Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 24/01/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 2807 2023 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. Ilenia Del Monte in sostituzione dell'Avv.
CARPAGNANO SABINO che discute la causa riportandosi alle difese già spiegate in ricorso, successive difese e reiterate nei verbali di causa e chiede la decisione dell' CP_1
Per l' è presente l'Avv. Marcedone si riporta alle difese di cui alla memoria di CP_1
costituzione e successive difese
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio alle ore 15,40
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 24/01/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 2807/2023 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Sabino Carpagnano giusta procura in atti;
Parte_1
- ricorrente contro rappresentato e difeso dall'Avv.ti Ivano Controparte_2
Marcedone giusta procura in atti.
- resistente
Con ricorso depositato il 22.09.2023, il ricorrente conveniva in giudizio, innanzi all'intestato
CP_ Tribunale, l' al fine di sentire accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca dell'assegno sociale sostitutivo del 17.1.2023 e l'insussistenza dell'indebito di €.
4.965,61 e ed accertare e dichiarare il suo diritto alla percezione dell'assegno sociale sostitutivo;
premetteva di aver “ percepito, a titolo di assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità, la somma mensile di € 374,85 negli anni 2020 e 2021, di € 381,97 nell'anno 2022 e di € 409,87 nell'anno 2023, per tredici mensilità (doc. n.2).
5. Nei predetti anni, i redditi dell'istante sono sempre stati rappresentati dalla pensione estera (pari ad €
6.696,00 nell'anno 2020, € 6.702,00 nell'anno 2021 ed € 6.871,77 nell'anno 2022), dal reddito da casa di abitazione (pari ad € 457,00 annui) e dai redditi di altri immobili (pari ad
€ 266,00 annui), oltre al suddetto assegno, che, com'è noto, non costituisce reddito ai fini del riconoscimento e della misura dell'assegno stesso, al pari del reddito da casa di abitazione, ai sensi dell'art.3, comma 6, della Legge n.335/1995 6. Con nota del 17.1.2023, l' ha CP_1
comunicato al ricorrente che la sua pensione n.07667261 categoria INVCIV è stata ricalcolata dall'1.1.2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020, e che, a seguito del ricalcolo, l'assegno sociale sostitutivo non gli sarebbe spettato per l'anno
2022: con un asserito indebito a suo carico di € 4.965,61 (pari all'assegno sociale mensile moltiplicato per 13 mensilità)”; di aver regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi relativamente agli anni dal 2020 al 2022, con il modello 730, e, comunque, ha inviato all' CP_1 il modello ACQ. RED/T il 3.2.2023, dove ha indicato tutti i suddetti redditi”. Insisteva nell'accoglimento del ricorso attesa l'illegittimità del provvedimento di revoca, ed eccepiva il principio di affidamento dell'istante circa l'esistenza del diritto all'assegno sociale sostitutivo nonché dell'assenza di dolo del ricorrente e la conoscenza e/o, comunque, conoscibilità dei redditi dell'istante da parte dell' . CP_1
CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che, nel contestare le difese avversarie, assumeva la legittimità dell'operato dell'ente e che l'istante aveva omesso la comunicazione dei dati reddituali per l'anno 2018, e comunque, solo su sollecito dell'istituto previdenziale erano stati comunicati oltre il termine fissato;
che in ogni caso, “ un'ulteriore causa fondativa dell'indebito oggetto di contestazione. Come si evince dal modello RED relativo ai redditi del 2021, presentato soltanto in data 03/02/2023, l'odierno ricorrente dichiara espressamente di percepire in merito all'anno 2021, l'ammontare di euro 8.400,00
a titolo di pensione derivante da Stato estero. Da un controllo eseguito presso , CP_3
CP_ (si tratta dei modelli O1M comunicati da controparte e non dall' , emerge, inoltre, che nell'anno in questione il ricorrente ha alienato in data 17/6/2021, per il valore dichiarato di
€ 93.073,00 e per un prezzo valore di € 45.000,00, unitamente ad altre 4 coparti, un fabbricato di sua proprietà”, che dunque il limite reddituale era stato superato, che nella fattispecie non operava il principio dell'assenza di dolo dell'assicurato. Insisteva nel rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante produzione documentale, autorizzate le parti al deposito di note, all'udienza odierna la causa viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto il decidente osserva:
A norma dell'art. 19 L. 118/1971 in sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'età di 65
( oggi 67 anni), sono ammessi al godimento della pensione sociale.
A norma dell'art. 3 comma 6 L. 335/1995, "Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.
I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione…”.
Il ricorrente assume che in caso di trasformazione della pensione di inabilità in assegno sociale, per stabilire se l'assicurato abbia diritto a quest'ultimo non si deve tener conto di limiti di reddito previsti dalla normativa dell'assegno sociale bensì di quelli previsti in materia di inabilità civile e che detto limite per gli anni in contestazione non era stato superato.
“E' invero consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 10972 del
09/08/2001, Rv. 548907 – 01) che l'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale erogata dall' in sostituzione della CP_1 pensione di invalidità corrisposta dal ha, in applicazione dell'art. 19 Controparte_4
della legge 30 marzo 1971, n. 118, carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto , della rivalutazione della posizione patrimoniale CP_2 dell'assistito, costituendo la titolarità della pensione di invalidità sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle condizioni di maggior favore già accertate.” ( cfr. Ord. n. 4924/2024)
Gli invalidi civili totali e i sordi devono far riferimento allo stesso limite reddituale previsto per la concessione della originaria pensione di invalidità civile e della pensione non reversibile che per il 2022, anno in contestazione, era di € 17.050,42).
E' documentato che l'istante, per l'anno 2022 abbia superato, per redditi da pensione
€.8.400,00 e a seguito della vendita di un immobile, il richiamato limite reddituale ( cfr. produzione inps).
Per pacifico orientamento giurisprudenziale “l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, o in caso di dolo comprovato dell'accipiens” (così Cass. Sez. L -,
Sentenza n. 26036 del 15/10/2019; v. anche Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 10642 del
16/04/2019; Cass. Sez. L -, Sentenza n. 28771 del 09/11/2018); ed ancora,“ in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile... "(Cfr. Cass. Ord. n. 24133/21).
Ed ancora “In materia assistenziale qualora si verifichi un indebito si applica la regola, propria del sottosistema assistenziale, che ne esclude la ripetibilità, a condizione, tuttavia, che l'erogazione illegittimamente corrisposta non sia dipesa dall'accipiens e che vi fosse una situazione idonea a generare un suo affidamento” (cfr. C.A di Catania sent. N. 377/2023). Nel caso che ci occupa l'istante, a fronte delle contestazione e allegazioni dell' , non ha CP_1
fornito alcuna prova circa il mancato superamento del limite reddituale richiamato di cui non poteva non avere consapevolezza.
E' pacifico che “è onere del pensionato, in qualità di attore del giudizio instauratosi per ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l' abbia ritenuto CP_1
indebitamente percepito, provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta”( Cass.
Civ. sez, Lav 15550/19) prova che il ricorrente non ha fornito.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso non merita accoglimento e deve dichiararsi la sussistenza dell'indebito a far data della comunicazione del provvedimento di revoca.
L'istante, nonostante la soccombenza, va esonerato dal pagamento delle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 Disp. Att. c.p.c in atti,.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e/o deduzione:
Rigetta il ricorso e dichiara la sussistenza dell'indebito a far data della comunicazione del provvedimento di revoca.
Nulla per le spese
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale alle ore 15,40.
Siracusa 24.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna