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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale volontaria giurisdizione sotto il numero d'ordine
5123/2024 R.G. V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. DIMATTIA Parte_1 C.F._1
GIANLUCA
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. DIMATTIA Controparte_1 C.F._2
GIANLUCA
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 02/10/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 02/05/1992 in Noicattaro (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Noicattaro al n. 18, parte II, serie A, anno
1992; Pers dalla loro unione nascevano i figli: , a Triggiano il 27.02.1996 ed a Conversano il Persona_1
20.04.2000; rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare. DIRITTO
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con Controparte_1 rito concordatario in data 02/05/1992 in Noicattaro (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Noicattaro al n. 18, parte II, serie A , anno 1992 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici in data 02/10/2024 iscritto al n. r.g. vg 5123/2024 .
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 18/03/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo