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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3152 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile –
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, ha ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 37906 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 avente ad oggetto:
- opposizione a decreto ingiuntivo
- appalto tra privati
TRA
C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli alla via C.F._1
S. Lucia n. 15, presso lo studio dell'avv. Andrea Siniscalco, dal quale
è rappresentato e difeso in virtù procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE , C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli alla via C.F._2
S. Lucia n. 15, presso lo studio dell'avv. Andrea Siniscalco, dal quale
è rappresentato e difeso in virtù procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di intervento;
INTERVENTORE VOLONTARIO
E
P.I. in persona dei Controparte_2 P.IVA_1
liquidatori, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via del Parco
Margherita n. 23, presso lo studio dell'avv. Luca Maione, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 7703/2016 ritualmente notificato, il prof. Parte_1
conveniva in giudizio la per chiedere la Controparte_2
revoca del decreto ingiuntivo, eccependo l'inesistenza del credito ingiunto poiché fondato su fatture contestate in quanto emesse o per lavorazioni eseguite male o non eseguite, nonchè l'inidoneità
probatoria della documentazione allegata. Deduceva, inoltre, la responsabilità dell'appaltatore per vizi delle opere eseguite e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento delle somme necessarie alla eliminazione delle difformità e al rifacimento degli impianti non conformi alla normativa di settore.
premesso che:
in data 03.02.2016 le parti sottoscrivevano un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in
Capri, alla via Padre Reginaldo Giuliani n. 20 per l'importo complessivo di euro 37.757,56;
l'art. 8 dell'accordo stabiliva che i pagamenti dovevano avvenire entro
15 g. dall'emissione delle fatture rilasciate mensilmente in seguito alla redazione degli Stati Avanzamento Lavori (SAL);
in corso d'opera l'appalto veniva ampliato, su richiesta del committente, con lavorazioni aggiuntive fatturate separatamente,
mentre le prestazioni contrattualizzate venivano fatturate in seguito alla redazione dei SAL;
l'opposta, in data 14.04.2016, emetteva il SAL n. 1, in data
05.07.2016 il SAL n. 2, infine, in data 05.08.2016, il SAL n. 3,
contestato e non sottoscritto dall'opponente; venivano emesse regolari fatture con cadenza mensile, parzialmente pagate dalla Committenza;
i lavori terminavano il 29.07.2016 e in data 31.07.2016 l'immobile veniva consegnato all'opponente, il quale riscontrava la presenza di vizi e difformità nelle opere eseguite e in data 29.08.2016 nominava quale Responsabile dei Lavori l'ing. Siniscalco;
stante il mancato pagamento del corrispettivo residuo delle lavorazioni le parti, in data 31.08.2016, pervenivano alla sottoscrizione in contraddittorio del SAL n. 3 e del certificato di pagamento n. 3 per un importo pari a euro 76.711,71, che veniva accettato dalla committenza a condizione che venissero eliminate le difformità riportate in calce al documento, là dove si autorizzava soltanto il pagamento delle fatture n. 45, 46 e 47 del 2016;
l'opponente lasciava impagate le fatture nn. 45/2016, 46/2016,
60/2016, 40/16, 47/16, 49/16, 53/16, 63/16 per la somma di euro
81.678,51;
l'opposta sollecitava il pagamento in suo favore di detti importi, non ricevendo alcun riscontro, proponeva, allora, ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo l'emissione del d.i. n. 7703/2016, con cui si ingiungeva alla controparte il pagamento di euro 81.678,51, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda sino al soddisfo,
spese di procedura, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
l'opponente, come sopravisto, eccepiva, in primo luogo, l'inesistenza del credito azionato, in quanto fondato su fatture contestate o emesse per lavorazioni mai eseguite o recanti prezzi non concordati;
l'inidoneità probatoria delle fatture che, nel giudizio di opposizione, potevano al più costituire “mero indizio” del credito.
contestava la ricostruzione dei fatti di parte avversaria, in quanto l'appaltatore non aveva realizzato le opere in maniera conforme a quanto pattuito, né aveva ottemperato alle modalità concordate per la fatturazione e la determinazione dei prezzi.
deduceva, altresì, che i lavori commissionati erano stati eseguiti con ingente ritardo rispetto al termine finale stabilito, dovendo essi concludersi nell'aprile del 2016, mentre ancora in corso, venivano sospesi per il mese di luglio in ossequio alla normativa dell'isola di
Capri che non consentiva lo svolgimento di attività edilizie nel periodo estivo ed anche per permettere al committente di trascorrere le vacanze di agosto nell'appartamento ristrutturato. In occasione della sua permanenza nell'abitazione il prof. Parte_1
riscontrava numerosi vizi e difformità nelle opere eseguite dalla e, al fine di accertarne l'entità, nominava un CP_2
Responsabile dei Lavori, ing. , il quale provvedeva a Persona_1
redigere la perizia del 29.08.2016 che confermava la presenza di vizi e difformità delle lavorazioni, nonché la mancanza dei requisiti tecnico – professionali dell'appaltatrice per il rilascio delle certificazioni delle opere impiantistiche.
Le parti giungevano, quindi, alla sottoscrizione in contraddittorio del
SAL del 31.08.2016, cd. “SAL 3”, in cui si riconoscevano i vizi lamentati stimandosi il corrispettivo dovuto all'appaltatore in relazione alle ultime lavorazioni effettuate di cui al SAL del
05.08.2016 nella minor somma di euro 4.489,71.
L'opponente, pertanto, dichiarava di aver pagato tutte le fatture ricevute per la somma complessiva di euro 72.122,22 oltre IVA, e che l'importo azionato in via monitoria non era dovuto poichè la fattura n.
45/2016 era stata saldata con bonifici del 27.07.2016 e del 06.09.2016;
la fattura n. 46/2016 riguardava lavorazioni contestate ed oggetto di riserva, mentre la fattura n. 60/2016 veniva contestata in quanto successiva al SAL finale del 31.08.2018, sottoscritto da entrambe le parti;
le fatture nn. 40, 49 e 53 del 2016 erano relative a lavorazioni inesistenti o incomplete e viziate ed, infine, la fattura n. 63/2016 non era mai stata ricevuta né autorizzata dal Committente e che non essendo abilitata la alla realizzazione di alcune opere di CP_2
impiantistica, i pagamenti ad esse relativi non erano dovuti.
Chiedeva, in via riconvenzionale, accertarsi i vizi delle opere commissionate e, per l'effetto, condannarsi l'opposta al pagamento delle somme necessarie alla eliminazione delle difformità riscontrate e al rifacimento degli impianti non conformi alla normativa di settore.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“in via principale, in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda di
pagamento proposta ex adverso, in quanto del tutto inammissibile e
infondata nel merito;
2) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare che le lavorazioni
eseguite dalla sono affette da vizi specificati nella perizia CP_2
redatta dall' Ing. in data 29.8.2016 e sono stati Persona_1
riconosciuti dall'appaltatore con la sottoscrizione dello stato avanzamento lavori al 31.8.2016, e conseguentemente, condannare l'opposta al pagamento di tale importo in favore della concludente, ovvero compensare le reciproche partite fino alla concorrenza del
dovuto;
3) sempre in via riconvenzionale accertare e dichiarare che i lavori
di impiantistica elettrica, idraulica, di rinfrescamento e riscaldamento
eseguiti dalla non sono conformi alle normative che Parte_2
regolano la materia, tanto che la stessa non ha emesso e non può
emettere, perché non abilitata, le relative certificazioni di conformità
e conseguentemente condannare la stessa al pagamento delle somme necessarie all'integrale sostituzione di tali lavori, in ossequio alla normativa vigente;
4) condannare la al pagamento delle spese e compensi CP_2
relativi al presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore
antistatario, nonché delle spese tecniche relative alla CTU ad espletarsi”
Si costituiva ritualmente l'opposta, contestando la ricostruzione dei fatti fornita dall'opponente. Deduceva che l'appalto, su espressa richiesta del committente, aveva subito in corso d'opera variazioni di lavori aggiuntivi extra contratto, con conseguente aumento del prezzo contrattualmente stabilito;
che, inoltre, tali costi sopravvenuti erano stati oggetto di una fatturazione diversa da quella emessa in base alla redazione dei SAL,
e che tali fatture erano state pagate parzialmente, ciò che dimostrava la sussistenza di un accordo sulle varianti commissionate. Affermava, poi, di non aver tardato nell'ultimazione dei lavori, in considerazione delle nuove opere da realizzare e degli ulteriori interventi richiesti e che essa appaltatrice concludeva i lavori il
29.07.2016, con consegna dell'immobile al committente in data
31.07.2016 e trasmetteva agli inizi di agosto l'ultima Stima dei lavori al D.L., arch. , per la presentazione della al Persona_2 Pt_3
Comune di Capri.
deduceva che si era giunti alla redazione del SAL del 31.08.2016, in seguito alla presunta contestazione di vizi delle opere, ma a causa del mancato pagamento degli importi dovuti. Con tale documento, infatti,
la riduceva il prezzo delle ultime lavorazioni effettuate di cui CP_2
al SAL del 05.08.2016 di euro 15.828,69 nella minor somma pari a euro 4.489,71, a condizione che il credito residuo venisse saldato entro pochi giorni;
tale importo doveva aggiungersi alle somme indicate rispettivamente nel SAL n. 1 del 14.04.2016 e nel SAL n. 2
del 05.07.2016, per un totale complessivo di euro 76.711,71.
Pertanto, l'opponente risultava debitore nei confronti della CP_2
della somma di euro 43.225,61 per i costi previsti nei SAL e della somma di euro 18.300,48 per gli ulteriori costi dovuti alle modifiche richieste dal Committente, per un totale complessivo di euro
61.526,09 oltre interessi. Chiariva, infatti, che la maggior somma di euro 81.678,51 di cui al monitorio, si era ridotta in seguito ad ulteriori pagamenti effettuati medio tempore dal debitore in suo favore. Contestava l'eccepita responsabilità per presunti vizi delle lavorazioni effettuate, in quanto l'opera era stata accettata senza riserve dal
Direttore dei Lavori, con il conseguente diritto dell'opposta a percepire il pagamento integrale del corrispettivo;
in via subordinata, affermava l'intempestività della denunzia dei vizi, effettuata con Pec del 30.09.2016 dall' ing. Siniscalco, con conseguente intervenuta decadenza dalla relativa eccezione. Affermava che le opere commissionate erano state eseguite a regola d'arte e che la domanda riconvenzionale dell'opponente appariva infondata e sfornita di prova.
Chiedeva, infine, concedersi la provvisoria esecutorietà parziale al decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata di euro 29.752,69, essendo pacifica l'esistenza del credito di cui alle fatture nn. 45,46 e 47 del 2016 e l'intervenuto pagamento della fattura n. 45 da parte dell'opponente.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“- In via preliminare
Concedere la provvisoria esecutività parziale ai sensi dell'art. 648
c.p.c. della somma di euro 29.752,69 di cui alle fatture nn. 46 e 47 per
la quale non c'è contestazione tra le parti;
In via subordinata emettere l'ordinanza di pagamento della somma
non contestata ex art. 186 c.p.c.
- Nel merito
1. In via principale rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, dando atto dei pagamenti nelle more intervenuti
da parte dell'opponente.
2. In via subordinata, in ipotesi di invalidità e/o inefficacia del
decreto ingiuntivo opposto, accertare, per tutti i motivi di cui alla
presente comparsa, il diritto di credito della nei confronti del CP_2
prof. per l'esecuzione delle opere e dei lavori per l'importo Pt_1
complessivo di euro 61.526,09 (già detratti gli acconti versati), in
virtù della quantificazione di cui ai SAL n. 1 del 14/4/2016; SAL n. 2
del 5/7/2016 e del 5/5/2016 e dalle fatture allegate ovvero Per_3
in quella diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, se del caso
previa nomina di CTU;
per l'effetto condannare l'opponente al
pagamento della somma così determinata, oltre interessi e
rivalutazione monetaria;
3. In via ulteriormente gradata, ove l'On. Giudicante ritenesse in qualche modo efficace la quantificazione “scontata” di cui al Sal 3
del 31/8/2016 e al relativo certificato di pagamento n. 3, accertare il
diritto di credito della nei confronti del prof. per CP_2 Pt_1
l'esecuzione delle opere e dei lavori per l'importo complessivo di euro
49.590,42 (già detratti gli acconti versati) in virtù della
quantificazione di cui ai SAL n. 1 del 14/4/2016; SAL n. 2 del
5/7/2016 e SAL 3 del 31/8/2016 e dalle fatture allegate ovvero in
quella diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, se del caso previa nomina di CTU;
per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della somma così determinata, oltre interessi e
rivalutazione monetaria;
4. Rigettare la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente siccome inammissibile e/ infondata nel merito;
5. In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio da
attribuirsi al presente procuratore che si dichiara antistatario.”
Alla prima udienza del 10.04.2017 il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 19.04.2018 il Giudice si riservava sull'istanza di concessione di provvisoria esecutorietà al d.i. n. 7703/2016 e con ordinanza del 14.05.2018 veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto limitatamente alla somma non contestata di euro
29.752,69; ammetteva la prova per testi articolata dalle parti.
All'udienza del 04.02.2019 venivano escussi i testi geom. Tes_1
e ing. e alla successiva udienza del
[...] Persona_1
17.10.2019 il teste arch. ; al termine, il Giudice si Persona_2
riservava sulla richiesta di CTU.
Con ordinanza del 21.10.2019 veniva nominato il CTU ing. Per_4
, il quale depositava la relazione finale in data 13.04.2021.
[...]
All'udienza del 20.05.2021, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice, disponeva il rinnovo della CTU, nominando l'Arch. Per_5
.
[...] All'udienza del 28.10.2021 preso atto della richiesta di revoca dell'ordinanza di rinnovazione della CTU proposta da il CP_2
Giudice fissava un'udienza per decidere su tale istanza.
All'udienza del 29.12.2021 revocava l'ordinanza di rinnovazione della
Consulenza tecnica e convocava il CTU ing. a chiarimenti, al Per_4
quale veniva poi affidato un incarico integrativo.
Espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con ordinanza del 09.07.2024.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito illustrati.
La controversia attiene al pagamento a saldo di lavorazioni aggiuntive eseguite dall'opposta su richiesta del committente e alla contestazione dell'entità del dovuto in ragione dell'inesatto adempimento della prestazione da parte dell'appaltatrice per vizi e difformità dell'opera.
Premesso che il contratto di appalto tra privati non rientra tra quelli che ai sensi dell'art. 1350 c.c. devono essere stipulati in forma scritta e che per il suo perfezionamento è sufficiente lo scambio tra proposta e accettazione senza alcun altro adempimento formale, si osserva che quando il creditore agisce per ottenere il pagamento delle proprie spettanze valgono i noti principi espressi dalla Cassazione secondo cui “ il creditore sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza , mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte. Sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Sez. un. n.
13533/2001). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento si avvalga dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore.
Orbene tali principi trovano applicazione anche in tema di appalto, al cui riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in riferimento all'inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata a ristretti termini decadenziali ex art. 1667
c.c., ma non derogano al principio generale che regolamenta l'adempimento del contratto a prestazioni corrispettive, secondo il quale l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere, qualora il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al comma 3 della medesima norma, di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione e quindi di avere eseguito l'opera conformemente alle regole dell'arte” (Cass. 20.01.2010 n. 936).
Dalla lettura unitaria della documentazione allegata dalle parti, si può ritenere la sussistenza di un accordo tra il Committente e l'appaltatore circa la realizzazione di lavorazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel contratto di appalto in quanto risulta che l'opponente ha pagato parzialmente non solo le fatture emesse di volta in volta in base ai vari
SAL, ma anche le fatture emesse in pagamento di opere aggiuntive, ad esempio le fatture nn. 8, 17, 21, 22, 32, 33 e 34 del 2016 (cfr. pag. 6
atto di citazione). Appare, pertanto, infondata la deduzione di parte opponente circa il grave ritardo nell'esecuzione delle opere commissionate riferito al termine contrattualmente pattuito dell' aprile
2016, avendo l'appaltatrice eseguito successivamente lavorazioni aggiuntive. Del pari infondata si ritiene la prospettazione difensiva dell'appaltatrice circa l'accettazione delle opere da parte del committente senza riserve. In tale ipotesi, infatti, qualora l'accettazione del committente avvenga, ancorchè “per facta concludentia” senza riserve, l'onere probatorio di dimostrare l'esistenza dei vizi delle lavorazioni eseguite e le conseguenze dannose lamentate si sposterebbe su quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica che, ove risultassero provate farebbero presumere la colpa dell'appaltatore che, per andare esente da responsabilità, dovrà dimostrare non soltanto la diligenza e la perizia tecnica richieste dall'opera affidata, ma anche che i difetti non siano a lui imputabili. Dall'esame complessivo degli atti risulta, invece, la tempestività della denuncia dei vizi da parte del committente, in considerazione del fatto che i lavori si sono protratti a fine luglio, che l'appartamento è stato consegnato al committente per le ferie di agosto, durante le quali quest'ultimo rilevava vizi e difformità dell'opera e il malfunzionamento degli impianti appena realizzati e per tale motivo nominava un responsabile dei lavori, pervenendo alla redazione del SAL del 31.08.2016 sottoscritto da entrambe le parti, là
dove venivano riconosciute le difformità contestate e la mancanza delle certificazioni degli impianti.
Tuttavia, sembra opportuno comunque precisare che l'appaltatore ha diritto a ricevere il corrispettivo delle lavorazioni aggiuntive extracontratto. La pretesa creditoria si fonda non unicamente sulle fatture allegate, ma su una serie di documenti fra i quali il contratto di appalto del 03.02.2016 (cfr. all. 3 atto di citazione in opposizione), che dimostra la sussistenza di un valido rapporto intercorso tra le parti;
sul
SAL n. 3 del 31.08.2016 e il relativo certificato di pagamento n. 3 (cfr.
all. 13 atto di citazione), sottoscritti da entrambe le parti e da queste espressamente richiamati nei rispettivi scritti difensivi;
i SAL n. 1 del
14.04.2016 e n. 2 del 05.07.2016 , in quanto espressamente richiamati dal certificato di pagamento n. 3 nella sezione “certificati precedenti”; mentre alcun rilievo può attribuirsi al documento denominato “Stima lavori n. 3” del 05.08.2016, in quanto espressamente contestato dal committente.
Per quanto concerne il quantum richiesto, si richiamano le conclusioni della Consulenza tecnica da cui questo giudicante non ritiene di doversi discostare essendo essa immune da vizi logico – giuridici.
Nella Relazione peritale del 13.04.2021, il Consulente chiamato a rispondere al quesito “Accerti il CTU, esaminati gli atti di causa ed esperiti i necessari sopralluoghi, le lavorazioni effettivamente eseguite dalla impresa appaltatrice nell'immobile di Via P.R. Giuliani e le quantifichi economicamente. Dica se sono state eseguite lavorazioni
aggiuntive e in caso positivo le descriva e le quantifichi.” afferma:
“Sulla base di quanto è stato possibile accertare nel corso delle operazioni peritali, l'importo complessivo delle opere effettivamente realizzate dall'impresa ammonta a € 104.775,95, mentre CP_2
l'importo delle opere preventivate era pari a € 37.757,53, per cui le lavorazioni aggiuntive ammontano complessivamente a € 67.018,42”; sul quesito “Accerti se le opere sono state eseguite a regola d'arte o se sono ravvisabili vizi o difformità. In caso di accertamento di vizi, li
descriva e quantifichi il costo delle opere necessarie alla loro
eliminazione” dichiara :“ Le opere, nella quasi totalità, state eseguite a regola d'arte, anche se sono presenti lievi vizi e difformità, che possono essere eliminati mediante ritocchi o piccole lavorazioni il cui costo complessivo è stimabile in € 2.500,00 circa”;
infine, sul quesito “Verifichi, altresì, il possesso da parte della impresa dei requisiti richiesti dalla legge per l'esecuzione e certificazione delle opere impiantistiche. Dica quant'altro utile ai fini di causa” riferiva che sulla base della documentazione agli atti la non possedeva i requisiti per la realizzazione e CP_2
certificazione degli impianti, per cui ha affidato in subappalto tali opere, senza chiedere formale autorizzazione al Committente e senza fornire, al termine dei lavori, le relative certificazioni. Occorre, altresì, tener conto dei rilievi integrativi del CTU del
28.06.2022, in relazione ai seguenti quesiti “Accerti il CTU il costo
del rifacimento degli impianti che si ritengono non conformi alla regola d'arte deducendone i motivi.
Specifichi il CTU la durata dei lavori necessari alla demolizione degli
impianti non certificati e al rifacimento ex novo degli stessi. Calcoli
l'importo delle lavorazioni e dei materiali addebitati alla committenza per le lavorazioni impiantistiche non certificate e rediga nuovamente
il conteggio relativo alle opere appaltate senza tener conto delle stesse”. In conclusione: “Sulla base di quanto è stato possibile accertare nel corso delle operazioni peritali, il costo del rifacimento degli impianti che si ritengono non conformi alla regola d'arte, e delle relative certificazioni, ammonta a complessivi € 3.800,00. Per
l'effettuazione dei lavori necessari al rifacimento degli impianti non certificati, con riferimento alle opere necessarie per renderli conformi alla regola d'arte e certificabili, può essere stimata una durata di 15 giorni. L'importo delle lavorazioni e materiali addebitati alla committenza per le lavorazioni impiantistiche non certificate ammonta a € 13.904,00; l'importo delle opere realizzate detraendo il costo delle suddette lavorazioni ammonta a € 90.871,95”.
Orbene, considerato che il Consulente ha quantificato le lavorazioni effettivamente eseguite dall'impresa in complessivi euro 90.871,05, sottraendovi l'importo di euro 13.904,00 per le lavorazioni impiantistiche non certificate addebitate alla committenza e che l'opposta chiede il pagamento del corrispettivo residuo di euro
61.526,09, cui deve sottrarsi l'importo di 13.904,00, nonché l'importo di euro 29.752,69 già pagato dall'opponente, il credito residuo ammonta ad euro 17.869,40. Deve ritenersi, invero, incontestata la somma di euro 29.752,69 di cui alle fatture n. 46 e 47 del 2016, come già rilevato da Codesto Giudicante nell'ordinanza di concessione della parziale provvisoria esecutorietà del 14.05.2018, in quanto la debenza di tale somma si evince dal SAL n. 3 del 31.08.2016, che reca in calce l'espressa autorizzazione della committenza al pagamento delle fatture n. 45, 46, 47. La fattura n. 45 risulta saldata con i bonifici del
27.07.2016 e del 06.09.2016 (cfr. all. 16 atto di citazione).
La domanda riconvenzionale proposta dall'opponente si ritiene parzialmente meritevole di accoglimento, in quanto il Consulente
tecnico ha accertato, sia nella relazione peritale del 13.04.2021, che in quella integrativa del 28.06.2022 la presenza di “lievi vizi e difformità, che possono essere eliminati mediante ritocchi o piccole lavorazioni”, stimando in n. 15 giorni la durata dei relativi lavori e quantificando in complessivi euro 3.800,00 il costo del rifacimento degli impianti che si ritengono non conformi alla regola d'arte, e delle relative certificazioni. Pertanto, parte opposta dovrà condannarsi al pagamento di euro 3.800,00 in favore dell'opponente.
In conclusione, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e previa compensazione dei crediti tra le parti, l'opponente va condannata al pagamento della somma di euro 14.069,4 (di cui euro 17.869,40 -
3.800, somma accertata in sede di ctu in ordine alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi e i difetti dell'opera). Tenuto conto della reciproca soccombenza ricorrono i presupposti per compensare tra le parti nella misura della metà le spese processuali.
Quanto alle spese di C.t.u., pari complessivamente ad euro 5.575,9 di cui 4011,92 per onorari ed euro 369,80 per rimborso spese, oltre IVA
e CP, liquidate con decreto del 19.05.2021 ed euro 1074,18 per onorari ed euro 120 per spese oltre Iva e CP., liquidate con decreto del
28.11.2022, esse sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura della metà.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione contro il d.i. n. 7703/2016 proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede: Controparte_2
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 7703/2016 ed in parziale accoglimento della opposizione nonché della domanda di pagamento proposta in via monitoria, previa compensazione giudiziale dei crediti reciproci condanna parte opponente al pagamento in favore di n persona dei liquidatori al CP_2
pagamento della somma di euro 14.069,4, come determinata in parte motiva, oltre interessi legali a far data dalla notifica della citazione;
2. Compensa tra le parti nella misura della metà le spese processuali e condanna l'opponente al pagamento per compenso dell'importo di euro 6.800, oltre s.g., Iva e Cpa, con attribuzione all'avv. Luca
Maione dichiaratosi antistatario;
3. Pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU.
Così deciso in Napoli il 24.03.2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti