Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01556/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01005/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1005 del 2025, proposto da
LA LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Esposito, Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Ambito Territoriale Provinciale di Bologna, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 882/2024 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 25.6.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. LO MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del11 giugno 2025, prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
Nelle more del giudizio il difensore di parte ricorrente ha rappresentato l’intervenuto pagamento del bonus “carta del docente” per gli anni indicati in ricorso, insistendo per la condanna al pagamento delle spese di lite.
Ritenuto che il sopravvenuto pragamento determini, allo stato, la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente nel presente giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere ( ex multis Consiglio di Stato sez V, 12 dicembre 2009, n. 7800; id. sez V, 5 marzo 2010, n. 1280) ai sensi del vigente art 34 c. 5 c. p. a.;
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione delle spese a favore del difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, con distrazione delle spese a favore del difensore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GO Di TT, Presidente
LO MO, Consigliere, Estensore
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO MO | GO Di TT |
IL SEGRETARIO