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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/08/2025, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 282/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente,
Dott.ssa Carla Santese Consigliere rel.,
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. 282/2023 r.g. 1191/2021 promossa da:
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Impruneta (FI), rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Mugnaini, come da procura in atti
-appellante-
contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia Masi, come da procura CP_1 C.F._1 in atti
-appellato-
avverso la sentenza n. 2297/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 28.7.2022;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 14.4.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter
c.p.c. del 30.4.2025, pubblicata in data 1.5.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare ammissibile e fondata la presente impugnazione e per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 2297/2022 del Tribunale di Firenze, depositata in data 28/07/2022 e non notificata, accertato e dichiarato
1'inadempimento del agli incarichi professionali ricevuti per tutti i motivi di cui in atti, Parte_2 condannarlo al pagamento in favore della in persona del legale Parte_3 rappresentante pro tempore, dell'importo di € 10.304.00 (diecimilatrecentoquattro/00), per tuttl i titoli di cui in atti, o di quella maggiore o minor somma che apparirà di Giustizia, oltre agli interessi legali dal dovuto ad oggi In via istruttoria, ammetta i mezzi istruttori tutti come capitolati e non ammessi In ogni caso, con vittoria di pese e di onorari di entrambi gradi di giudizio e condanna alla restituzione di tutti gli importi corrisposti al
, in esecuzione della sentenza di primo grado, sino alla conclusione dell'appello. ”; Parte_2
Per parte appellata: “Si chiede che la Corte di Appello di Firenze dichiari l'appello inammissibile e comunque lo rigetti in quanto infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza impugnata e con vittoria delle spese del grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato al Giudice di Pace di Firenze, il rag. aveva chiesto ed ottenuto CP_1
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 53/2015, con il quale era stato ingiunto alla società Parte_1 il pagamento, in suo favore, della somma di euro 1.400,00, oltre le spese della fase
[...] monitoria, a titolo di compenso professionale per consulenze fiscali e civili effettuate nell'anno 2013.
[. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società il (di seguito Parte_1
) aveva proposto opposizione, avanti al Giudice di Pace di Firenze, avverso il decreto ingiuntivo Pt_1 chiedendone la revoca o l'annullamento, nonchè domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione in suo favore della somma di euro 10.304,00, pari agli onorari fatturati dal rag. nel periodo compreso CP_1 tra il 2011 ed il 2013 e già pagati al medesimo, in ragione del mancato adempimento del professionista agli incarichi professionali ricevuti ed il rimborso di euro 154,00 versati per il pagamento della sanzione amministrativa elevata a suo carico dalla CCIAA di Firenze per il ritardo nella comunicazione dell'apertura del locale di ristorazione.
L'opponente aveva anche eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito in relazione alla domanda riconvenzionale da essa formulata.
Si era costituito in giudizio , che aveva chiesto il rigetto dell'opposizione. Parte_4
Il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza n. 827/2017, depositata in data 27.3.2017, in accoglimento della spiegata eccezione preliminare, aveva dichiarato la propria incompetenza per valore in ordine alla domanda riconvenzionale formulata ed aveva trattenuto la sola opposizione al decreto rimettendo invece la decisione sulla domanda riconvenzionale di rimborso delle somme già pagate al Tribunale di Firenze, quale giudice competente per valore.
La società aveva riassunto il giudizio innanzi il Tribunale di Firenze, insistendo per la condanna del Parte_1 professionista alla restituzione dei pagamenti ricevuti per prestazioni professionali non portate a termine od eseguite tardivamente,
Si era costituito nel giudizio riassunto , che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea. CP_1
La causa, istruita documentalmente, era stata definita dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 2297/2022, pubblicata in data 28.7.2022, con la quale il predetto Tribunale aveva rigettato la domanda riconvenzionale proposta da , condannando la società alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“Nel merito la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento non essendo offerto alcun elemento probatorio utile ad individuare e dichiarare la responsabilità del professionista convenuto in causa in ordine al corretto svolgimento dell'attività espletata dallo stesso.
Documentalmente in atti di causa è emerso l'assenza di qualsiasi contestazione o sanzione da parte dell' in ordine alle presunte inadempienze lamentate da parte attrice eccezion fatta per Controparte_2 quella di euro 154,00 ricevuta dal dalla Camera di Commercio per la ritardata comunicazione Pt_1 dell'apertura della sede locale, ma anche in tal caso non vi è prova che tale adempimento spettasse al convenuto cui era stata affidato esclusivamente l'incarico di tenere la contabilità. CP_1
Parte attrice non ha soddisfatto all'onere probatorio che grava su chi propone una domanda giudiziaria e quindi a provare la responsabilità del professionista convenuto in giudizio.
Non è provata la sussistenza di un nesso causale tra l'omissione addebitata al professionista citato in giudizio ed i danni reclamati.
In tal senso “il prestatore d'opera intellettuale, che si renda inadempiente svolgendo in modo negligente
l'attività professionale alla cui prestazione è tenuto in base al contratto, risponde dei danni cagionati dal proprio inadempimento (artt.2230, 1176, 1218 e 1223 c.c.).
Tuttavia, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale non può dunque essere affermata sulla base del sol fatto, che integra l'inadempimento, rappresentato dalla omissione di un atto, cui egli sarebbe stato obbligato per un diligente esercizio dell'attività professionale;
ma è anche necessaria la dimostrazione che dalla omissione sia derivato un danno, cioè che il danno allegato sia legato da nesso causale alla omissione.
Invero, per accertare l'esistenza d'un nesso causale tra omissione ed evento è necessario risolvere nel caso concreto il problema logico consistente nello stabilire se la condotta attesa avrebbe impedito l'evento” (Cass.
16905/2010).
Ai fini dell'accertamento del danno, è necessario valutare se le parti, con ragionevole certezza, avrebbero potuto conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa, qualora il professionista avesse adempiuto con diligenza la propria prestazione.
Ragionevole certezza che andrebbe intesa, quindi, come probabilità statisticamente forte che ad una data condizione, la negligenza del professionista, consegua un certo risultato dannoso.
Il nesso di causalità, così come formulato dall'art. 1223 c.c.), deve essere applicato con rigorosità, anche allo scopo di non vanificarne il ruolo di «filtro» che viene ad esercitare nel sistema della determinazione del danno risarcibile.
Non si tratta, qui, di piegare la causalità al fine di limitare la responsabilità; si tratta, piuttosto, di operarne un'applicazione corretta al fine di evitare che la giusta misura della responsabilità del notaio assuma dimensioni eccessivamente sproporzionate” (Cass., 18 maggio 1993, n. 5630).
Pertanto, per giurisprudenza dominante sono giudicati risarcibili i danni – diretti ed immediati ed i danni mediati ed indiretti – che rientrano nella serie delle conseguenze normali di un dato fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza. In altri termini, sono risarcibili solo i danni che si presentino come “effetto normale” di un tale fatto illecito o di un tale inadempimento, ovvero quei danni che un dato comportamento o una data omissione producono
“secondo normalità”.
Nel procedimento in esame, con riferimento ai presunti danni lamentati e derivanti dalla presunta condotta omissiva del convenuto è assente qualsiasi allegazione probatoria alla domanda proposta da parte attrice ed in particolare circa l'esistenza del diritto leso, circa il nesso causale tra il reclamato inadempimento del convenuto e il risarcimento dei presunti danni lamentati.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, Il ha proposto appello avverso detta sentenza, Pt_1 impugnandola con due motivi di gravame.
Si è costituito in giudizio , che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e CP_1 chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 30.4.2025, pubblicata in data 1.5.2025 e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. per mancata specifica e puntuale formulazione dei motivi di impugnazione, nonché mancata indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura.
Invero, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali, ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata;
nella specie, l'appello risponde a tali requisiti: l'appellante ha evidenziato le proprie doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma, come del resto ben si desume dal fatto che l'appellato ha replicato alle medesime.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di ritenere che essa non avesse offerto alcuna prova dell'inadempimento del professionista e del danno subito in conseguenza allo stesso, evidenziando di non aver avanzato una domanda risarcitoria nei confronti del ragioniere, ma solo chiesto la restituzione di quanto indebitamente pagato al medesimo quale corrispettivo per attività professionali fatturate (redazione e presentazione di bilanci ed assistenza nelle pratiche fiscali) ma non svolte da quest'ultimo con la dovuta diligenza o del tutto omesse ed aveva insistito per la ammissione delle prove come richieste, necessarie e rilevanti per dimostrare l'inadempimento del professionista.
Il motivo è infondato.
Ed invero - premesso che la restituzione del corrispettivo presuppone o l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento del convenuto o la declaratoria di nullità dello stesso o la oggettiva mancata debenza del pagamento - si osserva che , con la domanda riconvenzionale formulata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, non Parte_1 aveva chiesto la risoluzione del contratto di consulenza contabile e fiscale stipulato con il , né aveva CP_1 eccepito la nullità dello stesso o il pagamento di un importo non dovuto ex art. 2033 c.c., promuovendo così azioni il cui accoglimento avrebbe determinato proprio gli effetti restitutori da essa richiesti, ma aveva chiesto la restituzione del compenso professionale già versato, pari ad euro 10.304,00, in ragione dell'asserito inadempimento del ragioniere alle obbligazioni contrattuali e, quindi, ai sensi dell'art. 1218 c.c., applicabile anche ai contratti d'opera intellettuale.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di primo grado ha del tutto correttamente qualificato come risarcitoria la domanda riconvenzionale avanzata dalla società in Parte_1 sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Peraltro, anche a voler ipotizzare - in adesione all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione (cfr Cass. civ. ord. n. 24947 del 23.10.2017 e sent. 16.9.2013 n. 21113; 5.10.2009 n.
21230 e 18.6.1992 n. 7518) - che , nel chiedere la restituzione di quanto già versato al a Parte_1 CP_1 titolo di compenso professionale avesse voluto implicitamente proporre una domanda di risoluzione del contratto, va, tuttavia, rilevato che detta volontà non è stata esplicitata dalla difesa della società in nessun atto difensivo e che, comunque, l'unico inadempimento che era stato provato dalla società (peraltro contestato dal , in quanto a suo dire non rientrante nell'incarico ricevuto) atteneva alla ritardata CP_1 comunicazione alla Camera di Commercio dell'apertura della sede della società, che aveva generato una sanzione a carico di quest'ultima dell'importo di euro 154.00, per cui, trattandosi di un inadempimento di scarsa importanza, lo stesso non poteva determinare, ex art. 1455 c.c., la risoluzione del contratto di consulenza fiscale stipulato dalle parti nel 2011, avente ad oggetto la tenuta contabile della società
(regolarmente effettuata) e le incombenze fiscali.
Con riferimento all'asserito inadempimento contrattuale, si osserva, inoltre, che il aveva CP_1 specificatamente contestato le inadempienze contestategli, sostenendo di aver depositato tutte le dichiarazioni e precisando che quelle dei redditi della società di persona e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovevano essere ritenute tempestive anche se depositate nel termine massimo consentito dall'art. 2, comma 1 e 7, del DPR 322/1998 (ovvero nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine fissato al 30 settembre, peraltro, non per sua volontà ma per il ritardo della società nella consegna della documentazione fiscale), come fatto palese dalla mancanza di rilievi da parte della (che, Controparte_2 infatti, non aveva fatto pervenire alcun accertamento fiscale nei confronti della società nei cinque anni successivi al deposito delle dichiarazioni, esaurendo così anche il suo potere sanzionatorio), mentre gli studi di settore non rientravano nell'incarico affidatogli.
Va, infine, rilevata l'inammissibilità delle istanze istruttorie avanzate dalla società in primo grado, Parte_1 che sono state genericamente reiterate dalla stessa in questo grado del giudizio.
Al riguardo, va, infatti, ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità:
1) la reiterazione delle istanze istruttorie in appello presuppone, per essere accolta, una motivata censura dell'error in procedendo del Tribunale con riferimento alla loro mancata assunzione;
2) nel caso in cui il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una richiesta istruttoria, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, per far sì che il giudice di appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva ammissibilità delle richieste istruttorie disattese in primo grado e 3) in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado deve essere specifica, per essere ammissibile (cfr
Cass. civ. ord. n. 19699 del 16.7.2025; n. 16420 del 9.6.2023; n. 11197 del 24.4.2019 e n. 1532 del 22.1.2018).
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, l'appellante, nell'ambito del primo motivo di gravame dedicato alla responsabilità del , si è limitato ad “insistere per l'ammissione delle prove come richieste, CP_1 necessarie e rilevanti per dimostrare l'inadempimento del professionista” (vd pag. 11 dell'atto di citazione in appello), senza, tuttavia, specificare quali fossero le istanze probatorie che voleva fossero ammesse in questa fase del giudizio e quali i motivi per cui il loro espletamento avrebbe portato ad un diverso esito della decisione.
Pertanto, in assenza di prove in ordine alla condotta inadempiente del ed alla sussistenza di eventuali CP_1 danni derivanti dalla stessa, la decisione del giudice di primo grado di non ravvisare la responsabilità professionale del medesimo appare pienamente condivisibile.
Non si procede all'esame del secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di condannarlo alla rifusione delle spese di lite, in quanto assorbito dalla presente decisione.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(esclusa la fase istruttoria, non espletata), secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M.
n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2297/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 28.7.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese sostenute Parte_1 da nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro CP_1
3.966,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Firenze il 18.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dott.ssa Carla Santese) (dr.ssa Dania Mori)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente,
Dott.ssa Carla Santese Consigliere rel.,
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. 282/2023 r.g. 1191/2021 promossa da:
(p. iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Impruneta (FI), rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Mugnaini, come da procura in atti
-appellante-
contro
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Cecilia Masi, come da procura CP_1 C.F._1 in atti
-appellato-
avverso la sentenza n. 2297/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 28.7.2022;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 14.4.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter
c.p.c. del 30.4.2025, pubblicata in data 1.5.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, dichiarare ammissibile e fondata la presente impugnazione e per l'effetto, in riforma della sentenza
n. 2297/2022 del Tribunale di Firenze, depositata in data 28/07/2022 e non notificata, accertato e dichiarato
1'inadempimento del agli incarichi professionali ricevuti per tutti i motivi di cui in atti, Parte_2 condannarlo al pagamento in favore della in persona del legale Parte_3 rappresentante pro tempore, dell'importo di € 10.304.00 (diecimilatrecentoquattro/00), per tuttl i titoli di cui in atti, o di quella maggiore o minor somma che apparirà di Giustizia, oltre agli interessi legali dal dovuto ad oggi In via istruttoria, ammetta i mezzi istruttori tutti come capitolati e non ammessi In ogni caso, con vittoria di pese e di onorari di entrambi gradi di giudizio e condanna alla restituzione di tutti gli importi corrisposti al
, in esecuzione della sentenza di primo grado, sino alla conclusione dell'appello. ”; Parte_2
Per parte appellata: “Si chiede che la Corte di Appello di Firenze dichiari l'appello inammissibile e comunque lo rigetti in quanto infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza impugnata e con vittoria delle spese del grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato al Giudice di Pace di Firenze, il rag. aveva chiesto ed ottenuto CP_1
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 53/2015, con il quale era stato ingiunto alla società Parte_1 il pagamento, in suo favore, della somma di euro 1.400,00, oltre le spese della fase
[...] monitoria, a titolo di compenso professionale per consulenze fiscali e civili effettuate nell'anno 2013.
[. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società il (di seguito Parte_1
) aveva proposto opposizione, avanti al Giudice di Pace di Firenze, avverso il decreto ingiuntivo Pt_1 chiedendone la revoca o l'annullamento, nonchè domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione in suo favore della somma di euro 10.304,00, pari agli onorari fatturati dal rag. nel periodo compreso CP_1 tra il 2011 ed il 2013 e già pagati al medesimo, in ragione del mancato adempimento del professionista agli incarichi professionali ricevuti ed il rimborso di euro 154,00 versati per il pagamento della sanzione amministrativa elevata a suo carico dalla CCIAA di Firenze per il ritardo nella comunicazione dell'apertura del locale di ristorazione.
L'opponente aveva anche eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito in relazione alla domanda riconvenzionale da essa formulata.
Si era costituito in giudizio , che aveva chiesto il rigetto dell'opposizione. Parte_4
Il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza n. 827/2017, depositata in data 27.3.2017, in accoglimento della spiegata eccezione preliminare, aveva dichiarato la propria incompetenza per valore in ordine alla domanda riconvenzionale formulata ed aveva trattenuto la sola opposizione al decreto rimettendo invece la decisione sulla domanda riconvenzionale di rimborso delle somme già pagate al Tribunale di Firenze, quale giudice competente per valore.
La società aveva riassunto il giudizio innanzi il Tribunale di Firenze, insistendo per la condanna del Parte_1 professionista alla restituzione dei pagamenti ricevuti per prestazioni professionali non portate a termine od eseguite tardivamente,
Si era costituito nel giudizio riassunto , che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea. CP_1
La causa, istruita documentalmente, era stata definita dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 2297/2022, pubblicata in data 28.7.2022, con la quale il predetto Tribunale aveva rigettato la domanda riconvenzionale proposta da , condannando la società alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“Nel merito la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento non essendo offerto alcun elemento probatorio utile ad individuare e dichiarare la responsabilità del professionista convenuto in causa in ordine al corretto svolgimento dell'attività espletata dallo stesso.
Documentalmente in atti di causa è emerso l'assenza di qualsiasi contestazione o sanzione da parte dell' in ordine alle presunte inadempienze lamentate da parte attrice eccezion fatta per Controparte_2 quella di euro 154,00 ricevuta dal dalla Camera di Commercio per la ritardata comunicazione Pt_1 dell'apertura della sede locale, ma anche in tal caso non vi è prova che tale adempimento spettasse al convenuto cui era stata affidato esclusivamente l'incarico di tenere la contabilità. CP_1
Parte attrice non ha soddisfatto all'onere probatorio che grava su chi propone una domanda giudiziaria e quindi a provare la responsabilità del professionista convenuto in giudizio.
Non è provata la sussistenza di un nesso causale tra l'omissione addebitata al professionista citato in giudizio ed i danni reclamati.
In tal senso “il prestatore d'opera intellettuale, che si renda inadempiente svolgendo in modo negligente
l'attività professionale alla cui prestazione è tenuto in base al contratto, risponde dei danni cagionati dal proprio inadempimento (artt.2230, 1176, 1218 e 1223 c.c.).
Tuttavia, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale non può dunque essere affermata sulla base del sol fatto, che integra l'inadempimento, rappresentato dalla omissione di un atto, cui egli sarebbe stato obbligato per un diligente esercizio dell'attività professionale;
ma è anche necessaria la dimostrazione che dalla omissione sia derivato un danno, cioè che il danno allegato sia legato da nesso causale alla omissione.
Invero, per accertare l'esistenza d'un nesso causale tra omissione ed evento è necessario risolvere nel caso concreto il problema logico consistente nello stabilire se la condotta attesa avrebbe impedito l'evento” (Cass.
16905/2010).
Ai fini dell'accertamento del danno, è necessario valutare se le parti, con ragionevole certezza, avrebbero potuto conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa, qualora il professionista avesse adempiuto con diligenza la propria prestazione.
Ragionevole certezza che andrebbe intesa, quindi, come probabilità statisticamente forte che ad una data condizione, la negligenza del professionista, consegua un certo risultato dannoso.
Il nesso di causalità, così come formulato dall'art. 1223 c.c.), deve essere applicato con rigorosità, anche allo scopo di non vanificarne il ruolo di «filtro» che viene ad esercitare nel sistema della determinazione del danno risarcibile.
Non si tratta, qui, di piegare la causalità al fine di limitare la responsabilità; si tratta, piuttosto, di operarne un'applicazione corretta al fine di evitare che la giusta misura della responsabilità del notaio assuma dimensioni eccessivamente sproporzionate” (Cass., 18 maggio 1993, n. 5630).
Pertanto, per giurisprudenza dominante sono giudicati risarcibili i danni – diretti ed immediati ed i danni mediati ed indiretti – che rientrano nella serie delle conseguenze normali di un dato fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione rapportato all'apprezzamento dell'uomo di ordinaria diligenza. In altri termini, sono risarcibili solo i danni che si presentino come “effetto normale” di un tale fatto illecito o di un tale inadempimento, ovvero quei danni che un dato comportamento o una data omissione producono
“secondo normalità”.
Nel procedimento in esame, con riferimento ai presunti danni lamentati e derivanti dalla presunta condotta omissiva del convenuto è assente qualsiasi allegazione probatoria alla domanda proposta da parte attrice ed in particolare circa l'esistenza del diritto leso, circa il nesso causale tra il reclamato inadempimento del convenuto e il risarcimento dei presunti danni lamentati.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, Il ha proposto appello avverso detta sentenza, Pt_1 impugnandola con due motivi di gravame.
Si è costituito in giudizio , che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e CP_1 chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso. Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 30.4.2025, pubblicata in data 1.5.2025 e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini ridotti assegnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. per mancata specifica e puntuale formulazione dei motivi di impugnazione, nonché mancata indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura.
Invero, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali, ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata;
nella specie, l'appello risponde a tali requisiti: l'appellante ha evidenziato le proprie doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma, come del resto ben si desume dal fatto che l'appellato ha replicato alle medesime.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del primo giudice di ritenere che essa non avesse offerto alcuna prova dell'inadempimento del professionista e del danno subito in conseguenza allo stesso, evidenziando di non aver avanzato una domanda risarcitoria nei confronti del ragioniere, ma solo chiesto la restituzione di quanto indebitamente pagato al medesimo quale corrispettivo per attività professionali fatturate (redazione e presentazione di bilanci ed assistenza nelle pratiche fiscali) ma non svolte da quest'ultimo con la dovuta diligenza o del tutto omesse ed aveva insistito per la ammissione delle prove come richieste, necessarie e rilevanti per dimostrare l'inadempimento del professionista.
Il motivo è infondato.
Ed invero - premesso che la restituzione del corrispettivo presuppone o l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti per inadempimento del convenuto o la declaratoria di nullità dello stesso o la oggettiva mancata debenza del pagamento - si osserva che , con la domanda riconvenzionale formulata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, non Parte_1 aveva chiesto la risoluzione del contratto di consulenza contabile e fiscale stipulato con il , né aveva CP_1 eccepito la nullità dello stesso o il pagamento di un importo non dovuto ex art. 2033 c.c., promuovendo così azioni il cui accoglimento avrebbe determinato proprio gli effetti restitutori da essa richiesti, ma aveva chiesto la restituzione del compenso professionale già versato, pari ad euro 10.304,00, in ragione dell'asserito inadempimento del ragioniere alle obbligazioni contrattuali e, quindi, ai sensi dell'art. 1218 c.c., applicabile anche ai contratti d'opera intellettuale.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di primo grado ha del tutto correttamente qualificato come risarcitoria la domanda riconvenzionale avanzata dalla società in Parte_1 sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Peraltro, anche a voler ipotizzare - in adesione all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione (cfr Cass. civ. ord. n. 24947 del 23.10.2017 e sent. 16.9.2013 n. 21113; 5.10.2009 n.
21230 e 18.6.1992 n. 7518) - che , nel chiedere la restituzione di quanto già versato al a Parte_1 CP_1 titolo di compenso professionale avesse voluto implicitamente proporre una domanda di risoluzione del contratto, va, tuttavia, rilevato che detta volontà non è stata esplicitata dalla difesa della società in nessun atto difensivo e che, comunque, l'unico inadempimento che era stato provato dalla società (peraltro contestato dal , in quanto a suo dire non rientrante nell'incarico ricevuto) atteneva alla ritardata CP_1 comunicazione alla Camera di Commercio dell'apertura della sede della società, che aveva generato una sanzione a carico di quest'ultima dell'importo di euro 154.00, per cui, trattandosi di un inadempimento di scarsa importanza, lo stesso non poteva determinare, ex art. 1455 c.c., la risoluzione del contratto di consulenza fiscale stipulato dalle parti nel 2011, avente ad oggetto la tenuta contabile della società
(regolarmente effettuata) e le incombenze fiscali.
Con riferimento all'asserito inadempimento contrattuale, si osserva, inoltre, che il aveva CP_1 specificatamente contestato le inadempienze contestategli, sostenendo di aver depositato tutte le dichiarazioni e precisando che quelle dei redditi della società di persona e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovevano essere ritenute tempestive anche se depositate nel termine massimo consentito dall'art. 2, comma 1 e 7, del DPR 322/1998 (ovvero nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine fissato al 30 settembre, peraltro, non per sua volontà ma per il ritardo della società nella consegna della documentazione fiscale), come fatto palese dalla mancanza di rilievi da parte della (che, Controparte_2 infatti, non aveva fatto pervenire alcun accertamento fiscale nei confronti della società nei cinque anni successivi al deposito delle dichiarazioni, esaurendo così anche il suo potere sanzionatorio), mentre gli studi di settore non rientravano nell'incarico affidatogli.
Va, infine, rilevata l'inammissibilità delle istanze istruttorie avanzate dalla società in primo grado, Parte_1 che sono state genericamente reiterate dalla stessa in questo grado del giudizio.
Al riguardo, va, infatti, ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità:
1) la reiterazione delle istanze istruttorie in appello presuppone, per essere accolta, una motivata censura dell'error in procedendo del Tribunale con riferimento alla loro mancata assunzione;
2) nel caso in cui il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una richiesta istruttoria, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, per far sì che il giudice di appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva ammissibilità delle richieste istruttorie disattese in primo grado e 3) in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado deve essere specifica, per essere ammissibile (cfr
Cass. civ. ord. n. 19699 del 16.7.2025; n. 16420 del 9.6.2023; n. 11197 del 24.4.2019 e n. 1532 del 22.1.2018).
Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, l'appellante, nell'ambito del primo motivo di gravame dedicato alla responsabilità del , si è limitato ad “insistere per l'ammissione delle prove come richieste, CP_1 necessarie e rilevanti per dimostrare l'inadempimento del professionista” (vd pag. 11 dell'atto di citazione in appello), senza, tuttavia, specificare quali fossero le istanze probatorie che voleva fossero ammesse in questa fase del giudizio e quali i motivi per cui il loro espletamento avrebbe portato ad un diverso esito della decisione.
Pertanto, in assenza di prove in ordine alla condotta inadempiente del ed alla sussistenza di eventuali CP_1 danni derivanti dalla stessa, la decisione del giudice di primo grado di non ravvisare la responsabilità professionale del medesimo appare pienamente condivisibile.
Non si procede all'esame del secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di condannarlo alla rifusione delle spese di lite, in quanto assorbito dalla presente decisione.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(esclusa la fase istruttoria, non espletata), secondo i parametri dello scaglione di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M.
n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.2022).
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 2297/2022 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 28.7.2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese sostenute Parte_1 da nel presente grado di giudizio, liquidando il compenso professionale in totali euro CP_1
3.966,00 (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge.
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2000.
Così decisa in Firenze il 18.7.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dott.ssa Carla Santese) (dr.ssa Dania Mori)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.