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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/07/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1935/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]3,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Fabio Batini (C.F.
, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 04/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Sant'Olcese (GE) il 18/07/2017 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 Pt_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e del coniuge, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
– la casa coniugale è di proprietà della signora e sarà abitata solamente dalla Parte_2
stessa unitamente al figlio che viene collocato presso la Parte_2 Persona_1
abitazione materna con affido condiviso fra i due genitori
– il sig. potrà vedere il figlio a week end alternati dal Venerdì Parte_1 Per_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 sera/Sabato mattina alla Domenica sera quando farà rientro nella casa materna;
Per_1
– Nelle settimane ove trascorrerà il week end con la madre il sig. Per_1 Parte_1
potrà vedere il figlio un giorno infrasettimanale con pernotto presso il padre;
– per la frequentazione di con i genitori si osserverà il principio dell'alternanza nelle Per_1
feste e quindici giorni nelle ferie estive (anche non consecutivi) da trascorrere con i genitori stessi;
– il sig. verserà alla signora a cadenza del 5 di ogni mese la Parte_1 Parte_2 somma di € 150,00 quale contributo al suo mantenimento ed € 300,00 quale contributo al mantenimento di oltre al 100% delle spese straordinarie, come in uso presso la Per_1
sezione famiglia di questo Tribunale, il tutto fino al reperimento ad opera della signora di lavoro stabile e per la somma di mantenimento mensile di sino alla Parte_2 Per_1
autosufficienza economica dello stesso.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2017, Numero 8, Parte I, Serie, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]3,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Fabio Batini (C.F.
, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 04/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Sant'Olcese (GE) il 18/07/2017 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 Pt_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
Pt_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e del coniuge, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
– la casa coniugale è di proprietà della signora e sarà abitata solamente dalla Parte_2
stessa unitamente al figlio che viene collocato presso la Parte_2 Persona_1
abitazione materna con affido condiviso fra i due genitori
– il sig. potrà vedere il figlio a week end alternati dal Venerdì Parte_1 Per_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 sera/Sabato mattina alla Domenica sera quando farà rientro nella casa materna;
Per_1
– Nelle settimane ove trascorrerà il week end con la madre il sig. Per_1 Parte_1
potrà vedere il figlio un giorno infrasettimanale con pernotto presso il padre;
– per la frequentazione di con i genitori si osserverà il principio dell'alternanza nelle Per_1
feste e quindici giorni nelle ferie estive (anche non consecutivi) da trascorrere con i genitori stessi;
– il sig. verserà alla signora a cadenza del 5 di ogni mese la Parte_1 Parte_2 somma di € 150,00 quale contributo al suo mantenimento ed € 300,00 quale contributo al mantenimento di oltre al 100% delle spese straordinarie, come in uso presso la Per_1
sezione famiglia di questo Tribunale, il tutto fino al reperimento ad opera della signora di lavoro stabile e per la somma di mantenimento mensile di sino alla Parte_2 Per_1
autosufficienza economica dello stesso.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2017, Numero 8, Parte I, Serie, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 04/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3