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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/11/2024, n. 4043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4043 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 21/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3165 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Di Priscilla, 128 Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Giancarlo Zanzarella che lo difende giusta delega in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c. di primo grado
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Davide Baldassarre con studio in Avezzano (AQ), Via G. Garibaldi, n. 71, ove
è elettivamente domiciliata in forza di mandato in calce alla memoria di costituzione del primo grado
Appellato
E
CP_2 CP_3 CP_4
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – sez. Lavoro
n° n. 2637/2020 pubblicata in data 25.5.2020
Conclusioni dell'appellante come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado premesso di avere lavorato con la Parte_1 qualifica di autista di 3^ livello CCNL Edili Artigiani - formalmente alle dipendenze di dal 4.4.2014 al 2.8.2017, data in cui era Controparte_1 stato licenziato-, ma di avere in realtà reso la sua prestazione lavorativa per le società resistenti, tutte riferibili al medesimo gruppo familiare e al medesimo centro di interessi, lamentava: di avere utilizzato un mezzo adatto esclusivamente al transito e alle brevi percorrenze all'interno dei cantieri, di essere stato utilizzato per svolgere mansioni varie e diverse da quelle cui era adibito, di avere lavorato dalle 7,30 alle 20,00 dal lunedì al venerdì, con un'ora di pausa per il pranzo, di avere lavorato in vari cantieri del Lazio e spesso di sabato, dalle 8,00 alle 14,00; di avere ricevuto direttive da , Persona_1 fratello di e proprietario di gran parte delle quote delle altre società, il CP_1 quale le comunicava tramite i soggetti indicati in ricorso;
riportava stralci di conversazione estratti da servizio di messaggistica telefonica;
evidenziava che i nomi delle società contengono parti del nome e che l'articolo di CP_1 un quotidiano aveva descritto la connessione esistente tra le dette società; lamentava che l'illegittimo e prolungato utilizzo della sua prestazione lavorativa aveva causato una grave malattia, che lo aveva costretto ad una lunga assenza dal lavoro, a seguito della quale era stato licenziato per superamento del periodo di comporto;
il licenziamento era stato revocato e un altro licenziamento era stato intimato il 27.11.2017; deduceva circa l'illegittimità del licenziamento, intimato per malattia dipendente dalla condotta del datore di lavoro, deduceva circa la titolarità del rapporto di lavoro, che sarebbe da ricondurre a , CP_2 in favore del quale venivano utilizzate le prestazioni di lavoro;
deduceva circa il diritto al risarcimento dei danni, ex art.2043 cc e 2087 cc , come quantificato nella perizia medico- legale;
deduceva circa le differenze retributive per l'effettivo lavoro svolto, nella misura di 60 ore mensili, per un totale di €
44.321,47; chiedeva quindi dichiararsi l'illegittimità del licenziamento e riconoscersi la tutela reintegratoria a carico di in subordine di CP_2 [...]
, nonché accertarsi e dichiararsi la sussistenza del rapporto Controparte_1 di lavoro in capo a , il diritto al pagamento delle differenze per euro CP_2
44.321,47 per lavoro straordinario reso durante il rapporto di lavoro, da porre a carico delle società in solido o a ciascuna per la propria quota di responsabilità, anche a seguito di CTU contabile;
condannarsi le resistenti al risarcimento dei danni non patrimoniale per un importo non inferiore a euro 68.985,62. Si costituiva in giudizio , il quale eccepiva l'incompetenza Controparte_1 territoriale del giudice adito, contestava nel merito l'azione intrapresa dal Pt_1
e, pur riconoscendo la titolarità del rapporto, chiedeva il rigetto nel merito. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la carenza di legittimazione CP_2 passiva e l'incompetenza territoriale del giudice adito, chiedendo il rigetto nel merito. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la carenza di CP_3 legittimazione passiva e l'incompetenza territoriale del giudice adito, e chiedeva il rigetto nel merito. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la CP_4 carenza di legittimazione passiva e l'incompetenza territoriale del giudice adito,
e chiedeva il rigetto nel merito. Disposta la separazione, dalla domanda sub 1) da trattarsi con rito “Fornero”, delle domande sub 2,3,4 delle conclusioni del ricorso, all'esito dell'istruttoria documentale la causa è stata decisa con il seguente dispositivo: << Definitivamente pronunciando: Rigetta le domande sub 2) , 3), 4) del ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti , che liquida in E.1000,00 per ciascuna di esse, oltre rimb. Forf., IVA e Cap come per legge>>. Avverso detta pronuncia ha proposto appello il lamentando l'erroneità Pt_1 della decisione di cui ha chiesto la riforma con accoglimento delle originarie domande che ha riproposto.
Si è costituito resistendo all'appello. la Controparte_5 CP_2
sono rimaste contumaci. CP_3 CP_4
All'udienza di discussione fissata per la data del 14.11.2024 le parti non sono comparse.
La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. all'odierna udienza e all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Trova applicazione l'art. 181, comma 1, c.p.c., per cui deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009;
Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass.
n. 6326 del 5 maggio 2001). L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed
è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno
2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 14.11.2024 che alla successiva udienza del 21.11.2024 non sono comparse né la parte appellante né la parte appellata, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio. Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Compensa le spese del grado fra le parti costituite e dichiara il non luogo a provvedere sulle stesse quanto a quelle contumaci.
P.Q.M.
La Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese per le parti non costituite. Compensa le spese fra le parti costituite.
Roma, 21.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 21/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3165 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Via Di Priscilla, 128 Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Giancarlo Zanzarella che lo difende giusta delega in calce al ricorso ex art. 414 c.p.c. di primo grado
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Davide Baldassarre con studio in Avezzano (AQ), Via G. Garibaldi, n. 71, ove
è elettivamente domiciliata in forza di mandato in calce alla memoria di costituzione del primo grado
Appellato
E
CP_2 CP_3 CP_4
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – sez. Lavoro
n° n. 2637/2020 pubblicata in data 25.5.2020
Conclusioni dell'appellante come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado premesso di avere lavorato con la Parte_1 qualifica di autista di 3^ livello CCNL Edili Artigiani - formalmente alle dipendenze di dal 4.4.2014 al 2.8.2017, data in cui era Controparte_1 stato licenziato-, ma di avere in realtà reso la sua prestazione lavorativa per le società resistenti, tutte riferibili al medesimo gruppo familiare e al medesimo centro di interessi, lamentava: di avere utilizzato un mezzo adatto esclusivamente al transito e alle brevi percorrenze all'interno dei cantieri, di essere stato utilizzato per svolgere mansioni varie e diverse da quelle cui era adibito, di avere lavorato dalle 7,30 alle 20,00 dal lunedì al venerdì, con un'ora di pausa per il pranzo, di avere lavorato in vari cantieri del Lazio e spesso di sabato, dalle 8,00 alle 14,00; di avere ricevuto direttive da , Persona_1 fratello di e proprietario di gran parte delle quote delle altre società, il CP_1 quale le comunicava tramite i soggetti indicati in ricorso;
riportava stralci di conversazione estratti da servizio di messaggistica telefonica;
evidenziava che i nomi delle società contengono parti del nome e che l'articolo di CP_1 un quotidiano aveva descritto la connessione esistente tra le dette società; lamentava che l'illegittimo e prolungato utilizzo della sua prestazione lavorativa aveva causato una grave malattia, che lo aveva costretto ad una lunga assenza dal lavoro, a seguito della quale era stato licenziato per superamento del periodo di comporto;
il licenziamento era stato revocato e un altro licenziamento era stato intimato il 27.11.2017; deduceva circa l'illegittimità del licenziamento, intimato per malattia dipendente dalla condotta del datore di lavoro, deduceva circa la titolarità del rapporto di lavoro, che sarebbe da ricondurre a , CP_2 in favore del quale venivano utilizzate le prestazioni di lavoro;
deduceva circa il diritto al risarcimento dei danni, ex art.2043 cc e 2087 cc , come quantificato nella perizia medico- legale;
deduceva circa le differenze retributive per l'effettivo lavoro svolto, nella misura di 60 ore mensili, per un totale di €
44.321,47; chiedeva quindi dichiararsi l'illegittimità del licenziamento e riconoscersi la tutela reintegratoria a carico di in subordine di CP_2 [...]
, nonché accertarsi e dichiararsi la sussistenza del rapporto Controparte_1 di lavoro in capo a , il diritto al pagamento delle differenze per euro CP_2
44.321,47 per lavoro straordinario reso durante il rapporto di lavoro, da porre a carico delle società in solido o a ciascuna per la propria quota di responsabilità, anche a seguito di CTU contabile;
condannarsi le resistenti al risarcimento dei danni non patrimoniale per un importo non inferiore a euro 68.985,62. Si costituiva in giudizio , il quale eccepiva l'incompetenza Controparte_1 territoriale del giudice adito, contestava nel merito l'azione intrapresa dal Pt_1
e, pur riconoscendo la titolarità del rapporto, chiedeva il rigetto nel merito. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la carenza di legittimazione CP_2 passiva e l'incompetenza territoriale del giudice adito, chiedendo il rigetto nel merito. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la carenza di CP_3 legittimazione passiva e l'incompetenza territoriale del giudice adito, e chiedeva il rigetto nel merito. Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la CP_4 carenza di legittimazione passiva e l'incompetenza territoriale del giudice adito,
e chiedeva il rigetto nel merito. Disposta la separazione, dalla domanda sub 1) da trattarsi con rito “Fornero”, delle domande sub 2,3,4 delle conclusioni del ricorso, all'esito dell'istruttoria documentale la causa è stata decisa con il seguente dispositivo: << Definitivamente pronunciando: Rigetta le domande sub 2) , 3), 4) del ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti , che liquida in E.1000,00 per ciascuna di esse, oltre rimb. Forf., IVA e Cap come per legge>>. Avverso detta pronuncia ha proposto appello il lamentando l'erroneità Pt_1 della decisione di cui ha chiesto la riforma con accoglimento delle originarie domande che ha riproposto.
Si è costituito resistendo all'appello. la Controparte_5 CP_2
sono rimaste contumaci. CP_3 CP_4
All'udienza di discussione fissata per la data del 14.11.2024 le parti non sono comparse.
La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. all'odierna udienza e all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Trova applicazione l'art. 181, comma 1, c.p.c., per cui deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009;
Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass.
n. 6326 del 5 maggio 2001). L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed
è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno
2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 14.11.2024 che alla successiva udienza del 21.11.2024 non sono comparse né la parte appellante né la parte appellata, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio. Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Compensa le spese del grado fra le parti costituite e dichiara il non luogo a provvedere sulle stesse quanto a quelle contumaci.
P.Q.M.
La Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. Nulla sulle spese per le parti non costituite. Compensa le spese fra le parti costituite.
Roma, 21.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa