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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/05/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 129/2024 Rg promossa da:
Parte_1 con l'avv. Jacopo Mannini ricorrente in riassunzione contro
Controparte_1
con gli avv.ti Tiziana Citernese, Cinzia Della Ciana resistente in riassunzione avente ad oggetto: giudizio di rinvio all'esito della ordinanza della Suprema Corte n. 35757/2023 pubblicata il 21.12.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 3 dicembre 2024 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Con lettera del 16.7.2019 (ricevuta il 29.7.2019), la contestava al Controparte_1 [...]
, suo dipendente con mansioni di autista di autobus, i seguenti addebiti: Parte_1
1) di avere indebitamente registrato dati non veritieri nel periodo tra le ore 05.03 del 5.7.2019 e le ore 7.51 del 7.7.2019, inserendo manualmente la mansione “Altri lavori” anche durante periodi nei quali godeva dei riposi settimanali, con ogni conseguenza di legge;
2) di avere indebitamente registrato dati non veritieri nel periodo tra le ore 11.27 e le ore 18.29 del 8.7.2019, inserendo manualmente le mansioni “Disponibilità” ed “Altri lavori” in un periodo nel quale non stava lavorando ed aveva la piena disponibilità del suo tempo, con ogni conseguenza di legge.
1 Con lettera 7.8.2019 veniva licenziato per giusta causa.
Con sentenza n. 49/2021, il Tribunale di Arezzo respingeva il ricorso proposto dal lavoratore avverso il licenziamento, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale riteneva insussistente il licenziamento orale denunciato, in quanto la relativa lettera era stata spedita per raccomandata il 16.8.2019 e ricevuta il 19.8.2019; non erano applicabili le norme procedurali previste dal R.D. 148/31; i fatti addebitati (che indicava in quattro addebiti, ma diversi da quelli posti a base del licenziamento e di cui sopra) erano stati da lui ammessi ed erano tali da minare il rapporto fiduciario, trattandosi di registrazione di dati non veri;
la sussistenza dei fatti addebitati escludeva il licenziamento ritorsivo o discriminatorio.
Con sentenza n. 638/2022, la Corte di Appello di Firenze, adita dal lavoratore, dichiarava l'illegittimità del licenziamento e condannava parte appellata al pagamento di una indennità pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con interessi e rivalutazione;
compensando per un terzo le spese del doppio grado, con residuo a carico dell'appellata.
La Corte osservava:
- era da escludersi che il licenziamento fosse avvenuto oralmente: nella lettera di licenziamento (doc. 17 appellata) era stato scritto “raccomandata a mano” e al cap 26 di prova orale la società chiedeva conferma di detta circostanza;
tuttavia, nella stessa lettera mancava ogni verbalizzazione in merito a tale avvenuta consegna nonché la firma dei testimoni in presenza dei quali la stessa si assumeva consegnata.
Comunque, poiché il aveva depositato la lettera in questione in primo grado senza precisare come Pt_1
ne fosse venuto altrimenti in possesso;
poiché nella lettera di impugnativa del licenziamento nulla si diceva sulla sua oralità, il licenziamento doveva ritenersi essere stato intimato per iscritto. La Corte richiamava poi la sentenza di legittimità n. 12571/1999 ed il principio secondo cui il rifiuto di ricevere l'atto di licenziamento non esclude che la comunicazione del medesimo sia regolarmente avvenuta;
-era tuttavia fondato il motivo di appello sul fatto che il Tribunale avesse confuso i fatti di causa: nella lettera di licenziamento si faceva riferimento alla contestazione ricevuta il 29.7.2019 e non a quella precedente, onde i fatti addebitati erano quelli del 5, 7 e 8 luglio 2019, riguardo all'inserimento delle voci
“disponibilità” ed “Altri lavori”, rispetto ai quali il lavoratore in sede di audizione orale aveva ammesso di avere sbagliato l'inserimento e aveva chiesto scusa;
-tali fatti, concernenti irregolarità limitate a pochi episodi, erano di modesta gravità considerato anche che la aveva ammesso di non avere effettuato tutta la dovuta formazione. Nel codice disciplinare poi CP_1
mancanze similari erano punite con la sanzione della sospensione dal servizio;
-quanto al licenziamento ritorsivo/discriminatorio, il aveva dedotto che l'atteggiamento del datore Pt_1
di lavoro era mutato nei suoi confronti quando egli aveva iniziato a chiedere il riconoscimento di permessi ex L. e a svolgere attività sindacale: da quel momento gli erano stati affidati lavori sempre più Numer_1
2 gravosi (la mattina presto) e gli erano state effettuate contestazioni disciplinari. Tuttavia, accertata la sussistenza del fatto contestato, era da escludersi il carattere ritorsivo;
mentre per quanto atteneva al licenziamento discriminatorio, dalle allegazioni di parte appellante emergeva che la reazione asseritamente illegittima era legata alle rivendicazioni avanzate più che all'impegno sindacale, essendo cominciata la condotta del datore di lavoro quando aveva chiesto i permessi e aveva denunciato al sindacato CP_2
l'irregolarità nei turni di guida e nei pagamenti e quindi da quando aveva iniziato ad esercitare i propri diritti (da poco si era concluso a suo favore un giudizio concernente differenze retributive); né era decisivo il richiamo a precedenti sanzioni applicategli che non erano state contestate tempestivamente e rispetto alle quali non era emerso alcun intento persecutorio da parte dell'azienda. Inoltre, l'eventuale rappresentazione, in sede di incontro tra le parti, della volontà di licenziamento con l'offerta di una somma (anche ove provata) non avrebbe integrato una intenzione discriminatoria quanto un tentativo dialettico di risolvere la questione;
- sussisteva un difetto di proporzionalità tra fatto e sanzione, onde doveva trovare applicazione l'art 3, comma 1, del D.l.vo n. 23/2015.
La sentenza veniva impugnata in Cassazione dal , con i seguenti quattro motivi, come enucleati Pt_1 nell'ordinanza della Suprema Corte:
“1.- Col primo motivo di ricorso si deduce violazione falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt.
2733 e 2729 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 2 nonchè D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 2 per avere la Corte d'appello sostenuto che il licenziamento non fosse stato intimato in forma orale in quanto il A.A. sin dal primo grado aveva depositato la lettera di licenziamento in questione (doc. 4 dell'appello) ed inoltre perchè, nella missiva di impugnazione, nulla diceva circa l'oralità del licenziamento;
si denuncia quindi il travisamento del fatto in quanto era invece pacifico che il lavoratore non avesse depositato la lettera di licenziamento in primo grado e l'aveva soltanto depositata nel processo di appello (sub doc. 4) per averla prelevata dal fascicolo del datore di lavoro (non per averla ricevuta all'atto del licenziamento prima del giudizio).
2.- Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., art. 2729 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 6 e D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 2 per avere la Corte dedotto presuntivamente che il lavoratore avesse ricevuto la consegna della lettera di licenziamento dal momento che nella missiva con la quale il licenziamento è stato impugnato non diceva nulla circa l'oralità dello stesso.
3.- Col terzo motivo di ricorso si sostiene violazione e falsa applicazione degli artt. 1345, 2729, 2697
c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28 L. n. 604 del 1966, art. 4 nonchè D.Lgs. n. 23 del
2015, art. 2 per avere la Corte d'appello valutato il provvedimento espulsivo come potenzialmente ritorsivo, ma non come discriminatorio.
4.- Con il quarto motivo viene dedotta violazione falsa applicazione degli artt. 1345, 1418, 2729, 2697
c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 20 L. n. 604 del 1966, art. 4 nonchè D.Lgs. n. 23 del
3 2015, art. 2 perchè la Corte d'appello aveva affermato che il licenziamento del A.A. poteva essere considerato ritorsivo (ma non discriminatorio) in quanto per lo più collegato alle rivendicazioni retributive
(e non tanto alla affiliazione sindacale), ma che tuttavia la condotta ritorsiva del datore di lavoro doveva escludersi nei suoi effetti dal fatto che vi era un inadempimento ammesso dallo stesso lavoratore.
La Corte ha trattato congiuntamente i motivi sub 1) e 2), trattandosi di censure connesse, e li ha dichiarati fondati;
ha ritenuto quindi assorbiti i motivi sub 3) e 4) (dichiarando altresì l'inammissibilità dei tre motivi di ricorso incidentale proposti dalla società).
Il giudizio viene riassunto dal ricorrente in epigrafe che chiede di:
“ACCERTARE E DICHIARARE LA NULLITA' del licenziamento comminato in data 7 agosto 2019 dal datore di lavoro in danno del lavoratore siccome intimato in Controparte_1 Parte_1
forma orale ovvero in quanto discriminatorio oppure perché illecito e ritorsivo e, per l'effetto, ORDINARE al datore di lavoro di procedere alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Condannare inoltre il datore di lavoro al risarcimento del danno sottoforma di un'indennità ai sensi di legge commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ del licenziamento intimato in data 7 agosto 2019 dal datore di lavoro in danno del lavoratore a causa Controparte_1 Parte_1
dell'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore e, per l'effetto, annullare il licenziamento e ordinare al datore di lavoro di procedere alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
Condannare inoltre il datore di lavoro al risarcimento del danno sottoforma di un'indennità ai sensi di legge commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
IN SUBORDINE, ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ del licenziamento intimato in data 07 agosto 2019 dal datore di lavoro in danno del lavoratore Controparte_1 Parte_1
siccome non sussistenti gli estremi del licenziamento senza giusta causa ovvero in quanto la sanzione è eccessiva e/o sproporzionata rispetto al fatto e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di ogni grado di giudizio oltre a rimborso spese generali e accessori di legge”.
4 Il ricorrente assume che, essendo stata cassata la parte della sentenza in cui si ipotizzava che il licenziamento fosse avvenuto per iscritto “postulando l'esistenza di un mezzo di prova che non sussiste nel processo”, si doveva concludere automaticamente che il provvedimento espulsivo fosse stato comminato in forma orale. Nella specie, sarebbe stato onere del datore di lavoro che aveva inteso risolvere il rapporto di lavoro dare la prova di avere esercitato il proprio recesso rispettando le regole formali previste dalla normativa: circostanza che non era avvenuta per cui il licenziamento doveva ritenersi nullo, con applicazione dell'art 2, comma 3, del D.l.vo n. 23/2015 e la relativa tutela.
Si è costituita la resistente concludendo affinchè: “In tesi: rigetti il ricorso in riassunzione e delle pretese tutte di cui al medesimo in quanto il licenziamento per cui è causa è immune da nullità e/o inefficacia
(essendo stato comunicato con atto scritto e/o non essendo affetto né da ritorsione e/o discriminazione e comunque non affetto da alcuna nullità /o illiceità di legge) e/o comunque è fondato su fatto sussistente e/o sorretto da giusta causa e/o giustificato motivo e quindi è valido e/o efficace e/o legittimo e/o giustificato, con ogni conseguenza di legge in ordine alla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 638/22.
In ipotesi e salvo gravame, ove dovesse esser disposta la reintegra: si chiede che il risarcimento del danno che, anche per l'effetto della pronuncia della Corte di Cassazione, fosse liquidato in favore del sig.
[...]
sia ai sensi di legge diminuito e/o compensato e/o conguagliato con/di quanto, risulterà provato in Pt_1
corso di causa, egli abbia, successivamente al licenziamento e fino alla reintegra, percepito e/o avrebbe dovuto percepire usando l'ordinaria diligenza (o accettando congrue offerte di lavoro ai sensi di legge) a titolo di spettanze di qualsiasi natura per rapporti di lavoro di qualsiasi natura (subordinato, anche in somministrazione, parasubordinato, autonomo…), senza alcun addebito contributivo neppure per sanzioni, dell'importo di lordi euro 5.433,16 per riscosso TFR e dell'importo di lordi euro 14.991,10 per riscossa indennità risarcitoria di cui alla sentenza della Corte d'Appello Firenze n. 638/2022. In ogni caso: vittoria di competenze e spese per ogni grado di giudizio ed in particolare per quello in corso e per quello di legittimità”.
Premesso che il ricorrente non riproponeva tutte le questioni già dedotte né le conclusioni istruttorie;
che non aveva depositato il proprio fascicolo, ossia gli atti introduttivi del giudizio di legittimità, ma soltanto la sentenza in duplicato e copia conforme della Cassazione, parte resistente dichiarava di non accettare il contraddittorio su quanto non emergeva dalla sentenza stessa, rilevando che il giudizio doveva ritenersi limitato al principio di diritto enucleato dalla Cassazione, senza che potessero avere rilievo gli antecedenti di cui al ricorso di legittimità e non risultanti dalla sentenza. Pertanto le questioni relative alla discriminatorietà erano inammissibili, oltre che infondate come da argomentazioni della memoria nel giudizio di primo grado.
Nel presente giudizio di rinvio si discuteva soltanto della forma e della comunicazione del licenziamento e sul punto non era condivisibile la lettura sbrigativa della ordinanza della Cassazione proposta dal ricorrente,
5 secondo cui si doveva ritenere l'effettività dell'assenza di un atto scritto, circostanza che se fosse stata vera non avrebbe portato alla cassazione con rinvio, ma alla decisione direttamente da parte della Corte. Il datore di lavoro aveva consegnato a mani a fine turno la lettera di licenziamento, come anche per le altre lettere di contestazione, dal momento che il lavoratore non ritirava la posta ed era impensabile che pur avendo comunicato tutti gli altri atti, non fosse stato comunicato per iscritto il licenziamento. In ogni caso la ricezione a mani non era contestata e la società aveva comunque dedotto il cap 26 di prova orale a sostegno di tale consegna in presenza di testimoni;
oltre al cap 27 sul fatto che alla raccomandata 16.8.2019, di riconsegna dei beni, era stata allegata anche la lettera di recesso (circostanze peraltro incontestate, così come non vi era stata opposizione alle prove orali). Inoltre, mai il aveva detto di avere estratto il Pt_1
doc. 17 dal fascicolo del datore di lavoro, essendo pertanto un documento nella sua disponibilità.
Quanto alla tutela di cui all'art 2 del D.l.vo n. 23/2015, in merito all'aliunde perceptum, la società aveva acquisito documentazione (del Centro impiego di Perugia) da cui si evinceva che, salvo periodi brevi, il lavoratore aveva sempre lavorato come autista dopo il licenziamento, con stipendi superiori (come da
Unilav dei datori di lavoro), prima a termine full time presso vari datori di lavoro e poi, dal 16.8.2022, a tempo indeterminato e full time presso la Volpi Trasporti, con stipendio annuo di € 24.046,00 (Unilav); oltre tali importi, dovevano portarsi in detrazione il Tfr ricevuto e l'indennità risarcitoria di cui alla sentenza della Corte d'Appello.
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La Suprema Corte, riassunte le motivazioni della sentenza della Corte di Appello di Firenze sulla forma del licenziamento (e di cui sopra), assume in proposito:
“5.2. Tali affermazioni sono però nel loro complesso non conformi alla legge e risultano adottate in violazione degli artt. 115 c.p.c. e art. 2769 cc. la cui inosservanza risulta sollevata con i motivi di ricorso.
Va invero rilevato anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, è pacifico nel giudizio che il lavoratore non abbia prodotto nel corso del processo di primo grado il doc. 4 costituito dalla lettera di licenziamento;
talchè la contraria affermazione effettuata dalla Corte di appello, postulando l'esistenza di un mezzo di prova che non sussiste nel processo, cozza contro l'art. 115
c.p.c. essendo compito del giudice porre a fondamento della decisione le prove realmente prodotte dalle parti secondo il principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c. Nel caso di specie invece la Corte
d'appello si è testualmente pronunciata sulla esistenza del licenziamento per iscritto e sulla sua comunicazione sulla scorta di una prova inesistente (come la produzione in giudizio in primo grado da parte del lavoratore) e ciò costituisce violazione dell'art. 115 c.p.c. (sentenza n. 13918 del 03/05/2022).
Nemmeno è possibile affermare che nel caso di specie ricorra un caso di errore revocatorio atteso che il fatto relativo alla esistenza o meno di un licenziamento per iscritto (a cui si riferisce il mezzo di prova) costituì un punto controverso oggetto di discussione e su cui la sentenza ebbe a pronunciare;
sicchè non
6 risultano esistenti i presupposti dell'errore ex art. 395 c.p.c. il quale presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l'una desumibile dalla sentenza e l'altra dagli atti e dai documenti processuali, e non concerne un fatto che sia stato discusso dalle parti e quindi trattato nella pronuncia del giudice.
5.3. E' anche infondata in diritto (per violazione dell'art. 2729 c.c. nella lettura che ne danno le Sez. Unite
n. 1785/2018, p.
4.1 delle ragioni della decisione) l'affermazione secondo cui, poichè il lavoratore non aveva addotto da subito nella impugnazione del licenziamento il vizio dell'oralità del recesso, tanto dimostrerebbe che fosse stata consegnata la lettera per iscritto o comunque che non ci fosse stata l'oralità del licenziamento, dal momento che, all'opposto, il lavoratore non è tenuto a contestare da subito i singoli vizi del licenziamento e comunque non è neppure vincolato ai motivi eventualmente dedotti nell'impugnazione stragiudiziale;
posto che l'atto di impugnazione ha un contenuto libero, con l'unico onere dell'idoneità a rendere nota la volontà di impugnare il licenziamento (Cass. sentenza n. 10883 del
23/04/2021). Per contro, la prova della comunicazione al lavoratore del licenziamento intimato per iscritto deve essere fornita nel giudizio dal datore di lavoro L. n. 604 del 1966, ex art. 2 (Cass. n. 5061/2016), fermo restando i limiti di ammissibilità della testimonianza per la prova di un atto per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam" (Cass. n. 26532 del 08/09/2022).
5.4. Infine, va aggiunto, che non ha fondamento la tesi sostenuta dalla controricorrente secondo cui sulla stessa questione si sarebbe formato il giudicato perchè il giudice di prime cure aveva accertato altresì che il lavoratore aveva ricevuto la lettera di licenziamento quantomeno con la raccomandata del
16/19.08.2019, e su tale capo della sentenza di primo grado il aveva proposto uno specifico motivo di CP_3
appello su cui però il giudice di secondo grado ha omesso di pronunciare;
e che, quindi, non essendo stato proposto in seguito alcun motivo di impugnazione in cassazione avverso l'omessa pronuncia del giudice di appello sarebbe passato in giudicato l'accertamento effettuato dal giudice di primo grado sulla ricezione del licenziamento con la raccomandata 16/19.08.2019.
Questa tesi della controricorrente non può essere seguita essendo errata nei presupposti di diritto su cui si fonda.
Va rilevato, anzitutto, che in effetti il ricorrente nel proprio atto di appello aveva affermato che nella raccomandata del 19.8.2091 era contenuta soltanto la richiesta di restituzione di beni aziendali e non anche la lettera di licenziamento e che pertanto egli era stato licenziato oralmente.
Inoltre, occorre rilevare che la Corte di appello, pur non pronunciandosi specificamente su tale diversa lettera di licenziamento (che fa riferimento ad una raccomandata del 16/19.08.2019), si è comunque pronunciata sulla questione ad essa devoluta, sia pure con una diversa ratio decidendi costituita proprio dalle superiori affermazioni prima riportate, che sono oggetto del presente giudizio per cassazione.
7 Pertanto nessun giudicato si può essere formato sul punto, anche alla stregua della consolidata giurisprudenza secondo cui il giudicato non si forma su singoli fatti (come ad es. la consegna di una lettera raccomandata), ma su una unità minima della sentenza costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto.
Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (Ordinanza n. 12202 del 16/05/2017; in termini anche Cass. nn. 24783/2018,
10760/2019).
6.- In definitiva il ricorso si rivela fondato in relazione alla tesi erroneamente formulata dalla Corte di appello sulla dimostrazione della comunicazione del licenziamento e della sua forma, ricavata da un mezzo di prova inesistente e da un argomento di prova non consono…..”.
La Corte ha quindi concluso: che “……. sulla scorta delle premesse, va accolto il ricorso principale nei limiti indicati, mentre va rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai due motivi accolti, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale dovrà procedere agli accertamenti in ordine alla comunicazione ed alla forma del licenziamento di cui si tratta in conformità alle prove dedotte dalle parti ed al principio dispositivo.
Il giudice di rinvio procederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione….”.
Dalle suindicate argomentazioni si possono quindi individuare i seguenti principi:
-la Corte d'Appello aveva errato nel ritenere che il avesse la disponibilità della raccomandata a Pt_1 mano perché non aveva spiegato come l'aveva ricevuta, dal momento che la raccomandata a mano del licenziamento era stata da lui prodotta solo in grado d'appello per essere stata estratta dal fascicolo della società (dato inconfutabile), conseguendone che la Corte territoriale aveva deciso sulla base di una prova inesistente;
-la stessa Corte aveva poi errato nel dare rilevanza al fatto che nell'impugnativa di licenziamento non si facesse menzione del licenziamento orale, in quanto non è richiesto per giurisprudenza pacifica che tale impugnativa debba contenere tutti i motivi di impugnazione e che quelli indicati siano vincolanti nella loro individuazione;
-non si era formato il giudicato sulla ricezione della lettera di licenziamento con riferimento alla lettera di restituzione dei beni che avrebbe contenuto la missiva di recesso
Sulla base di tali principi, la Corte rimette al giudice del rinvio per “procedere agli accertamenti in ordine alla comunicazione ed alla forma del licenziamento di cui si tratta in conformità alle prove dedotte dalle parti ed al principio dispositivo”, con ciò indicando che vanno esaminate le prove sul punto proposte dalle parti in merito alle modalità del licenziamento.
8 In proposito, non appaiono condivisibili le affermazioni del ricorrente in riassunzione, secondo cui la
Cassazione, con i principi dedotti, avrebbe già affermato la sussistenza di un licenziamento effettuato oralmente, senza necessità che in questa sede siano compiute ulteriori indagini.
Ad avviso del Collegio, deve quindi valutarsi se la lettera di licenziamento (doc. 17) fu consegnata a mani
(come da dicitura: consegna a mano) o se comunque la stessa fu successivamente inviata per raccomandata all'indirizzo del . Pt_1
Sotto il primo profilo, la stessa Cassazione aveva affermato nell'ordinanza di rinvio che la prova in giudizio della comunicazione per iscritto del licenziamento è onere del datore di lavoro, richiamando altresì propria giurisprudenza (Cass n. 26532/2022), secondo cui nel caso in cui è controversa la tempestiva redazione per iscritto della lettera di licenziamento, ossia è - a monte - contestato che al momento dell'estromissione dall'azienda al lavoratore fosse stato letto, mostrato o consegnato uno scritto contenente la volontà datoriale di recesso, l'esistenza del documento non può essere dimostrata per mezzo della testimonianza, poichè l'art. 2725 cpv. cc. non consente la prova testimoniale di un contratto (o di un atto unilaterale, ex art. 1324 c.c.) di cui la legge preveda la forma scritta a pena di nullità, se non nel caso indicato dal precedente art. 2724
n. 3 cc, vale a dire quando il documento sia andato perduto senza colpa.
Nella specie, il lavoratore aveva contestato da sempre il fatto della consegna/lettura della lettera di licenziamento, avendo sempre allegato di essere stato soltanto convocato dal datore di lavoro che gli aveva comunicato la non accettazione delle giustificazioni da lui rese, la ragione del licenziamento e la circostanza che il provvedimento di recesso gli sarebbe stato spedito.
Pertanto, il datore di lavoro non aveva assolto l'onere probatorio su di lui incombente, articolando una prova orale (sul cap 26) inammissibile.
Sotto il secondo profilo, la società non ha provato di avere inviato per raccomandata la lettera di licenziamento (doc. 17), così come è invece stato dimostrato l'invio della lettera di contestazione disciplinare nonché la lettera con cui si richiedeva la consegna dei beni, lettera ricevuta il 13.8.2019.
Con riferimento a tale ultima missiva, dalla produzione documentale in atti non si evince neppure che a tale lettera fu allegata anche quella di licenziamento né di tale allegazione si dà atto nella medesima lettera di restituzione (ad es. come documento allegato): stante tali circostanze, non può essere data prova di tale allegazione attraverso l'audizione di testimoni (cap 27 della memoria di primo grado).
Peraltro, su tale lettera di restituzione il lavoratore aveva da sempre contestato che alla stessa fosse allegata la lettera di licenziamento che, secondo lui, sarebbe stata redatta a posteriori.
In definitiva, deve concludersi che il datore di lavoro, onerato della relativa prova, non ha dimostrato che il licenziamento fu intimato in forma scritta.
9 Ciò premesso, il licenziamento deve essere dichiarato nullo con applicazione dell'art 2 D.l.vo n. 23/2015
(secondo il comma 3 della norma, il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale).
In proposito, si osserva che stante la medesima tutela applicabile (nullità: art 2, comma 1 del suindicato decreto ), deve ritenersi superata la questione se nel presente giudizio possa o meno discutersi in merito alla nullità del licenziamento per discriminatorietà/ritorsività (peraltro, il ricorrente in riassunzione ripropone le medesime conclusioni del primo grado, senza ulteriori argomentazioni che non siano in punto di forma del licenziamento).
Pertanto, deve essere ordinato al datore di lavoro di reintegrare il datore al posto di lavoro, con sua condanna al risarcimento del danno subito, con il pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
oltre pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla reintegra.
Deve precisarsi che dagli importi a titolo di indennità risarcitoria deve detrarsi l'aliunde perceptum: in proposito, con ordinanza 1.01.2024 è stato dato termine a parte ricorrente per depositare la documentazione utile relativa ad eventuali occupazioni di lavoro e ai relativi redditi lordi conseguiti successivamente alla data del licenziamento, con ulteriore termine alla controparte per eventuali osservazioni.
Dalla documentazione Unilav nonché dai CUD prodotti in atti si evince che, dopo il licenziamento avvenuto il 7.8.2019, il ebbe a reperire varie occupazioni nonché a percepire i relativi emolumenti nei sotto Pt_1
indicati periodi:
-11.9.2019-31.12.2019, presso la ditta percependo € 7.996,86 Parte_2
-27.1.2020-28.1.2020, presso la ditta During spa, percependo € 128,53
-9.3.2020-31.12.2020, presso il Centro Smistamento, percependo € 18.705,17
-18.1.2021-17.7.2021, presso la ditta Giancarlo Gasparrini, percependo € 13.260,55
-19.7.2021-15.8.2022, preso la MG Logistica, percependo € 4.862,91 e € 4.901,12, per l'anno 2021 e €
15.455,85, per l'anno 2022
- 16.8.2022-15.9.2022, 16.9.2022-15.12.2022, 16.12.2022-15.2.2023, 16.2.2023-15.8.2023 e poi a tempo indeterminato dal 16.8.2023 presso la Volpi Trasporti srl, percependo i seguenti importi: € 9.582,28, €
11.964,21, € 15.172,89.
Il tutto, come determinato al dicembre 2023, per l'importo complessivo di € 102.030,37.
Considerato che il risarcimento spettante per la nullità del licenziamento va calcolato moltiplicando l'ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr, pari a € 1.499,11, come calcolata incontestatamente per la liquidazione delle 10 mensilità di risarcimento determinate dalla Corte di Appello) per le mensilità dal
10 licenziamento dell'agosto 2019 al dicembre 2023 (n. 52 mensilità), l'importo complessivamente dovuto è pari a € 77.953,72. Risulta pertanto che nulla deve corrispondersi a titolo risarcitorio, avendo il Pt_1
percepito dalle altre occupazioni una somma maggiore rispetto a quanto dovuto a titolo risarcitorio: del resto, è dimostrato che il lavoratore fu rioccupato immediatamente dopo il licenziamento ed ebbe a lavorare quasi continuativamente presso i vari datori di lavoro.
Non appare inoltre condivisibile la richiesta del ricorrente di tenere conto dei costi che il ebbe a Pt_1
sostenere per effetto delle nuove occupazioni, in particolare dovendo percorrere ogni giorno distanze maggiori rispetto a quando era occupato presso (esattamente 120 km, per raggiungere la ditta CP_1
Gasparrini; 80 km, per raggiungere la ditta MG Logistica); costi che dovrebbero considerarsi nella valutazione dei danni, dovendo il lavoratore essere posto nelle medesime condizioni economiche in cui si sarebbe trovato se non fosse stato illegittimamente licenziato (in merito, il effettua un calcolo dei Pt_1 costi di percorrenza, per un importo complessivo di € 14.479,15).
Sul punto, si osserva come l'aliunde perceptum e l'indennità risarcitoria (di cui qui unicamente si discute) si riferiscano a somme percepite in conseguenza di rapporti di lavoro, essendo escluso che nella specie possano trovare ingresso voci estranee alla materia del contendere, quali eventuali costi sostenuti (peraltro, anche a considerare tali voci in diminuzione dell'aliunde, il risultato non muterebbe).
Si osserva infine come nella medesima ordinanza del 1.10.2024 questa Corte avesse chiesto alle parti di precisare anche la somma percepita dal per tfr e a titolo di indennità risarcitoria come liquidata Pt_1
dalla Corte di Appello nel pregresso giudizio (10 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il pagamento del tfr).
Tali importi sono stati precisati, nella somma di € 5.433,16 lordi (per tfr;
nulla in merito ha contestato il ricorrente) e di € 14.991,10 lordi (per indennità risarcitoria;
somma così ritenuta da entrambe le parti): pertanto, stante l'avvenuta reintegra, deve condannarsi il ricorrente alla restituzione degli importi netti corrispondenti ai suindicati importi lordi.
Le spese di tutti i gradi di giudizio devono porsi a carico di parte resistente, previa compensazione di un terzo, in considerazione dell'avvenuto rigetto della domanda risarcitoria.
Tali spese vengono liquidate ex n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività compiuta, per i seguenti importi finali, già operata la compensazione di un terzo:
-€ 4.683,30, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
-€ 4.410,00, per compensi del secondo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
-€ 3.675,30, per compensi del giudizio di legittimità, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
-€ 4.630,60, per compensi del giudizio di rinvio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
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P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente in data 7.8.2019 e, per l'effetto, condanna la resistente alla reintegra di nel posto di lavoro;
Parte_1
2) respinge la relativa domanda di risarcimento danni in ragione dell'ammontare dell'aliunde perceptum come accertato;
3) condanna parte resistente al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla reintegra;
4) condanna parte ricorrente alla restituzione della somma netta corrispondente alla somma lorda di €
14.991,10, corrisposta in esecuzione della sentenza d'appello nonché della somma netta corrispondente alla somma lorda di € 5.433,16 per tfr;
5) compensa in ragione di un terzo le spese di tutti i gradi di giudizio che liquida per la quota residua nelle seguenti somme, con condanna di parte resistente al loro pagamento:
-€ 4.683,30, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
-€ 4.410,00, per compensi del secondo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
-€ 3.675,30, per compensi del giudizio di legittimità, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
-€ 4.630,60, per compensi del giudizio di rinvio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
Firenze, 3 dicembre 2024
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 129/2024 Rg promossa da:
Parte_1 con l'avv. Jacopo Mannini ricorrente in riassunzione contro
Controparte_1
con gli avv.ti Tiziana Citernese, Cinzia Della Ciana resistente in riassunzione avente ad oggetto: giudizio di rinvio all'esito della ordinanza della Suprema Corte n. 35757/2023 pubblicata il 21.12.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 3 dicembre 2024 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Con lettera del 16.7.2019 (ricevuta il 29.7.2019), la contestava al Controparte_1 [...]
, suo dipendente con mansioni di autista di autobus, i seguenti addebiti: Parte_1
1) di avere indebitamente registrato dati non veritieri nel periodo tra le ore 05.03 del 5.7.2019 e le ore 7.51 del 7.7.2019, inserendo manualmente la mansione “Altri lavori” anche durante periodi nei quali godeva dei riposi settimanali, con ogni conseguenza di legge;
2) di avere indebitamente registrato dati non veritieri nel periodo tra le ore 11.27 e le ore 18.29 del 8.7.2019, inserendo manualmente le mansioni “Disponibilità” ed “Altri lavori” in un periodo nel quale non stava lavorando ed aveva la piena disponibilità del suo tempo, con ogni conseguenza di legge.
1 Con lettera 7.8.2019 veniva licenziato per giusta causa.
Con sentenza n. 49/2021, il Tribunale di Arezzo respingeva il ricorso proposto dal lavoratore avverso il licenziamento, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale riteneva insussistente il licenziamento orale denunciato, in quanto la relativa lettera era stata spedita per raccomandata il 16.8.2019 e ricevuta il 19.8.2019; non erano applicabili le norme procedurali previste dal R.D. 148/31; i fatti addebitati (che indicava in quattro addebiti, ma diversi da quelli posti a base del licenziamento e di cui sopra) erano stati da lui ammessi ed erano tali da minare il rapporto fiduciario, trattandosi di registrazione di dati non veri;
la sussistenza dei fatti addebitati escludeva il licenziamento ritorsivo o discriminatorio.
Con sentenza n. 638/2022, la Corte di Appello di Firenze, adita dal lavoratore, dichiarava l'illegittimità del licenziamento e condannava parte appellata al pagamento di una indennità pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, con interessi e rivalutazione;
compensando per un terzo le spese del doppio grado, con residuo a carico dell'appellata.
La Corte osservava:
- era da escludersi che il licenziamento fosse avvenuto oralmente: nella lettera di licenziamento (doc. 17 appellata) era stato scritto “raccomandata a mano” e al cap 26 di prova orale la società chiedeva conferma di detta circostanza;
tuttavia, nella stessa lettera mancava ogni verbalizzazione in merito a tale avvenuta consegna nonché la firma dei testimoni in presenza dei quali la stessa si assumeva consegnata.
Comunque, poiché il aveva depositato la lettera in questione in primo grado senza precisare come Pt_1
ne fosse venuto altrimenti in possesso;
poiché nella lettera di impugnativa del licenziamento nulla si diceva sulla sua oralità, il licenziamento doveva ritenersi essere stato intimato per iscritto. La Corte richiamava poi la sentenza di legittimità n. 12571/1999 ed il principio secondo cui il rifiuto di ricevere l'atto di licenziamento non esclude che la comunicazione del medesimo sia regolarmente avvenuta;
-era tuttavia fondato il motivo di appello sul fatto che il Tribunale avesse confuso i fatti di causa: nella lettera di licenziamento si faceva riferimento alla contestazione ricevuta il 29.7.2019 e non a quella precedente, onde i fatti addebitati erano quelli del 5, 7 e 8 luglio 2019, riguardo all'inserimento delle voci
“disponibilità” ed “Altri lavori”, rispetto ai quali il lavoratore in sede di audizione orale aveva ammesso di avere sbagliato l'inserimento e aveva chiesto scusa;
-tali fatti, concernenti irregolarità limitate a pochi episodi, erano di modesta gravità considerato anche che la aveva ammesso di non avere effettuato tutta la dovuta formazione. Nel codice disciplinare poi CP_1
mancanze similari erano punite con la sanzione della sospensione dal servizio;
-quanto al licenziamento ritorsivo/discriminatorio, il aveva dedotto che l'atteggiamento del datore Pt_1
di lavoro era mutato nei suoi confronti quando egli aveva iniziato a chiedere il riconoscimento di permessi ex L. e a svolgere attività sindacale: da quel momento gli erano stati affidati lavori sempre più Numer_1
2 gravosi (la mattina presto) e gli erano state effettuate contestazioni disciplinari. Tuttavia, accertata la sussistenza del fatto contestato, era da escludersi il carattere ritorsivo;
mentre per quanto atteneva al licenziamento discriminatorio, dalle allegazioni di parte appellante emergeva che la reazione asseritamente illegittima era legata alle rivendicazioni avanzate più che all'impegno sindacale, essendo cominciata la condotta del datore di lavoro quando aveva chiesto i permessi e aveva denunciato al sindacato CP_2
l'irregolarità nei turni di guida e nei pagamenti e quindi da quando aveva iniziato ad esercitare i propri diritti (da poco si era concluso a suo favore un giudizio concernente differenze retributive); né era decisivo il richiamo a precedenti sanzioni applicategli che non erano state contestate tempestivamente e rispetto alle quali non era emerso alcun intento persecutorio da parte dell'azienda. Inoltre, l'eventuale rappresentazione, in sede di incontro tra le parti, della volontà di licenziamento con l'offerta di una somma (anche ove provata) non avrebbe integrato una intenzione discriminatoria quanto un tentativo dialettico di risolvere la questione;
- sussisteva un difetto di proporzionalità tra fatto e sanzione, onde doveva trovare applicazione l'art 3, comma 1, del D.l.vo n. 23/2015.
La sentenza veniva impugnata in Cassazione dal , con i seguenti quattro motivi, come enucleati Pt_1 nell'ordinanza della Suprema Corte:
“1.- Col primo motivo di ricorso si deduce violazione falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt.
2733 e 2729 c.c., L. n. 604 del 1966, art. 2 nonchè D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 2 per avere la Corte d'appello sostenuto che il licenziamento non fosse stato intimato in forma orale in quanto il A.A. sin dal primo grado aveva depositato la lettera di licenziamento in questione (doc. 4 dell'appello) ed inoltre perchè, nella missiva di impugnazione, nulla diceva circa l'oralità del licenziamento;
si denuncia quindi il travisamento del fatto in quanto era invece pacifico che il lavoratore non avesse depositato la lettera di licenziamento in primo grado e l'aveva soltanto depositata nel processo di appello (sub doc. 4) per averla prelevata dal fascicolo del datore di lavoro (non per averla ricevuta all'atto del licenziamento prima del giudizio).
2.- Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c., art. 2729 c.c., della L. n. 604 del 1966, art. 6 e D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 2 per avere la Corte dedotto presuntivamente che il lavoratore avesse ricevuto la consegna della lettera di licenziamento dal momento che nella missiva con la quale il licenziamento è stato impugnato non diceva nulla circa l'oralità dello stesso.
3.- Col terzo motivo di ricorso si sostiene violazione e falsa applicazione degli artt. 1345, 2729, 2697
c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28 L. n. 604 del 1966, art. 4 nonchè D.Lgs. n. 23 del
2015, art. 2 per avere la Corte d'appello valutato il provvedimento espulsivo come potenzialmente ritorsivo, ma non come discriminatorio.
4.- Con il quarto motivo viene dedotta violazione falsa applicazione degli artt. 1345, 1418, 2729, 2697
c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 20 L. n. 604 del 1966, art. 4 nonchè D.Lgs. n. 23 del
3 2015, art. 2 perchè la Corte d'appello aveva affermato che il licenziamento del A.A. poteva essere considerato ritorsivo (ma non discriminatorio) in quanto per lo più collegato alle rivendicazioni retributive
(e non tanto alla affiliazione sindacale), ma che tuttavia la condotta ritorsiva del datore di lavoro doveva escludersi nei suoi effetti dal fatto che vi era un inadempimento ammesso dallo stesso lavoratore.
La Corte ha trattato congiuntamente i motivi sub 1) e 2), trattandosi di censure connesse, e li ha dichiarati fondati;
ha ritenuto quindi assorbiti i motivi sub 3) e 4) (dichiarando altresì l'inammissibilità dei tre motivi di ricorso incidentale proposti dalla società).
Il giudizio viene riassunto dal ricorrente in epigrafe che chiede di:
“ACCERTARE E DICHIARARE LA NULLITA' del licenziamento comminato in data 7 agosto 2019 dal datore di lavoro in danno del lavoratore siccome intimato in Controparte_1 Parte_1
forma orale ovvero in quanto discriminatorio oppure perché illecito e ritorsivo e, per l'effetto, ORDINARE al datore di lavoro di procedere alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Condannare inoltre il datore di lavoro al risarcimento del danno sottoforma di un'indennità ai sensi di legge commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ del licenziamento intimato in data 7 agosto 2019 dal datore di lavoro in danno del lavoratore a causa Controparte_1 Parte_1
dell'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore e, per l'effetto, annullare il licenziamento e ordinare al datore di lavoro di procedere alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
Condannare inoltre il datore di lavoro al risarcimento del danno sottoforma di un'indennità ai sensi di legge commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
IN SUBORDINE, ACCERTARE E DICHIARARE L'ILLEGITTIMITÀ del licenziamento intimato in data 07 agosto 2019 dal datore di lavoro in danno del lavoratore Controparte_1 Parte_1
siccome non sussistenti gli estremi del licenziamento senza giusta causa ovvero in quanto la sanzione è eccessiva e/o sproporzionata rispetto al fatto e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di ogni grado di giudizio oltre a rimborso spese generali e accessori di legge”.
4 Il ricorrente assume che, essendo stata cassata la parte della sentenza in cui si ipotizzava che il licenziamento fosse avvenuto per iscritto “postulando l'esistenza di un mezzo di prova che non sussiste nel processo”, si doveva concludere automaticamente che il provvedimento espulsivo fosse stato comminato in forma orale. Nella specie, sarebbe stato onere del datore di lavoro che aveva inteso risolvere il rapporto di lavoro dare la prova di avere esercitato il proprio recesso rispettando le regole formali previste dalla normativa: circostanza che non era avvenuta per cui il licenziamento doveva ritenersi nullo, con applicazione dell'art 2, comma 3, del D.l.vo n. 23/2015 e la relativa tutela.
Si è costituita la resistente concludendo affinchè: “In tesi: rigetti il ricorso in riassunzione e delle pretese tutte di cui al medesimo in quanto il licenziamento per cui è causa è immune da nullità e/o inefficacia
(essendo stato comunicato con atto scritto e/o non essendo affetto né da ritorsione e/o discriminazione e comunque non affetto da alcuna nullità /o illiceità di legge) e/o comunque è fondato su fatto sussistente e/o sorretto da giusta causa e/o giustificato motivo e quindi è valido e/o efficace e/o legittimo e/o giustificato, con ogni conseguenza di legge in ordine alla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 638/22.
In ipotesi e salvo gravame, ove dovesse esser disposta la reintegra: si chiede che il risarcimento del danno che, anche per l'effetto della pronuncia della Corte di Cassazione, fosse liquidato in favore del sig.
[...]
sia ai sensi di legge diminuito e/o compensato e/o conguagliato con/di quanto, risulterà provato in Pt_1
corso di causa, egli abbia, successivamente al licenziamento e fino alla reintegra, percepito e/o avrebbe dovuto percepire usando l'ordinaria diligenza (o accettando congrue offerte di lavoro ai sensi di legge) a titolo di spettanze di qualsiasi natura per rapporti di lavoro di qualsiasi natura (subordinato, anche in somministrazione, parasubordinato, autonomo…), senza alcun addebito contributivo neppure per sanzioni, dell'importo di lordi euro 5.433,16 per riscosso TFR e dell'importo di lordi euro 14.991,10 per riscossa indennità risarcitoria di cui alla sentenza della Corte d'Appello Firenze n. 638/2022. In ogni caso: vittoria di competenze e spese per ogni grado di giudizio ed in particolare per quello in corso e per quello di legittimità”.
Premesso che il ricorrente non riproponeva tutte le questioni già dedotte né le conclusioni istruttorie;
che non aveva depositato il proprio fascicolo, ossia gli atti introduttivi del giudizio di legittimità, ma soltanto la sentenza in duplicato e copia conforme della Cassazione, parte resistente dichiarava di non accettare il contraddittorio su quanto non emergeva dalla sentenza stessa, rilevando che il giudizio doveva ritenersi limitato al principio di diritto enucleato dalla Cassazione, senza che potessero avere rilievo gli antecedenti di cui al ricorso di legittimità e non risultanti dalla sentenza. Pertanto le questioni relative alla discriminatorietà erano inammissibili, oltre che infondate come da argomentazioni della memoria nel giudizio di primo grado.
Nel presente giudizio di rinvio si discuteva soltanto della forma e della comunicazione del licenziamento e sul punto non era condivisibile la lettura sbrigativa della ordinanza della Cassazione proposta dal ricorrente,
5 secondo cui si doveva ritenere l'effettività dell'assenza di un atto scritto, circostanza che se fosse stata vera non avrebbe portato alla cassazione con rinvio, ma alla decisione direttamente da parte della Corte. Il datore di lavoro aveva consegnato a mani a fine turno la lettera di licenziamento, come anche per le altre lettere di contestazione, dal momento che il lavoratore non ritirava la posta ed era impensabile che pur avendo comunicato tutti gli altri atti, non fosse stato comunicato per iscritto il licenziamento. In ogni caso la ricezione a mani non era contestata e la società aveva comunque dedotto il cap 26 di prova orale a sostegno di tale consegna in presenza di testimoni;
oltre al cap 27 sul fatto che alla raccomandata 16.8.2019, di riconsegna dei beni, era stata allegata anche la lettera di recesso (circostanze peraltro incontestate, così come non vi era stata opposizione alle prove orali). Inoltre, mai il aveva detto di avere estratto il Pt_1
doc. 17 dal fascicolo del datore di lavoro, essendo pertanto un documento nella sua disponibilità.
Quanto alla tutela di cui all'art 2 del D.l.vo n. 23/2015, in merito all'aliunde perceptum, la società aveva acquisito documentazione (del Centro impiego di Perugia) da cui si evinceva che, salvo periodi brevi, il lavoratore aveva sempre lavorato come autista dopo il licenziamento, con stipendi superiori (come da
Unilav dei datori di lavoro), prima a termine full time presso vari datori di lavoro e poi, dal 16.8.2022, a tempo indeterminato e full time presso la Volpi Trasporti, con stipendio annuo di € 24.046,00 (Unilav); oltre tali importi, dovevano portarsi in detrazione il Tfr ricevuto e l'indennità risarcitoria di cui alla sentenza della Corte d'Appello.
******
La Suprema Corte, riassunte le motivazioni della sentenza della Corte di Appello di Firenze sulla forma del licenziamento (e di cui sopra), assume in proposito:
“5.2. Tali affermazioni sono però nel loro complesso non conformi alla legge e risultano adottate in violazione degli artt. 115 c.p.c. e art. 2769 cc. la cui inosservanza risulta sollevata con i motivi di ricorso.
Va invero rilevato anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, è pacifico nel giudizio che il lavoratore non abbia prodotto nel corso del processo di primo grado il doc. 4 costituito dalla lettera di licenziamento;
talchè la contraria affermazione effettuata dalla Corte di appello, postulando l'esistenza di un mezzo di prova che non sussiste nel processo, cozza contro l'art. 115
c.p.c. essendo compito del giudice porre a fondamento della decisione le prove realmente prodotte dalle parti secondo il principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c. Nel caso di specie invece la Corte
d'appello si è testualmente pronunciata sulla esistenza del licenziamento per iscritto e sulla sua comunicazione sulla scorta di una prova inesistente (come la produzione in giudizio in primo grado da parte del lavoratore) e ciò costituisce violazione dell'art. 115 c.p.c. (sentenza n. 13918 del 03/05/2022).
Nemmeno è possibile affermare che nel caso di specie ricorra un caso di errore revocatorio atteso che il fatto relativo alla esistenza o meno di un licenziamento per iscritto (a cui si riferisce il mezzo di prova) costituì un punto controverso oggetto di discussione e su cui la sentenza ebbe a pronunciare;
sicchè non
6 risultano esistenti i presupposti dell'errore ex art. 395 c.p.c. il quale presuppone il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l'una desumibile dalla sentenza e l'altra dagli atti e dai documenti processuali, e non concerne un fatto che sia stato discusso dalle parti e quindi trattato nella pronuncia del giudice.
5.3. E' anche infondata in diritto (per violazione dell'art. 2729 c.c. nella lettura che ne danno le Sez. Unite
n. 1785/2018, p.
4.1 delle ragioni della decisione) l'affermazione secondo cui, poichè il lavoratore non aveva addotto da subito nella impugnazione del licenziamento il vizio dell'oralità del recesso, tanto dimostrerebbe che fosse stata consegnata la lettera per iscritto o comunque che non ci fosse stata l'oralità del licenziamento, dal momento che, all'opposto, il lavoratore non è tenuto a contestare da subito i singoli vizi del licenziamento e comunque non è neppure vincolato ai motivi eventualmente dedotti nell'impugnazione stragiudiziale;
posto che l'atto di impugnazione ha un contenuto libero, con l'unico onere dell'idoneità a rendere nota la volontà di impugnare il licenziamento (Cass. sentenza n. 10883 del
23/04/2021). Per contro, la prova della comunicazione al lavoratore del licenziamento intimato per iscritto deve essere fornita nel giudizio dal datore di lavoro L. n. 604 del 1966, ex art. 2 (Cass. n. 5061/2016), fermo restando i limiti di ammissibilità della testimonianza per la prova di un atto per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam" (Cass. n. 26532 del 08/09/2022).
5.4. Infine, va aggiunto, che non ha fondamento la tesi sostenuta dalla controricorrente secondo cui sulla stessa questione si sarebbe formato il giudicato perchè il giudice di prime cure aveva accertato altresì che il lavoratore aveva ricevuto la lettera di licenziamento quantomeno con la raccomandata del
16/19.08.2019, e su tale capo della sentenza di primo grado il aveva proposto uno specifico motivo di CP_3
appello su cui però il giudice di secondo grado ha omesso di pronunciare;
e che, quindi, non essendo stato proposto in seguito alcun motivo di impugnazione in cassazione avverso l'omessa pronuncia del giudice di appello sarebbe passato in giudicato l'accertamento effettuato dal giudice di primo grado sulla ricezione del licenziamento con la raccomandata 16/19.08.2019.
Questa tesi della controricorrente non può essere seguita essendo errata nei presupposti di diritto su cui si fonda.
Va rilevato, anzitutto, che in effetti il ricorrente nel proprio atto di appello aveva affermato che nella raccomandata del 19.8.2091 era contenuta soltanto la richiesta di restituzione di beni aziendali e non anche la lettera di licenziamento e che pertanto egli era stato licenziato oralmente.
Inoltre, occorre rilevare che la Corte di appello, pur non pronunciandosi specificamente su tale diversa lettera di licenziamento (che fa riferimento ad una raccomandata del 16/19.08.2019), si è comunque pronunciata sulla questione ad essa devoluta, sia pure con una diversa ratio decidendi costituita proprio dalle superiori affermazioni prima riportate, che sono oggetto del presente giudizio per cassazione.
7 Pertanto nessun giudicato si può essere formato sul punto, anche alla stregua della consolidata giurisprudenza secondo cui il giudicato non si forma su singoli fatti (come ad es. la consegna di una lettera raccomandata), ma su una unità minima della sentenza costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto.
Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione (Ordinanza n. 12202 del 16/05/2017; in termini anche Cass. nn. 24783/2018,
10760/2019).
6.- In definitiva il ricorso si rivela fondato in relazione alla tesi erroneamente formulata dalla Corte di appello sulla dimostrazione della comunicazione del licenziamento e della sua forma, ricavata da un mezzo di prova inesistente e da un argomento di prova non consono…..”.
La Corte ha quindi concluso: che “……. sulla scorta delle premesse, va accolto il ricorso principale nei limiti indicati, mentre va rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai due motivi accolti, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale dovrà procedere agli accertamenti in ordine alla comunicazione ed alla forma del licenziamento di cui si tratta in conformità alle prove dedotte dalle parti ed al principio dispositivo.
Il giudice di rinvio procederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione….”.
Dalle suindicate argomentazioni si possono quindi individuare i seguenti principi:
-la Corte d'Appello aveva errato nel ritenere che il avesse la disponibilità della raccomandata a Pt_1 mano perché non aveva spiegato come l'aveva ricevuta, dal momento che la raccomandata a mano del licenziamento era stata da lui prodotta solo in grado d'appello per essere stata estratta dal fascicolo della società (dato inconfutabile), conseguendone che la Corte territoriale aveva deciso sulla base di una prova inesistente;
-la stessa Corte aveva poi errato nel dare rilevanza al fatto che nell'impugnativa di licenziamento non si facesse menzione del licenziamento orale, in quanto non è richiesto per giurisprudenza pacifica che tale impugnativa debba contenere tutti i motivi di impugnazione e che quelli indicati siano vincolanti nella loro individuazione;
-non si era formato il giudicato sulla ricezione della lettera di licenziamento con riferimento alla lettera di restituzione dei beni che avrebbe contenuto la missiva di recesso
Sulla base di tali principi, la Corte rimette al giudice del rinvio per “procedere agli accertamenti in ordine alla comunicazione ed alla forma del licenziamento di cui si tratta in conformità alle prove dedotte dalle parti ed al principio dispositivo”, con ciò indicando che vanno esaminate le prove sul punto proposte dalle parti in merito alle modalità del licenziamento.
8 In proposito, non appaiono condivisibili le affermazioni del ricorrente in riassunzione, secondo cui la
Cassazione, con i principi dedotti, avrebbe già affermato la sussistenza di un licenziamento effettuato oralmente, senza necessità che in questa sede siano compiute ulteriori indagini.
Ad avviso del Collegio, deve quindi valutarsi se la lettera di licenziamento (doc. 17) fu consegnata a mani
(come da dicitura: consegna a mano) o se comunque la stessa fu successivamente inviata per raccomandata all'indirizzo del . Pt_1
Sotto il primo profilo, la stessa Cassazione aveva affermato nell'ordinanza di rinvio che la prova in giudizio della comunicazione per iscritto del licenziamento è onere del datore di lavoro, richiamando altresì propria giurisprudenza (Cass n. 26532/2022), secondo cui nel caso in cui è controversa la tempestiva redazione per iscritto della lettera di licenziamento, ossia è - a monte - contestato che al momento dell'estromissione dall'azienda al lavoratore fosse stato letto, mostrato o consegnato uno scritto contenente la volontà datoriale di recesso, l'esistenza del documento non può essere dimostrata per mezzo della testimonianza, poichè l'art. 2725 cpv. cc. non consente la prova testimoniale di un contratto (o di un atto unilaterale, ex art. 1324 c.c.) di cui la legge preveda la forma scritta a pena di nullità, se non nel caso indicato dal precedente art. 2724
n. 3 cc, vale a dire quando il documento sia andato perduto senza colpa.
Nella specie, il lavoratore aveva contestato da sempre il fatto della consegna/lettura della lettera di licenziamento, avendo sempre allegato di essere stato soltanto convocato dal datore di lavoro che gli aveva comunicato la non accettazione delle giustificazioni da lui rese, la ragione del licenziamento e la circostanza che il provvedimento di recesso gli sarebbe stato spedito.
Pertanto, il datore di lavoro non aveva assolto l'onere probatorio su di lui incombente, articolando una prova orale (sul cap 26) inammissibile.
Sotto il secondo profilo, la società non ha provato di avere inviato per raccomandata la lettera di licenziamento (doc. 17), così come è invece stato dimostrato l'invio della lettera di contestazione disciplinare nonché la lettera con cui si richiedeva la consegna dei beni, lettera ricevuta il 13.8.2019.
Con riferimento a tale ultima missiva, dalla produzione documentale in atti non si evince neppure che a tale lettera fu allegata anche quella di licenziamento né di tale allegazione si dà atto nella medesima lettera di restituzione (ad es. come documento allegato): stante tali circostanze, non può essere data prova di tale allegazione attraverso l'audizione di testimoni (cap 27 della memoria di primo grado).
Peraltro, su tale lettera di restituzione il lavoratore aveva da sempre contestato che alla stessa fosse allegata la lettera di licenziamento che, secondo lui, sarebbe stata redatta a posteriori.
In definitiva, deve concludersi che il datore di lavoro, onerato della relativa prova, non ha dimostrato che il licenziamento fu intimato in forma scritta.
9 Ciò premesso, il licenziamento deve essere dichiarato nullo con applicazione dell'art 2 D.l.vo n. 23/2015
(secondo il comma 3 della norma, il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale).
In proposito, si osserva che stante la medesima tutela applicabile (nullità: art 2, comma 1 del suindicato decreto ), deve ritenersi superata la questione se nel presente giudizio possa o meno discutersi in merito alla nullità del licenziamento per discriminatorietà/ritorsività (peraltro, il ricorrente in riassunzione ripropone le medesime conclusioni del primo grado, senza ulteriori argomentazioni che non siano in punto di forma del licenziamento).
Pertanto, deve essere ordinato al datore di lavoro di reintegrare il datore al posto di lavoro, con sua condanna al risarcimento del danno subito, con il pagamento di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
oltre pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla reintegra.
Deve precisarsi che dagli importi a titolo di indennità risarcitoria deve detrarsi l'aliunde perceptum: in proposito, con ordinanza 1.01.2024 è stato dato termine a parte ricorrente per depositare la documentazione utile relativa ad eventuali occupazioni di lavoro e ai relativi redditi lordi conseguiti successivamente alla data del licenziamento, con ulteriore termine alla controparte per eventuali osservazioni.
Dalla documentazione Unilav nonché dai CUD prodotti in atti si evince che, dopo il licenziamento avvenuto il 7.8.2019, il ebbe a reperire varie occupazioni nonché a percepire i relativi emolumenti nei sotto Pt_1
indicati periodi:
-11.9.2019-31.12.2019, presso la ditta percependo € 7.996,86 Parte_2
-27.1.2020-28.1.2020, presso la ditta During spa, percependo € 128,53
-9.3.2020-31.12.2020, presso il Centro Smistamento, percependo € 18.705,17
-18.1.2021-17.7.2021, presso la ditta Giancarlo Gasparrini, percependo € 13.260,55
-19.7.2021-15.8.2022, preso la MG Logistica, percependo € 4.862,91 e € 4.901,12, per l'anno 2021 e €
15.455,85, per l'anno 2022
- 16.8.2022-15.9.2022, 16.9.2022-15.12.2022, 16.12.2022-15.2.2023, 16.2.2023-15.8.2023 e poi a tempo indeterminato dal 16.8.2023 presso la Volpi Trasporti srl, percependo i seguenti importi: € 9.582,28, €
11.964,21, € 15.172,89.
Il tutto, come determinato al dicembre 2023, per l'importo complessivo di € 102.030,37.
Considerato che il risarcimento spettante per la nullità del licenziamento va calcolato moltiplicando l'ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr, pari a € 1.499,11, come calcolata incontestatamente per la liquidazione delle 10 mensilità di risarcimento determinate dalla Corte di Appello) per le mensilità dal
10 licenziamento dell'agosto 2019 al dicembre 2023 (n. 52 mensilità), l'importo complessivamente dovuto è pari a € 77.953,72. Risulta pertanto che nulla deve corrispondersi a titolo risarcitorio, avendo il Pt_1
percepito dalle altre occupazioni una somma maggiore rispetto a quanto dovuto a titolo risarcitorio: del resto, è dimostrato che il lavoratore fu rioccupato immediatamente dopo il licenziamento ed ebbe a lavorare quasi continuativamente presso i vari datori di lavoro.
Non appare inoltre condivisibile la richiesta del ricorrente di tenere conto dei costi che il ebbe a Pt_1
sostenere per effetto delle nuove occupazioni, in particolare dovendo percorrere ogni giorno distanze maggiori rispetto a quando era occupato presso (esattamente 120 km, per raggiungere la ditta CP_1
Gasparrini; 80 km, per raggiungere la ditta MG Logistica); costi che dovrebbero considerarsi nella valutazione dei danni, dovendo il lavoratore essere posto nelle medesime condizioni economiche in cui si sarebbe trovato se non fosse stato illegittimamente licenziato (in merito, il effettua un calcolo dei Pt_1 costi di percorrenza, per un importo complessivo di € 14.479,15).
Sul punto, si osserva come l'aliunde perceptum e l'indennità risarcitoria (di cui qui unicamente si discute) si riferiscano a somme percepite in conseguenza di rapporti di lavoro, essendo escluso che nella specie possano trovare ingresso voci estranee alla materia del contendere, quali eventuali costi sostenuti (peraltro, anche a considerare tali voci in diminuzione dell'aliunde, il risultato non muterebbe).
Si osserva infine come nella medesima ordinanza del 1.10.2024 questa Corte avesse chiesto alle parti di precisare anche la somma percepita dal per tfr e a titolo di indennità risarcitoria come liquidata Pt_1
dalla Corte di Appello nel pregresso giudizio (10 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il pagamento del tfr).
Tali importi sono stati precisati, nella somma di € 5.433,16 lordi (per tfr;
nulla in merito ha contestato il ricorrente) e di € 14.991,10 lordi (per indennità risarcitoria;
somma così ritenuta da entrambe le parti): pertanto, stante l'avvenuta reintegra, deve condannarsi il ricorrente alla restituzione degli importi netti corrispondenti ai suindicati importi lordi.
Le spese di tutti i gradi di giudizio devono porsi a carico di parte resistente, previa compensazione di un terzo, in considerazione dell'avvenuto rigetto della domanda risarcitoria.
Tali spese vengono liquidate ex n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività compiuta, per i seguenti importi finali, già operata la compensazione di un terzo:
-€ 4.683,30, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
-€ 4.410,00, per compensi del secondo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
-€ 3.675,30, per compensi del giudizio di legittimità, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
-€ 4.630,60, per compensi del giudizio di rinvio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
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P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente in data 7.8.2019 e, per l'effetto, condanna la resistente alla reintegra di nel posto di lavoro;
Parte_1
2) respinge la relativa domanda di risarcimento danni in ragione dell'ammontare dell'aliunde perceptum come accertato;
3) condanna parte resistente al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla reintegra;
4) condanna parte ricorrente alla restituzione della somma netta corrispondente alla somma lorda di €
14.991,10, corrisposta in esecuzione della sentenza d'appello nonché della somma netta corrispondente alla somma lorda di € 5.433,16 per tfr;
5) compensa in ragione di un terzo le spese di tutti i gradi di giudizio che liquida per la quota residua nelle seguenti somme, con condanna di parte resistente al loro pagamento:
-€ 4.683,30, per compensi del primo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
-€ 4.410,00, per compensi del secondo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
-€ 3.675,30, per compensi del giudizio di legittimità, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
-€ 4.630,60, per compensi del giudizio di rinvio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge
Firenze, 3 dicembre 2024
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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