Art. 6. Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale 1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le citta' metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche con la collaborazione delle associazioni e degli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attivita' e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici.
2. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere, in aggiunta alle attivita' di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione della tradizione manifatturiera e della cultura degli abiti storici.
All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. In occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere, in aggiunta alle attivita' di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione della tradizione manifatturiera e della cultura degli abiti storici.
All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.