Sentenza 24 dicembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 24/12/2018, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/12/2018
N. 02851/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02427/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2427 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Pezzano, Alessandra Garassino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1295/2013 del 15 maggio 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2018 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano, ha condannato la il Ministero della Salute, al pagamento a favore degli odierni ricorrenti delle somme nella stessa liquidate.
La sentenza è passata in giudicato (vedi attestazione della cancelleria del 20 febbraio 2018).
La predetta sentenza, tuttavia, risulta essere stata notificata soltanto presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e non presso la sede dell’Amministrazione.
Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2018 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione ed il collegio ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del D.L. n. 669/1996, come risulta dal verbale d’udienza.
Ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996 le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Va innanzi tutto precisato che secondo un orientamento nettamente prevalente - che il Collegio condivide - la disposizione richiamata, che ha la finalità di concedere alle Amministrazioni un adeguato intervallo, tra la richiesta di pagamento mediante la notificazione di un titolo, e l'avvio della relativa procedura coattiva, pur riferendosi espressamente alla "esecuzione forzata", è applicabile anche al giudizio di ottemperanza, attesa la sostanziale identità di ratio con l'esecuzione forzata regolata dal c.p.c., trattandosi di istituti che, ancorché per vie e con risultati diversi, hanno ambedue ad oggetto l'adempimento di obbligazione pecuniaria derivante dall'ordine del giudice (cfr. T.A.R. Lazio - Roma sez. I 26 agosto 2016 n. 9425; Cons. Stato, Sez. IV, 7 aprile 2015, n. 1772; Cons. Stato, Sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3293).
Ciò precisato, la notificazione del titolo esecutivo, prodromica alla successiva esecuzione, deve essere effettuato nel domicilio reale dell'Amministrazione debitrice e non presso la sede dell'Avvocatura dello Stato. Solo dalla notifica effettuata presso la sede dell'ente intimato decorre il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997 n. 30, allo spirare del quale può essere ritualmente proposto il giudizio di ottemperanza (T.A.R. Trento sez. I 8 luglio 2016 n. 296).
Invero la notifica del titolo, per essere utile ed effettiva, "deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell'amministrazione, non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica all'organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo che eventualmente il creditore insoddisfatto intenda intentare nel prosieguo" (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2014, n. 2654, 6 agosto 2013, n. 4155 e 13 giugno 2013, nn. 3281 e 3293).
Ora, è incontestato che al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza la sentenza indicata in epigrafe non fosse stata notificata all’Amministrazione intimata presso la sede reale, ai fini dell’adempimento dell’obbligazione, una volta decorso il termine dilatorio di giorni 120 previsto dall'art. 14 comma 1 D.L. 669/96.
Il Collegio osserva che, sotto un profilo sostanziale, l’Amministrazione non è stata posta nelle condizioni di adempiere; inoltre, sul versante processuale, la previa notifica del titolo esecutivo costituisce una condizione di ammissibilità del successivo (ed eventuale) giudizio di esecuzione forzata ovvero di ottemperanza (T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 19 ottobre 2015, n. 11907; T.A.R. Brescia sez. I, 10 giugno 2015, n. 839).
Va precisato che – nel caso di specie – non viene in rilievo la questione del mancato rispetto del termine dilatorio di 120 giorni, di cui al più volte richiamato art. 14 del DL 669/1996 (e quindi di un eventuale profilo di procedibilità dell’azione), posto che non può ritenersi che tale termine abbia iniziato a decorrere, stante la totale assenza di una rituale notificazione, nei termini sopra precisati, del titolo esecutivo.
Per le ragioni che precedono il ricorso per ottemperanza deve essere dichiarato inammissibile.
Considerata la pronuncia in rito, sussistono eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
Concetta Plantamura, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.