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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico Dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 12094/2024 promossa da:
nato a Rosario, in [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._1
residente a [...]; rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Lucia Landri presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO
Premesso che:
- l'odierno ricorrente è discendente diretto del sig. , nato a [...], in Parte_1
data 11.5.1888 (cfr. doc. 4), cittadino italiano emigrato in Argentina, mai naturalizzatosi argentino
(cfr. doc. 7);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra cfr. doc. Parte_1 Controparte_3
5) e dalla loro unione è nata la sig.ra , nata in data [...] (cfr. doc. NA
6);
1 - la sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. (cfr. NA Parte_2
doc. 9) e dalla loro unione è nata la sig.ra , nata in data [...] (cfr. doc. Persona_2
10);
- la sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. Persona_2 Controparte_4
(cfr. doc. 11) e dalla loro unione è nato il sig. nato a Rosario, in [...] il CP_1
10.2.1981 (cfr. doc. 1), odierno ricorrente;
- il sig. in data 27.2.2024, ha presentato presso l' CP_1 Controparte_5
(NO) istanza di riconoscimento della cittadinanza ius sanguinis (cfr. doc.
[...]
13). Tale istanza – come spiegato nel ricorso – è stata oralmente rigettata dall'autorità amministrativa poiché ha ritenuto che la linea di trasmissione si fosse interrotta a causa del matrimonio tra la sig.ra e il sig. , cittadino argentino, circostanza che avrebbe NA Parte_2
esteso la perdita della cittadinanza italiana anche alla figlia e di conseguenza al ricorrente, il sig.
stante la legge all'epoca vigente che escludeva la trasmissibilità ius sanguinis CP_1
della cittadinanza italiana per linea materna.
Fatta eccezione per il diniego “orale” espresso in via amministrativa, tutti gli altri eventi rilevanti per la decisione -e, segnatamente, quelli relativi alla linea di trasmissione della cittadinanza a partire dall'avo italiano emigrato all'estero – sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
** **
Il ricorrente ha adìto il Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. CP_2
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13.2.2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, prevede che le controversie relative all'attribuzione dello status di cittadini italiani “sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui
l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente risiede a Gattico-Veruno, in Provincia di Novara
(cfr. doc. 3), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro
2 competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, si rileva che il ricorrente ha esperito la via amministrativa chiedendo il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis all' Controparte_6
ma che, poiché la ricostruzione della discendenza comprende anche la linea
[...]
materna, la domanda non è stata accolta, in quanto vi è una valutazione interpretativa delle norme che solo l'autorità giurisdizionale può compiere.
Per tale motivo, il ricorrente ha adito questo Tribunale.
** **
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
Il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. non essendo mai stato Parte_1
naturalizzato cittadino argentino, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n. 7, certificato negativo di
3 naturalizzazione rilasciato dal Poter Giudiziario della Nazione – Camera Nazionale Elettorale, in
Argentina).
ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, alla figlia Parte_1 [...]
, che a sua volta ha trasmesso la cittadinanza per linea femminile alla figlia NA
. Persona_2
ha trasmesso la cittadinanza per linea femminile al figlio Persona_2 CP_1
odierno ricorrente.
[...]
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di , sia perché al tempo prevista – salvi NA
casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il
4 diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la
Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per
l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Invece, riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo al ricorrente e, pertanto, la domanda va accolta.
**-***-**
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al
5 giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.; l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini, Cass. N. 8160/2023, Cass. 18583/2012, 22882/2018,
30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadino italiano iure sanguinis a nato a [...], CP_1
in Argentina il 10.2.1981, C.F. ; C.F._1
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
Nulla sulle spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 13.2.2025
Il Giudice Andrea Natale
6
In persona del Giudice Monocratico Dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 12094/2024 promossa da:
nato a Rosario, in [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._1
residente a [...]; rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Lucia Landri presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO
Premesso che:
- l'odierno ricorrente è discendente diretto del sig. , nato a [...], in Parte_1
data 11.5.1888 (cfr. doc. 4), cittadino italiano emigrato in Argentina, mai naturalizzatosi argentino
(cfr. doc. 7);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra cfr. doc. Parte_1 Controparte_3
5) e dalla loro unione è nata la sig.ra , nata in data [...] (cfr. doc. NA
6);
1 - la sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. (cfr. NA Parte_2
doc. 9) e dalla loro unione è nata la sig.ra , nata in data [...] (cfr. doc. Persona_2
10);
- la sig.ra ha contratto matrimonio con il sig. Persona_2 Controparte_4
(cfr. doc. 11) e dalla loro unione è nato il sig. nato a Rosario, in [...] il CP_1
10.2.1981 (cfr. doc. 1), odierno ricorrente;
- il sig. in data 27.2.2024, ha presentato presso l' CP_1 Controparte_5
(NO) istanza di riconoscimento della cittadinanza ius sanguinis (cfr. doc.
[...]
13). Tale istanza – come spiegato nel ricorso – è stata oralmente rigettata dall'autorità amministrativa poiché ha ritenuto che la linea di trasmissione si fosse interrotta a causa del matrimonio tra la sig.ra e il sig. , cittadino argentino, circostanza che avrebbe NA Parte_2
esteso la perdita della cittadinanza italiana anche alla figlia e di conseguenza al ricorrente, il sig.
stante la legge all'epoca vigente che escludeva la trasmissibilità ius sanguinis CP_1
della cittadinanza italiana per linea materna.
Fatta eccezione per il diniego “orale” espresso in via amministrativa, tutti gli altri eventi rilevanti per la decisione -e, segnatamente, quelli relativi alla linea di trasmissione della cittadinanza a partire dall'avo italiano emigrato all'estero – sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
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Il ricorrente ha adìto il Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. CP_2
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13.2.2025, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, prevede che le controversie relative all'attribuzione dello status di cittadini italiani “sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui
l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, nel caso di specie, posto che il ricorrente risiede a Gattico-Veruno, in Provincia di Novara
(cfr. doc. 3), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro
2 competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Con riferimento all'interesse ad agire, si rileva che il ricorrente ha esperito la via amministrativa chiedendo il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis all' Controparte_6
ma che, poiché la ricostruzione della discendenza comprende anche la linea
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materna, la domanda non è stata accolta, in quanto vi è una valutazione interpretativa delle norme che solo l'autorità giurisdizionale può compiere.
Per tale motivo, il ricorrente ha adito questo Tribunale.
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In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
Il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. non essendo mai stato Parte_1
naturalizzato cittadino argentino, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n. 7, certificato negativo di
3 naturalizzazione rilasciato dal Poter Giudiziario della Nazione – Camera Nazionale Elettorale, in
Argentina).
ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, alla figlia Parte_1 [...]
, che a sua volta ha trasmesso la cittadinanza per linea femminile alla figlia NA
. Persona_2
ha trasmesso la cittadinanza per linea femminile al figlio Persona_2 CP_1
odierno ricorrente.
[...]
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di , sia perché al tempo prevista – salvi NA
casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il
4 diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la
Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva
l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per
l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del
25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Invece, riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo al ricorrente e, pertanto, la domanda va accolta.
**-***-**
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al
5 giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.; l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini, Cass. N. 8160/2023, Cass. 18583/2012, 22882/2018,
30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadino italiano iure sanguinis a nato a [...], CP_1
in Argentina il 10.2.1981, C.F. ; C.F._1
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
Nulla sulle spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 13.2.2025
Il Giudice Andrea Natale
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