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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 24/10/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 113 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2024
promossa da:
(c.f. , nata EL (SU) in data 17 gennaio Parte_1 C.F._1
1938 ed ivi residente nella via Baccarini n. 6, (c.f. Parte_2
), nata DA (SU) in data 29 marzo 1940, e residente in [...]nella C.F._2
via Tofane n. 9, (c.f. ), nata in Parte_3 C.F._3
DA (SU) in data 21 settembre 1942, e residente in [...],
rappresentate e difese, in virtù di procura speciale estesa in calce all'atto di citazione in appello,
dagli avv.ti Nicola Ibba e Ivan Altea, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Ibba in
Cagliari, via del Platano n. 2;
Pagina 1 appellanti
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
01.08.1970, residente in [...], sia in proprio che nella sua qualità di procuratore speciale, giusta procura a più affari ricevuta per atto pubblico dal dott.
, notaio in Senorbì, in data 14.12.2004, repertorio n. 33891, raccolta n. 9731, Persona_1
registrata alla Agenzia Entrate di Cagliari – Ufficio Locale Cagliari 2 - il 16.12.2004 al n. 102418
Serie I, della propria madre signora: (c.f. ), nata a Parte_4 C.F._5
US (SU) il 13.12.1936, residente in [...], entrambe, nella loro qualità di uniche eredi legittime, di (c.f. ); Persona_2 C.F._6
appellato
All'udienza del 10/10/2025 fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione, ai sensi del disposto dell'art. 350 bis c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Appellanti: “la Corte d'Appello adita, voglia: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: -
anche a seguito di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, accertare e dichiarare come la
porzione di immobile situata in EL (CA) via Beccarini 12 in aderenza all'abitazione di
proprietà delle odierne appellanti di Via Beccarini n. 10 EL (individuata in allegati nella
perizia tecnica del Geom. e nell'ordinanza n. 1/2016 Prot. 367 del 04.02.2016 del Persona_3
comune di EL – pag. 3 n. 2 lettera a), abbia causato i gravi danni descritti in espositiva
presso l'immobile di Via Beccarini n. 10 EL (come da allegata perizia tecnica del Geom.
); - per l'effetto, condannare il Sig. (residente in [...]tel Persona_3 Persona_2
Via Baccarini n. 12 e domiciliato presso il proprio tutore Sig.ra in Controparte_1
Guamaggiore, località Monte Maiore n. 1) al risarcimento di tutti i danni provocati nell'immobile
di proprietà delle attrici (sito in EL Via Bec-carini n. 10) e ammontanti a complessivi €
Pagina 2 25.698,76, ovvero negli importi diversi, minori o maggiori, ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
IN OGNI CASO: - con
vittoria di spese, competenze ed onorari del presente gravame e del giudizio di primo grado”.
Appellata: “Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa: in via principale accertare i fatti di causa e, per l'effetto, rigettare il proposto
gravame siccome inammissibile o comunque infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata
istruttoria assumere i provvedimenti relativi all'ulteriore corso del procedimento e, in particolare,
ove ne ritenga la necessità stante la mancata indicazione di mezzi di prova di parte appellante,
ammettere i mezzi istruttori dedotti dalla parte appellata in comparsa di costituzione e di risposta e
nella propria memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e disporre per la loro assunzione;
in
ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente grado del giudizio con la condanna delle
appellanti, anche d'ufficio, al risarcimento del danno in favore delle appellate da responsabilità
aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 3 c.p.c. nella misura da determinarsi in via
equitativa”.
Ragioni di fatto e di diritto
, e convennero in giudizio Pt_1 Parte_2 Parte_3 Persona_2
in persona del tutore al fine di ottenere - in sintesi e per quanto qui ancora Controparte_1
rileva- l'accertamento della natura abusiva della porzione dell'immobile sito in EL, via
Baccarini n. 12, di proprietà della parte convenuta, realizzata in aderenza rispetto alla loro proprietà,
nonché il risarcimento dei danni dalle stesse asseritamente patiti quale conseguenza di tale costruzione particolarmente in corrispondenza delle pareti adiacenti al proprio edificio,
segnatamente per le infiltrazioni d'acqua nelle pareti e nella pavimentazione, tali da rendere l'immobile non più suscettibile di godimento sia in via diretta che indiretta.
Il si costituì e contestò la fondatezza delle domande attoree deducendo – per quanto CP_1
ancora di rilevanza- di aver realizzato la costruzione in aderenza alla proprietà delle attrici negli anni '70-'80, e di aver provveduto, in epoca più recente - al solo fine di rimuovere le barriere
Pagina 3 architettoniche e previa comunicazione all'Autorità Comunale di una dichiarazione di inizio attività
- all'eliminazione di due pilastri esterni che sorreggevano un tetto di copertura in materiale metallico, quest'ultimo sostituito con un tetto, di migliore fattura, realizzato con materiali edili maggiormente indicati. Osservò che stante il lungo tempo trascorso, le lamentate infiltrazioni non potevano derivare dalla copertura di un canale di scolo, come assunto da controparte, giacché in tal caso si sarebbero manifestate molto prima;
piuttosto, considerati i denunziati punti di emersione dell'umidità, vicini al livello del suolo, doveva ipotizzarsi una rottura degli impianti idrici delle attrici, giacché i muri interni al proprio immobile erano invece perfettamente asciutti e privi di lesioni, oltre al fatto che l'immobile delle attrici era vetusto, inutilizzato da tempo e trascurato quanto alle manutenzioni.
La causa venne istruita con prove documentali e con due consulenze tecniche d'ufficio, avendo la parte attrice insistito per il rinnovo della prima, ritenuta non esaustiva né affidabile.
In particolare, al primo Consulente vennero posti i seguenti quesiti: “Esaminati gli atti e la
documentazione prodotta, compiuti tutti gli accertamenti ritenuti più opportuni, previo
sopralluogo: a) descriva il Consulente Tecnico d'ufficio lo stato dell'immobile per cui è causa in
EL, via Baccarini 10; b) accerti la presenza di fenomeni di infiltrazioni e umidità in
corrispondenza delle pareti e della pavimentazione siti in adiacenza alla proprietà dei convenuti e
ne determini le cause;
c) individui gli interventi necessari per l'eliminazione dei fenomeni lamentati
(ove rilevati), stimandone i costi;
d) con quant'altro di utile”. Al secondo Consulente, oltre che i precedenti, fu posto anche l'ulteriore quesito: “… accerti in particolare le caratteristiche e
l'efficienza dei canali di scolo posti al servizio dell'immobile per cui è causa”.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2182 del 26.09.2023, statuì nei seguenti termini: “…definitivamente pronunciando: 1) Rigetta le domande attoree;
2) Pone a carico
delle attrici le spese delle consulenze come già liquidate nel corso dell'istruttoria; 3) Dichiara
tenute e condanna le parti attrici alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta,
Pagina 4 spese che si liquidano in complessivi 5.077,00 € oltre spese generali e accessori di legge;
4) Rigetta
la domanda di condanna ex art 96 c.p.c.”.
***
Il Tribunale ha fondato la decisione su entrambe le consulenze tecniche d'ufficio, la prima svolta dall'ing. , la seconda dall'ing. di cui ha riportato ampi stralci a Persona_4 Persona_5
supporto dell'iter motivazionale seguito: “L'immobile (…) presenta un evidente stato di degrado e
non risulta attualmente utilizzato sebbene (…) costantemente areato dai proprietari. Il degrado
interessa l'intero piano terra, in particolare la parete nord del fabbricato adiacente la proprietà
ma non esclude le pareti divisorie dei diversi ambienti e la parete sud che prospetta sul CP_1
cortile di pertinenza dell'immobile. Le pareti di cui sopra mostrano un distacco della finitura
(intonaco), degrado del corpo murario in pietra e la presenza di diversi interventi di ripristino
della finitura (intonaco) eseguita con l'impiego di prodotti a base cementizia che – con l'obiettivo
di ripristinare l'integrità della parete – hanno piuttosto sigillato e limitato la possibilità del corpo
murario di “respirare” e contribuito al suo degrado. I pavimenti del fabbricato (con buona
probabilità poggianti direttamente sul terreno e privi di un sistema di aerazione come la maggior
parte delle costruzioni storiche) a loro volta mostrano i segni di un evidente degrado dovuto a
presenza di umidità o contatto diretto con la falda acquifera (…)” (cfr. ctu ing. ); “(…) Il Per_4
sopralluogo ha mostrato in maniera inequivocabile la presenza di umidità in corrispondenza delle
pareti orientate a nord e della pavimentazione dei locali della proprietà in adiacenza alla Pt_1
proprietà dei convenuti tuttavia difficoltosa risulta l'individuazione delle cause e/o concause che
hanno determinato tali problematiche (…)” (cfr. ctu ing. ); “(…)l'umidità presente Per_4
nell'immobile non è presente unicamente presso le murature e le pavimentazioni in aderenza alla
proprietà ; di fatto i fenomeni risultano maggiormente accentuati in quanto parete esposta a CP_1
Nord e conseguentemente con scarso soleggiamento. La risalita dell'acqua, nei materiali da
costruzione ed in particolare nei ladiri e materiali lapidei, per capillarità è ben nota. La parete a
contatto con l'acqua si imbibisce fino ad una certa altezza che risulta essere in funzione delle
Pagina 5 proprietà chimico-fisiche del materiale e della presenza della quantità d'acqua (…)” (cfr. ctu ing.
; “(…) le cause delle infiltrazioni nell'immobile della Sig.ra sono determinate Per_5 Pt_1
da fenomeni di risalita capillare presso le strutture murarie, con distacchi di intonaco, soprattutto
lungo le pareti esposte a nord;
inoltre, risulta evidente la presenza di una forte umidità di risalita
anche nelle pavimentazioni, laddove sono presenti numerosi fenomeni di efflorescenza,
caratteristici proprio di quanto sopra esposto. Si rileva infine, a maggior supporto di quanto
espresso, che anche le pareti non in aderenza con la proprietà sono soggette a CP_1
manifestazioni di umidità determinata da fenomeni di risalita capillare che sicuramente negli anni,
anche a causa di un limitato utilizzo dell'immobile e scarsa aerazione dello stesso stanno
evidenziandosi in maniera sempre più corposa e andranno sempre più ad evidenziarsi” (cfr. ctu ing. . “(…) la presenza di umidità è determinata dall'umidità di risalita sia nelle pareti Per_5
(realizzate ricordiamo in ladiri e pietra e sicuramente prive di guaina tagliamuro) sia nelle
pavimentazioni al piano terra. L'insalubrità degli ambienti è amplificata laddove non vi è un
costante ricambio d'aria e comunque soprattutto nelle pareti esposte a Nord che corrispondono a
quelle in aderenza tra le parti. Si ribadisce che l'intervento da porre in essere è quello legato
all'eliminazione della risalita capillare sulle murature e sulle pavimentazioni” (cfr. ctu ing.
. Per_5
Sulla scorta di siffatte, concordi risultanze peritali, il Tribunale ha quindi concluso che le infiltrazioni presenti nell'immobile fossero riconducibili principalmente alla sua vetustà e al fenomeno dell'umidità di risalita, non essendovi evidenze, per converso, che le opere realizzate dal avessero arrecato alcun apporto causale. CP_1
***
Vitalia, e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_2 Parte_3
chiedendone la riforma in relazione al negato risarcimento dei danni, sollecitando, a supporto, la nomina di un nuovo C.T.U.
Pagina 6 Hanno anzitutto lamentato le appellanti che il Giudice di primo grado si sarebbe limitato a riportare, in modo acritico, le conclusioni del consulente ing. , il quale, eseguendo il Per_4
sopralluogo senza alcuna indagine invasiva dei fabbricati esaminati, sarebbe pervenuto a conclusioni probabilistiche e avrebbe, inoltre, citando i manuali di recupero storici, elencato quelle che sarebbero potute essere le cause concorrenti al degrado fotografato.
In secondo luogo, il Giudice non avrebbe attribuito la necessaria rilevanza al fatto che l'ing.
con riferimento al locale di proprietà aveva evidenziato che il fabbricato costruito Per_5 CP_1
in aderenza alla proprietà delle appellanti “risulta realizzato con tecniche costruttive moderne”.
Secondo la parte appellante, il Tribunale avrebbe errato nell'accogliere le conclusioni cui erano pervenuti entrambi i consulenti secondo cui i danni lamentati sarebbero stati riconducibili “ alla
vetustà dell'immobile (e quindi alle modalità di edificazione delle stesse) e al fenomeno della c.d.
umidità da risalita e che non vi sono evidenze che le opere realizzate dal confinante abbiano avuto
un apporto causale nella vicenda per cui è causa.”.
Non potrebbe, inoltre, essere condivisa l'affermazione del Giudice di primo grado secondo cui
“le modifiche in questione risultano essere state realizzate tra il 1962 e il 1980, ragione per cui non
è dato sapere per quale ragione i lamentati fenomeni si siano presentati a distanza di almeno 30
anni”. Tale affermazione deriverebbe dall'errato presupposto per cui il manufatto sarebbe stato realizzato in tale arco temporale. Allo stesso modo, sarebbe del tutto erronea l'affermazione del
Tribunale secondo cui “acclarato anche dagli accertamenti del Comune di Pimentale (doc. 3 di
parte attrice) – [che] le modifiche in questione risultano essere state realizzate tra il 1962 e il 1980
[…]”, in quanto da tale documento emergerebbe, in realtà, che era stata la signora Controparte_1
a riferire al Comune di EL che le opere di ampliamento erano state realizzate in un
[...]
momento precedente al 1967 e solo minimamente nel 1980.
Infine, il Giudice si sarebbe appiattito, inspiegabilmente, sulle risultanze di relazione peritali
che non hanno in alcun modo supporto tecnico-strumentale, riconducendo erroneamente i fenomeni dannosi alla vetustà dell'immobile. La vetustà, secondo l'appellante, non sarebbe causa delle
Pagina 7 infiltrazioni, bensì la ragione dell'intensità dell'espansione ed estensione delle infiltrazioni. Ha
rilevato l'appellante che I materiali costruttivi (ladiri e pietra) hanno, a parere dei ctu, amplificato
e favorito una maggiore estensione delle infiltrazioni. Che è cosa ben diversa da considerarli come
causa di infiltrazioni. Allo stesso modo, anche il fenomeno dell'umidità da risalita non sarebbe una causa, quanto piuttosto un effetto di una causa che, proprio per le negligenze dei consulenti che si
sono succeduti, non è stata accertata.
***
Si premette che non costituiscono oggetto di gravame le questioni (su cui difatti, non ci si è
soffermati nell'espositiva) relative:
1. all'abusività dell'immobile;
2. al disconoscimento della scrittura con la quale sarebbe stata costituita una servitù di stillicidio delle acque piovane provenienti dal tetto dell'edificio di proprietà
delle attrici;
3. alla prescrizione della predetta servitù.
Ciò posto, l'appello è infondato.
Non colgono nel segno le censure svolte dalle appellanti, che neppure attraverso la consulenza di parte hanno prospettato elementi idonei a confutare le conclusioni cui sono pervenute le due consulenze tecniche d'ufficio, sostanzialmente concordanti fra loro, salvo profilare mere astratte ipotesi non fondate su argomenti di rilievo che possano giustificare un terzo rinnovo delle operazioni peritali.
Entrambe le consulenze, infatti, svolte dagli ingegneri e con argomentazioni Per_4 Per_5
esaustive, dettagliate e precise, hanno escluso la sussistenza di un nesso causale tra le modalità
costruttive della porzione realizzata in aderenza dal e i danni lamentati. Conclusioni che, CP_1
contrariamente a quanto lamentato dalle appellanti, non sono state oggetto di acritica adesione da parte del Tribunale, che ne ha motivatamente e adeguatamente valorizzato gli elementi tecnici e fattuali emersi, ponendoli a supporto delle conclusioni cui è pervenuto. D'altra parte, insegna l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che quando il giudice non possiede le necessarie cognizioni tecnico-scientifiche per ricostruire e comprendere la fattispecie concreta nella
Pagina 8 sua determinazione ed evoluzione, pur essendo “peritus peritorum”, deve necessariamente fare ricorso ad una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova, sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argomentando su basi tecnico-scientifiche e logiche (Cass. Ord. n.
31251/2023).
In particolare, l'ing. ha osservato che “Il sopralluogo ha mostrato in maniera Per_4
inequivocabile la presenza di umidità in corrispondenza delle pareti orientate a nord e della
pavimentazione dei locali della proprietà in adiacenza alla proprietà dei convenuti Pt_1
tuttavia difficoltosa risulta l'individuazione delle cause e/o concause che hanno determinato tali
problematiche. Il degrado si riscontra difatti anche lungo le pareti che dividono i diversi ambienti e
lungo il muro perimetrale esposto a sud (in condizioni ottimali per il soleggiamento delle superfici
e del corpo murario) e prospiciente il cortile (proprietà )”. Pt_1
Analogamente, l'ing. ha evidenziato che l'umidità non è presente unicamente presso le Per_5
murature e le pavimentazioni in aderenza alla proprietà potendosi, al contrario, verificare CP_1
che sono presenti segni di infiltrazioni e umidità in gran parte dell'immobile di proprietà Pt_1
(cfr. ctu pag. 8).
Per quanto concerne le cause delle infiltrazioni, l'ing. ha precisato che esse “sono Per_5
determinate da fenomeni di risalita capillare presso le strutture murarie che, soprattutto lungo le
pareti esposte a Nord, presentano addirittura distacchi di intonaco. Ma non solo nelle pareti
esposte a Nord in quanto distacchi di intonaco sono presenti anche nelle murature divisorie dei
locali. Inoltre risulta evidente la presenza di una forte umidità di risalita anche nelle
pavimentazioni (VEDASI ALLEGATO FOTOGRAFICO), laddove sono presenti numerosi fenomeni
di efflorescenza, caratteristici proprio di quanto sopra esposto. Si rileva infine, a maggior supporto
di quanto espresso, che anche le pareti non in aderenza con la proprietà sono soggette a CP_1
manifestazioni di umidità determinata da fenomeni di risalita capillare che sicuramente negli anni,
anche a causa di un limitato utilizzo dell'immobile e scarsa aerazione dello stesso stanno
Pagina 9 evidenziandosi in maniera sempre più corposa e andranno sempre più ad evidenziarsi” (cfr. ctu ing. pag. 8). Per_5
Il Consulente, inoltre, puntualmente replicando alle osservazioni del Consulente di parte attrice,
geom. , in particolare facendo rilevare di aver già evidenziato in perizia che Persona_3
l'umidità presente nelle pareti è determinata dalla risalita dell'acqua per capillarità (fenomeni
accentuati in quanti pareti realizzate in ladiri e materiali lapidei). Il CTP evidenzia la realizzazione
di un vano sopra la canala, a detta dello stesso di proprietà della ricorrente, ma non indica che lo
stesso risulta adeguatamente impermeabilizzato e che possiede un contromuro. Inoltre si evidenzia
che la pendenza della canala, sia quella coperta che quella lasciata a cielo aperto, presenta
adeguata pendenza allo smaltimento delle acque meteoriche e non sono presenti ristagni nella
stessa. Si ribadisce inoltre che la mancanza di arieggiamento dei locali, di fatto l'immobile della
ricorrente è inutilizzato da tempo, e l'esposizione a Nord della parete che maggiormente, ma non
solo, presenta distacchi d'intonaco sono sicuramente circostanze che aggravano la risalita per
capillarità in dette pareti. Altresì si ricorda che anche nelle altre pareti dell'immobile sono presenti
segni di risalita capillare e fenomeni di umidità diffusa;
con anche distacchi di intonaco (cfr. ctu ing. pag. 12). Per_5
Ancora, con riferimento al canale di scolo al servizio della falda di copertura del proprio immobile, le appellanti non hanno fornito argomentazioni idonee a confutare le conclusioni dell'ing. secondo cui il pilastro, pur restringendo leggermente il canale di scolo, non Per_5
impedisce particolarmente il regolare deflusso delle acque (cfr. ctu ing. pag. 8), dovendosi Per_5
conseguentemente ritenere tale valutazione pienamente attendibile e ragionevole.
L'ing. - in replica a quanto evidenziato dal Consulente di parte attrice (“- ….trovano Per_5
verosimilmente riscontro nella mancanza della canaletta di scolo per lo stillicidio delle acque, che
è venuta meno quando la proprietà confinante ha edificato il corpo in adiacenza alla casa dei
, in quanto con tale costruzione oltre ad essere stata coperta la canaletta di scolo, si è Pt_1
creata anche una intercapedine tra le due proprietà…..- Non è da escludere una possibile perdita
Pagina 10 d'acqua degli impianti della casa confinate, in quanto anche in questo caso detti problemi si
manifesterebbero nell'immobile di proprietà ”) – ha ulteriormente chiarito quanto segue: Pt_1
“Lo stesso, come già precedentemente indicato non mette in relazione la copertura di una canaletta
di scolo, tra l'altro con un immobile adeguatamente impermeabilizzato e che presenta un canale di
gronda completo intorno alla copertura con pendenza verso la proprietà laddove è presente CP_1
anche il discendente, con l'umidità presente all'interno dell'immobile di proprietà . Pt_1
Inoltre all'interno del corpo aggiunto di proprietà non è presente assolutamente umidità. CP_1
E' assolutamente da escludere una possibile perdita d'acqua dagli impianti della casa confinante
in quanto nessun impianto è ubicato in prossimità delle murature in aderenza. Sono presenti solo
semplici stanze”. Ha ribadito, inoltre, che la presenza di umidità è determinata dall'umidità di
risalita sia nelle pareti (realizzate ricordiamo in ladiri e pietra e sicuramente prive di guaina
tagliamuro) sia nelle pavimentazioni al piano terra. L'insalubrità degli ambienti è amplificata
laddove non vi è un costante ricambio d'aria e comunque soprattutto nelle pareti esposte a Nord
che corrispondono a quelle in aderenza tra le parti (cfr. ctu ing. pag. 9) Per_5
Priva di rilievo, infine, è l'argomentazione (peraltro non dirimente in ogni caso, stante quanto accertato dai tecnici incaricati) delle appellanti secondo cui il giudice avrebbe errato nell'affermare che sarebbe stato “acclarato anche dagli accertamenti del Comune di EL (doc. 3 di parte
attrice) – [che] le modifiche in questione risultano essere state realizzate tra il 1962 e il 1980
[…]”, in quanto da tale documento emergerebbe che era stata la signora a Controparte_1
riferire al Comune di EL che le opere di ampliamento erano state realizzate in un momento precedente al 1967 e solo minimamente nel 1980.
Ebbene, l'ordinanza del responsabile del servizio tecnico n. 1/2016 (doc. 3 parte attrice), lungi dal limitarsi a riportare quanto riferito dalla signora ha invece accertato, Controparte_1
tra le altre cose, che le opere abusive “come comunicato in data 28.01.2016 prot. 270 dalla signora
sono state realizzate presuntivamente tra il 1962 e il 1964 in Controparte_1
Pagina 11 concomitanza con l'ampliamento di cui al nulla osta del 1962 e, minimamente, verso il 1980” (cfr.
doc. 3 pag. 3).
Conseguentemente, deve essere pienamente condivisa la conclusione cui è pervenuto il giudice di primo grado secondo cui non vi sono evidenze che le opere realizzate dal abbiano avuto CP_1
un apporto causale nella vicenda e che la presenza di infiltrazioni nell'immobile delle attrici sia dunque riconducibile alla vetustà dell'immobile e, più nello specifico, al fenomeno della c.d.
umidità di risalita.
Per tali ragioni, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento allo scaglione di valore da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, applicando i valori medi, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma
17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto da , e avverso la Pt_1 Parte_2 Parte_3
sentenza n. 2182 del 26.09.2023 del Tribunale di Cagliari;
- condanna , e , in solido, alla rifusione, in Pt_1 Parte_2 Parte_3
favore di e , delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 Parte_4
liquida in € 3,397,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR
n.115/2002, per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
Pagina 12 unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 22 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 113 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2024
promossa da:
(c.f. , nata EL (SU) in data 17 gennaio Parte_1 C.F._1
1938 ed ivi residente nella via Baccarini n. 6, (c.f. Parte_2
), nata DA (SU) in data 29 marzo 1940, e residente in [...]nella C.F._2
via Tofane n. 9, (c.f. ), nata in Parte_3 C.F._3
DA (SU) in data 21 settembre 1942, e residente in [...],
rappresentate e difese, in virtù di procura speciale estesa in calce all'atto di citazione in appello,
dagli avv.ti Nicola Ibba e Ivan Altea, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Ibba in
Cagliari, via del Platano n. 2;
Pagina 1 appellanti
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
01.08.1970, residente in [...], sia in proprio che nella sua qualità di procuratore speciale, giusta procura a più affari ricevuta per atto pubblico dal dott.
, notaio in Senorbì, in data 14.12.2004, repertorio n. 33891, raccolta n. 9731, Persona_1
registrata alla Agenzia Entrate di Cagliari – Ufficio Locale Cagliari 2 - il 16.12.2004 al n. 102418
Serie I, della propria madre signora: (c.f. ), nata a Parte_4 C.F._5
US (SU) il 13.12.1936, residente in [...], entrambe, nella loro qualità di uniche eredi legittime, di (c.f. ); Persona_2 C.F._6
appellato
All'udienza del 10/10/2025 fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione, ai sensi del disposto dell'art. 350 bis c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Appellanti: “la Corte d'Appello adita, voglia: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: -
anche a seguito di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, accertare e dichiarare come la
porzione di immobile situata in EL (CA) via Beccarini 12 in aderenza all'abitazione di
proprietà delle odierne appellanti di Via Beccarini n. 10 EL (individuata in allegati nella
perizia tecnica del Geom. e nell'ordinanza n. 1/2016 Prot. 367 del 04.02.2016 del Persona_3
comune di EL – pag. 3 n. 2 lettera a), abbia causato i gravi danni descritti in espositiva
presso l'immobile di Via Beccarini n. 10 EL (come da allegata perizia tecnica del Geom.
); - per l'effetto, condannare il Sig. (residente in [...]tel Persona_3 Persona_2
Via Baccarini n. 12 e domiciliato presso il proprio tutore Sig.ra in Controparte_1
Guamaggiore, località Monte Maiore n. 1) al risarcimento di tutti i danni provocati nell'immobile
di proprietà delle attrici (sito in EL Via Bec-carini n. 10) e ammontanti a complessivi €
Pagina 2 25.698,76, ovvero negli importi diversi, minori o maggiori, ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
IN OGNI CASO: - con
vittoria di spese, competenze ed onorari del presente gravame e del giudizio di primo grado”.
Appellata: “Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa: in via principale accertare i fatti di causa e, per l'effetto, rigettare il proposto
gravame siccome inammissibile o comunque infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata
istruttoria assumere i provvedimenti relativi all'ulteriore corso del procedimento e, in particolare,
ove ne ritenga la necessità stante la mancata indicazione di mezzi di prova di parte appellante,
ammettere i mezzi istruttori dedotti dalla parte appellata in comparsa di costituzione e di risposta e
nella propria memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. e disporre per la loro assunzione;
in
ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente grado del giudizio con la condanna delle
appellanti, anche d'ufficio, al risarcimento del danno in favore delle appellate da responsabilità
aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 3 c.p.c. nella misura da determinarsi in via
equitativa”.
Ragioni di fatto e di diritto
, e convennero in giudizio Pt_1 Parte_2 Parte_3 Persona_2
in persona del tutore al fine di ottenere - in sintesi e per quanto qui ancora Controparte_1
rileva- l'accertamento della natura abusiva della porzione dell'immobile sito in EL, via
Baccarini n. 12, di proprietà della parte convenuta, realizzata in aderenza rispetto alla loro proprietà,
nonché il risarcimento dei danni dalle stesse asseritamente patiti quale conseguenza di tale costruzione particolarmente in corrispondenza delle pareti adiacenti al proprio edificio,
segnatamente per le infiltrazioni d'acqua nelle pareti e nella pavimentazione, tali da rendere l'immobile non più suscettibile di godimento sia in via diretta che indiretta.
Il si costituì e contestò la fondatezza delle domande attoree deducendo – per quanto CP_1
ancora di rilevanza- di aver realizzato la costruzione in aderenza alla proprietà delle attrici negli anni '70-'80, e di aver provveduto, in epoca più recente - al solo fine di rimuovere le barriere
Pagina 3 architettoniche e previa comunicazione all'Autorità Comunale di una dichiarazione di inizio attività
- all'eliminazione di due pilastri esterni che sorreggevano un tetto di copertura in materiale metallico, quest'ultimo sostituito con un tetto, di migliore fattura, realizzato con materiali edili maggiormente indicati. Osservò che stante il lungo tempo trascorso, le lamentate infiltrazioni non potevano derivare dalla copertura di un canale di scolo, come assunto da controparte, giacché in tal caso si sarebbero manifestate molto prima;
piuttosto, considerati i denunziati punti di emersione dell'umidità, vicini al livello del suolo, doveva ipotizzarsi una rottura degli impianti idrici delle attrici, giacché i muri interni al proprio immobile erano invece perfettamente asciutti e privi di lesioni, oltre al fatto che l'immobile delle attrici era vetusto, inutilizzato da tempo e trascurato quanto alle manutenzioni.
La causa venne istruita con prove documentali e con due consulenze tecniche d'ufficio, avendo la parte attrice insistito per il rinnovo della prima, ritenuta non esaustiva né affidabile.
In particolare, al primo Consulente vennero posti i seguenti quesiti: “Esaminati gli atti e la
documentazione prodotta, compiuti tutti gli accertamenti ritenuti più opportuni, previo
sopralluogo: a) descriva il Consulente Tecnico d'ufficio lo stato dell'immobile per cui è causa in
EL, via Baccarini 10; b) accerti la presenza di fenomeni di infiltrazioni e umidità in
corrispondenza delle pareti e della pavimentazione siti in adiacenza alla proprietà dei convenuti e
ne determini le cause;
c) individui gli interventi necessari per l'eliminazione dei fenomeni lamentati
(ove rilevati), stimandone i costi;
d) con quant'altro di utile”. Al secondo Consulente, oltre che i precedenti, fu posto anche l'ulteriore quesito: “… accerti in particolare le caratteristiche e
l'efficienza dei canali di scolo posti al servizio dell'immobile per cui è causa”.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 2182 del 26.09.2023, statuì nei seguenti termini: “…definitivamente pronunciando: 1) Rigetta le domande attoree;
2) Pone a carico
delle attrici le spese delle consulenze come già liquidate nel corso dell'istruttoria; 3) Dichiara
tenute e condanna le parti attrici alla rifusione delle spese di lite in favore della parte convenuta,
Pagina 4 spese che si liquidano in complessivi 5.077,00 € oltre spese generali e accessori di legge;
4) Rigetta
la domanda di condanna ex art 96 c.p.c.”.
***
Il Tribunale ha fondato la decisione su entrambe le consulenze tecniche d'ufficio, la prima svolta dall'ing. , la seconda dall'ing. di cui ha riportato ampi stralci a Persona_4 Persona_5
supporto dell'iter motivazionale seguito: “L'immobile (…) presenta un evidente stato di degrado e
non risulta attualmente utilizzato sebbene (…) costantemente areato dai proprietari. Il degrado
interessa l'intero piano terra, in particolare la parete nord del fabbricato adiacente la proprietà
ma non esclude le pareti divisorie dei diversi ambienti e la parete sud che prospetta sul CP_1
cortile di pertinenza dell'immobile. Le pareti di cui sopra mostrano un distacco della finitura
(intonaco), degrado del corpo murario in pietra e la presenza di diversi interventi di ripristino
della finitura (intonaco) eseguita con l'impiego di prodotti a base cementizia che – con l'obiettivo
di ripristinare l'integrità della parete – hanno piuttosto sigillato e limitato la possibilità del corpo
murario di “respirare” e contribuito al suo degrado. I pavimenti del fabbricato (con buona
probabilità poggianti direttamente sul terreno e privi di un sistema di aerazione come la maggior
parte delle costruzioni storiche) a loro volta mostrano i segni di un evidente degrado dovuto a
presenza di umidità o contatto diretto con la falda acquifera (…)” (cfr. ctu ing. ); “(…) Il Per_4
sopralluogo ha mostrato in maniera inequivocabile la presenza di umidità in corrispondenza delle
pareti orientate a nord e della pavimentazione dei locali della proprietà in adiacenza alla Pt_1
proprietà dei convenuti tuttavia difficoltosa risulta l'individuazione delle cause e/o concause che
hanno determinato tali problematiche (…)” (cfr. ctu ing. ); “(…)l'umidità presente Per_4
nell'immobile non è presente unicamente presso le murature e le pavimentazioni in aderenza alla
proprietà ; di fatto i fenomeni risultano maggiormente accentuati in quanto parete esposta a CP_1
Nord e conseguentemente con scarso soleggiamento. La risalita dell'acqua, nei materiali da
costruzione ed in particolare nei ladiri e materiali lapidei, per capillarità è ben nota. La parete a
contatto con l'acqua si imbibisce fino ad una certa altezza che risulta essere in funzione delle
Pagina 5 proprietà chimico-fisiche del materiale e della presenza della quantità d'acqua (…)” (cfr. ctu ing.
; “(…) le cause delle infiltrazioni nell'immobile della Sig.ra sono determinate Per_5 Pt_1
da fenomeni di risalita capillare presso le strutture murarie, con distacchi di intonaco, soprattutto
lungo le pareti esposte a nord;
inoltre, risulta evidente la presenza di una forte umidità di risalita
anche nelle pavimentazioni, laddove sono presenti numerosi fenomeni di efflorescenza,
caratteristici proprio di quanto sopra esposto. Si rileva infine, a maggior supporto di quanto
espresso, che anche le pareti non in aderenza con la proprietà sono soggette a CP_1
manifestazioni di umidità determinata da fenomeni di risalita capillare che sicuramente negli anni,
anche a causa di un limitato utilizzo dell'immobile e scarsa aerazione dello stesso stanno
evidenziandosi in maniera sempre più corposa e andranno sempre più ad evidenziarsi” (cfr. ctu ing. . “(…) la presenza di umidità è determinata dall'umidità di risalita sia nelle pareti Per_5
(realizzate ricordiamo in ladiri e pietra e sicuramente prive di guaina tagliamuro) sia nelle
pavimentazioni al piano terra. L'insalubrità degli ambienti è amplificata laddove non vi è un
costante ricambio d'aria e comunque soprattutto nelle pareti esposte a Nord che corrispondono a
quelle in aderenza tra le parti. Si ribadisce che l'intervento da porre in essere è quello legato
all'eliminazione della risalita capillare sulle murature e sulle pavimentazioni” (cfr. ctu ing.
. Per_5
Sulla scorta di siffatte, concordi risultanze peritali, il Tribunale ha quindi concluso che le infiltrazioni presenti nell'immobile fossero riconducibili principalmente alla sua vetustà e al fenomeno dell'umidità di risalita, non essendovi evidenze, per converso, che le opere realizzate dal avessero arrecato alcun apporto causale. CP_1
***
Vitalia, e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_2 Parte_3
chiedendone la riforma in relazione al negato risarcimento dei danni, sollecitando, a supporto, la nomina di un nuovo C.T.U.
Pagina 6 Hanno anzitutto lamentato le appellanti che il Giudice di primo grado si sarebbe limitato a riportare, in modo acritico, le conclusioni del consulente ing. , il quale, eseguendo il Per_4
sopralluogo senza alcuna indagine invasiva dei fabbricati esaminati, sarebbe pervenuto a conclusioni probabilistiche e avrebbe, inoltre, citando i manuali di recupero storici, elencato quelle che sarebbero potute essere le cause concorrenti al degrado fotografato.
In secondo luogo, il Giudice non avrebbe attribuito la necessaria rilevanza al fatto che l'ing.
con riferimento al locale di proprietà aveva evidenziato che il fabbricato costruito Per_5 CP_1
in aderenza alla proprietà delle appellanti “risulta realizzato con tecniche costruttive moderne”.
Secondo la parte appellante, il Tribunale avrebbe errato nell'accogliere le conclusioni cui erano pervenuti entrambi i consulenti secondo cui i danni lamentati sarebbero stati riconducibili “ alla
vetustà dell'immobile (e quindi alle modalità di edificazione delle stesse) e al fenomeno della c.d.
umidità da risalita e che non vi sono evidenze che le opere realizzate dal confinante abbiano avuto
un apporto causale nella vicenda per cui è causa.”.
Non potrebbe, inoltre, essere condivisa l'affermazione del Giudice di primo grado secondo cui
“le modifiche in questione risultano essere state realizzate tra il 1962 e il 1980, ragione per cui non
è dato sapere per quale ragione i lamentati fenomeni si siano presentati a distanza di almeno 30
anni”. Tale affermazione deriverebbe dall'errato presupposto per cui il manufatto sarebbe stato realizzato in tale arco temporale. Allo stesso modo, sarebbe del tutto erronea l'affermazione del
Tribunale secondo cui “acclarato anche dagli accertamenti del Comune di Pimentale (doc. 3 di
parte attrice) – [che] le modifiche in questione risultano essere state realizzate tra il 1962 e il 1980
[…]”, in quanto da tale documento emergerebbe, in realtà, che era stata la signora Controparte_1
a riferire al Comune di EL che le opere di ampliamento erano state realizzate in un
[...]
momento precedente al 1967 e solo minimamente nel 1980.
Infine, il Giudice si sarebbe appiattito, inspiegabilmente, sulle risultanze di relazione peritali
che non hanno in alcun modo supporto tecnico-strumentale, riconducendo erroneamente i fenomeni dannosi alla vetustà dell'immobile. La vetustà, secondo l'appellante, non sarebbe causa delle
Pagina 7 infiltrazioni, bensì la ragione dell'intensità dell'espansione ed estensione delle infiltrazioni. Ha
rilevato l'appellante che I materiali costruttivi (ladiri e pietra) hanno, a parere dei ctu, amplificato
e favorito una maggiore estensione delle infiltrazioni. Che è cosa ben diversa da considerarli come
causa di infiltrazioni. Allo stesso modo, anche il fenomeno dell'umidità da risalita non sarebbe una causa, quanto piuttosto un effetto di una causa che, proprio per le negligenze dei consulenti che si
sono succeduti, non è stata accertata.
***
Si premette che non costituiscono oggetto di gravame le questioni (su cui difatti, non ci si è
soffermati nell'espositiva) relative:
1. all'abusività dell'immobile;
2. al disconoscimento della scrittura con la quale sarebbe stata costituita una servitù di stillicidio delle acque piovane provenienti dal tetto dell'edificio di proprietà
delle attrici;
3. alla prescrizione della predetta servitù.
Ciò posto, l'appello è infondato.
Non colgono nel segno le censure svolte dalle appellanti, che neppure attraverso la consulenza di parte hanno prospettato elementi idonei a confutare le conclusioni cui sono pervenute le due consulenze tecniche d'ufficio, sostanzialmente concordanti fra loro, salvo profilare mere astratte ipotesi non fondate su argomenti di rilievo che possano giustificare un terzo rinnovo delle operazioni peritali.
Entrambe le consulenze, infatti, svolte dagli ingegneri e con argomentazioni Per_4 Per_5
esaustive, dettagliate e precise, hanno escluso la sussistenza di un nesso causale tra le modalità
costruttive della porzione realizzata in aderenza dal e i danni lamentati. Conclusioni che, CP_1
contrariamente a quanto lamentato dalle appellanti, non sono state oggetto di acritica adesione da parte del Tribunale, che ne ha motivatamente e adeguatamente valorizzato gli elementi tecnici e fattuali emersi, ponendoli a supporto delle conclusioni cui è pervenuto. D'altra parte, insegna l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che quando il giudice non possiede le necessarie cognizioni tecnico-scientifiche per ricostruire e comprendere la fattispecie concreta nella
Pagina 8 sua determinazione ed evoluzione, pur essendo “peritus peritorum”, deve necessariamente fare ricorso ad una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale fonte oggettiva di prova, sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili, in ogni caso argomentando su basi tecnico-scientifiche e logiche (Cass. Ord. n.
31251/2023).
In particolare, l'ing. ha osservato che “Il sopralluogo ha mostrato in maniera Per_4
inequivocabile la presenza di umidità in corrispondenza delle pareti orientate a nord e della
pavimentazione dei locali della proprietà in adiacenza alla proprietà dei convenuti Pt_1
tuttavia difficoltosa risulta l'individuazione delle cause e/o concause che hanno determinato tali
problematiche. Il degrado si riscontra difatti anche lungo le pareti che dividono i diversi ambienti e
lungo il muro perimetrale esposto a sud (in condizioni ottimali per il soleggiamento delle superfici
e del corpo murario) e prospiciente il cortile (proprietà )”. Pt_1
Analogamente, l'ing. ha evidenziato che l'umidità non è presente unicamente presso le Per_5
murature e le pavimentazioni in aderenza alla proprietà potendosi, al contrario, verificare CP_1
che sono presenti segni di infiltrazioni e umidità in gran parte dell'immobile di proprietà Pt_1
(cfr. ctu pag. 8).
Per quanto concerne le cause delle infiltrazioni, l'ing. ha precisato che esse “sono Per_5
determinate da fenomeni di risalita capillare presso le strutture murarie che, soprattutto lungo le
pareti esposte a Nord, presentano addirittura distacchi di intonaco. Ma non solo nelle pareti
esposte a Nord in quanto distacchi di intonaco sono presenti anche nelle murature divisorie dei
locali. Inoltre risulta evidente la presenza di una forte umidità di risalita anche nelle
pavimentazioni (VEDASI ALLEGATO FOTOGRAFICO), laddove sono presenti numerosi fenomeni
di efflorescenza, caratteristici proprio di quanto sopra esposto. Si rileva infine, a maggior supporto
di quanto espresso, che anche le pareti non in aderenza con la proprietà sono soggette a CP_1
manifestazioni di umidità determinata da fenomeni di risalita capillare che sicuramente negli anni,
anche a causa di un limitato utilizzo dell'immobile e scarsa aerazione dello stesso stanno
Pagina 9 evidenziandosi in maniera sempre più corposa e andranno sempre più ad evidenziarsi” (cfr. ctu ing. pag. 8). Per_5
Il Consulente, inoltre, puntualmente replicando alle osservazioni del Consulente di parte attrice,
geom. , in particolare facendo rilevare di aver già evidenziato in perizia che Persona_3
l'umidità presente nelle pareti è determinata dalla risalita dell'acqua per capillarità (fenomeni
accentuati in quanti pareti realizzate in ladiri e materiali lapidei). Il CTP evidenzia la realizzazione
di un vano sopra la canala, a detta dello stesso di proprietà della ricorrente, ma non indica che lo
stesso risulta adeguatamente impermeabilizzato e che possiede un contromuro. Inoltre si evidenzia
che la pendenza della canala, sia quella coperta che quella lasciata a cielo aperto, presenta
adeguata pendenza allo smaltimento delle acque meteoriche e non sono presenti ristagni nella
stessa. Si ribadisce inoltre che la mancanza di arieggiamento dei locali, di fatto l'immobile della
ricorrente è inutilizzato da tempo, e l'esposizione a Nord della parete che maggiormente, ma non
solo, presenta distacchi d'intonaco sono sicuramente circostanze che aggravano la risalita per
capillarità in dette pareti. Altresì si ricorda che anche nelle altre pareti dell'immobile sono presenti
segni di risalita capillare e fenomeni di umidità diffusa;
con anche distacchi di intonaco (cfr. ctu ing. pag. 12). Per_5
Ancora, con riferimento al canale di scolo al servizio della falda di copertura del proprio immobile, le appellanti non hanno fornito argomentazioni idonee a confutare le conclusioni dell'ing. secondo cui il pilastro, pur restringendo leggermente il canale di scolo, non Per_5
impedisce particolarmente il regolare deflusso delle acque (cfr. ctu ing. pag. 8), dovendosi Per_5
conseguentemente ritenere tale valutazione pienamente attendibile e ragionevole.
L'ing. - in replica a quanto evidenziato dal Consulente di parte attrice (“- ….trovano Per_5
verosimilmente riscontro nella mancanza della canaletta di scolo per lo stillicidio delle acque, che
è venuta meno quando la proprietà confinante ha edificato il corpo in adiacenza alla casa dei
, in quanto con tale costruzione oltre ad essere stata coperta la canaletta di scolo, si è Pt_1
creata anche una intercapedine tra le due proprietà…..- Non è da escludere una possibile perdita
Pagina 10 d'acqua degli impianti della casa confinate, in quanto anche in questo caso detti problemi si
manifesterebbero nell'immobile di proprietà ”) – ha ulteriormente chiarito quanto segue: Pt_1
“Lo stesso, come già precedentemente indicato non mette in relazione la copertura di una canaletta
di scolo, tra l'altro con un immobile adeguatamente impermeabilizzato e che presenta un canale di
gronda completo intorno alla copertura con pendenza verso la proprietà laddove è presente CP_1
anche il discendente, con l'umidità presente all'interno dell'immobile di proprietà . Pt_1
Inoltre all'interno del corpo aggiunto di proprietà non è presente assolutamente umidità. CP_1
E' assolutamente da escludere una possibile perdita d'acqua dagli impianti della casa confinante
in quanto nessun impianto è ubicato in prossimità delle murature in aderenza. Sono presenti solo
semplici stanze”. Ha ribadito, inoltre, che la presenza di umidità è determinata dall'umidità di
risalita sia nelle pareti (realizzate ricordiamo in ladiri e pietra e sicuramente prive di guaina
tagliamuro) sia nelle pavimentazioni al piano terra. L'insalubrità degli ambienti è amplificata
laddove non vi è un costante ricambio d'aria e comunque soprattutto nelle pareti esposte a Nord
che corrispondono a quelle in aderenza tra le parti (cfr. ctu ing. pag. 9) Per_5
Priva di rilievo, infine, è l'argomentazione (peraltro non dirimente in ogni caso, stante quanto accertato dai tecnici incaricati) delle appellanti secondo cui il giudice avrebbe errato nell'affermare che sarebbe stato “acclarato anche dagli accertamenti del Comune di EL (doc. 3 di parte
attrice) – [che] le modifiche in questione risultano essere state realizzate tra il 1962 e il 1980
[…]”, in quanto da tale documento emergerebbe che era stata la signora a Controparte_1
riferire al Comune di EL che le opere di ampliamento erano state realizzate in un momento precedente al 1967 e solo minimamente nel 1980.
Ebbene, l'ordinanza del responsabile del servizio tecnico n. 1/2016 (doc. 3 parte attrice), lungi dal limitarsi a riportare quanto riferito dalla signora ha invece accertato, Controparte_1
tra le altre cose, che le opere abusive “come comunicato in data 28.01.2016 prot. 270 dalla signora
sono state realizzate presuntivamente tra il 1962 e il 1964 in Controparte_1
Pagina 11 concomitanza con l'ampliamento di cui al nulla osta del 1962 e, minimamente, verso il 1980” (cfr.
doc. 3 pag. 3).
Conseguentemente, deve essere pienamente condivisa la conclusione cui è pervenuto il giudice di primo grado secondo cui non vi sono evidenze che le opere realizzate dal abbiano avuto CP_1
un apporto causale nella vicenda e che la presenza di infiltrazioni nell'immobile delle attrici sia dunque riconducibile alla vetustà dell'immobile e, più nello specifico, al fenomeno della c.d.
umidità di risalita.
Per tali ragioni, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento allo scaglione di valore da euro 5.201,00 a euro 26.000,00, applicando i valori medi, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma
17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto da , e avverso la Pt_1 Parte_2 Parte_3
sentenza n. 2182 del 26.09.2023 del Tribunale di Cagliari;
- condanna , e , in solido, alla rifusione, in Pt_1 Parte_2 Parte_3
favore di e , delle spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 Parte_4
liquida in € 3,397,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR
n.115/2002, per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
Pagina 12 unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 22 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 13