Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 600/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(non definitiva) ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Nicola DERIU (C.F. ) C.F._1
- attrice - contro
(C.F. ), in proprio e nella qualità di esercente CP_1 C.F._2
la potestà genitoriale sui minori e rappresentata e difesa Persona_1 Persona_2
dagli Avv.ti Antonio BOCCIA (C.F. e Antonio COSENTINO C.F._3
(C.F. ) C.F._4
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.4.2021, la
[...]
ha evocato in giudizio e al fine di Parte_1 CP_2 CP_1
ottenere la declaratoria della risoluzione di diritto ex art. 1456 cod. civ. del preliminare di compravendita immobiliare stipulato in data 30.4.2019 per avveramento della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 9 e la condanna dei convenuti alla restituzione degli immobili oggetto del medesimo contratto, al ripristino dello status quo ante ed al risarcimento dei danni (conseguenti al mancato godimento dell'immobile ed al pagamento di somme a titolo di imposte, tasse ed oneri condominiali), con riconoscimento del proprio diritto a trattenere la somma ricevuta a titolo di parziale caparra confirmatoria
A sostegno della domanda, la società attrice ha dedotto che:
- nella predetta data, , in qualità di amministratore unico della CP_3
società attrice, aveva stipulato con e CP_2 CP_1 preliminare di compravendita avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in
Tortora (CS), identificata catastalmente al Foglio n. 40, Mappale 702, sub 5, unitamente al box auto identificato catastalmente al Foglio n. 40, Mappale
702, sub 13, con termine per la stipula del rogito notarile fino al 20.12.2022;
- i promissari acquirenti si erano obbligati a corrispondere il complessivo importo di € 65.000,00, di cui € 2.000,00 in contanti (al momento di sottoscrizione del preliminare) a titolo di caparra confirmatoria, € 10.000,00
a titolo di integrazione della caparra entro il 31.10.2021 (€ 2.000,00 entro il
23.12.2019 a mezzo contante o assegno bancario, € 4.000,00 entro il
31.10.2020, € 4.000,00 entro il 31.10.2021) ed € 53.000,00 a saldo del prezzo in 8 rate annuali fino al 31.10.2030 (di cui 2 rate dell'importo di €
4.000,00, la prima da versarsi entro il 31.10.2022 e la seconda entro il
31.10.2023, e le altre 6, dell'importo di € 7.500, entro il 31 ottobre degli anni successivi fino al 31.10.2030);
- le parti avevano, inoltre, inserito una clausola risolutiva espressa (art. 9), prevedendo che il mancato pagamento, totale o parziale, di una sola rata e
2 dei dovuti rimborsi IMU e TASI, oltre a costituire in mora i promissari acquirenti, avrebbe comportato la risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento, imponendo loro la restituzione dell'immobile entro 15 giorni dalla richiesta del promissario venditore, nelle medesime condizioni in cui lo stesso era stato consegnato, previa ritinteggiatura, pulizia ed igienizzazione dello stesso;
- tuttavia, pur immettendosi immediatamente nel possesso degli immobili per cui è causa, i convenuti si erano limitati a versare, al momento della sottoscrizione del preliminare, la somma di € 2.000,00, rendendosi, pertanto, all'obbligo di versare il prezzo residuo;
- pertanto, la promissaria venditrice aveva loro manifestato, con formale diffida del 18.3.2021, l'intenzione di avvalersi della suindicata clausola risolutiva, chiedendo in restituzione gli immobili.
1.2. – Si è costituita , limitandosi a chiedere di dichiarare l'interruzione CP_1
del processo per il decesso di CP_2
1.3. – All'udienza del 3.11.2022, è stata dichiarata l'interruzione del processo, poi riassunto dalla ex art. 303 c.p.c., con ricorso Parte_1
ritualmente notificato il 18.5.2023, nei confronti di , in proprio e nella CP_1
qualità di esercente la potestà genitoriale di e eredi del defunto Per_1 Persona_2
CP_2
1.5. – Si è, poi, costituita la medesima , quale madre esercente la CP_1
responsabilità genitoriale sui figli minori e chiedendo Per_1 Persona_2
l'estromissione dal giudizio di questi ultimi.
A tal fine, ha eccepito:
- la nullità della notifica dell'atto di riassunzione per tardività, in quanto spedito dall' il 17.5.2023, oltre la scadenza (16.5.2023) del termine Parte_2
assegnato dal giudice;
- il difetto di legittimazione passiva dei minori e avendo Per_1 Persona_2
, in data 1.4.2022, sottoscritto verbale di rinuncia all'eredità di CP_1
per conto dei predetti figli, dinanzi al Tribunale di Lagonegro. CP_2
3 2.1. – Ciò posto, è infondata l'eccezione di tardività della notifica del ricorso in riassunzione, sollevata dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Invero, a seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell'affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata: e ciò anche nell'ipotesi in cui l'atto sia stato tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica, ma questa non sia stata effettuata per mancato completamento della procedura notificatoria nella fase sottratta al potere d'impulso della parte. Per il notificante, la notifica di un atto processuale si intende, dunque, effettuata al momento della consegna del medesimo all'Ufficiale Giudiziario e la tempestività della notificazione esige che la consegna della copia dell'atto per la notifica venga effettuata nel termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice;
tale principio pone a carico del notificante, a fronte della puntuale contestazione ad opera della controparte della tardività della notifica, l'onere di provare l'avvenuto e tempestivo avvio del procedimento notificatorio, essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione dell'avvenuto deposito del plico nel rispetto del termine di apertura dell'ufficio al servizio [cfr. Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 13338 dell'1/6/2010
(Rv. 613260 - 01); Sez. U, Sentenza n. 10216 del 4/5/2006 (Rv. 589870 - 01); Sez. 1,
Sentenza n. 10693 del 10/5/2007 (Rv. 599859 - 01); Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1864 del 3/2/2015].
Nel caso di specie, con decreto del 4.2.2023, il Tribunale di Paola aveva fissato, per la prosecuzione del giudizio, l'udienza del 15.6.2023, assegnando termine fino a 30 giorni prima per la notifica del ricorso.
In ossequio a quanto disposto dal giudicante, parte attrice aveva, dunque, provveduto alla consegna del ricorso in riassunzione all'Ufficiale UNEP del Tribunale di Paola in data 8.5.2023, sì da rispettare il termine fissato dall'odierno giudicante nel predetto decreto.
4 Né vale a ritenere tardiva la notifica dell'atto processuale de quo la circostanza che l'Ufficiale Giudiziario si sia recato presso l'Ufficio Postale solo in data 18.5.2023 e che, infine, l'atto sia stato ricevuto dai convenuti il 23.5.2023.
Ne consegue la ritualità della notifica del ricorso in riassunzione.
Peraltro, secondo la granitica giurisprudenza della Suprema Corte, verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata editio actionis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305
c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il diverso termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà
l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3, c.p.c.. [Cass. Sez. U, Sentenza n. 14854 del 28/6/2006 (Rv. 589899 – 01), poi seguita da Sez. 3, Ordinanza n. 9819 del
20/4/2018 (Rv. 648428 - 01)] e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2526 del 3/2/2021 (Rv. 660418
- 01)].
2.2. – Sempre in via preliminare occorre disporre l'estromissione di e Per_1 Per_2
avendo rinunciato ex art. 519 cod. civ. all'eredità di (deceduto il
[...] CP_2
28.4.2021) dinanzi al Tribunale di Lagonegro, nell'ambito del procedimento n.
221/2022 RG di Volontaria Giurisdizione.
Del resto, all'udienza del 23.1.2025, parte attrice ha rinunciato alla domanda nei loro confronti, prendendo atto dell'intervenuta rinuncia all'eredità.
5 2.3.1. – Con riferimento alla convenuta è necessario innanzitutto CP_1
precisare che:
- con memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 cod. proc. civ., ha eccepito la vessatorietà della clausola risolutiva espressa invocata da parte attrice ed ha chiesto, in via riconvenzionale, la restituzione del complessivo importo di €
22.000,00 versato all'attrice in relazione a tre preliminari stipulati tra il 2018 ed il 2019;
- con memoria illustrativa del 27.2.2025, ha insistito, tra l'altro, nella richiesta di
“dichiarare il diritto della sig.ra , anche in luogo del compagno CP_1 defunto, alla restituzione della somma di € 22.000,00”.
Ciò significa che , costituitasi nel presente giudizio, non solo non ha CP_1
contestato di essere erede di ma, nel formulare la predetta domanda CP_2 riconvenzione anche in suo luogo, ne ha comunque tacitamente accetto l'eredità.
2.3.2. – Nel merito, la domanda di risoluzione contrattuale è fondata.
2.3.2.1. – Occorre premettere che l'azione di cui all'art. 1456 cod. civ. è volta a conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo, previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto, ove il contraente non inadempiente dichiari di volere avvalersene, senza la necessità di un accertamento giudiziale in ordine alla gravità dell'inadempimento, diversamente da quanto previsto dall'art. 1453 cod. civ., avendo le parti – mediante la previsione della clausola ex art. 1456 cod. civ. – valutato anticipatamente l'importanza di un determinato inadempimento e, quindi, eliminato la necessità di un'indagine ad hoc avuto riguardo all'interesse dell'altra parte [cfr. Cass.
Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36918 del 26/11/2021 (Rv. 663326 - 01); Sez. 2, Sentenza
n. 20854 del 2/10/2014 (Rv. 632838 - 01); Sez. 3, Sentenza n. 26508 del 17/12/2009
(Rv. 610986 - 01); Sez. 3, Sentenza n. 20818 del 26/9/2006 (Rv. 593585 - 01)].
2.3.2.2. – Nel caso che ci occupa, sono incontestate le sottoscrizioni di e CP_2
in calce al preliminare di compravendita immobiliare del 30.4.2019, CP_1
avente ad oggetto l'unità immobiliare ed il box auto di pertinenza siti a Tortora, alla
Contrada Poiarelli, identificati catastalmente al Foglio n. 40, Mappale 702, sub 5 e sub
13.
6 Inoltre, secondo le regolare ordinarie di distribuzione dell'onere della prova, dopo la deduzione attorea dell'inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo
– essendo stato corrisposto il minore importo di € 2.000,00 rispetto al corrispettivo concordato di € 65.000,00 –, sarebbe stato onere dei convenuti dimostrare l'integrale o il maggiore pagamento.
Tuttavia, si è limitata a provare di avere versato, unitamente a , in CP_1 CP_2 data 3.1.2020, l'ulteriore somma di € 2.000,00, quale “residuo acconto” per l'immobile censito nel Catasto Urbano di Tortora al foglio 40, mappale 702, sub 5, “come da contratto 30/04/2019”, secondo la quietanza di pagamento sottoscritta in pari data da per la (documento presente alla sesta CP_3 Parte_1 pagina del file denominato “ricevute di pagamento” allegato alla memoria ex art. 183,
6° comma, n. 2 cod. proc. civ.).
Le altre ricevute di pagamenti, nel contesto dei tre preliminari stipulati (come dedotto dalla convenuta), non sono univocamente riferibili al contratto del 30.4.2019.
Residua, quindi, in relazione al predetto contratto, l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo, da parte dei promissari acquirenti, per ben € 61.000,00 sull'importo concordato di € 65.000.00, che senza alcun dubbio integra la clausola risolutiva prevista dall'art. 9 del contratto.
Deve, poi, escludersi il carattere vessatorio di tale clausola perché non rientra in nessuna delle ipotesi di cui all'art. 1341, 2° comma, cod. civ. o dell'art. 33 Cod. Cons. (cfr. ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 20818 del 26/9/2006, Sez. 3, Sentenza n. 15365 del
28/6/2010, Sez. 1, Sentenza n. 23065 del 11/11/2016, Sez. 3, Ordinanza n. 17603 del
05/07/2018).
Infine, con raccomandata ricevuta dai convenuti (mediante consegna al figlio), il
26.3.2021, l'attrice ha comunicato la sua volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 9 del contratto per avveramento dell'inadempimento ivi previsto.
2.3.2.3. – Occorre, quindi, dichiarare la risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ..
2.3.3. – Deve, conseguentemente, essere accolta anche la richiesta di condanna della alla restituzione degli immobili oggetto del contratto risolto, tenuto conto CP_1 dell'incontestata consegna degli immobili ai promissari acquirenti, il 30.4.2019, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, in conformità al suo art. 5.
7 2.3.4. – La domanda di condanna al ripristino degli immobili va, invece, rigettata in quanto non sono provate né specificamente dedotte loro modifiche realizzate dai promissari acquirenti.
2.3.5. – Anche la domanda di trattenimento della caparra è infondata.
Invero, una volta conseguito l'effetto risolutivo ex art. 1456 cod. civ. a seguito della ricezione della diffida con la quale l'attrice si è avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 9 del contratto, non residua alcuno spazio per il successivo esercizio del diritto di recesso ex art. 1385, 2° comma, cod. civ. (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 18392 dell'8/6/2022) in quanto il contratto si è già sciolto di diritto.
In ogni caso, a ben vedere, neppure con l'atto introduttivo del presente giudizio, la ha inteso esercitare il diritto di recesso ex art. 1385, 2° Parte_1
comma, cod. civ., che costituisce presupposto essenziale per il diritto, ivi previsto, di ritenere la caparra. Infatti, ai sensi del 3° comma del medesimo articolo, se la parte
“preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.
2.4. – La domanda restitutoria proposta dalla convenuta in via riconvenzionale è, invece, inammissibile in quanto proposta tardivamente soltanto con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 cod. civ..
2.5. – Quanto, infine, alla domanda attorea di risarcimento danni, essa richiede ulteriori approfondimenti come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dispone l'estromissione dal processo di e Persona_1 Persona_2
b) dichiara la risoluzione ex art. 1456 cod. civ. del contratto preliminare di compravendita stipulato il 30.4.2019 tra la Parte_1
(promissaria venditrice) e e (promissari
[...] CP_2 CP_4
acquirenti;
8 c) condanna alla restituzione, in favore della società attrice, degli CP_1
immobili siti in Tortora (CS), Contrada Poiarelli, identificati catastalmente al
Foglio n. 40, Mappale 702, sub 5 e sub 13, oggetto del contratto risolto;
d) rigetta le domande dell'attrice di ripristino degli immobili e di trattenimento della caparra;
e) dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale della convenuta.
f) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Paola, 31 marzo 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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