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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 15/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2722/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2722/2020
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 9,15 innanzi al dott. Dario Giuseppe Rapino,
Per la ,già , giusta fusione Parte_1 CP_1 per incorporazione perfezionata in data 31.12.2024, con sede in Bologna, via Stalingrado n.45 capitale sociale € 3.365.292.408,03, Registro delle Imprese di Bologna C.F. P. Iva P.IVA_1 n. – R.E.A. , società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e P.IVA_2 P.IVA_3
Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183, Capogruppo del Gruppo Assicurativo iscritto Pt_1 all'Albo delle società Capogruppo al n.046, in persona del procuratore ad negotia dott. , CP_2 munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di atti a rogito notarile, è presente l'avv. Roberta
Colitti, la quale si riporta a tutte le difese già spiegate e con riguardo alla comparsa conclusiva avversaria rileva l'infondatezza e temerarietà delle difese svolte,atteso che, si ribadisce:
1- Le lesioni per le quali l'attrice ebbe ad affidarsi alle cure del Pronto Soccorso del nosocomio di Pescara non sono conseguenza di un sinistro stradale, bensì di un fatto accidentale, come è stato confessato dalla sig.ra all'arrivo al P.S., dichiarazione confessoria incartata dal certificato medico del 19.12.2015 di Pt_2
“VERBALE DI RICOVERO” del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pescara, pag.4 della cartella clinica, fidefacente, 2- L'attrice ha formulato richieste assolutamente pretestuose nell'atto introduttivo
,affermando che le conseguenze lesive del fatto dedotto fossero qualificabili come “macropermanenti” pari al 13/15% di invalidità permanente ,oltre alla ITT ITP,mentre la CTU ha ridimensionato all'interno delle micropermanenti il danno conseguenza;
3- La Compagnia è stata quindi costretta a difendere i propri diritti, coltivando in modo corretto e secondo buona fede sostanziale e processuale il presente giudizio;
4- la richiesta di danno morale si è dimostrata infondata, atteso che detto danno deve essere allegato e provato, mentre nel caso che ci occupa nessuna prova è stata neppure allegata;
5- Allo stesso modo è da rigettare la richiesta di personalizzazione, siccome il relativo pregiudizio avrebbe dovuto essere allegato e provato nella sua concreta ed effettiva esistenza, diversamente nel caso di specie nulla
è stato allegato né provato;
6- La statuizione risarcitoria a favore della Compagnia costituisce un capo della sentenza già resa, da impugnare con atto di appello, ma sul punto nessuna riserva di gravame ha operato parte attrice, pertanto la statuizione è divenuta definitiva ed assolutamente infondata, irrituale e priva di giuridica esistenza è la richiesta avversaria di modifica del capo della sentenza parziale. L'avv.
Colitti conclude affinché il Tribunale adito Voglia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e produzione: In via principale rigettare la domanda ex adverso spiegata sul quantum preteso per le motivazioni tutte suesposte , con vittoria di spese e competenze di causa;
in via subordinata e salvo gravame, porre a carico della Compagnia la somma risultante dalle conclusioni della CTU medica, pari ad € 21.554,46 con compensazione di spese e competenze di lite secondo soccombenza rispetto all'esorbitante petitum preteso dall'attrice.
Per la SI.ra parte attrice è presente l'Avv. Marco Pellegrini, in sostituzione del Controparte_3 difensore Avv. Paolo Ricciuti.
pagina 1 di 9 La difesa di parte attrice si riporta alle rispettive note conclusive e a tutto quanto esposto, dedotto, argomentato e richiesto ivi nonché in corso di causa, insistendo per l'integrale accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia codesto On. Giudice Unico, contrariis reiectis: in via preliminare
- revocare ovvero porre nel nulla la statuizione contenuta nella sentenza parziale, con la quale ha disposto la cancellazione della frase contenuta a pag. 7, ult. cpv, dell'atto di citazione, e ha condannato per l'effetto l'attrice al risarcimento del danno in favore della convenuta Controparte_3 [...]
per la complessiva somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi Controparte_4 legali dalla data della sentenza al soddisfo. nel merito
- condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, in solido col SI. , all'integrale risarcimento in forma pecuniaria di tutti Controparte_5
i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dalla SI.ra in conseguenza Controparte_3 ed a causa del sinistro predetto, e per l'effetto al pagamento della somma prudenzialmente determinata (vale a dire secondo il limite degli importi risarcitori stabilito dal D.M. 16.7.2024, in vigore dal
9.8.2024 per le lesioni fino a 9 punti, anche dette micropermanenti) in € =33.707,70= (quale sommatoria delle voci riportate sub C) e sub D) del presente atto per risarcimento del danno biologico, con personalizzazione, nonché per rimborso delle spese mediche documentate), ovvero nella minore o maggiore somma che verrà liquidata di giustizia, anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali fino al soddisfo per il risarcimento dei danni non patrimoniali ed ai soli interessi legali fino al soddisfo per il risarcimento dei danni patrimoniali;
- con condanna della l risarcimento di una ulteriore somma, liquidata in via Controparte_1 equitativa in € =6.000,00= o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in favore della SI.ra a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per le Controparte_3 condotte indipendenti temerarie tenute dalla società di assicurazioni sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale, nonché al risarcimento di un'ulteriore somma, liquidata in via equitativa, in favore della
SI.ra a titolo di risarcimento del c.d. danno da ritardo. Controparte_3
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, nonché competenze legali per la fase stragiudiziale della pratica di risarcimento, determinate secondo quanto di giustizia, come da n. 2 note spese che si allegano, ovvero in via equitativa”. La difesa di parte attrice all'esito della causa chiede la liquidazione dei compensi, essendo stata la parte attrice provvisoriamente ammessa al P.S.S.
Dopo breve discussione orale, il Giudice riserva sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da depositarsi all'esito della odierna Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Dario Giuseppe Rapino
Alle ore 15,25, nell'assenza delle parti, viene riaperto il presente verbale, onde darsi atto del deposito della sentenza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui è data lettura.
Verbale chiuso alle ore 15,30.
Il Giudice
dott. Dario Giuseppe Rapino
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Giuseppe Rapino ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2722/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCIUTI PAOLO, Controparte_3 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIALE G. MARCONI 375, PESCARA, presso il difensore
ATTRICE contro
(già ) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CP_1 P.IVA_1
COLITTI ROBERTA, elettivamente domiciliata in Via Fabrizi 60, PESCARA, presso il difensore CONVENUTA
, residente in [...] Controparte_5
CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva del 19/12/2023, emessa all'esito del giudizio in epigrafe, il Tribunale così statuiva: ““Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
o assorbita, così dispone:
DISPONE
la cancellazione della frase “Potrebbe sorgere un interrogativo: IL FATTO CHE LA SIG.RA
APPARTENGA ALLA CULTURA ED ALLA MINORANZA ROM HA INFLUENZATO CP_3
NEGATIVAMENTE LA COMPAGNIA?”, contenuta a pag. 7, ult. cpv, dell'atto di citazione
CONDANNA
per l'effetto l'attrice al risarcimento del danno in favore della convenuta Controparte_3 [...]
per la complessiva somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi Controparte_4 pagina 3 di 9 legali dalla data della sentenza al soddisfo
DICHIARA
la esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro per cui è Controparte_5
causa
DISPONE
rimettersi la causa in rilettura per la determinazione del quantum, come da separata e contestuale ordinanza
Spese processuali al definitivo”.
Esperita la CTU medico-legale, la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, perveniva a nuova decisione in punto di quantum.
Preliminarmente, occorre rammentare che per il Giudice della legittimità il danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del Giudicante accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli. Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del Giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la cd. personalizzazione del danno (Cassazione, SS.UU., n. 26972/2008).
L'affermazione delle Sezioni Unite secondo cui siffatta componente rientra nell'area del danno biologico, del quale, ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca costituisce componente, non può certo essere intesa nel senso che di essa non si debba tenere conto a fini risarcitori.
Esclusa, quindi, la praticabilità della liquidazione separata di danno biologico e danno morale, si deve pervenire ad una liquidazione unitaria che tenga conto anche di questa peculiare componente a connotazione soggettiva.
Uno dei modi possibili per pervenire, necessariamente sempre in via equitativa, a questa liquidazione unitaria è l'adozione di tabelle che includano nel punto base la relativa considerazione, dando perciò per presunta - quindi, in media, generalizzata, secondo l'id quod plerumque accidit - l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente liquidazione.
Così opinando, la liquidazione c.d. tabellare ben può considerare anche la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione della salute, sia pure in una dimensione, per così dire, standardizzata. pagina 4 di 9 Va ulteriormente precisato che il danno non patrimoniale, attinente ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore di scambio ed aventi natura composita, si articola in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico ecc...), di talchè, ove detti interessi ricorrano cumulativamente, occorre tenerne conto, in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando l'obbligo del Giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione (Cassazione, SS.UU. n. 26972/2008, n. 21716/2013, n. 1361/2014).
Non è pertanto ammissibile nel nostro ordinamento o del danno morale che dir si voglia, in quanto tutti i pregiudizi di carattere non economico, concretamente patiti dalla vittima, rientrano nell'unica fattispecie del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.
Tale danno, infatti, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, purché la lesione dell'interesse superi una soglia minima di tollerabilità (imponendo il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale, derivanti dalla convivenza) e purché il danno non sia futile e cioè non consista in meri disagi o fastidi (Cassazione, n. 26972/2008, n.
4053/2009).
Secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite della S.C. (S.U. 26972/2008), il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre la categoria del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perchè tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona, atteso che, fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto.
Indubbiamente il diritto alla salute rivendicato dall'attrice in conseguenza delle lesioni subìte, ha valenza costituzionale (art. 32 Cost.).
In particolare, il danno biologico sta a indicare la lesione del bene salute conseguenza dell'evento lesivo e ha avuto espresso riconoscimento normativo nel D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139 (Codice delle assicurazioni private), che individuano il danno biologico nella "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica
pagina 5 di 9 un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito", e ne danno una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Osserva però la Suprema Corte nella sentenza da ultimo richiamata, che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, non potendosi accogliere la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento" ovvero che il danno sarebbe in re ipsa, perchè la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.
Sul punto occorre esser chiari, anche alla luce del recente arresto giurisprudenziale della Suprema
Corte di cui alla ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023.
Se è vero che sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, è altrettanto vero che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili
(Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469).
Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo; pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie),
pagina 6 di 9 quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte;
a tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Orbene, nella fattispecie parte attrice, nel rivendicare il diritto al riconoscimento dell'ulteriore danno morale, non ha allegato né provato la circostanze di fatto che legittimerebbero siffatto riconoscimento, stante la natura non di particolare gravità delle lesioni subite;
consegue che il ristoro delle sofferenze psicologiche patite per effetto dell'evento deve ritenersi ricompreso nella liquidazione del danno biologico come di seguito determinato.
Ciò posto in via astratta e generale, la CTU ha stabilito quanto di seguito in relazione al riferito trauma occorso in data 19/12/2015:
“Dall'esame degli atti, sulla base delle risultanze della visita peritale attuale e a conclusione delle considerazioni sopra esposte, è così possibile rispondere ai quesiti postumi:
1. La sig.ra in Pt_2 conseguenza e per causa dell'incidente stradale occorso il 19.12.2015 ha riportato “frattura bimalleolare tpa sinistra sottoposta ad intervento chirurgico di sintesi”;
2. Tali lesioni hanno cagionato una inabilità temporanea totale pari a giorni 47, parziale al 75% pari a giorni 30, parziale al 50% pari a giorni 15 e parziale al 25% pari a ulteriori giorni 15; 3. Dalle stesse sono residuati postumi permanenti invalidanti che sono in grado di configurare un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile, nella misura del 9% (nove per cento) in termini di esclusivo danno biologico nel senso che non ha apprezzabile incidenza sulla attività lavorativa specifica della sig.ra
pagina 7 di 9
4. Alla luce dei dati clinici e strumentali e in considerazione del lungo intervallo di tempo Pt_2
trascorso dalla data del sinistro a quella della visita peritale, si ritiene che il quadro clinico attuale non sia più suscettibile di miglioramento o di aggravamento;
5. Circa infine le spese mediche sostenute in proprio e documentate agli atti (qui di seguito esplicitate) si osserva che esse sono conseguenza dell'evento di cui è causa e sono da ritenere quantitativamente congrue: - Ricevuta n. (non leggibile) del 25.01.2016 (Imar) per tutore gamba piede tipo Walker: € 83; - Attestato di pagamento n.
00019570/16 del 05.02.2016 (Asl Pescara) per saldo del doc. AP n. 07243 cc: € 15; - Ricevuta n.
1110/B del 15.03.2016 (Imar) per gambaletto elastico: € 27; - Fattura n. 2016001222/000021 del
29.03.2016 per n. 4 sed. rieducazione motoria individuale: € 60; - Fattura n. Per_1
2016001390/000021S del 06.04.2016 per n. 3 sed. rieducazione motoria individuale: € Per_1
45”.
Pertanto, facendo applicazione delle tabelle elaborate per il calcolo delle cd micropermanenti, come aggiornate con DM del 16/7/2024, il danno patrimoniale e biologico può essere complessivamente determinato in € 21.652,51 (all'attualità), così composto:
per invalidità permanente 9% € 16.961,88
per itt € 2.596,28
per itp al 75% € 1.242,90
per itp al 50% € 414,30
per itp al 25% € 207,15
per spese mediche documentate € 230,00.
Quanto alla domanda di riconoscimento delle spese legali attinenti la fase stragiudiziale, avanzata dall'attrice, va rilevato che, come ribadito costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ad es. ordinanza n. 15732 del 17/5/2022), le stesse, quali componenti del danno emergente, sono soggette agli ordinari oneri di allegazione e prova;
nella specie, dette spese costituiscono oggetto di una notula pro- forma rilasciata dal procuratore della parte, il che esclude che esse, allo stato, siano state effettivamente sostenute.
L'importo di cui innanzi, infine, va parzialmente compensato con il controcredito vantato dalla convenuta, così come determinato nella sentenza parziale, pari ad € 2.000,00, ai sensi dell'art. 1243 cc.
Le spese processuali, oltre quelle di CTU, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e si stabiliscono come da dispositivo.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA
la convenuta al pagamento in favore dell'attrice, per le causali di cui in motivazione, della complessiva somma di € 21.652,51, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
DICHIARA
la compensazione della predetta somma con il credito riconosciuto alla convenuta pari ad € 2.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo
CONDANNA
la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi
€ 2.500,00 per compensi di avvocato (dimidiate ex lege), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Erario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Pescara, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Dario Giuseppe Rapino
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TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2722/2020
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 9,15 innanzi al dott. Dario Giuseppe Rapino,
Per la ,già , giusta fusione Parte_1 CP_1 per incorporazione perfezionata in data 31.12.2024, con sede in Bologna, via Stalingrado n.45 capitale sociale € 3.365.292.408,03, Registro delle Imprese di Bologna C.F. P. Iva P.IVA_1 n. – R.E.A. , società iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e P.IVA_2 P.IVA_3
Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183, Capogruppo del Gruppo Assicurativo iscritto Pt_1 all'Albo delle società Capogruppo al n.046, in persona del procuratore ad negotia dott. , CP_2 munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di atti a rogito notarile, è presente l'avv. Roberta
Colitti, la quale si riporta a tutte le difese già spiegate e con riguardo alla comparsa conclusiva avversaria rileva l'infondatezza e temerarietà delle difese svolte,atteso che, si ribadisce:
1- Le lesioni per le quali l'attrice ebbe ad affidarsi alle cure del Pronto Soccorso del nosocomio di Pescara non sono conseguenza di un sinistro stradale, bensì di un fatto accidentale, come è stato confessato dalla sig.ra all'arrivo al P.S., dichiarazione confessoria incartata dal certificato medico del 19.12.2015 di Pt_2
“VERBALE DI RICOVERO” del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pescara, pag.4 della cartella clinica, fidefacente, 2- L'attrice ha formulato richieste assolutamente pretestuose nell'atto introduttivo
,affermando che le conseguenze lesive del fatto dedotto fossero qualificabili come “macropermanenti” pari al 13/15% di invalidità permanente ,oltre alla ITT ITP,mentre la CTU ha ridimensionato all'interno delle micropermanenti il danno conseguenza;
3- La Compagnia è stata quindi costretta a difendere i propri diritti, coltivando in modo corretto e secondo buona fede sostanziale e processuale il presente giudizio;
4- la richiesta di danno morale si è dimostrata infondata, atteso che detto danno deve essere allegato e provato, mentre nel caso che ci occupa nessuna prova è stata neppure allegata;
5- Allo stesso modo è da rigettare la richiesta di personalizzazione, siccome il relativo pregiudizio avrebbe dovuto essere allegato e provato nella sua concreta ed effettiva esistenza, diversamente nel caso di specie nulla
è stato allegato né provato;
6- La statuizione risarcitoria a favore della Compagnia costituisce un capo della sentenza già resa, da impugnare con atto di appello, ma sul punto nessuna riserva di gravame ha operato parte attrice, pertanto la statuizione è divenuta definitiva ed assolutamente infondata, irrituale e priva di giuridica esistenza è la richiesta avversaria di modifica del capo della sentenza parziale. L'avv.
Colitti conclude affinché il Tribunale adito Voglia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e produzione: In via principale rigettare la domanda ex adverso spiegata sul quantum preteso per le motivazioni tutte suesposte , con vittoria di spese e competenze di causa;
in via subordinata e salvo gravame, porre a carico della Compagnia la somma risultante dalle conclusioni della CTU medica, pari ad € 21.554,46 con compensazione di spese e competenze di lite secondo soccombenza rispetto all'esorbitante petitum preteso dall'attrice.
Per la SI.ra parte attrice è presente l'Avv. Marco Pellegrini, in sostituzione del Controparte_3 difensore Avv. Paolo Ricciuti.
pagina 1 di 9 La difesa di parte attrice si riporta alle rispettive note conclusive e a tutto quanto esposto, dedotto, argomentato e richiesto ivi nonché in corso di causa, insistendo per l'integrale accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia codesto On. Giudice Unico, contrariis reiectis: in via preliminare
- revocare ovvero porre nel nulla la statuizione contenuta nella sentenza parziale, con la quale ha disposto la cancellazione della frase contenuta a pag. 7, ult. cpv, dell'atto di citazione, e ha condannato per l'effetto l'attrice al risarcimento del danno in favore della convenuta Controparte_3 [...]
per la complessiva somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi Controparte_4 legali dalla data della sentenza al soddisfo. nel merito
- condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, in solido col SI. , all'integrale risarcimento in forma pecuniaria di tutti Controparte_5
i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dalla SI.ra in conseguenza Controparte_3 ed a causa del sinistro predetto, e per l'effetto al pagamento della somma prudenzialmente determinata (vale a dire secondo il limite degli importi risarcitori stabilito dal D.M. 16.7.2024, in vigore dal
9.8.2024 per le lesioni fino a 9 punti, anche dette micropermanenti) in € =33.707,70= (quale sommatoria delle voci riportate sub C) e sub D) del presente atto per risarcimento del danno biologico, con personalizzazione, nonché per rimborso delle spese mediche documentate), ovvero nella minore o maggiore somma che verrà liquidata di giustizia, anche in via equitativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali fino al soddisfo per il risarcimento dei danni non patrimoniali ed ai soli interessi legali fino al soddisfo per il risarcimento dei danni patrimoniali;
- con condanna della l risarcimento di una ulteriore somma, liquidata in via Controparte_1 equitativa in € =6.000,00= o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in favore della SI.ra a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per le Controparte_3 condotte indipendenti temerarie tenute dalla società di assicurazioni sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale, nonché al risarcimento di un'ulteriore somma, liquidata in via equitativa, in favore della
SI.ra a titolo di risarcimento del c.d. danno da ritardo. Controparte_3
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, nonché competenze legali per la fase stragiudiziale della pratica di risarcimento, determinate secondo quanto di giustizia, come da n. 2 note spese che si allegano, ovvero in via equitativa”. La difesa di parte attrice all'esito della causa chiede la liquidazione dei compensi, essendo stata la parte attrice provvisoriamente ammessa al P.S.S.
Dopo breve discussione orale, il Giudice riserva sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da depositarsi all'esito della odierna Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Dario Giuseppe Rapino
Alle ore 15,25, nell'assenza delle parti, viene riaperto il presente verbale, onde darsi atto del deposito della sentenza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui è data lettura.
Verbale chiuso alle ore 15,30.
Il Giudice
dott. Dario Giuseppe Rapino
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Giuseppe Rapino ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2722/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCIUTI PAOLO, Controparte_3 C.F._1 elettivamente domiciliata in VIALE G. MARCONI 375, PESCARA, presso il difensore
ATTRICE contro
(già ) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CP_1 P.IVA_1
COLITTI ROBERTA, elettivamente domiciliata in Via Fabrizi 60, PESCARA, presso il difensore CONVENUTA
, residente in [...] Controparte_5
CONVENUTO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva del 19/12/2023, emessa all'esito del giudizio in epigrafe, il Tribunale così statuiva: ““Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
o assorbita, così dispone:
DISPONE
la cancellazione della frase “Potrebbe sorgere un interrogativo: IL FATTO CHE LA SIG.RA
APPARTENGA ALLA CULTURA ED ALLA MINORANZA ROM HA INFLUENZATO CP_3
NEGATIVAMENTE LA COMPAGNIA?”, contenuta a pag. 7, ult. cpv, dell'atto di citazione
CONDANNA
per l'effetto l'attrice al risarcimento del danno in favore della convenuta Controparte_3 [...]
per la complessiva somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi Controparte_4 pagina 3 di 9 legali dalla data della sentenza al soddisfo
DICHIARA
la esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro per cui è Controparte_5
causa
DISPONE
rimettersi la causa in rilettura per la determinazione del quantum, come da separata e contestuale ordinanza
Spese processuali al definitivo”.
Esperita la CTU medico-legale, la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, perveniva a nuova decisione in punto di quantum.
Preliminarmente, occorre rammentare che per il Giudice della legittimità il danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del Giudicante accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli. Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del Giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la cd. personalizzazione del danno (Cassazione, SS.UU., n. 26972/2008).
L'affermazione delle Sezioni Unite secondo cui siffatta componente rientra nell'area del danno biologico, del quale, ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca costituisce componente, non può certo essere intesa nel senso che di essa non si debba tenere conto a fini risarcitori.
Esclusa, quindi, la praticabilità della liquidazione separata di danno biologico e danno morale, si deve pervenire ad una liquidazione unitaria che tenga conto anche di questa peculiare componente a connotazione soggettiva.
Uno dei modi possibili per pervenire, necessariamente sempre in via equitativa, a questa liquidazione unitaria è l'adozione di tabelle che includano nel punto base la relativa considerazione, dando perciò per presunta - quindi, in media, generalizzata, secondo l'id quod plerumque accidit - l'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medico-legale, operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente liquidazione.
Così opinando, la liquidazione c.d. tabellare ben può considerare anche la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione della salute, sia pure in una dimensione, per così dire, standardizzata. pagina 4 di 9 Va ulteriormente precisato che il danno non patrimoniale, attinente ad ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica o da valore di scambio ed aventi natura composita, si articola in una serie di aspetti (o voci) con funzione meramente descrittiva (danno alla vita di relazione, danno esistenziale, danno biologico ecc...), di talchè, ove detti interessi ricorrano cumulativamente, occorre tenerne conto, in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando l'obbligo del Giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, mediante la personalizzazione della liquidazione (Cassazione, SS.UU. n. 26972/2008, n. 21716/2013, n. 1361/2014).
Non è pertanto ammissibile nel nostro ordinamento o del danno morale che dir si voglia, in quanto tutti i pregiudizi di carattere non economico, concretamente patiti dalla vittima, rientrano nell'unica fattispecie del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.
Tale danno, infatti, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, purché la lesione dell'interesse superi una soglia minima di tollerabilità (imponendo il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. di tollerare le intrusioni minime nella propria sfera personale, derivanti dalla convivenza) e purché il danno non sia futile e cioè non consista in meri disagi o fastidi (Cassazione, n. 26972/2008, n.
4053/2009).
Secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite della S.C. (S.U. 26972/2008), il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre la categoria del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perchè tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona, atteso che, fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente protetto.
Indubbiamente il diritto alla salute rivendicato dall'attrice in conseguenza delle lesioni subìte, ha valenza costituzionale (art. 32 Cost.).
In particolare, il danno biologico sta a indicare la lesione del bene salute conseguenza dell'evento lesivo e ha avuto espresso riconoscimento normativo nel D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139 (Codice delle assicurazioni private), che individuano il danno biologico nella "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica
pagina 5 di 9 un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito", e ne danno una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Osserva però la Suprema Corte nella sentenza da ultimo richiamata, che il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, non potendosi accogliere la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento" ovvero che il danno sarebbe in re ipsa, perchè la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.
Sul punto occorre esser chiari, anche alla luce del recente arresto giurisprudenziale della Suprema
Corte di cui alla ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023.
Se è vero che sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, è altrettanto vero che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili
(Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469).
Con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo; pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie),
pagina 6 di 9 quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte;
a tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale.
Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Orbene, nella fattispecie parte attrice, nel rivendicare il diritto al riconoscimento dell'ulteriore danno morale, non ha allegato né provato la circostanze di fatto che legittimerebbero siffatto riconoscimento, stante la natura non di particolare gravità delle lesioni subite;
consegue che il ristoro delle sofferenze psicologiche patite per effetto dell'evento deve ritenersi ricompreso nella liquidazione del danno biologico come di seguito determinato.
Ciò posto in via astratta e generale, la CTU ha stabilito quanto di seguito in relazione al riferito trauma occorso in data 19/12/2015:
“Dall'esame degli atti, sulla base delle risultanze della visita peritale attuale e a conclusione delle considerazioni sopra esposte, è così possibile rispondere ai quesiti postumi:
1. La sig.ra in Pt_2 conseguenza e per causa dell'incidente stradale occorso il 19.12.2015 ha riportato “frattura bimalleolare tpa sinistra sottoposta ad intervento chirurgico di sintesi”;
2. Tali lesioni hanno cagionato una inabilità temporanea totale pari a giorni 47, parziale al 75% pari a giorni 30, parziale al 50% pari a giorni 15 e parziale al 25% pari a ulteriori giorni 15; 3. Dalle stesse sono residuati postumi permanenti invalidanti che sono in grado di configurare un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile, nella misura del 9% (nove per cento) in termini di esclusivo danno biologico nel senso che non ha apprezzabile incidenza sulla attività lavorativa specifica della sig.ra
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4. Alla luce dei dati clinici e strumentali e in considerazione del lungo intervallo di tempo Pt_2
trascorso dalla data del sinistro a quella della visita peritale, si ritiene che il quadro clinico attuale non sia più suscettibile di miglioramento o di aggravamento;
5. Circa infine le spese mediche sostenute in proprio e documentate agli atti (qui di seguito esplicitate) si osserva che esse sono conseguenza dell'evento di cui è causa e sono da ritenere quantitativamente congrue: - Ricevuta n. (non leggibile) del 25.01.2016 (Imar) per tutore gamba piede tipo Walker: € 83; - Attestato di pagamento n.
00019570/16 del 05.02.2016 (Asl Pescara) per saldo del doc. AP n. 07243 cc: € 15; - Ricevuta n.
1110/B del 15.03.2016 (Imar) per gambaletto elastico: € 27; - Fattura n. 2016001222/000021 del
29.03.2016 per n. 4 sed. rieducazione motoria individuale: € 60; - Fattura n. Per_1
2016001390/000021S del 06.04.2016 per n. 3 sed. rieducazione motoria individuale: € Per_1
45”.
Pertanto, facendo applicazione delle tabelle elaborate per il calcolo delle cd micropermanenti, come aggiornate con DM del 16/7/2024, il danno patrimoniale e biologico può essere complessivamente determinato in € 21.652,51 (all'attualità), così composto:
per invalidità permanente 9% € 16.961,88
per itt € 2.596,28
per itp al 75% € 1.242,90
per itp al 50% € 414,30
per itp al 25% € 207,15
per spese mediche documentate € 230,00.
Quanto alla domanda di riconoscimento delle spese legali attinenti la fase stragiudiziale, avanzata dall'attrice, va rilevato che, come ribadito costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ad es. ordinanza n. 15732 del 17/5/2022), le stesse, quali componenti del danno emergente, sono soggette agli ordinari oneri di allegazione e prova;
nella specie, dette spese costituiscono oggetto di una notula pro- forma rilasciata dal procuratore della parte, il che esclude che esse, allo stato, siano state effettivamente sostenute.
L'importo di cui innanzi, infine, va parzialmente compensato con il controcredito vantato dalla convenuta, così come determinato nella sentenza parziale, pari ad € 2.000,00, ai sensi dell'art. 1243 cc.
Le spese processuali, oltre quelle di CTU, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e si stabiliscono come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
CONDANNA
la convenuta al pagamento in favore dell'attrice, per le causali di cui in motivazione, della complessiva somma di € 21.652,51, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
DICHIARA
la compensazione della predetta somma con il credito riconosciuto alla convenuta pari ad € 2.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo
CONDANNA
la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, che si liquidano in complessivi
€ 2.500,00 per compensi di avvocato (dimidiate ex lege), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Erario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Pescara, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott. Dario Giuseppe Rapino
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