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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 27/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 966 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE composto dai Magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 966 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promossa da
) con il patrocinio dell'avv. PINNA Parte_1 C.F._1
GIANNI ), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
Leonardo Da Vinci 40, presso lo studio del difensore;
ricorrente
contro
), con il patrocinio dell'avv. MELIS Controparte_1 C.F._3
ANNAMARIA ), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in via C.F._4
Leonardo Da Vinci N. 40, presso lo studio del difensore;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, intervenuto per legge
Conclusioni per entrambe le parti:
All'udienza del 16.1.2025, «gli Avvocati concludono esclusivamente affinché venga pronunciata sentenza parziale sullo status» Conclusioni del PM:
“V°, conclude perché il Tribunale voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Nuoro per sentir dichiarare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con , per ottenere il rilascio dell'immobile sito in Nuoro alla Controparte_1
via la Malfa n. 6 da parte della e per l'accertamento che niente è dovuto per assegno divorzile. Pt_2
A fondamento della domanda, il ricorrente ha allegato: che i coniugi hanno contratto matrimonio civile
Per_ in data 06.04.1994; che dall'unione sono nati due figli: , il 10.04.1983 e nato il Per_2
20.01.1989; che, con sentenza del 24.07.2006, il Tribunale di Nuoro ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che, a seguito dell'udienza presidenziale, i coniugi hanno sempre vissuto separati e non c'è stata alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza.
Ha, quindi, chiesto, lo scioglimento del matrimonio.
2. Si è costituita in giudizio che, contestando talune allegazioni del ricorrente, ha aderito Controparte_1
alla domanda di divorzio, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale in relazione alla domanda di rilascio dell'immobile, ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale e la condanna del ricorrente al pagamento di un assegno divorzile.
3. All'udienza del 16.01.2025, sono comparse personalmente le parti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
i loro avvocati, dando atto dell'esistenza di trattive in corso, hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con sentenza non definitiva sullo status.
***
4. La domanda di divorzio deve essere accolta.
Risulta, infatti, integrata la fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, n. 2, lettera b), della L. 898/1970, modificata dalla L. 74/1987 e dalla L. 55/2015.
Il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di un anno dall'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del giudizio separativo che si è concluso con sentenza di separazione del Tribunale di
Nuoro n. 425/2006, passata in giudicato in data 26.9.2007, come da certificato della cancelleria in calce al testo della sentenza (cfr. doc. prodotto dal ricorrente).
Per il periodo successivo, entrambi i coniugi hanno rappresentato di non essersi riconciliati e, all'udienza del 16.1.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Sussistono, dunque, i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile.
5. La causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza, senza pronuncia sulle spese visto il carattere non definitivo della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, parzialmente pronunciando: - dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palizzi (RC) in data 6 aprile 1994 tra d e trascritto nell'ufficio anagrafe del Parte_1 Controparte_1
Comune di Palizzi RC (anno 1994, n. 1, p. I, Serie-Ufficio 3);
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere alle incombenze di legge;
- spese al definitivo.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio in data 24.2.2025
Il giudice relatore
Dr. Cosimo Gabbani
Il Presidente
Dr.ssa Tiziana Longu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE composto dai Magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 966 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promossa da
) con il patrocinio dell'avv. PINNA Parte_1 C.F._1
GIANNI ), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
Leonardo Da Vinci 40, presso lo studio del difensore;
ricorrente
contro
), con il patrocinio dell'avv. MELIS Controparte_1 C.F._3
ANNAMARIA ), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in via C.F._4
Leonardo Da Vinci N. 40, presso lo studio del difensore;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, intervenuto per legge
Conclusioni per entrambe le parti:
All'udienza del 16.1.2025, «gli Avvocati concludono esclusivamente affinché venga pronunciata sentenza parziale sullo status» Conclusioni del PM:
“V°, conclude perché il Tribunale voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Nuoro per sentir dichiarare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto con , per ottenere il rilascio dell'immobile sito in Nuoro alla Controparte_1
via la Malfa n. 6 da parte della e per l'accertamento che niente è dovuto per assegno divorzile. Pt_2
A fondamento della domanda, il ricorrente ha allegato: che i coniugi hanno contratto matrimonio civile
Per_ in data 06.04.1994; che dall'unione sono nati due figli: , il 10.04.1983 e nato il Per_2
20.01.1989; che, con sentenza del 24.07.2006, il Tribunale di Nuoro ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che, a seguito dell'udienza presidenziale, i coniugi hanno sempre vissuto separati e non c'è stata alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza.
Ha, quindi, chiesto, lo scioglimento del matrimonio.
2. Si è costituita in giudizio che, contestando talune allegazioni del ricorrente, ha aderito Controparte_1
alla domanda di divorzio, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale in relazione alla domanda di rilascio dell'immobile, ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale e la condanna del ricorrente al pagamento di un assegno divorzile.
3. All'udienza del 16.01.2025, sono comparse personalmente le parti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
i loro avvocati, dando atto dell'esistenza di trattive in corso, hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con sentenza non definitiva sullo status.
***
4. La domanda di divorzio deve essere accolta.
Risulta, infatti, integrata la fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, n. 2, lettera b), della L. 898/1970, modificata dalla L. 74/1987 e dalla L. 55/2015.
Il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di un anno dall'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del giudizio separativo che si è concluso con sentenza di separazione del Tribunale di
Nuoro n. 425/2006, passata in giudicato in data 26.9.2007, come da certificato della cancelleria in calce al testo della sentenza (cfr. doc. prodotto dal ricorrente).
Per il periodo successivo, entrambi i coniugi hanno rappresentato di non essersi riconciliati e, all'udienza del 16.1.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Sussistono, dunque, i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile.
5. La causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza, senza pronuncia sulle spese visto il carattere non definitivo della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, parzialmente pronunciando: - dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palizzi (RC) in data 6 aprile 1994 tra d e trascritto nell'ufficio anagrafe del Parte_1 Controparte_1
Comune di Palizzi RC (anno 1994, n. 1, p. I, Serie-Ufficio 3);
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere alle incombenze di legge;
- spese al definitivo.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio in data 24.2.2025
Il giudice relatore
Dr. Cosimo Gabbani
Il Presidente
Dr.ssa Tiziana Longu