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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/05/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 660/2025 avente ad oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CUOMO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Mantova, 21 37019
PESCHIERA DEL GARDA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SARTORI BARANA STEFANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA
DOMINUTTI N. 20, 37100 VERONA,
CONVENUTO/RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 16 aprile 2025 le parti hanno precisato le conformi conclusioni come segue:
pagina 1 di 5 RICORRENTE: “disporre, ricorrendone integralmente i presupposti, l'affidamento superesclusivo rafforzato del minore alla madre con la quale Persona_1 Parte_1
continuerà a vivere.
- Pronunciare come in premessa in ordine alla mancata previsione di un regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre, ricorrendone integralmente i presupposti. In Per_1 futuro eventuali regimi saranno valutati d'intesa con la madre nel superiore interesse del figlio.
- dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il signor a contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio minore con la corresponsione della somma mensile ritenuta di giustizia.
- Compensazione delle spese di giudizio in caso di non opposizione.
In istruttoria: … Omissis…”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
PER IL RESISTENTE:
“In via preliminare: disporsi l'ammissione del sig. al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Controparte_1
Nel merito: non ci si oppone alle richieste di affidamento esclusivo e richiede che il Tribunale voglia incaricare i Servizi per valutare l'opportunità di procedere all'apertura degli incontri padre
e figlio”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La ricorrente agisce per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e degli aspetti economici relativi al figlio , nato a [...] il 5.3. 2012, dalla Persona_1
relazione con il resistente.
La ricorrente, a base dell'istanza di affido esclusivo a sé del minore, allega e documenta di avere subito maltrattamenti in famiglia da parte del resistente. Quest'ultimo per tali ragioni è stato destinatario della misura cautelare della custodia in carcere ed è stato condannato in secondo grado con sentenza definitiva (doc. 3 e 4). Tuttora è in stato di detenzione carceraria, tanto da essere stato tradotto dal carcere per comparire personalmente all'udienza.
pagina 2 di 5 I gravi fatti di violenze domestiche e familiari descritti nella sentenza di appello (doc. 4) sono tali da fondare per certo l'accoglimento dell'istanza di affido superesclusivo del figlio alla madre, che potrà assumere da sola anche le decisioni di maggiore importanza Per_1
che riguardano il figlio. Ne consegue, altresì, la collocazione del minore presso di lei.
Tali determinazioni sono conformi a quanto già disposto in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti.
Nelle proprie conclusioni parte resistente ha chiesto di incaricare i Servizi Sociali per valutare l'opportunità di attivare incontri padre/figlio. Invero, sentito personalmente in udienza, il resistente/convenuto, dopo avere riferito di non avere incontri nemmeno con l'altro figlio, ampiamente maggiorenne, nato da altra relazione, ha precisato: “Io vorrei vedere anche ma non in carcere, ma quando uscirò. Non penso sia una bella Per_1 esperienza per loro venire in carcere a trovarmi”.
Considerata la gravità dei fatti di reato accertati, rispetto ai quali è vittima di Per_1
violenza assistita, si ritengono del tutto condivisibili le conclusioni della ricorrente, nel senso che al momento non debba essere prevista alcuna regolamentazione delle visite, riservando ogni valutazione e maggior approfondimento al futuro (testualmente: “In futuro eventuali regimi saranno valutati d'intesa con la madre nel superiore interesse del figlio”).
Ciò è a dirsi anche in considerazione del fatto che il minore non manifesta il desiderio di incontrare il padre, né lo nomina, ed appare ora più sereno. Lo stesso resistente, inoltre, quanto ai percorsi di recupero e di prevenzione di eventuali agiti violenti in ambito familiare, non è stato in grado di ricordare se “il percorso che ho seguito in carcere fosse o meno specifico per i reati di maltrattamento in famiglia, ma so che si puntava molto su quell'aspetto”.
Va quindi disposta per l'intanto la sospensione delle visite/padre figlio.
La ricorrente chiede porsi a carico del resistente un contributo al mantenimento per il figlio
. Per_1
Nulla sul punto deduce parte resistente nelle sue conclusioni, salvo, nella comparsa di costituzione, darsi atto che quando egli lavorerà, contribuirà. Invero, sentito personalmente, il resistente ha riferito di svolgere attività lavorativa in carcere, rispetto alla quale, pur specificando che si tratta di attività svolta anche a turno tra i detenuti, attualmente percepisce circa 300/400,00 euro netti mensili.
pagina 3 di 5
Considerato che
ogni onere di cura e gestione del figlio è a carico della madre, appare congruo disporre che il resistente corrisponda alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, il 50% del reddito mensile che percepisce dal lavoro in carcere;
a far data dal mese successivo alla cessazione dalla detenzione carceraria si dispone che il resistente versi alla resistente la somma di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Verona.
Assegno unico ed universale per il figlio da percepirsi integralmente dalla madre.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, la ricorrente ne aveva chiesto il riconoscimento in caso di opposizione del resistente alle sue domande.
Deve rilevarsi che il resistente non si è opposto all'affido esclusivo del minore alla madre, sebbene non abbia fatto riferimento all'affido super esclusivo o rafforzato chiesto dalla ricorrente. Quanto alle visite, se è vero che egli ha chiesto in atti l'attivazione dei Servizi sin d'ora per favorire la futura ripresa degli incontri con il figlio, va rilevato che, sentito in udienza, egli stesso si sia espresso per l'inopportunità che lo vada a trovare in Per_1
carcere.
Di contro la soccombenza del resistente/convenuto si ravvisa in relazione alla domanda di contributo al mantenimento, posto che in atti non si è accennato all'attività lavorativa che tuttora svolge in carcere ed ai correlati proventi di cui il resistente ha personalmente riferito in udienza.
Si ritiene congruo operare una compensazione parziale delle spese di lite (per 2/3) e porre a carico del resistente/convenuto la refusione del residuo (per 1/3) in favore della ricorrente, come indicato in dispositivo secondo i parametri vigenti, tenuto conto della contenuta complessità del procedimento della vicenda e della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dispone l'affido super esclusivo (o rafforzato) del minore alla Persona_1
madre, signora , che potrà assumere da sola anche le determinazioni di Parte_1
maggiore interesse che riguardano il figlio;
2. Dispone la residenza del figlio presso la madre;
3. Sospende le visite padre-figlio;
4. Pone a carico del resistente/convenuto l'obbligo di corrispondere Controparte_1
pagina 4 di 5 alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese il 50% del reddito Parte_1
mensile che il medesimo percepisce dal lavoro in carcere;
a far data dal mese successivo alla cessazione dalla detenzione carceraria si dispone che il resistente/convenuto versi mensilmente alla ricorrente la somma di euro 250,00, oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
5. Assegno unico e universale percepito integralmente dalla madre;
6. Previa compensazione delle spese di lite per 2/3, condanna il resistente/convenuto a rifondere, al netto della compensazione, la quota residua di 1/3 alla ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.753,60 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 660/2025 avente ad oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CUOMO Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Mantova, 21 37019
PESCHIERA DEL GARDA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SARTORI BARANA STEFANO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA
DOMINUTTI N. 20, 37100 VERONA,
CONVENUTO/RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
All'udienza del 16 aprile 2025 le parti hanno precisato le conformi conclusioni come segue:
pagina 1 di 5 RICORRENTE: “disporre, ricorrendone integralmente i presupposti, l'affidamento superesclusivo rafforzato del minore alla madre con la quale Persona_1 Parte_1
continuerà a vivere.
- Pronunciare come in premessa in ordine alla mancata previsione di un regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre, ricorrendone integralmente i presupposti. In Per_1 futuro eventuali regimi saranno valutati d'intesa con la madre nel superiore interesse del figlio.
- dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il signor a contribuire al Controparte_1
mantenimento del figlio minore con la corresponsione della somma mensile ritenuta di giustizia.
- Compensazione delle spese di giudizio in caso di non opposizione.
In istruttoria: … Omissis…”
Conclusioni del PM: “Nulla si oppone”
PER IL RESISTENTE:
“In via preliminare: disporsi l'ammissione del sig. al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Controparte_1
Nel merito: non ci si oppone alle richieste di affidamento esclusivo e richiede che il Tribunale voglia incaricare i Servizi per valutare l'opportunità di procedere all'apertura degli incontri padre
e figlio”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La ricorrente agisce per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e degli aspetti economici relativi al figlio , nato a [...] il 5.3. 2012, dalla Persona_1
relazione con il resistente.
La ricorrente, a base dell'istanza di affido esclusivo a sé del minore, allega e documenta di avere subito maltrattamenti in famiglia da parte del resistente. Quest'ultimo per tali ragioni è stato destinatario della misura cautelare della custodia in carcere ed è stato condannato in secondo grado con sentenza definitiva (doc. 3 e 4). Tuttora è in stato di detenzione carceraria, tanto da essere stato tradotto dal carcere per comparire personalmente all'udienza.
pagina 2 di 5 I gravi fatti di violenze domestiche e familiari descritti nella sentenza di appello (doc. 4) sono tali da fondare per certo l'accoglimento dell'istanza di affido superesclusivo del figlio alla madre, che potrà assumere da sola anche le decisioni di maggiore importanza Per_1
che riguardano il figlio. Ne consegue, altresì, la collocazione del minore presso di lei.
Tali determinazioni sono conformi a quanto già disposto in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti.
Nelle proprie conclusioni parte resistente ha chiesto di incaricare i Servizi Sociali per valutare l'opportunità di attivare incontri padre/figlio. Invero, sentito personalmente in udienza, il resistente/convenuto, dopo avere riferito di non avere incontri nemmeno con l'altro figlio, ampiamente maggiorenne, nato da altra relazione, ha precisato: “Io vorrei vedere anche ma non in carcere, ma quando uscirò. Non penso sia una bella Per_1 esperienza per loro venire in carcere a trovarmi”.
Considerata la gravità dei fatti di reato accertati, rispetto ai quali è vittima di Per_1
violenza assistita, si ritengono del tutto condivisibili le conclusioni della ricorrente, nel senso che al momento non debba essere prevista alcuna regolamentazione delle visite, riservando ogni valutazione e maggior approfondimento al futuro (testualmente: “In futuro eventuali regimi saranno valutati d'intesa con la madre nel superiore interesse del figlio”).
Ciò è a dirsi anche in considerazione del fatto che il minore non manifesta il desiderio di incontrare il padre, né lo nomina, ed appare ora più sereno. Lo stesso resistente, inoltre, quanto ai percorsi di recupero e di prevenzione di eventuali agiti violenti in ambito familiare, non è stato in grado di ricordare se “il percorso che ho seguito in carcere fosse o meno specifico per i reati di maltrattamento in famiglia, ma so che si puntava molto su quell'aspetto”.
Va quindi disposta per l'intanto la sospensione delle visite/padre figlio.
La ricorrente chiede porsi a carico del resistente un contributo al mantenimento per il figlio
. Per_1
Nulla sul punto deduce parte resistente nelle sue conclusioni, salvo, nella comparsa di costituzione, darsi atto che quando egli lavorerà, contribuirà. Invero, sentito personalmente, il resistente ha riferito di svolgere attività lavorativa in carcere, rispetto alla quale, pur specificando che si tratta di attività svolta anche a turno tra i detenuti, attualmente percepisce circa 300/400,00 euro netti mensili.
pagina 3 di 5
Considerato che
ogni onere di cura e gestione del figlio è a carico della madre, appare congruo disporre che il resistente corrisponda alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, il 50% del reddito mensile che percepisce dal lavoro in carcere;
a far data dal mese successivo alla cessazione dalla detenzione carceraria si dispone che il resistente versi alla resistente la somma di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Verona.
Assegno unico ed universale per il figlio da percepirsi integralmente dalla madre.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, la ricorrente ne aveva chiesto il riconoscimento in caso di opposizione del resistente alle sue domande.
Deve rilevarsi che il resistente non si è opposto all'affido esclusivo del minore alla madre, sebbene non abbia fatto riferimento all'affido super esclusivo o rafforzato chiesto dalla ricorrente. Quanto alle visite, se è vero che egli ha chiesto in atti l'attivazione dei Servizi sin d'ora per favorire la futura ripresa degli incontri con il figlio, va rilevato che, sentito in udienza, egli stesso si sia espresso per l'inopportunità che lo vada a trovare in Per_1
carcere.
Di contro la soccombenza del resistente/convenuto si ravvisa in relazione alla domanda di contributo al mantenimento, posto che in atti non si è accennato all'attività lavorativa che tuttora svolge in carcere ed ai correlati proventi di cui il resistente ha personalmente riferito in udienza.
Si ritiene congruo operare una compensazione parziale delle spese di lite (per 2/3) e porre a carico del resistente/convenuto la refusione del residuo (per 1/3) in favore della ricorrente, come indicato in dispositivo secondo i parametri vigenti, tenuto conto della contenuta complessità del procedimento della vicenda e della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dispone l'affido super esclusivo (o rafforzato) del minore alla Persona_1
madre, signora , che potrà assumere da sola anche le determinazioni di Parte_1
maggiore interesse che riguardano il figlio;
2. Dispone la residenza del figlio presso la madre;
3. Sospende le visite padre-figlio;
4. Pone a carico del resistente/convenuto l'obbligo di corrispondere Controparte_1
pagina 4 di 5 alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese il 50% del reddito Parte_1
mensile che il medesimo percepisce dal lavoro in carcere;
a far data dal mese successivo alla cessazione dalla detenzione carceraria si dispone che il resistente/convenuto versi mensilmente alla ricorrente la somma di euro 250,00, oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
5. Assegno unico e universale percepito integralmente dalla madre;
6. Previa compensazione delle spese di lite per 2/3, condanna il resistente/convenuto a rifondere, al netto della compensazione, la quota residua di 1/3 alla ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.753,60 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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