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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/06/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale – M1
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. est. dott. Edoardo Postacchini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 938/24 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19 ter d.lgs.
150/11 avverso il provvedimento del Questore di Perugia che ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co.
1.2 d.lgs. 286/1998, promosso da:
( ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in forza di procura speciale a margine del ricorso dall'avv. Teresa
Fezzigna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Perugia, via Sicilia n.
7/b:
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore e Questura di Controparte_1
Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede sono domiciliati;
Resistente
e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia;
****
Con ricorso depositato in data 8.3.24 cittadino Parte_1 ecaudoriano, ha tempestivamente impugnato il provvedimento del 13.2.24, notificatogli il 14.2.24, con cui il Questore di Perugia gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2. del d.lgs. 286/1998.
Il ricorrente ha esposto: di essere giunto nel nostro Paese per la prima volta nel 2002 e di esservi rimasto fino al 2012 con la moglie e i due figli nati in Italia;
di aver lavorato regolarmente nel periodo di permanenza, di aver seguito corsi di formazione e di lingua e di aver ottenuto la patente di guida italiana;
di aver poi deciso di tornare in Ecuador sperando, invano, di migliorare la situazione della propria famiglia alla luce della crisi lavorativa in
Italia dove è poi rientrato temporaneamente nel 2019 con visto turistico;
di aver infine deciso, considerata la difficile situazione in Ecuador, di ritornare in Italia potendo contare sul supporto della propria famiglia che vive qui da anni (padre, madre, le due sorelle e il fratello); di aver subito trovato lavoro con contratto a tempo determinato con scadenza al 31.12.2024 e uno stipendio più che dignitoso;
di aver poi perso il lavoro a causa del rigetto della domanda di protezione internazionale;
che l'Ecuador è in stato di emergenza, a un passo dalla guerra civile, e di avere quindi diritto ad ottenere la protezione speciale che gli permetterebbe anche di riportare la famiglia in Italia.
Ritenendo che la Commissione Territoriale e la Questura di Perugia non abbiano tenuto in alcun conto la disastrosa situazione in cui versa il proprio paese, che avrebbe giustificato il riconoscimento di una protezione sussidiaria o, quanto meno, umanitaria, ha concluso chiedendo, previa sospensione, l'accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato e del diritto all'asilo costituzionale sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 10 co. 3 della Costituzione.
Il , costituendosi in giudizio, ha prodotto la documentazione relativa Controparte_1 alla fase amministrativa, riportandosi alla memoria depositata in fase cautelare, ha esposto: che la Commissione territoriale aveva espresso parere sfavorevole all'accoglimento dell'istanza, dettagliandone i motivi;
che non sussistevano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale potesse comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata “in considerazione soprattutto del fatto che il nucleo familiare del richiedente stesso, in particolare dei due figli minori, è sempre rimasto in
Ecuador”; che il permesso speciale non può essere utilizzato per sanare la posizione degli stranieri che hanno fatto indebitamente ingresso in Italia eludendo la normativa sull'immigrazione e il regolare collocamento al lavoro;
che il rientro del ricorrente in Italia è recente ed è stato effettuato in spregio alle regole e in assenza di una ragione di impossibile o pericolosa permanenza nello stato di origine, tanto che i figli sono rimasti in Ecuador. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso. Disposta la sospensione del provvedimento impugnato, con ordinanza del 3.6.25 è stata richiesta una integrazione documentale inerente al rapporto di lavoro in atto, cui la parte ricorrente ha ottemperato con deposito del 4.6.25. All'udienza dell'11.6.25, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
Il Pubblico Ministero, al quale gli atti sono stati comunicati il 13.1.25, non ha fatto pervenire osservazioni.
****
Alla fattispecie è applicabile la disciplina contenuta nel d. l. 130/2020 (istanza presentata il
3.2.23) che, intervenendo sull'istituto della protezione umanitaria ha introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammetteva, ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità, che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale (ex plurimis: Cass, 4455/2018). Tale ricostruzione, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta richiamato proprio dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.
In ordine al principio del non refoulement la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente chiarito che “…occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi di origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5
T.U.I., per riconoscere il permesso di soggiorno…” (Cass. Civ. SS.UU., sent.
9.09.2021 n.
24413), qualora “…emerga una condizione di vulnerabilità legata all'impossibilità di determinarsi nelle scelte essenziali della vita quotidiana…” (Cass. SS.UU., sent. n.
29459/2019).
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Procedendo all'applicazione degli esposti principi, deve darsi atto che il ricorrente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare di avere raggiunto un ottimo livello di integrazione nel tessuto sociale italiano.
Egli ha fatto ingresso in Italia, come si evince dal decreto di rigetto impugnato, nel 2002 e vi ha soggiornato per dieci anni. In questo periodo di permanenza, il ricorrente ha avuto due figli, rispettivamente nati a Gubbio nel 2008 e nel 2012, e a Gubbio ha contratto matrimonio nel 2010 con (cfr. doc. 13 e 14 allegati al ricorso). Dopo essere Persona_1 tornato per alcuni anni in Ecuador, il ricorrente ha deciso di far rientro in Italia.
Relativamente al periodo più recente, il ricorrente ha comprovato di aver frequentato con merito corsi di formazione professionalizzante e di aver conseguito la patente di guida italiana (cfr. doc. 5, 6, 7, 8 e 9 allegati al ricorso) nonché di aver ottenuto un contratto di lavoro regolare con “Il Garden società cooperativa agricola” (cfr. dichiarazione , Pt_2 buste paga e CU 2024). Quanto all'attuale situazione lavorativa, con le successive integrazioni documentali, il ricorrente ha comprovato di aver sottoscritto un primo contratto di lavoro con la R.B. Recuperi 2000 S.r.l. a far data dal 29.7.2024, con scadenza 20.12.2024 (cfr. allegati alle note di trattazione del 9.1.2025: contratto di lavoro e buste paga luglio-dicembre
2024); dalla comunicazione depositata con note del 4.6.25 si evince che la R.B. Pt_2
Recuperi 2000 S.r.l. ha successivamente accordato al ricorrente nuovi contratti di lavoro
(non in atti), sempre a tempo determinato, l'ultimo del quale è stato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato. A riprova, ha anche depositato le buste paga del periodo da settembre 2024 e sino ad aprile 2025. Il ricorrente ha una situazione alloggiativa stabile e non è contestato che la famiglia di origine (padre, madre, fratello e due sorelle) viva nella sua stessa città, seppure i documenti che lo attestino sono stati prodotti in copia illeggibile.
Non è revocabile in dubbio che il reperimento con continuità di attività lavorative, ad oggi con contratto stabile perché a tempo indeterminato e fonte di uno stipendio adeguato al proprio sostentamento, costituisca indice sintomatico dell'avviamento di un percorso di stabile radicamento nel paese di accoglienza, radicamento che comunque nel caso in esame è iniziato oltre vent'anni fa;
considerato altresì che il richiedente ha il proprio nucleo familiare di origine in Italia, dove pure ha contratto matrimonio e sono nati i figli, ne consegue che il rimpatrio lo esporrebbe alla brusca interruzione del percorso integrativo positivamente avviato e alla perdita delle proprie prospettive di sostentamento economico, con pregiudizio per la sua vita privata e vulnus, dunque, del diritto tutelato dall'art. 8 della CEDU.
Sussistono quindi i presupposti per la concessione del permesso di protezione speciale.
In ragione della natura della controversia, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide:
1) Dichiara la sussistenza, in favore di (CUI ), Parte_1 C.F._2 nato in [...] il [...], dei presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dall'art. 1 d.l. 130/2020 (permesso rinnovabile e convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro) e dispone la trasmissione al Questore di Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale – M1
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Gaia Muscato Presidente dott.ssa Ilenia Miccichè Giudice rel. est. dott. Edoardo Postacchini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 938/24 R.G., avente ad oggetto: ricorso ex artt. 19 ter d.lgs.
150/11 avverso il provvedimento del Questore di Perugia che ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co.
1.2 d.lgs. 286/1998, promosso da:
( ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in forza di procura speciale a margine del ricorso dall'avv. Teresa
Fezzigna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Perugia, via Sicilia n.
7/b:
Ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore e Questura di Controparte_1
Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede sono domiciliati;
Resistente
e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Perugia;
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Con ricorso depositato in data 8.3.24 cittadino Parte_1 ecaudoriano, ha tempestivamente impugnato il provvedimento del 13.2.24, notificatogli il 14.2.24, con cui il Questore di Perugia gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2. del d.lgs. 286/1998.
Il ricorrente ha esposto: di essere giunto nel nostro Paese per la prima volta nel 2002 e di esservi rimasto fino al 2012 con la moglie e i due figli nati in Italia;
di aver lavorato regolarmente nel periodo di permanenza, di aver seguito corsi di formazione e di lingua e di aver ottenuto la patente di guida italiana;
di aver poi deciso di tornare in Ecuador sperando, invano, di migliorare la situazione della propria famiglia alla luce della crisi lavorativa in
Italia dove è poi rientrato temporaneamente nel 2019 con visto turistico;
di aver infine deciso, considerata la difficile situazione in Ecuador, di ritornare in Italia potendo contare sul supporto della propria famiglia che vive qui da anni (padre, madre, le due sorelle e il fratello); di aver subito trovato lavoro con contratto a tempo determinato con scadenza al 31.12.2024 e uno stipendio più che dignitoso;
di aver poi perso il lavoro a causa del rigetto della domanda di protezione internazionale;
che l'Ecuador è in stato di emergenza, a un passo dalla guerra civile, e di avere quindi diritto ad ottenere la protezione speciale che gli permetterebbe anche di riportare la famiglia in Italia.
Ritenendo che la Commissione Territoriale e la Questura di Perugia non abbiano tenuto in alcun conto la disastrosa situazione in cui versa il proprio paese, che avrebbe giustificato il riconoscimento di una protezione sussidiaria o, quanto meno, umanitaria, ha concluso chiedendo, previa sospensione, l'accertamento della illegittimità del provvedimento impugnato e del diritto all'asilo costituzionale sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 10 co. 3 della Costituzione.
Il , costituendosi in giudizio, ha prodotto la documentazione relativa Controparte_1 alla fase amministrativa, riportandosi alla memoria depositata in fase cautelare, ha esposto: che la Commissione territoriale aveva espresso parere sfavorevole all'accoglimento dell'istanza, dettagliandone i motivi;
che non sussistevano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale potesse comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata “in considerazione soprattutto del fatto che il nucleo familiare del richiedente stesso, in particolare dei due figli minori, è sempre rimasto in
Ecuador”; che il permesso speciale non può essere utilizzato per sanare la posizione degli stranieri che hanno fatto indebitamente ingresso in Italia eludendo la normativa sull'immigrazione e il regolare collocamento al lavoro;
che il rientro del ricorrente in Italia è recente ed è stato effettuato in spregio alle regole e in assenza di una ragione di impossibile o pericolosa permanenza nello stato di origine, tanto che i figli sono rimasti in Ecuador. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso. Disposta la sospensione del provvedimento impugnato, con ordinanza del 3.6.25 è stata richiesta una integrazione documentale inerente al rapporto di lavoro in atto, cui la parte ricorrente ha ottemperato con deposito del 4.6.25. All'udienza dell'11.6.25, tenuta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
Il Pubblico Ministero, al quale gli atti sono stati comunicati il 13.1.25, non ha fatto pervenire osservazioni.
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Alla fattispecie è applicabile la disciplina contenuta nel d. l. 130/2020 (istanza presentata il
3.2.23) che, intervenendo sull'istituto della protezione umanitaria ha introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.
Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ammetteva, ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità, che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale (ex plurimis: Cass, 4455/2018). Tale ricostruzione, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta richiamato proprio dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.
In ordine al principio del non refoulement la giurisprudenza della Suprema Corte ha recentemente chiarito che “…occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi di origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della
Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5
T.U.I., per riconoscere il permesso di soggiorno…” (Cass. Civ. SS.UU., sent.
9.09.2021 n.
24413), qualora “…emerga una condizione di vulnerabilità legata all'impossibilità di determinarsi nelle scelte essenziali della vita quotidiana…” (Cass. SS.UU., sent. n.
29459/2019).
In particolare, con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Procedendo all'applicazione degli esposti principi, deve darsi atto che il ricorrente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare di avere raggiunto un ottimo livello di integrazione nel tessuto sociale italiano.
Egli ha fatto ingresso in Italia, come si evince dal decreto di rigetto impugnato, nel 2002 e vi ha soggiornato per dieci anni. In questo periodo di permanenza, il ricorrente ha avuto due figli, rispettivamente nati a Gubbio nel 2008 e nel 2012, e a Gubbio ha contratto matrimonio nel 2010 con (cfr. doc. 13 e 14 allegati al ricorso). Dopo essere Persona_1 tornato per alcuni anni in Ecuador, il ricorrente ha deciso di far rientro in Italia.
Relativamente al periodo più recente, il ricorrente ha comprovato di aver frequentato con merito corsi di formazione professionalizzante e di aver conseguito la patente di guida italiana (cfr. doc. 5, 6, 7, 8 e 9 allegati al ricorso) nonché di aver ottenuto un contratto di lavoro regolare con “Il Garden società cooperativa agricola” (cfr. dichiarazione , Pt_2 buste paga e CU 2024). Quanto all'attuale situazione lavorativa, con le successive integrazioni documentali, il ricorrente ha comprovato di aver sottoscritto un primo contratto di lavoro con la R.B. Recuperi 2000 S.r.l. a far data dal 29.7.2024, con scadenza 20.12.2024 (cfr. allegati alle note di trattazione del 9.1.2025: contratto di lavoro e buste paga luglio-dicembre
2024); dalla comunicazione depositata con note del 4.6.25 si evince che la R.B. Pt_2
Recuperi 2000 S.r.l. ha successivamente accordato al ricorrente nuovi contratti di lavoro
(non in atti), sempre a tempo determinato, l'ultimo del quale è stato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato. A riprova, ha anche depositato le buste paga del periodo da settembre 2024 e sino ad aprile 2025. Il ricorrente ha una situazione alloggiativa stabile e non è contestato che la famiglia di origine (padre, madre, fratello e due sorelle) viva nella sua stessa città, seppure i documenti che lo attestino sono stati prodotti in copia illeggibile.
Non è revocabile in dubbio che il reperimento con continuità di attività lavorative, ad oggi con contratto stabile perché a tempo indeterminato e fonte di uno stipendio adeguato al proprio sostentamento, costituisca indice sintomatico dell'avviamento di un percorso di stabile radicamento nel paese di accoglienza, radicamento che comunque nel caso in esame è iniziato oltre vent'anni fa;
considerato altresì che il richiedente ha il proprio nucleo familiare di origine in Italia, dove pure ha contratto matrimonio e sono nati i figli, ne consegue che il rimpatrio lo esporrebbe alla brusca interruzione del percorso integrativo positivamente avviato e alla perdita delle proprie prospettive di sostentamento economico, con pregiudizio per la sua vita privata e vulnus, dunque, del diritto tutelato dall'art. 8 della CEDU.
Sussistono quindi i presupposti per la concessione del permesso di protezione speciale.
In ragione della natura della controversia, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così decide:
1) Dichiara la sussistenza, in favore di (CUI ), Parte_1 C.F._2 nato in [...] il [...], dei presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dall'art. 1 d.l. 130/2020 (permesso rinnovabile e convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro) e dispone la trasmissione al Questore di Perugia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Ilenia Miccichè Gaia Muscato