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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, previa trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.
e scambio di note, all'udienza del 10\6\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3362\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza ,cui è stata riunita la causa con R.G. 638\23, vertenti
TRA
, rappr.to e difeso da se medesimo. Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te, rappr.to Parte_2
e difeso dall'avv. C. Barone, elett.nte domiciliato come in atti.
Nonchè
, in persona del legale rappr.nte , rappr.to e difeso Controparte_1
dall'avv. G. Pica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con un primo ricorso depositato il 24\6\22 il ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità e\o inesistenza della cartella di pagamento n. 07120210007276302000, notificata in data 24\5\22, relativa a contributi dovuti alla in Parte_2 riferimento agli anni 2014-2015-2016-2017, nonché sanzioni ed interessi maturati. ( RG
3362\22)
Con successivo atto depositato il 7\2\23 è stata impugnata la cartella di pagamento n.
07120220173234777000, notificata il 18\1\23, relativa a contributi per gli stessi anni già indicati, in uno agli anni 2018 e 2019. A sostegno delle domande sono state sollevate eccezioni relative al difetto di notifica delle cartelle e degli atti preliminari e, più in generale, all'insussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa contributiva, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva.
La si è regolarmente costituita in entrambi i giudizi , contestando la fondatezza Parte_2
del ricorso sotto tutti gli aspetti ed avanzando domanda riconvenzionale subordinata.
Pari posizione, seppur con ovvie diverse eccezioni e senza alcuna riconvenzionale, ha assunto l' nei due giudizi. CP_2
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Innanzitutto, ritenuti sussistenti i requisiti di legge, le due procedure sono riunite.
Va preliminarmente esaminato l'aspetto della procedibilità delle domande in base alle eccezioni avanzate dall'opponente ed in virtù della normativa processualistica espressamente richiamata dall'art. 24 d.lvo 49\99.
Per quanto attiene alla domanda incardinata con RG 3362\22 le allegazioni elencate ai nn. 1-
2-3 e 4 , riguardando il cd. quomodo executionis e , più specificamente, il procedimento esecutivo sono da ritenersi tardive.
All'uopo va richiamato il disposto dell'art. 617 II^ c. c.p.c., che prevede, qualora si avanzino eccezioni quali quelle proposte con il riferito ricorso in opposizione, il termine di venti gg. dalla notifica dell'atto che s'intende contestare. ( ante legge 80\05 il termine era di cinque gg.)
Nel caso di specie, per come attestato dalla stessa parte ricorrente e per come evincibile dagli atti processuali, a fronte della notifica del titolo impugnato avvenuta addì 24\5\22 il deposito dell'opposizione v'è stato in data 24\6\22, quindi oltre il termine processuale sopra richiamato.
Tale decadenza, in uno al rilievo che ha avanzato specifica eccezione in tal senso, Parte_2
è rilevabile d'ufficio.
Diverso discorso è a farsi per quanto attiene alla pur eccepita prescrizione, che invece è da ritenersi tempestiva, atteso che inerisce al diritto stesso di procedere in executivis e come tale rientra nel novero di cui all' art. 615 c.p.c., esperibile in ogni tempo sino all'inizio dell'esecuzione.
Diverse osservazioni vanno formulate per il giudizio riunito ( RG 638\23) , col quale è stata impugnata l'intimazione di pagamento in premessa richiamata e notificata in data 18\1\23. In tal caso le deduzioni di parte ricorrente, del tutto simili a quelle avanzate nella prima opposizione e per le quali vale l'analisi processuale appena svolta, sono da ritenersi tempestive.
Fatta tale necessaria premessa in rito la fattispecie va esaminata nel merito.
Deve innanzitutto evidenziarsi che infondate sono le eccezioni sub 1) e 2) di entrambi i ricorsi in esame.
Sul punto la S.C., da ultimo, con la sentenza n. 21328 del 5\10\20 ha affermato : “ Il D.P.R. n.
68 del 2005, art. 1, lett. f), definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come <<un documento informatico composto dal testo del messaggio dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati>>. La lett. i)-ter), dell'art. 1 del CAD – inserita dal
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), – poi, definisce <<copia per immagine su supporto informatico di documento analogico>> come <<il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del analogico>>, mentre la lett. i)-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD – inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), – nel definire il <> parla di <<documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi della medesima sequenza di valori binari del documento originario>>.
Ciò premesso questa Corte ha recentemente affermato che << la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo
(la c.d. “copia informatica”), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico>>(cfr Cass. 30948/2019 vedi anche
Cass 6417/2019) ed ha inoltre precisato che <<nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella pagamento in origine cartacea notificata dall riscossione tramite pec venga poi sottoscritta con firma digitale>>. Del resto già le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620)
Né appare necessario l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma
3 – come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, – immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta>>
In merito alle eccezioni sub 3) e 4) , si ribadisce ripetute sia nel primo ( Rg 3362\22 ) che nel secondo atto di opposizione ( Rg 638\23) va evidenziato che in materia di riscossione di crediti previdenziali, regolata dagli artt. 24 e ss. d.lvo 46\99, in difetto di espresse previsioni legislative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia tributaria e di applicazioni di sanzioni amministrative ( art. 14 l. 689\81), la notifica al debitore di un avviso di accertamento o di diffida o di avviso bonario od ancor più di “invito al contraddittorio”, non costituisce presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire in assenza di un atto di accertamento da parte dell' Ente creditore ( cfr. Cass. 4225\18 ; 3269\09 ; 16425\19).
Più specificatamente in merito alla presunta omessa sottoscrizione va rilevato come per ormai consolidata giurisprudenza ( cfr. Tar Campania n. 6137\07 ; C.d.S. 974\06 ; Cass. 22197\04)
l'eventuale mancata indicazione del responsabile del procedimento non si configura in alcun modo come vizio dell'atto, rappresentando semmai una semplice irregolarità.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione pur avanzata in entrambi i giudizi.
L'art. 3 commi 9 e 10 della L. 335/1995 prevedeva che i contributi previdenziali si prescrivessero con il decorso di 5 anni e che le contribuzioni per le quali risultavano maturati i termini prescrizionali non potessero essere versate spontaneamente né riscosse coattivamente (principio di irricevibilità).
Con l'art. 66 della L. 247 del 31 dicembre 2012 (legge professionale) si è disposto: “la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1995
n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Parte_3
Conseguentemente la prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio Pt_2
si compie con il decorso di 10 anni (ex art. 19 L. 576/1980) con decorrenza dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato delle dichiarazioni di cui agli artt. 17 e 23 della Pt_2
L. 576/1980 (modello 5) o di scadenza di tale termine in caso di mancato invio.
In ultimo va affrontata la questione pur sollevata dal ricorrente in merito ad una presunta illegittima duplicazione delle pretese contributive.
Dall'esame degli atti s'evince che nella cartella del 2021 ( Rg 3362\22) sono state iscritte le sanzioni per omesso invio delle dichiarazioni reddituali per gli anni indicati, mentre nella successiva cartella del 2022 ( RG 638\23) sono state iscritte le contribuzioni soggettive ed integrative dovute in autoliquidazione, la contribuzione minima soggettiva e di maternità per gli anni pur indicati e la sanzione per mancato invio della dichiarazione reddituale per l'anno
2019.
Il rigetto delle opposizioni determina il non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale avanzata in via subordinata e condizionata dalla . Pt_2
Le spese e competenze di lite, tenuto conto dell' esito dei giudizi, del valore complessivo delle controversie , dell'assenza di attività istruttoria e della natura documentale delle cause, vanno poste a carico del soccombente e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del dott.
Maurizio Ricigliano, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede :
- rigetta le domande;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Parte_2
delle spese e competenze di lite, che liquida nella complessiva
[...]
somma di € 2.350,00, oltre accessori di legge.
- compensa interamente le spese e competenze di lite tra l' e la CP_2 [...]
. Parte_2
Nola, 10\6\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, previa trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c.
e scambio di note, all'udienza del 10\6\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3362\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza ,cui è stata riunita la causa con R.G. 638\23, vertenti
TRA
, rappr.to e difeso da se medesimo. Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te, rappr.to Parte_2
e difeso dall'avv. C. Barone, elett.nte domiciliato come in atti.
Nonchè
, in persona del legale rappr.nte , rappr.to e difeso Controparte_1
dall'avv. G. Pica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con un primo ricorso depositato il 24\6\22 il ricorrente ha chiesto di dichiarare la nullità e\o inesistenza della cartella di pagamento n. 07120210007276302000, notificata in data 24\5\22, relativa a contributi dovuti alla in Parte_2 riferimento agli anni 2014-2015-2016-2017, nonché sanzioni ed interessi maturati. ( RG
3362\22)
Con successivo atto depositato il 7\2\23 è stata impugnata la cartella di pagamento n.
07120220173234777000, notificata il 18\1\23, relativa a contributi per gli stessi anni già indicati, in uno agli anni 2018 e 2019. A sostegno delle domande sono state sollevate eccezioni relative al difetto di notifica delle cartelle e degli atti preliminari e, più in generale, all'insussistenza dei presupposti legittimanti la pretesa contributiva, nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva.
La si è regolarmente costituita in entrambi i giudizi , contestando la fondatezza Parte_2
del ricorso sotto tutti gli aspetti ed avanzando domanda riconvenzionale subordinata.
Pari posizione, seppur con ovvie diverse eccezioni e senza alcuna riconvenzionale, ha assunto l' nei due giudizi. CP_2
Previo rituale avviso di trattazione scritta del procedimento, ex art. 127 ter c.p.c. ed inoltro delle prescritte note, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
Innanzitutto, ritenuti sussistenti i requisiti di legge, le due procedure sono riunite.
Va preliminarmente esaminato l'aspetto della procedibilità delle domande in base alle eccezioni avanzate dall'opponente ed in virtù della normativa processualistica espressamente richiamata dall'art. 24 d.lvo 49\99.
Per quanto attiene alla domanda incardinata con RG 3362\22 le allegazioni elencate ai nn. 1-
2-3 e 4 , riguardando il cd. quomodo executionis e , più specificamente, il procedimento esecutivo sono da ritenersi tardive.
All'uopo va richiamato il disposto dell'art. 617 II^ c. c.p.c., che prevede, qualora si avanzino eccezioni quali quelle proposte con il riferito ricorso in opposizione, il termine di venti gg. dalla notifica dell'atto che s'intende contestare. ( ante legge 80\05 il termine era di cinque gg.)
Nel caso di specie, per come attestato dalla stessa parte ricorrente e per come evincibile dagli atti processuali, a fronte della notifica del titolo impugnato avvenuta addì 24\5\22 il deposito dell'opposizione v'è stato in data 24\6\22, quindi oltre il termine processuale sopra richiamato.
Tale decadenza, in uno al rilievo che ha avanzato specifica eccezione in tal senso, Parte_2
è rilevabile d'ufficio.
Diverso discorso è a farsi per quanto attiene alla pur eccepita prescrizione, che invece è da ritenersi tempestiva, atteso che inerisce al diritto stesso di procedere in executivis e come tale rientra nel novero di cui all' art. 615 c.p.c., esperibile in ogni tempo sino all'inizio dell'esecuzione.
Diverse osservazioni vanno formulate per il giudizio riunito ( RG 638\23) , col quale è stata impugnata l'intimazione di pagamento in premessa richiamata e notificata in data 18\1\23. In tal caso le deduzioni di parte ricorrente, del tutto simili a quelle avanzate nella prima opposizione e per le quali vale l'analisi processuale appena svolta, sono da ritenersi tempestive.
Fatta tale necessaria premessa in rito la fattispecie va esaminata nel merito.
Deve innanzitutto evidenziarsi che infondate sono le eccezioni sub 1) e 2) di entrambi i ricorsi in esame.
Sul punto la S.C., da ultimo, con la sentenza n. 21328 del 5\10\20 ha affermato : “ Il D.P.R. n.
68 del 2005, art. 1, lett. f), definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come <<un documento informatico composto dal testo del messaggio dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati>>. La lett. i)-ter), dell'art. 1 del CAD – inserita dal
D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), – poi, definisce <<copia per immagine su supporto informatico di documento analogico>> come <<il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del analogico>>, mentre la lett. i)-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD – inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), – nel definire il <
Ciò premesso questa Corte ha recentemente affermato che << la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo
(la c.d. “copia informatica”), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico>>(cfr Cass. 30948/2019 vedi anche
Cass 6417/2019) ed ha inoltre precisato che <<nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella pagamento in origine cartacea notificata dall riscossione tramite pec venga poi sottoscritta con firma digitale>>. Del resto già le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620)
Né appare necessario l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma
3 – come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, – immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta>>
In merito alle eccezioni sub 3) e 4) , si ribadisce ripetute sia nel primo ( Rg 3362\22 ) che nel secondo atto di opposizione ( Rg 638\23) va evidenziato che in materia di riscossione di crediti previdenziali, regolata dagli artt. 24 e ss. d.lvo 46\99, in difetto di espresse previsioni legislative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia tributaria e di applicazioni di sanzioni amministrative ( art. 14 l. 689\81), la notifica al debitore di un avviso di accertamento o di diffida o di avviso bonario od ancor più di “invito al contraddittorio”, non costituisce presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire in assenza di un atto di accertamento da parte dell' Ente creditore ( cfr. Cass. 4225\18 ; 3269\09 ; 16425\19).
Più specificatamente in merito alla presunta omessa sottoscrizione va rilevato come per ormai consolidata giurisprudenza ( cfr. Tar Campania n. 6137\07 ; C.d.S. 974\06 ; Cass. 22197\04)
l'eventuale mancata indicazione del responsabile del procedimento non si configura in alcun modo come vizio dell'atto, rappresentando semmai una semplice irregolarità.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione pur avanzata in entrambi i giudizi.
L'art. 3 commi 9 e 10 della L. 335/1995 prevedeva che i contributi previdenziali si prescrivessero con il decorso di 5 anni e che le contribuzioni per le quali risultavano maturati i termini prescrizionali non potessero essere versate spontaneamente né riscosse coattivamente (principio di irricevibilità).
Con l'art. 66 della L. 247 del 31 dicembre 2012 (legge professionale) si è disposto: “la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1995
n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ”. Parte_3
Conseguentemente la prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio Pt_2
si compie con il decorso di 10 anni (ex art. 19 L. 576/1980) con decorrenza dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato delle dichiarazioni di cui agli artt. 17 e 23 della Pt_2
L. 576/1980 (modello 5) o di scadenza di tale termine in caso di mancato invio.
In ultimo va affrontata la questione pur sollevata dal ricorrente in merito ad una presunta illegittima duplicazione delle pretese contributive.
Dall'esame degli atti s'evince che nella cartella del 2021 ( Rg 3362\22) sono state iscritte le sanzioni per omesso invio delle dichiarazioni reddituali per gli anni indicati, mentre nella successiva cartella del 2022 ( RG 638\23) sono state iscritte le contribuzioni soggettive ed integrative dovute in autoliquidazione, la contribuzione minima soggettiva e di maternità per gli anni pur indicati e la sanzione per mancato invio della dichiarazione reddituale per l'anno
2019.
Il rigetto delle opposizioni determina il non luogo a provvedere sulla domanda riconvenzionale avanzata in via subordinata e condizionata dalla . Pt_2
Le spese e competenze di lite, tenuto conto dell' esito dei giudizi, del valore complessivo delle controversie , dell'assenza di attività istruttoria e della natura documentale delle cause, vanno poste a carico del soccombente e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del dott.
Maurizio Ricigliano, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede :
- rigetta le domande;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Parte_2
delle spese e competenze di lite, che liquida nella complessiva
[...]
somma di € 2.350,00, oltre accessori di legge.
- compensa interamente le spese e competenze di lite tra l' e la CP_2 [...]
. Parte_2
Nola, 10\6\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano