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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 20/11/2024, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 837/2024 R.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. ARMANETTI C.F._1
AGATA del Foro di Imperia
E
nato a [...] il [...], CP_1 Parte_2
codice fiscale , elett.te dom.to presso lo studio in Genova dell'Avv. C.F._2
FLICK MARIA CAROLA, che lo difende unitamente all'Avv. POIRE' CLAUDIA del
Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio civile a TA IN (IM), in data
14/02/1974;
• hanno avuto attualmente maggiorenne e economicamente Per_1
autosufficiente;
• hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate.
Osserva il Tribunale che sussistono i presupposti di legge per accogliere la loro domanda.
E' decorso infatti il periodo minimo, previsto dalla legge, decorrente dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione personale e non risulta che la convivenza coniugale sia stata ripresa e, quindi, che la separazione sia stata interrotta.
D'altra parte, la durata della separazione, la concorde volontà delle parti di porre fine al rapporto matrimoniale e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a TA IN (IM) il 14/02/1974 (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 1974, parte II, serie A, atto n. 1) tra e senza condizioni. Parte_1 Controparte_2
I coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti.
2 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di TA IN (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa le spese processuali.
Imperia, deciso l'11/11/2024.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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