Improcedibile
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/06/2025, n. 5005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5005 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 05005/2025REG.PROV.COLL.
N. 04239/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4239 del 2023, proposto da LE ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casoria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Maria Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 6662/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le parti l’avvocato Adriana Amodeo in sostituzione dell'Avv. Ezio Maria Zuppardi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il signor LE ON ha proposto appello contro il Comune di Casoria per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 6662/2022 del 28 ottobre 2022, nonché per il consequenziale annullamento: a) dell'ordinanza di demolizione e riduzione in pristino n. 36 del 16 aprile 2018, adottata dal Settore VIII – Pianificazione e Controllo del Territorio del Comune di Casoria; b) della delibera commissariale n.9, adottata dal Comune di Casoria l'8 ottobre 2015; c) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o connesso. Il Comune intimato si è costituito in giudizio.
2 – In prossimità dell’udienza di merito la parte appellante ha rappresentato che per circostanze sopravvenute non ha più interesse alla definizione dell’appello ed ha fatto quindi pervenire la propria dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
3 – Al Collegio non resta quindi che prendere atto della predetta circostanza, che rende l’appello improcedibile, disponendo la compensazione delle spese del presente grado di giudizio in relazione alla peculiarità della fattispecie contenziosa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO