai congedi annuali pagati, come riveduta, la quale indica alcuni principi elaborati da tale
Organizzazione di cui occorre tenere conto, come risulta dal considerando 6 della direttiva 2003/88
(vedi, al riguardo: sentenza 20 gennaio 2009, C350/06 e C-520/06, punti 37 e 38). Si tratta, quindi, di un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa
(vedi, in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, C-131/04 e C-257/04, punti 48 e 68). Tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali «retribuite» e il diritto, intrinsecamente collegato al primo, a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (vedi sentenza resa nella causa C-569/16 e C-570/16, punto 83). La stessa Corte di Giustizia, con la sentenza del 13 gennaio 2002, già citata, al punto 24 ha precisato che "il diritto alle ferie annuali retribuite non solo riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, cui l'articolo 6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenza del
25 giugno 2020, e , cause C- Persona_6 Controparte_18
762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata)”».
Deve parimenti essere disattesa l'ulteriore questione pregiudiziale di interpretazione dell'appellante dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE prospettata nell'atto di impugnazione nei termini precedentemente indicati.
Sul punto è sufficiente osservare, ribadendo quanto già affermato da questa Corte, con le citate sentenze nn. 1537 e 2566/2024, con riferimento ad analoga questione pregiudiziale, che: ai giudici degli Stati membri il diritto dell'Unione non sottrae il potere di “giudicare” il caso concreto, ponendo solo il vincolo di applicare correttamente la disciplina eurounitaria per come interpretata dalla Corte di giustizia, sicché ogni accertamento e ogni valutazione necessari alla soluzione del caso è affidato al giudice nazionale;
l'appellante nel proprio quesito si limita a citare solo la pronuncia e Per_5 altri c/ plc, causa C-155/10, senza tenere conto di altri interventi interpretativi e CP_16 soprattutto di quanto affermato nella sentenza della CGUE del 13.1.2022, nella causa C514/20 (DS
c/ , richiamata espressamente dalla già citata pronuncia di legittimità, sentenza della CGUE in Per_1 cui si legge espressamente che “Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88,
è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua Per_ retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata)”; che a un trattamento retributivo inferiore è intrinseca la potenzialità dissuasiva;
che nella specie è accertata la rilevante decurtazione retributiva che la disciplina collettiva finisce per determinare nel periodo feriale.
Con l'ultimo motivo di appello la società contesta l'accoglimento della domanda attorea a seguito di
CTU a fronte della decisione del tribunale di disattendere la prospettazione difensiva dei ricorrenti sull'interpretazione della normativa contrattuale di riferimento in un giudizio volto alla declaratoria di nullità di disposizioni contrattuali non correttamente allegate e dedotte in ricorso
Contr
ostiene che il Tribunale abbia erroneamente disposto una CTU nonostante la mancanza in atti della contrattazione collettiva e l'erronea interpretazione della stessa da parte dei ricorrenti che avevano altresì fatto richiamo impropriamente , come statuito dal Giudice, ad un accordo SA del
2017. Tuttavia, i lavoratori avevano ritualmente prodotto i contratti collettivi applicabili (CC CA
e NL AS Aereo), e l'accordo SA era stato citato solo come eventuale parametro di calcolo dell'indennità di volo e non come fonte costitutiva del diritto rivendicato . Il tribunale ha escluso che l'accordo SA costituisse la base giuridica della domanda e ha disposto la CTU solo per determinare il corretto ammontare dovuto. Il motivo d'appello risulta quindi infondato.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi € 3.500,00, oltre a spese generali, iva e cpa da liquidarsi nei confronti del procuratore antistatario;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato
La Presidente
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