Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/06/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2142/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Popilia, n. 5, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Valerio Natale (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via G. Fortunato, snc, presso i funzionari Francesco
Pronestì e Sandra Maria Patanè (PEC: che lo rappresentano e Email_2 difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 01/10/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento giuridico dell'anno di servizio 2013 con condanna dell'amministrazione ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera con conseguente pagamento delle relative differenze retributive. La ricorrente rappresentava : a) di aver lavorato come docente alle dipendenze del per più anni, sin dal 2009, in virtù di CP_1 plurimi contratti a tempo determinato prima di ottenere l'indeterminato il 01.09.2018; b) che il decreto di ricostruzione di carriera, emesso il 23.03.2021 e avente n. di prot. 536, non comprensivo dell'anno 2013, è illegittimo poiché il DPR n. 122/2013, dispositivo del blocco degli automatismi stipendiali, è stato dichiarato incostituzionale a seguito della sentenza n. 178/2015 della Corte Costituzionale;
c) di aver inviato formale diffida via pec all'Amministrazione resistente in data 23.09.2024.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento ai fini giuridici dell'anno di servizio 2013 nei ruoli del personale docente, e per l'effetto, CONDANNARE il ad effettuare Controparte_2 una nuova ricostruzione di carriera della ricorrente, con il riconoscimento a fini giuridici dell'anno
2013; B) CONDANNARE l'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive in conseguenza del nuovo corretto inquadramento, nonché interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex L. n. 724/94;
C) CONDANNARE l'Amministrazione alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive;
D) CONDANNARE il
[...]
al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente procedimento da distrarsi ex Controparte_2 art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_3
, eccependo, preliminarmente, la prescrizione e contestando le avverse pretese,
[...] chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato parzialmente.
2. Come condivisibilmente stabilito dalla sent. n. emessa nell'ambito del procedimento iscritto a ruolo al R.G. 141/2025 dal Tribunale Ordinario di Viterbo, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.:
«Occorre rammentare che il D.l. n. 78 del 2010 aveva stabilito che gli anni 2010, 2011 e 2012 non dovessero essere esclusi dal computo dell'anzianità utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali per il personale scolastico.
Le relative disposizioni furono prorogate fino al 31 dicembre 2013 in virtù del DPR n. 122 del 4 settembre 2013 ("Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111"), il quale aveva disposto: "1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. … d) in deroga alle previsioni di cui all'articolo 47-bis, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all'articolo 2, comma
35, della legge 22 dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. L'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 è calcolata secondo le modalità ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e si aggiunge a quella corrisposta ai sensi del precedente periodo".
Le citate disposizioni avevano quindi determinato il blocco dell'anzianità di servizio per gli anni
2010-2014 influendo direttamente anche sulla progressione stipendiale del personale della scuola.
Sul citato impianto normativo è tuttavia intervenuta la Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 178 del 23/06/2015 ha ritenuto "costituzionalmente illegittimo, nei termini indicati in motivazione e a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, il regime di sospensione della contrattazione collettiva nel pubblico impiego per il periodo 2010-2014, risultante dagli artt. 16, comma 1, lettera b ), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98
3 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111), come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c ), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122; 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Le norme impugnate dai giudici rimettenti e le norme sopravvenute della legge di stabilità per il 2015, susseguitesi senza soluzione di continuità e accomunate da analoga direzione finalistica, violano la libertà sindacale garantita dall'art. 39, primo comma, Cost.". La Consulta ha infatti ritenuto che "La predetta scansione temporale preclude considerazione atomistica della sospensione della contrattazione economica per il periodo 2013-2014, avulsa dalla successiva proroga. Il "blocco", quindi, così come emerge da tutte le disposizioni che ne definiscono la durata complessiva, deve essere colto in una prospettiva unitaria. L'estensione fino al 2015 delle misure che inibiscono la contrattazione economica e che, già per il 2013-2014, erano state definite eccezionali, svela la vocazione strutturale del regime di proroghe, di per sé lesivo della libertà sindacale. Il reiterato protrarsi del blocco delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore nel quale il contratto collettivo svolge un ruolo centrale, ponendosi, per un verso, come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori, e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttività e del merito. Se i periodi di sospensione delle procedure "negoziali e contrattuali" non possono essere ancorati al rigido termine di un anno, individuato dalla giurisprudenza costituzionale in relazione a misure diverse e a un diverso contesto di emergenza, è parimenti innegabile che essi debbano essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum. Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale - indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001) - ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all'interno di una coerente programmazione finanziaria. L'affiorare della natura strutturale della sospensione della contrattazione ha reso non più tollerabile il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall'art. 39 Cost. e ha determinato la sopravvenuta illegittimità costituzionale della normativa de qua. Rimossi in tal modo i limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore, senza obbligo di risultato, dare nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale, nel rispetto dei vincoli di spesa. Per il periodo già trascorso restano impregiudicati gli effetti economici derivanti dalla disciplina censurata".
In applicazione di tale pronuncia gli effetti del blocco devono ritenersi cessati a decorrere dal 30 luglio 2015, giorno successivo a quello della pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale.
4 Gli effetti erano stati rimossi per gli anni 2011 e 2012, mentre per l'anno 2013 non erano mai state avviate procedure di contrattazione collettiva inerenti il Comparto della scuola.
Sull'argomento è successivamente intervenuta la Cassazione, che con sent. n. 16133/2024 dell'11 giugno 2024, ha stabilito che il servizio prestato nel 2013 debba essere considerato ai fini del riconoscimento giuridico della superiore fascia stipendiale.
Di recente la Suprema Corte ha tuttavia precisato quanto segue: "L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva".
In motivazione la Corte ha spiegato che "Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio.
In particolare, al comma 21, ha previsto che « i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e
2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011
e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo
8, comma 14».
5 Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 ( le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013).
2.1. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….».
A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del , a decorrere dall'anno successivo a quello Controparte_4 dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
[...]
subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale Controparte_4 conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti».
2.2. La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del
CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da 1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
6 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo
1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma
23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2013, n. 122. ».
2.3. É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23, …Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del
Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013). … l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la
7 previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. …
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
2.7. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n.
16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di sterilizzare ad ogni effetto, perché anche CP_1 quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.
3. In via conclusiva poiché la domanda proposta dalla si riferiva, come precisato nello storico Pt_2 di lite, al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata ed alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, la causa, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto,
8 può essere decisa nel merito nei termini specificati in dispositivo e con il solo rigetto della domanda di pagamento delle differenze retributive maturate. …"(così Cass. n. 13619 del 21.5.2025).
Alla luce di tale interpretazione giurisprudenziale la domanda di parte ricorrente può essere accolta limitatamente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico (compreso il meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali). Ciò implica il rigetto della domanda di condanna del al CP_1 pagamento di differenze retributive, nonché quella di condanna regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa nei confronti dell' » CP_5
3. Pertanto, l'odierno ricorso può essere accolto limitatamente al riconoscimento giuridico dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013, provocando il rigetto della domanda, nel resto.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie parzialmente il ricorso, e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di Pt_3
al riconoscimento giuridico di carriera per l'anno 2013;
[...]
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 11.06.2025.
Il Giudice
Angela Damiani
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