Articolo 104 del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Articolo 103Articolo 105
Versione
1 maggio 2004
>
Versione
24 aprile 2008
>
Versione
10 ottobre 2023
Articolo 104
Fruizione di beni culturali di proprieta' privata 1. Possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.
2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati al comma 1, lettera a), e' dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalita' di visita sono concordate tra il proprietario e il soprintendente, che ne da' comunicazione (( al comune e alla citta' metropolitana )) nel cui territorio si trovano i beni.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente