Art. 1.
I commi secondo e terzo dell'articolo 113 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 , nel testo modificato dalla legge 29 aprile 1950, n. 314 , sono sostituiti dai seguenti:
"L'interesse e' calcolato quindicinalmente sul credito minimo risultante nel corso della quindicina, arrotondato a mille lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire 500.
I crediti inferiori a lire 5.000 sono infruttiferi. La somma che rappresenta gli interessi e' arrotondata a 5 lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi".
I commi secondo e terzo dell'articolo 113 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 , nel testo modificato dalla legge 29 aprile 1950, n. 314 , sono sostituiti dai seguenti:
"L'interesse e' calcolato quindicinalmente sul credito minimo risultante nel corso della quindicina, arrotondato a mille lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire 500.
I crediti inferiori a lire 5.000 sono infruttiferi. La somma che rappresenta gli interessi e' arrotondata a 5 lire, per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi".