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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 195/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di GG Calabria Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 195/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
• (C.F ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in GG Calabria, Via del Plebiscito n. 15, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di GG Calabria (CF. ) da cui, ex lege, è rappresentata e difesa P.IVA_2 parte attrice-opponente contro
• eggio Calabria, (c.f. Controparte_1
), in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato P.IVA_3 in GG Calabria, , presso lo studio dell'avv. Bruno Sofia (C.f. Controparte_1
) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti al fascicolo C.F._1 monitorio iscritto al n.1138/2022 R.G. parte convenuta –opposta Riservata in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025 senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., espressamente rinunciati dalle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, l proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 818/2022 del 24/10/2022 reso da questo tribunale nel procedimento iscritto al n. 1138/2022, in accoglimento del ricorso proposto dal con cui veniva intimato il pagamento della somma di euro Controparte_1
8.502,03 oltre accessori, a titolo di oneri condominiali, relativi agli immobili
(appartamento ed un garage) siti in GG Calabria ed identificati al Foglio RC/109,
Part. 1584, sub 37 e sub 74.
Deduceva parte opponente che con decreto emesso in data 15.11.2010, il Tribunale di
GG Calabria - Sezione GIP-GUP aveva disposto il sequestro preventivo ex art. 321
pagina 1 di 6 c.p.p. dei predetti immobili;
che, con successiva sentenza n. 66/2012 del 02.02.2012, il
GUP presso il Tribunale di GG Calabria aveva disposto la confisca dei beni sequestrati;
che la confisca dei predetti immobili veniva poi confermata dalla Corte di assise d'Appello, con sentenza depositata il 12.04.2013, divenuta definitiva il
18.06.2014. Che i beni erano quindi entrati a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato e gestiti dall Controparte_2
beni e Confiscati alla criminalità organizzata. Eccepiva pertanto il proprio CP_3 difetto di legittimazione passiva, in quando “l'opponente risultava carente di titolarità o comunque di legittimazione passiva” e che tale “circostanza era nota all'opponente”.
Concludeva chiedendo “la revoca del decreto opposto con condanna in proprio favore delle spese di lite”.
1.1 Costituendosi in giudizio, l'opposta rilevava che dalle ispezioni ipotecarie e visure eseguite nel corso degli anni (2017 e 2023), l'immobile ed il garage in questione risultavano in proprietà del di GG Calabria, tenuto quindi al Controparte_4
pagamento degli oneri condominiali risultanti dai bilanci e dai documenti allegati. Che vista l'eccezione svolta dall'opponente, il contraddittorio andava esteso alla
[...]
Confiscati alla Controparte_5
criminalità organizzata, quale litisconsorte necessaria.
Concludeva chiedendo “ … ordinare la notifica del presente atto, unitamente a tutti gli agli atti e verbali di causa che precedono e seguono, alla Nazionale per Pt_1
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ...a accertare e dichiarare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n.
818/2022 ... Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario …”
1.2 All'esito della comparizione delle parti all'udienza del 4.10.2023, con ordinanza del
16.02.2024, “ritenuto che non vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., .. che, nel caso in esame, si debba accertare se il titolare dal lato passivo della pretesa fatta valere in giudizio dal sia l Controparte_1 Parte_1 demanio o l dei beni Controparte_2
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, veniva rigettata la richiesta della convenuta e venivano concessi alle parti i termini ex art.183 comma 6 cod. proc. civ. richiesti.
1.3 Solo l'opposta depositava memorie difensive nel rispetto del primo e secondo termine concesso ex art. 183, comma 6 cod. proc. civ. e, in considerazione dell'eccezione di controparte, modificava la domanda introduttiva chiedendo “In via pagina 2 di 6 principale - dichiarare cessata la materia del contendere per riconosciuta carenza di interesse alla prosecuzione della causa da parte della opposta, per i motivi che precedono; - in ragione della evidente diligenza e della assoluta buona fede della opposta nella individuazione del soggetto chiamato a rispondere del debito ingiunto, dichiarare integralmente compensate le spese tra le parti del giudizio. Qualora l'On.le Tribunale Civile di GG Calabria ritenesse non esservi le condizioni giuridiche necessarie per l'accoglimento integrale della domanda esposta in via principale, Voglia in via degradata e secondaria: - previo rigetto di tutte le richieste e conclusioni di parte avversa, accogliere tutte le domande e conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta della opposta, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte”. Dette conclusioni venivano ribadite dalla parte nella seconda memoria depositata il 15.04.2024.
1.4 All'udienza del 26.02.25 l'opposta ribadiva le conclusioni svolte nelle memorie difensive (ex art. 183 comma 6 cod. proc. civ.) . La convenuta aderiva espressamente all'eccezione di difetto di legittimazione dell'opponente, rinunciando anche “alla validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto”; rilevando la propria buona fede nell'esercizio dell'azione monitoria, chiedeva compensarsi le spese di lite tra le parti.
L'attrice insisteva nell'opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto in accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni nei termini come appena esposti e chiedevano la decisione della causa con espressa rinuncia ai termini.
1.5 La causa veniva quindi assunta in decisione senza termini.
2 Va osservato che la cessazione della materia del contendere è un istituto non disciplinato dal codice di rito che tuttavia, può dirsi pienamente esistente nell'ordinamento processuale in forza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che la considera una forma di definizione del processo cui ricorrere ogni qual volta viene meno la ragione d'essere della lite, per motivi oggettivi o soggettivi, quindi per la sopravvenienza di un atto o un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, Cass. 2016, n.5555; 2016, n.24234; 2012, n.18195; 2012, n.17896; 2012, n.2155; 2008, n.22650; 2004, n.10478; Cass. Sez. lav. 2001, n.9332; Cass. Sez. Un. 2000, n.1048). Va dichiarata ogni qual volta non si possa procedere alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. La pronuncia va emessa d'ufficio o su istanza di parte ed assume rilievo pregiudiziale anche alla questione di giurisdizione (Cass. Sez. Un. 2003, n.18956). In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del pagina 3 di 6 contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali viene chiesto al giudice alcun accertamento diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. S.U. 18.5.2000 n. 368; Cass. S.U. 128.9.2000 n.
1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
3 Nel caso in esame può dichiararsi cessata la materia del contendere.
L'adesione all'eccezione dell'opponente, che evidentemente la convenuta ha ritenuto fondata, ha posto fine alla contesa tra le parti, palesando la sopravvenuta carenza di interesse dell'opposta alla prosecuzione del giudizio ed anche della stessa opponente, la cui difesa è stata ritenuta fondata ed aderita dalla controparte.
L'adesione di parte opposta ha esaurito ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti e ogni interesse giuridicamente apprezzabile ad una decisione.
Può ritenersi cessata la materia del contendere con conseguente revoca del decreto opposto, avendo la parte sostanzialmente rinunciato alla domanda monitoria esperita nei confronti dell'odierno opponente, dalla stessa ritenuto carente di legittimazione passiva. 4. In merito alle spese di lite, deve richiamarsi il principio della soccombenza virtuale. (Cass 11.08.2022 n. 24714). L'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (Cass. 29/11/2016 n. 24234).
pagina 4 di 6 La condanna alle spese nemmeno deve essere motivata, atteso che solo la decisione di compensazione delle spese giudiziali, deve semmai formare oggetto di adeguata motivazione ( si veda sul punto Cass. 24/06/2003 n. 10009; Cass. 24/06/2004 n. 11744).
4.1 Ciò posto, va rilevato che, nel caso in esame, l'opposta ha sottolineato nei propri scritti difensivi e ribadito anche in sede di precisazione delle conclusioni, la propria buona fede nell'esperire l'azione monitoria nei confronti del soggetto “proprietario”. L'esistenza del credito (provato al giudizio dai documenti condominiali allegati), la titolarità formale del bene al (accertata dalle Controparte_6 ispezioni e visure eseguite dalla parte nel corso degli anni), la natura del credito, (oneri condominiali dovuti dal proprietario del bene), l'intervenuto pagamento ad opera del Fondo Unico Giustizia di buona parte dell'importo ingiunto (euro 6.740,52), sono circostanze di cui la parte ha dato prova nel giudizio e che la stessa pone a fondamento della propria buona fede nell'esperimento dell'azione monitoria e su cui giustifica la chiesta compensazione delle spese di lite di questo giudizio. 4.2 Va ancora osservato che la materia in esame è stata oggetto di contrastanti decisioni giurisprudenziali e oggetto di interventi normativi succedutisi nel tempo la cui interpretazione ha appunto comportato contrasti nell'applicazione delle norme. Specificamente, il D.Lgs. 300/1999 ha previsto, all'art. 65 (Agenzia del Demanio), che "All'agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili" (primo comma). Nel contesto di tale disciplina è intervenuto il D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 "Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (entrato in vigore il 29 luglio 2003) che, all'art. 1, lett. i), ha stabilito che all'art. 65, primo comma, della Legge n. 300 del 1999, è aggiunto il seguente periodo: "All'agenzia è altresì attribuita la gestione dei beni confiscati". L'intervenuta istituzione dell Controparte_7
, succeduta – ex D.L. n. 4/2010 – in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
[...] spettanti all . Parte_1
Nel concreto, l'individuazione dei poteri e delle competenze relative alla gestione dei beni confiscati e i riferimenti giurisprudenziali alla data di insorgenza del credito per individuare, ratione temporis, quale sia il soggetto effettivamente tenuto al pagamento, hanno comunque comportato contrasti giurisprudenziali, ritenendosi in alcune fattispecie sussistere la legittimazione passiva dell ed in altre quella Parte_1 dell Controparte_7
Va peraltro rilevato che in numerose pronunce delle corti di merito è stato evidenziato come il trasferimento a favore dell alla Controparte_7
pagina 5 di 6 abbia riguardato la “gestione” dei beni confiscati e non la Controparte_7 proprietà, la quale, rimanendo a carico dello Stato e dunque dell , Parte_1 permette di qualificare ques'tultima quale reale beneficiaria degli obblighi contrattuali di gestione e custodia svolti dall Controparte_7 organizzata. Quanto sopra rilevato giustifica la richiesta dell'opposta di compensare le spese di lite tra le parti;
del resto la parte ha chiesto e ottenuto l'ingiunzione di pagamento in danno del soggetto che, da pubblici documenti, risultava essere il proprietario del bene confiscato. Peraltro, è pacifico al giudizio, che l'opposta prima di procedere alla richiesta di ingiunzione abbia interloquito con l'Amministrazione giudiziaria, rendendola edotta delle posizioni debitorie risultanti dai bilanci condominiali e da tale interlocuzione non poteva dedurre che tenuta al pagamento non fosse l'Agenzia proprietaria. 4.3 I motivi addotti dalla parte e i contrasti giurisprudenziali in materia, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale di GG Calabria - Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 195 /2023 R.G.A.C. promossa da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del
[...] in persona dell'amministratore pro tempore, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 818/2022 reso da questo tribunale il 24.10.2022 nel procedimento iscritto al n. 1138/2022 R.G.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in GG Calabria, il 15 marzo 2025 Il G O P
Grazia Cammaroto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di GG Calabria Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 195/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da
• (C.F ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in GG Calabria, Via del Plebiscito n. 15, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di GG Calabria (CF. ) da cui, ex lege, è rappresentata e difesa P.IVA_2 parte attrice-opponente contro
• eggio Calabria, (c.f. Controparte_1
), in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato P.IVA_3 in GG Calabria, , presso lo studio dell'avv. Bruno Sofia (C.f. Controparte_1
) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti al fascicolo C.F._1 monitorio iscritto al n.1138/2022 R.G. parte convenuta –opposta Riservata in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025 senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., espressamente rinunciati dalle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, l proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 818/2022 del 24/10/2022 reso da questo tribunale nel procedimento iscritto al n. 1138/2022, in accoglimento del ricorso proposto dal con cui veniva intimato il pagamento della somma di euro Controparte_1
8.502,03 oltre accessori, a titolo di oneri condominiali, relativi agli immobili
(appartamento ed un garage) siti in GG Calabria ed identificati al Foglio RC/109,
Part. 1584, sub 37 e sub 74.
Deduceva parte opponente che con decreto emesso in data 15.11.2010, il Tribunale di
GG Calabria - Sezione GIP-GUP aveva disposto il sequestro preventivo ex art. 321
pagina 1 di 6 c.p.p. dei predetti immobili;
che, con successiva sentenza n. 66/2012 del 02.02.2012, il
GUP presso il Tribunale di GG Calabria aveva disposto la confisca dei beni sequestrati;
che la confisca dei predetti immobili veniva poi confermata dalla Corte di assise d'Appello, con sentenza depositata il 12.04.2013, divenuta definitiva il
18.06.2014. Che i beni erano quindi entrati a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato e gestiti dall Controparte_2
beni e Confiscati alla criminalità organizzata. Eccepiva pertanto il proprio CP_3 difetto di legittimazione passiva, in quando “l'opponente risultava carente di titolarità o comunque di legittimazione passiva” e che tale “circostanza era nota all'opponente”.
Concludeva chiedendo “la revoca del decreto opposto con condanna in proprio favore delle spese di lite”.
1.1 Costituendosi in giudizio, l'opposta rilevava che dalle ispezioni ipotecarie e visure eseguite nel corso degli anni (2017 e 2023), l'immobile ed il garage in questione risultavano in proprietà del di GG Calabria, tenuto quindi al Controparte_4
pagamento degli oneri condominiali risultanti dai bilanci e dai documenti allegati. Che vista l'eccezione svolta dall'opponente, il contraddittorio andava esteso alla
[...]
Confiscati alla Controparte_5
criminalità organizzata, quale litisconsorte necessaria.
Concludeva chiedendo “ … ordinare la notifica del presente atto, unitamente a tutti gli agli atti e verbali di causa che precedono e seguono, alla Nazionale per Pt_1
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ...a accertare e dichiarare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo n.
818/2022 ... Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario …”
1.2 All'esito della comparizione delle parti all'udienza del 4.10.2023, con ordinanza del
16.02.2024, “ritenuto che non vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., .. che, nel caso in esame, si debba accertare se il titolare dal lato passivo della pretesa fatta valere in giudizio dal sia l Controparte_1 Parte_1 demanio o l dei beni Controparte_2
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, veniva rigettata la richiesta della convenuta e venivano concessi alle parti i termini ex art.183 comma 6 cod. proc. civ. richiesti.
1.3 Solo l'opposta depositava memorie difensive nel rispetto del primo e secondo termine concesso ex art. 183, comma 6 cod. proc. civ. e, in considerazione dell'eccezione di controparte, modificava la domanda introduttiva chiedendo “In via pagina 2 di 6 principale - dichiarare cessata la materia del contendere per riconosciuta carenza di interesse alla prosecuzione della causa da parte della opposta, per i motivi che precedono; - in ragione della evidente diligenza e della assoluta buona fede della opposta nella individuazione del soggetto chiamato a rispondere del debito ingiunto, dichiarare integralmente compensate le spese tra le parti del giudizio. Qualora l'On.le Tribunale Civile di GG Calabria ritenesse non esservi le condizioni giuridiche necessarie per l'accoglimento integrale della domanda esposta in via principale, Voglia in via degradata e secondaria: - previo rigetto di tutte le richieste e conclusioni di parte avversa, accogliere tutte le domande e conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta della opposta, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte”. Dette conclusioni venivano ribadite dalla parte nella seconda memoria depositata il 15.04.2024.
1.4 All'udienza del 26.02.25 l'opposta ribadiva le conclusioni svolte nelle memorie difensive (ex art. 183 comma 6 cod. proc. civ.) . La convenuta aderiva espressamente all'eccezione di difetto di legittimazione dell'opponente, rinunciando anche “alla validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto”; rilevando la propria buona fede nell'esercizio dell'azione monitoria, chiedeva compensarsi le spese di lite tra le parti.
L'attrice insisteva nell'opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto in accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni nei termini come appena esposti e chiedevano la decisione della causa con espressa rinuncia ai termini.
1.5 La causa veniva quindi assunta in decisione senza termini.
2 Va osservato che la cessazione della materia del contendere è un istituto non disciplinato dal codice di rito che tuttavia, può dirsi pienamente esistente nell'ordinamento processuale in forza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che la considera una forma di definizione del processo cui ricorrere ogni qual volta viene meno la ragione d'essere della lite, per motivi oggettivi o soggettivi, quindi per la sopravvenienza di un atto o un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, Cass. 2016, n.5555; 2016, n.24234; 2012, n.18195; 2012, n.17896; 2012, n.2155; 2008, n.22650; 2004, n.10478; Cass. Sez. lav. 2001, n.9332; Cass. Sez. Un. 2000, n.1048). Va dichiarata ogni qual volta non si possa procedere alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. La pronuncia va emessa d'ufficio o su istanza di parte ed assume rilievo pregiudiziale anche alla questione di giurisdizione (Cass. Sez. Un. 2003, n.18956). In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del pagina 3 di 6 contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali viene chiesto al giudice alcun accertamento diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. S.U. 18.5.2000 n. 368; Cass. S.U. 128.9.2000 n.
1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
3 Nel caso in esame può dichiararsi cessata la materia del contendere.
L'adesione all'eccezione dell'opponente, che evidentemente la convenuta ha ritenuto fondata, ha posto fine alla contesa tra le parti, palesando la sopravvenuta carenza di interesse dell'opposta alla prosecuzione del giudizio ed anche della stessa opponente, la cui difesa è stata ritenuta fondata ed aderita dalla controparte.
L'adesione di parte opposta ha esaurito ogni ragione sostanziale di contesa tra le parti e ogni interesse giuridicamente apprezzabile ad una decisione.
Può ritenersi cessata la materia del contendere con conseguente revoca del decreto opposto, avendo la parte sostanzialmente rinunciato alla domanda monitoria esperita nei confronti dell'odierno opponente, dalla stessa ritenuto carente di legittimazione passiva. 4. In merito alle spese di lite, deve richiamarsi il principio della soccombenza virtuale. (Cass 11.08.2022 n. 24714). L'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza” (Cass. 29/11/2016 n. 24234).
pagina 4 di 6 La condanna alle spese nemmeno deve essere motivata, atteso che solo la decisione di compensazione delle spese giudiziali, deve semmai formare oggetto di adeguata motivazione ( si veda sul punto Cass. 24/06/2003 n. 10009; Cass. 24/06/2004 n. 11744).
4.1 Ciò posto, va rilevato che, nel caso in esame, l'opposta ha sottolineato nei propri scritti difensivi e ribadito anche in sede di precisazione delle conclusioni, la propria buona fede nell'esperire l'azione monitoria nei confronti del soggetto “proprietario”. L'esistenza del credito (provato al giudizio dai documenti condominiali allegati), la titolarità formale del bene al (accertata dalle Controparte_6 ispezioni e visure eseguite dalla parte nel corso degli anni), la natura del credito, (oneri condominiali dovuti dal proprietario del bene), l'intervenuto pagamento ad opera del Fondo Unico Giustizia di buona parte dell'importo ingiunto (euro 6.740,52), sono circostanze di cui la parte ha dato prova nel giudizio e che la stessa pone a fondamento della propria buona fede nell'esperimento dell'azione monitoria e su cui giustifica la chiesta compensazione delle spese di lite di questo giudizio. 4.2 Va ancora osservato che la materia in esame è stata oggetto di contrastanti decisioni giurisprudenziali e oggetto di interventi normativi succedutisi nel tempo la cui interpretazione ha appunto comportato contrasti nell'applicazione delle norme. Specificamente, il D.Lgs. 300/1999 ha previsto, all'art. 65 (Agenzia del Demanio), che "All'agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili" (primo comma). Nel contesto di tale disciplina è intervenuto il D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 "Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (entrato in vigore il 29 luglio 2003) che, all'art. 1, lett. i), ha stabilito che all'art. 65, primo comma, della Legge n. 300 del 1999, è aggiunto il seguente periodo: "All'agenzia è altresì attribuita la gestione dei beni confiscati". L'intervenuta istituzione dell Controparte_7
, succeduta – ex D.L. n. 4/2010 – in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
[...] spettanti all . Parte_1
Nel concreto, l'individuazione dei poteri e delle competenze relative alla gestione dei beni confiscati e i riferimenti giurisprudenziali alla data di insorgenza del credito per individuare, ratione temporis, quale sia il soggetto effettivamente tenuto al pagamento, hanno comunque comportato contrasti giurisprudenziali, ritenendosi in alcune fattispecie sussistere la legittimazione passiva dell ed in altre quella Parte_1 dell Controparte_7
Va peraltro rilevato che in numerose pronunce delle corti di merito è stato evidenziato come il trasferimento a favore dell alla Controparte_7
pagina 5 di 6 abbia riguardato la “gestione” dei beni confiscati e non la Controparte_7 proprietà, la quale, rimanendo a carico dello Stato e dunque dell , Parte_1 permette di qualificare ques'tultima quale reale beneficiaria degli obblighi contrattuali di gestione e custodia svolti dall Controparte_7 organizzata. Quanto sopra rilevato giustifica la richiesta dell'opposta di compensare le spese di lite tra le parti;
del resto la parte ha chiesto e ottenuto l'ingiunzione di pagamento in danno del soggetto che, da pubblici documenti, risultava essere il proprietario del bene confiscato. Peraltro, è pacifico al giudizio, che l'opposta prima di procedere alla richiesta di ingiunzione abbia interloquito con l'Amministrazione giudiziaria, rendendola edotta delle posizioni debitorie risultanti dai bilanci condominiali e da tale interlocuzione non poteva dedurre che tenuta al pagamento non fosse l'Agenzia proprietaria. 4.3 I motivi addotti dalla parte e i contrasti giurisprudenziali in materia, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale di GG Calabria - Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica, nella persona del GOP Grazia Cammaroto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 195 /2023 R.G.A.C. promossa da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del
[...] in persona dell'amministratore pro tempore, disattesa ogni Controparte_1 contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 818/2022 reso da questo tribunale il 24.10.2022 nel procedimento iscritto al n. 1138/2022 R.G.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in GG Calabria, il 15 marzo 2025 Il G O P
Grazia Cammaroto
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