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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/12/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Costanza Cuscito , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1269/2025 promossa da:
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
RO Altieri
RICORRENTE Contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ), con il patrocinio della dott.ssa ,
[...] P.IVA_3 Controparte_4 della dott.ssa . della dott.ssa e della Controparte_5 Persona_1 dott.ssa Elisa Bertuccelli, legalmente domiciliata presso il proprio Ufficio
[...]
Controparte_6
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.05.2025, conveniva in giudizio il Parte_1
e gli altri resistenti, dinanzi al Tribunale di Controparte_3
Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro affermando di essere docente di ruolo di scuola secondaria di secondo grado, attualmente in servizio pagina 1 di 6 presso l'I.I.S. “Archimede” di San Giovanni in Persiceto (BO) e, prima dell'immissione in ruolo, era inserito nelle GPS della provincia di per le classi di concorso CP_2
A020-Fisica e A027-Matematica e Fisica e, per quel che riguarda la classe di concorso A027, era inserito nella II fascia GPS, con punti 33,50.
Deduceva di aver partecipato, con domanda telematica presentata in data 16.08.2022, alle operazioni informatizzate di conferimento di incarichi a tempo determinato per l'a.s. 2022/2023, chiedendo supplenze annuali e fino a termine delle attività didattiche, cattedra intera e spezzone orario, esclusivamente preferenze sintetiche (Comuni), per un totale di 36 preferenze, per entrambe le classi di concorso di A020-Fisica e A027- Matematica e Fisica. Lamentava di essere stato illegittimamente pretermesso dalle operazioni di conferimento degli incarichi di supplenza con chiamata da GPS e che la cattedra annuale sulla classe di concorso A027, presso il Liceo di espressamente richiesta dallo CP_7 CP_2 stesso al 1° posto della domanda informatizzata veniva assegnata ad una docente con minore punteggio, la Prof.ssa , inserita in II fascia GPS, con punti 29. Persona_2
Affermava che tale situazione si era determinata perché il sistema informatico utilizzato dal per il conferimento delle supplenze per l'a.s. 2022/23, e non solo, il c.d. CP_3 algoritmo, aveva funzionato in modo che, se in una convocazione non vi erano cattedre disponibili per il docente interessato, nella convocazione successiva, quand'anche in conseguenza di disponibilità sopraggiunte si fossero liberate sedi espressamente richieste dal docente, il sistema non tornava indietro per garantire ai docenti utilmente collocati e con maggiore punteggio l'attribuzione della supplenza, ma continuava a scorrere la graduatoria, nominando personale con punteggio inferiore.
Deduceva la palese illegittimità della condotta del in quanto erroneamente il CP_3
c.d. algoritmo, nella attribuzione delle supplenze, l'aveva ingiustamente considerato rinunciatario per l'intera procedura di attribuzione delle supplenze da GPS, solo per aver richiesto sedi che risultavano assegnate a docenti con maggiore punteggio, e per tale ragione era stata considerato rinunciatario nelle successive convocazioni, anche rispetto alle sedi richieste e resesi disponibili successivamente, e ciò in violazione del criterio meritocratico.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni : “ accertare e dichiarare il diritto del Prof.
all'assegnazione di un incarico a tempo determinato di durata annuale, Parte_1 secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda informatizzata, disponibile nel turno di nomina del 17/10/2022; - accertare e dichiarare il diritto del Prof.
[...]
al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni che il ricorrente Pt_1 avrebbe avuto diritto ad ottenere per la durata complessiva della supplenza spettante nel turno di nomina del 17/10/2022, così come accertato in corso di causa, comprensivo di ratei di 13^ mensilità e TFR, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94; e per l'effetto - condannare le Amministrazioni Scolastiche convenute, ciascuna secondo le proprie attribuzioni, ad assegnare al ricorrente un incarico a tempo determinato di durata annuale, secondo l'ordine di preferenza indicato pagina 2 di 6 nella domanda informatizzata, disponibile nel turno di nomina del 17/10/2022 e a stipulare il relativo contratto di lavoro;
- condannare la PA convenuta al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe avuto diritto ad ottenere per la durata complessiva della supplenza spettante nel turno di nomina del 17/10/2022, così come accertato in corso di causa, comprensivo di ratei di 13^ mensilità e TFR, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94”. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda attorea, per i CP_3 motivi esposti in memoria di costituzione. Istruita la causa documentalmente, all'esito di breve trattazione all'udienza odierna la causa veniva decisa con lettura della sentenza. Il ricorso è fondato per i motivi che seguono. Come correttamente osservato dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 1463/2023 pubbl. il 10/02/2023, alle cui motivazioni ci si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “La procedura di assegnazione delle supplenze è governata da un programma/algoritmo informatico redatto e gestito dal , ed è regolata dall'art. CP_3
12 dell'Ordinanza 112/22. L'ordinanza stabilisce che: “Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina”. Il , in base ai posti che via via si CP_3 rendono disponibili nelle diverse classi di concorso e per il sostegno, convoca i vari docenti in base al loro posto in graduatoria ed in base alle opzioni dagli stessi indicate nella domanda ed offre loro i posti disponibili e la relativa supplenza. Se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria, non fosse disponibile alcun posto nelle sedi o per le tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il non convocherà quel CP_3 docente e proseguirà nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto in questione ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso, ma che aveva indicato quella scuola fra le opzioni. Ove successivamente alla detta convocazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella classe di concorso in questione o nel sostegno, il dovrà farà una nuova CP_3 convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, dovrà proporre ed assegnare i detti posti al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso, che abbia indicato le dette sedi In definitiva, l'ordinamento prevede un sistema che consente al singolo docente, in relazione alle scuole e alle tipologia di contratto indicata, di ottenere le supplenza più favorevole nel caso di punteggio superiore rispetto ad altri candidati. In questo quadro, il programma informatico redatto dal che gestisce le CP_8 convocazioni, contrariamente a quanto avrebbe dovuto avvenire in base alle citate norme, ove in sede di convocazioni successive alla 1° siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, non ha convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che avesse indicato pagina 3 di 6 tali sedi nelle sue opzioni e che non avesse ancora ricevuto alcuna proposta, ma ha proseguito nella graduatoria dall'ultimo docente che aveva ottenuto una supplenza nella precedente convocazione, assegnando la nuova supplenza al candidato con punteggio immediatamente successivo, In altre parole, il programma ha saltato i docenti, come la ricorrente, collocati in posizione superiore nella GPS, ma che non avevano ancora ricevuto nelle precedenti convocazioni alcuna proposta in quanto, in quelle convocazioni, non vi erano posti disponibili fra le opzioni da loro indicate”.
Nello stesso senso anche la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 320/2024 pubbl. il 23/05/2024, che ha così ricostruito la procedura: “In base al citato art. 12 gli aspiranti supplenti devono presentare apposita domanda per partecipare alla procedura di conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche. Secondo detta norma: -la mancata presentazione della domanda costituisce rinuncia e impedisce il conferimento di incarichi a tempo determinato per l'intero anno scolastico di riferimento e per tutte le graduatorie ove il docente è inserito;
-la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto costituisce rinuncia al conferimento di incarichi di supplenza limitatamente alle sedi e tipologie di posto non espresse (art. 12, co 4). In sostanza, l'aspirante che ha indicato nella domanda solo talune sedi/posti, non soddisfatto per mancanza di sedi/posti per i quali lo stesso ha espresso la preferenza, sarà considerato rinunciatario in relazione alle sedi/posti in quel momento disponibili e dallo stesso non indicate. (…) . In pratica, la procedura di assegnazione regolata dall'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022 è strutturata in modo tale che se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria non sia disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il non convoca il CP_3 docente e prosegue nella graduatoria, offrendo ed assegnando il posto ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso che però il docente ha espressamente indicato tra le sue preferenze. Nel momento in cui successivamente a detta assegnazione si rendano disponibili altri nuovi posti nella stessa classe di concorso, il deve effettuare una nuova CP_3 convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, deve procedere ad una nuova convocazione ed offrire ed assegnare il posto al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso che il docente ha espressamente indicato. Infatti, il comma 3 dell'art. 12 O.M. n. 112/2022 così stabilisce “3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.”. Detto comma va però coordinato con il comma 10 del medesimo art. 12 dell'O.M. n. 112/2022 che espressamente stabilisce: “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento”. Dalla lettura coordinata dei due commi emerge che nell'ipotesi di pagina 4 di 6 convocazioni successive alla prima siano emerse nuove supplenze in una determinata classe di concorso/materia, debba essere convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che ha indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non ha ancora ricevuto alcuna proposta nelle precedenti convocazioni per assenza di posti disponibili fra le opzioni indicate dal docente”.
L'algoritmo utilizzato dal , pertanto, lungi dal dare puntuale applicazione CP_3 all'OM citata, ne ha violato le prescrizioni in quanto, successivamente al primo turno di nomina, essendosi resa nuovamente disponibile la sede non risultate vacante nel primo turno, ma ricompresa nella preferenza manifestata dal ricorrente, si è proceduto ad assegnarla ad aspiranti con punteggio e posizione inferiore, proseguendo con lo scorrimento della graduatoria. Sede che, resa disponibile, avrebbe dovuto invece essere attribuita agli aspiranti, collocati più in alto in graduatoria, che nei turni precedenti non erano stati destinatari di proposte di assunzione, tra cui il ricorrente.
E ciò anche e soprattutto in applicazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost. che senz'altro si coniugano con il principio meritocratico, in applicazione del quale l'assegnazione degli incarichi di insegnamento deve avvenire garantendo la scelta del candidato in graduatoria, che abbia maturato il punteggio più elevato nella classe di concorso individuata regolarmente nella domanda di supplenza annuale;
e ciò, a prescindere dal momento in cui la sede per quella classe si sia resa disponibile, sempre nell'arco temporale di vigenza della graduatoria.
Sono quindi fondate le doglianze del ricorrente in ordine al non corretto funzionamento della procedura di assegnazione degli incarichi per cui è causa.
Ne consegue che, in ragione dell'avvenuto esaurimento dell'A.S. 2022/2023, il ricorrente ha diritto al risarcimento del danno, conseguente alla mancata assunzione, che deve essere determinato in misura pari alle retribuzioni omesse.
Visto anche il disposto di cui all'art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001, dovrà quindi essere riconosciuta a favore di parte ricorrente un'anzianità giuridica ed economica equivalente a quella che avrebbe conseguito se fosse stato convocato per la supplenza di durata annuale per l'a.s. 2022/23 presso il liceo di . CP_7 CP_2
Inoltre, parte ricorrente ha diritto all'ottenimento del risarcimento del danno pari alle retribuzioni che avrebbe conseguito se avesse ottenuto l'incarico in questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del non svolgimento della fase istruttoria, della natura della causa e delle parti.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 c.p.c.,
- dichiara il diritto del ricorrente all'assegnazione dell'incarico a tempo determinato di durata annuale per l'a.s. 2022/23 presso il liceo “ di (cod. mecc. CP_7 CP_2
BOPC02000A) pagina 5 di 6 - per l'effetto, condanna il convenuto al riconoscimento in favore di parte CP_3 ricorrente di un'anzianità giuridica ed economica equivalente a quella che avrebbe conseguita se fosse stato assegnato il predetto incarico a tempo determinato;
- condanna il convenuto al risarcimento del danno a favore di parte ricorrente CP_3 mediante pagamento di una somma pari alle retribuzioni che avrebbe conseguito se avesse ottenuto l' incarico di docenza di cui sopra, comprensive di ratei di 13^ mensilità e TFR;
- condanna il resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese CP_3 processuali, liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa Indica in gg 20 il termine di deposito della sentenza.
Il Giudice
dott.ssa M. Costanza Cuscito
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