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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 584/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 584/2022 promossa da:
e.e.i.g. fondo patrimoniale iscritto presso il Registro delle imprese in Inghilterra e Galles al Parte_1
n. GE 00254, Codice Fiscale in Italia , in persona dell'Amministratore Unico e legale P.IVA_1
rappresentante rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Depretis ed elettivamente Parte_2
domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Baldeschi n.2
APPELLANTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Patrizi ed elettivamente domiciliato CP_1
presso il suo studio in Roma, viale di Vigna Pia n. 40
APPELLATO
OGGETTO
Pagamento del corrispettivo – Indennità di avviamento – Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e.e.i.g. impugna la sentenza n. 541/2022 Parte_1
pubblicata il 28.07.2022 con la quale il Tribunale di Spoleto respingeva la sua domanda, proposta nei pagina 1 di 8 confronti di , volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità di una trascrizione di CP_1
domanda giudiziale di revocatoria avente ad oggetto il conferimento di immobili in suo favore (atto
[. stipulato dal Notaio in data 14.10.2010 di conferimento di immobili di proprietà della società Per_1
al GEIE “Traystone EEIG”, tra i quali rientravano la part. 646 del foglio 103 del Catasto CP_2
Terreni del Comune di Spoleto). La domanda revocatoria era più ampia, includendo anche beni compravenduti tra e la Traystone EEIG, ma veniva accolta solo per quest'ultimo atto, CP_3
mentre con riferimento ai beni dell'attrice veniva rigettata per carenza del requisito oggettivo di esistenza di credito in capo a sentenza Tribunale di Spoleto n. 514/2019 del 9.7.2019). CP_1
Per tali motivi, in primo grado l'attrice chiedeva il risarcimento del danno subito per la perdita di favorevoli occasioni di vendita del terreno oggetto dell'atto di conferimento stesso, oltre che per la mancata cancellazione della trascrizione da parte di opo il rigetto della domanda con la sentenza CP_1
514/19; chiedeva inoltre la cancellazione della trascrizione ancora in essere.
Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la domanda di risarcimento del danno avrebbe dovuto essere proposta nel corso del giudizio in cui è stata proposta la domanda trascritta, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c. e non con autonomo giudizio come quello di specie.
In particolare, sostiene l'appellante che l'atto di conferimento di immobili non poteva essere oggetto di trascrizione della domanda revocatoria, perché, come dichiarato dal Tribunale con la sentenza n. 514/2019 del 9.07.2019 in esito al giudizio sulla domanda di revocatoria, la società disponente non era soggetto debitore, pertanto la trascrizione non era consentita in quanto non contenuta nei casi normativamente previsti e in particolare nell'art. 2652 n. 5 c.c.. Ne conseguirebbe, secondo l'appellante, che la domanda di risarcimento dei danni può essere proposta anche in un diverso giudizio per responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.
Con il secondo motivo censura il provvedimento appellato per aver omesso il giudice di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento anche in relazione al comportamento di che non si CP_1
sarebbe attivato per la cancellazione della trascrizione nonostante che la sentenza n. 514/2019 avesse dichiarato l'infondatezza della domanda di revoca. La permanenza della trascrizione della domanda revocatoria, anche successivamente alla sentenza che ne aveva dichiarato l'infondatezza, sarebbe stata la causa della perdita di occasioni di vendita del terreno, quale obbligo risarcitorio autonomo dalla originaria illegittima trascrizione della domanda di revoca.
pagina 2 di 8 si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza dello stesso e CP_1
proponendo appello incidentale relativamente alle sole spese di lite, perché liquidate dal Tribunale in misura inferiore rispetto ai parametri di riferimento e, comunque, in maniera non adeguata alla complessità della lite.
Con atto depositato il 2 gennaio 2025 l'appellato ha proposto istanza di remissione in termini per il deposito della memoria di replica.
*****
Preliminarmente va rigettata l'istanza di rimessione in termini dell'appellato non sussistendone i presupposti, invero l'istante ha mal formulato la richiesta non essendo documentato l'errore inescusabile.
Tanto premesso, il primo motivo è infondato.
Dagli atti di causa è emerso che conveniva in giudizio esponendo che: Parte_1 CP_1
-Gori aveva proposto domanda di revocatoria nei confronti di e delle società CP_3 Controparte_2
e.e.i.g. e , in relazione a diversi atti di alienazione immobiliare Parte_1 Controparte_4
compiuti dai primi due soggetti in favore dei secondi;
-tale domanda veniva trascritta e, fra i beni oggetto delle compravendite impugnate, vi era anche il terreno conferito dalla società alla Traystone e.e.i.g., di cui al C.t. del Controparte_5
Comune di Spoleto foglio 103, part. 646;
-in relazione a tale compravendita la domanda veniva rigettata con sentenza del 09/07/2019 n.
514/2019 che accertava l'assenza della qualità di debitore in capo a “ nei Controparte_5
confronti dell'attore CP_1
- in ragione della trascrizione della domanda e nelle more del giudizio, l'attrice perdeva Parte_1
l'occasione di alienare tale terreno (e i terreni adiacenti che con esso costituivano un unico lotto) a prezzi più elevati rispetto all'attuale valore di mercato, come da offerte prodotte in giudizio;
-la trascrizione permaneva anche dopo l'emissione della sentenza di primo grado che, peraltro, era oggetto di appello.
dunque ha convenuto in giudizio per ottenere la sua condanna al risarcimento del Parte_1 CP_1
danno patrimoniale subito e da individuare nella differenza fra la maggiore offerta ricevuta (euro
220.000,00) e il valore attuale del bene (94.800,00), nonché per ottenere la cancellazione delle trascrizioni ancora in essere al momento della proposizione dell'azione di risarcimento.
pagina 3 di 8 Si ritiene che correttamente il Tribunale abbia ricondotto l'azione proposta da nel Parte_1
paradigma dell'art. 96, comma 2, c.p.c. in quanto il danno lamentato è conseguenza della trascrizione della domanda giudiziale poi risultata infondata;
il danno è conseguenza, cioè, di una trascrizione ingiusta.
A tal proposito è sufficiente richiamare la sentenza delle Sezioni Unite, già citata nella sentenza impugnata, secondo cui “Qualora la parte che ha promosso un giudizio avente ad oggetto beni immobili abbia proceduto alla trascrizione della domanda giudiziale al di fuori dei casi di cui agli artt. 2652 e
2653 cod. civ. - cioè compiendo una trascrizione illegittima - in assenza di una specifica previsione legislativa che radichi presso il medesimo giudice, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., la competenza a decidere anche la domanda di risarcimento danni promossa dalla controparte in conseguenza di tale illegittima trascrizione, deve ritenersi che quest'ultima domanda possa essere proposta anche in un diverso giudizio, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.. In questo caso, infatti, l'accertamento che il giudice è chiamato a compiere - relativo alla verifica dell'esistenza di una norma sostanziale che consenta o meno la trascrizione della domanda giudiziale - ha per oggetto un fatto diverso da quello dell'altro giudizio;
tale lettura del sistema, idonea alla maggiore tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito, consente al danneggiato di ottenere il risarcimento anche in ipotesi di colpa lieve, che rimarrebbero escluse ove la domanda risarcitoria fosse proponibile solo in base all'art. 96 del cod. proc. Civ.” (Cass.
Sez. Un. n. 6597/2011). Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, si trattava della trascrizione domanda giudiziale concernente l'accertamento del diritto di prelazione, e la Corte dopo aver distinto l'ipotesi in cui, per errata interpretazione degli artt. 2652 e 2653 c.c., per deliberata mala fede o comunque per qualunque altra causa venga trascritta una domanda giudiziale non compresa fra quelle per le quali la legge prevede detta formalità (trascrizione illegittima), da quella in cui risulti infondata la domanda in precedenza trascritta (trascrizione ingiusta), chiarisce in motivazione che l'art. 96
c.p.c. regola due situazioni:
- è accertato dal giudice cui è stata proposta la domanda di merito che il diritto vantato sussisteva o no e la parte, nel giudizio in cui la domanda è stata proposta, può chiedere che sia valutato se averla proposta od avervi resistito ha concretizzato un comportamento caratterizzato da dolo o colpa grave. La condanna per responsabilità processuale è pronunziata, con liquidazione anche di ufficio, sul presupposto e come effetto della decisione sul diritto vantato, ed in conseguenza della qualificazione dolosa o colposa della condotta processuale del soccombente.
pagina 4 di 8 - il vanto del diritto è attuato non attraverso la sua sola affermazione, bensì aggredendo la sfera patrimoniale dell'altra parte, sul piano esecutivo o cautelare, o con la trascrizione della domanda od iscrizione di ipoteca. Qui, accertato che il diritto vantato non sussisteva - accertamento provocato dall'una o dall'altra parte -, a fondare la responsabilità processuale basterà l'aver agito senza la normale prudenza, e questo in ragione delle specifiche modalità invasive dell'atto di esercizio del diritto.
Poi la Corte precisa che nel caso in cui il diritto sia stato vantato in giudizio in base ad una domanda trascrivibile, il convenuto, al fine di vedere pronunciata la condanna dell'altra per responsabilità processuale aggravata, non avrà da sollecitare alcun ulteriore accertamento in diritto, ma, in vista di un eventuale accoglimento della sua istanza nei soli limiti del comma 2, solo provare che la domanda trascrivibile di fatto lo sia stata;
mentre nel caso in cui sia stato vantato in giudizio un diritto in base a domanda non trascrivibile, da un lato il diritto per cui è stata proposta e trascritta la domanda può essere accertato esistente, e tuttavia dal fatto della trascrizione può essere derivato un pregiudizio che rileva come danno risarcibile;
dall'altro chi lo ha subito, per ottenere il risarcimento, deve richiedere al giudice un accertamento, in diritto, su un fatto diverso dal vanto in giudizio venuto dall'attore e precisamente sulla questione che la domanda che l'attore ha proposto non è prevista dalla norma sostanziale come trascrivibile, caso che non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 96, comma 1 ma può/deve essere fatta valere autonomamente ai sensi dell'art.2043 c.c..
È pacifico poi che la previsione contenuta nell'art. 96 c.p.c. sia una specie di fatto illecito disciplinato in generale dall'art. 2043 c.c.. Rispetto a tale fatto, la condotta illecita consiste nell'iniziare un processo o resistervi, ovvero nell'eseguire iscrizioni o pignoramenti, in modo colposo. La condotta illecita pertanto consiste in una attività processuale e non appare razionale che il medesimo atto processuale possa essere valutato da due giudici diversi: dal primo, ai fini dell'esame del merito della domanda, e dal secondo, ai fini dell'accertamento della diligenza o della negligenza con cui quell'atto fu compiuto (Cass. 28527/2018). Pertanto, la domanda di risarcimento prevista nei primi due commi di tale norma deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o temerariamente contrastato, ovvero nel giudizio inteso a far dichiarare l'illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro.
Ciò posto, la censura dell'appellante, per cui la domanda di revocatoria sarebbe stata non trascrivibile in astratto, non coglie nel segno. Invero, ai sensi dell'art. 2652 n. 5 c.c. sono soggette a trascrizione le domande di revoca di atti pregiudizievoli per i creditori soggetti a trascrizione (ovvero gli pagina 5 di 8 atti di trasferimento della proprietà di beni immobili), facendo la norma richiamata evidente riferimento all'azione revocatoria.
Si sottolinea come la Corte qualifichi come trascrizione ingiusta, che impone ex art. 96 che l'istanza risarcitoria venga proposta davanti al giudice del processo in cui si sono manifestati il dolo o la colpa grave di una delle parti, quella avente ad oggetto atti compresi nell'elencazione di cui agli artt.
2652 e 2653 c.c.; l'infondatezza dell'azione, qualsiasi sia la ragione di rigetto (dunque, anche l'accertamento di insussistenza in capo all'attore della qualifica di creditore, peraltro nel caso di specie CP_ inserita in fattispecie in cui la qualità di debitore era in capo, personalmente, al il quale come socio accomandatario e al 95% de “ aveva disposto dei beni della società, avendo parte CP_2
attrice configurato -in modo infondato - una responsabilità ricavabile dall'art. 2324 c.c.) non elimina il dato oggettivo della riconducibilità in astratto dell'atto dispositivo tra quelli rispetto ai quali può essere trascritta l'azione revocatoria.
Rileva a riguardo la distinzione tra dimensione astratta e concreta dell'azione: in ossequio al diritto di azione di cui all'art. 24 Cost., nella domanda giudiziale il diritto è solamente affermato, mentre spetta al giudizio di merito la questione circa l'esistenza o meno della situazione vantata.
Orbene, la domanda giudiziale (da trascrivere) in esame consiste in un'azione revocatoria relativa agli effetti pregiudizievoli derivanti da atti di alienazione di beni immobili pertanto, in astratto, la stessa è sicuramente trascrivibile secondo il combinato disposto dell'art. 2652 n. 5 e 2643 c.c.
Ne consegue che il danno lamentato dall'appellante non deriva, come da egli sostenuto, dall'illegittimità della trascrizione, ma dall'ingiustizia della stessa in quanto il diritto sotteso alla domanda di cui si è chiesta e ottenuta la trascrizione è risultato insussistente.
Quindi, anche alla luce dei principi richiamati, ne consegue che la domanda promossa da non può essere esaminata nel presente giudizio sussistendo ai sensi dell'art. 96, comma 2, Parte_1
c.p.c. la competenza del giudice di merito della causa originaria.
Anche il secondo motivo è infondato.
L'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla richiesta condanna di anche per non aver CP_1
provveduto o comunque fornito il consenso alla cancellazione della trascrizione, sia durante il giudizio sia successivamente alla sentenza del Tribunale n. 514/2019 che ha dichiarato inesistente il credito dell'attore ei confronti della disponente società “Il Cerchio”. CP_1
Anche questa censura è infondata. Per quanto sopra già esposto, la domanda rientra nell'alveo dell'art. 96, comma 2, c.p.c.: lo stesso giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata pagina 6 di 8 trascritta la domanda, su istanza di parte, condanna l'attore o il creditore procedente che ha agito senza la normale prudenza. La domanda dell'appellante rientra, cioè, nell'ambito Parte_1
dell'accertamento della responsabilità dell'attore conseguente all'aver agito in giudizio restando
(parzialmente) soccombente.
Trascritta (legittimamente) la domanda, l'esame circa l'aver agito nonostante l'infondatezza della stessa e senza la normale prudenza rientrava nell'indagine del giudice della domanda medesima, indagine nella quale avrebbe assunto rilievo, non il fatto in sé di aver il difeso il proprio diritto in CP_1
giudizio, ma la sua (eventuale) violazione di un connesso dovere di lealtà attraverso un imprudente comportamento (l'omessa cancellazione della trascrizione).
Il giudice quindi non ha omesso di pronunciarsi a riguardo ma ha correttamente ricondotto la domanda nell'alveo dell'art. 96 comma 2 c.p.c.
Il giudizio sulla revocatoria si è concluso con sentenza del 5.07.2019 con la quale, nonostante il rigetto (parziale) della domanda di non è stata ordinata la cancellazione della trascrizione CP_1
(limitatamente a determinati atti di disposizione) ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c. Anche in questo caso, però, non si ravvisa un'omessa pronuncia.
Nella sentenza impugnata, infatti, a fronte della richiesta di cancellazione della trascrizione da CP_ parte della , si dà atto della pendenza del giudizio di appello (proposto da (il disponente Parte_1
destinatario della revocatoria) relativo alla domanda di revocatoria - ove peraltro la Parte_1
nemmeno si costituiva - nel quale correttamente risultava anche proposta la domanda di cancellazione e sulla quale il giudice dell'appello si era riservato di disporre in sentenza.
Quanto alla condotta successiva alla sentenza n. 514/2019, non si rileva peraltro un contegno censurabile del considerato il breve lasso di tempo intercorso tra la conclusione del giudizio di CP_1
primo grado sulla revocatoria (luglio 2019) e l'instaurazione del giudizio di appello (ottobre 2019), in vista anche della possibilità di richiedere in quella sede la cancellazione, come effettivamente è stato fatto, e tenuto altresì conto che la non si è nemmeno costituita in appello per poi instaurare Parte_1
nel dicembre del 2022 il presente giudizio a fini risarcitori.
Correttamente, nel corso del giudizio di appello sulla revocatoria, ha proposto istanza di CP_1
correzione di errore materiale accolta con provvedimento di questa Corte n. 1826/2023, con cui è stata ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria “esclusivamente in relazione agli immobili censiti al C.T. del Comune di Spoleto Foglio 103, particelle 646, 663 e 648”.
L'appello principale va quindi respinto.
pagina 7 di 8 L'appello incidentale è infondato.
L'appellante incidentale lamenta l'errata determinazione delle spese giudiziali, liquidate dal giudice in misura inferiore rispetto ai parametri fissati dal D.M. 55/2014 nonostante che il giudizio di primo grado sia stato caratterizzato da una certa complessità ricostruttiva.
Invero, sul punto si osserva che i parametri specifici per la determinazione del compenso sono quelli previsti dal citato D.M. prima dell'aggiornamento ad opera del D.M. n. 147 del 2022 considerato che il giudizio di primo grado si è concluso il 28.7.2022.
Nel caso di specie il Tribunale, nel procedere alla liquidazione dei compensi, si è attenuto ai parametri minimi previsti per lo scaglione indeterminabile -complessità bassa.
Si ritiene che tale liquidazione sia congrua, non ravvisandosi profili di complessità della controversia, e tali parametri presiedono anche alla liquidazione delle spese del presente grado- esclusa la fase istruttoria- che seguono la regola complessiva della soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale del versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, così decide:
-rigetta l'appello promosso da e.e.i.g.; Parte_1
-rigetta l'appello incidentale promosso da , CP_1
e.e.i.g. a rifondere le spese di lite sostenute per il presente grado di giudizio Controparte_6
dall'appellato che si liquidano in euro 3.473,00 per compensi, oltre spese forfettarie al CP_1
15% e accessori di legge;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Perugia, 13.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott.ssa Claudia Matteini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 584/2022 promossa da:
e.e.i.g. fondo patrimoniale iscritto presso il Registro delle imprese in Inghilterra e Galles al Parte_1
n. GE 00254, Codice Fiscale in Italia , in persona dell'Amministratore Unico e legale P.IVA_1
rappresentante rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Depretis ed elettivamente Parte_2
domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Baldeschi n.2
APPELLANTE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Patrizi ed elettivamente domiciliato CP_1
presso il suo studio in Roma, viale di Vigna Pia n. 40
APPELLATO
OGGETTO
Pagamento del corrispettivo – Indennità di avviamento – Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e.e.i.g. impugna la sentenza n. 541/2022 Parte_1
pubblicata il 28.07.2022 con la quale il Tribunale di Spoleto respingeva la sua domanda, proposta nei pagina 1 di 8 confronti di , volta ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità di una trascrizione di CP_1
domanda giudiziale di revocatoria avente ad oggetto il conferimento di immobili in suo favore (atto
[. stipulato dal Notaio in data 14.10.2010 di conferimento di immobili di proprietà della società Per_1
al GEIE “Traystone EEIG”, tra i quali rientravano la part. 646 del foglio 103 del Catasto CP_2
Terreni del Comune di Spoleto). La domanda revocatoria era più ampia, includendo anche beni compravenduti tra e la Traystone EEIG, ma veniva accolta solo per quest'ultimo atto, CP_3
mentre con riferimento ai beni dell'attrice veniva rigettata per carenza del requisito oggettivo di esistenza di credito in capo a sentenza Tribunale di Spoleto n. 514/2019 del 9.7.2019). CP_1
Per tali motivi, in primo grado l'attrice chiedeva il risarcimento del danno subito per la perdita di favorevoli occasioni di vendita del terreno oggetto dell'atto di conferimento stesso, oltre che per la mancata cancellazione della trascrizione da parte di opo il rigetto della domanda con la sentenza CP_1
514/19; chiedeva inoltre la cancellazione della trascrizione ancora in essere.
Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la domanda di risarcimento del danno avrebbe dovuto essere proposta nel corso del giudizio in cui è stata proposta la domanda trascritta, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c. e non con autonomo giudizio come quello di specie.
In particolare, sostiene l'appellante che l'atto di conferimento di immobili non poteva essere oggetto di trascrizione della domanda revocatoria, perché, come dichiarato dal Tribunale con la sentenza n. 514/2019 del 9.07.2019 in esito al giudizio sulla domanda di revocatoria, la società disponente non era soggetto debitore, pertanto la trascrizione non era consentita in quanto non contenuta nei casi normativamente previsti e in particolare nell'art. 2652 n. 5 c.c.. Ne conseguirebbe, secondo l'appellante, che la domanda di risarcimento dei danni può essere proposta anche in un diverso giudizio per responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.
Con il secondo motivo censura il provvedimento appellato per aver omesso il giudice di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento anche in relazione al comportamento di che non si CP_1
sarebbe attivato per la cancellazione della trascrizione nonostante che la sentenza n. 514/2019 avesse dichiarato l'infondatezza della domanda di revoca. La permanenza della trascrizione della domanda revocatoria, anche successivamente alla sentenza che ne aveva dichiarato l'infondatezza, sarebbe stata la causa della perdita di occasioni di vendita del terreno, quale obbligo risarcitorio autonomo dalla originaria illegittima trascrizione della domanda di revoca.
pagina 2 di 8 si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza dello stesso e CP_1
proponendo appello incidentale relativamente alle sole spese di lite, perché liquidate dal Tribunale in misura inferiore rispetto ai parametri di riferimento e, comunque, in maniera non adeguata alla complessità della lite.
Con atto depositato il 2 gennaio 2025 l'appellato ha proposto istanza di remissione in termini per il deposito della memoria di replica.
*****
Preliminarmente va rigettata l'istanza di rimessione in termini dell'appellato non sussistendone i presupposti, invero l'istante ha mal formulato la richiesta non essendo documentato l'errore inescusabile.
Tanto premesso, il primo motivo è infondato.
Dagli atti di causa è emerso che conveniva in giudizio esponendo che: Parte_1 CP_1
-Gori aveva proposto domanda di revocatoria nei confronti di e delle società CP_3 Controparte_2
e.e.i.g. e , in relazione a diversi atti di alienazione immobiliare Parte_1 Controparte_4
compiuti dai primi due soggetti in favore dei secondi;
-tale domanda veniva trascritta e, fra i beni oggetto delle compravendite impugnate, vi era anche il terreno conferito dalla società alla Traystone e.e.i.g., di cui al C.t. del Controparte_5
Comune di Spoleto foglio 103, part. 646;
-in relazione a tale compravendita la domanda veniva rigettata con sentenza del 09/07/2019 n.
514/2019 che accertava l'assenza della qualità di debitore in capo a “ nei Controparte_5
confronti dell'attore CP_1
- in ragione della trascrizione della domanda e nelle more del giudizio, l'attrice perdeva Parte_1
l'occasione di alienare tale terreno (e i terreni adiacenti che con esso costituivano un unico lotto) a prezzi più elevati rispetto all'attuale valore di mercato, come da offerte prodotte in giudizio;
-la trascrizione permaneva anche dopo l'emissione della sentenza di primo grado che, peraltro, era oggetto di appello.
dunque ha convenuto in giudizio per ottenere la sua condanna al risarcimento del Parte_1 CP_1
danno patrimoniale subito e da individuare nella differenza fra la maggiore offerta ricevuta (euro
220.000,00) e il valore attuale del bene (94.800,00), nonché per ottenere la cancellazione delle trascrizioni ancora in essere al momento della proposizione dell'azione di risarcimento.
pagina 3 di 8 Si ritiene che correttamente il Tribunale abbia ricondotto l'azione proposta da nel Parte_1
paradigma dell'art. 96, comma 2, c.p.c. in quanto il danno lamentato è conseguenza della trascrizione della domanda giudiziale poi risultata infondata;
il danno è conseguenza, cioè, di una trascrizione ingiusta.
A tal proposito è sufficiente richiamare la sentenza delle Sezioni Unite, già citata nella sentenza impugnata, secondo cui “Qualora la parte che ha promosso un giudizio avente ad oggetto beni immobili abbia proceduto alla trascrizione della domanda giudiziale al di fuori dei casi di cui agli artt. 2652 e
2653 cod. civ. - cioè compiendo una trascrizione illegittima - in assenza di una specifica previsione legislativa che radichi presso il medesimo giudice, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., la competenza a decidere anche la domanda di risarcimento danni promossa dalla controparte in conseguenza di tale illegittima trascrizione, deve ritenersi che quest'ultima domanda possa essere proposta anche in un diverso giudizio, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.. In questo caso, infatti, l'accertamento che il giudice è chiamato a compiere - relativo alla verifica dell'esistenza di una norma sostanziale che consenta o meno la trascrizione della domanda giudiziale - ha per oggetto un fatto diverso da quello dell'altro giudizio;
tale lettura del sistema, idonea alla maggiore tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito, consente al danneggiato di ottenere il risarcimento anche in ipotesi di colpa lieve, che rimarrebbero escluse ove la domanda risarcitoria fosse proponibile solo in base all'art. 96 del cod. proc. Civ.” (Cass.
Sez. Un. n. 6597/2011). Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, si trattava della trascrizione domanda giudiziale concernente l'accertamento del diritto di prelazione, e la Corte dopo aver distinto l'ipotesi in cui, per errata interpretazione degli artt. 2652 e 2653 c.c., per deliberata mala fede o comunque per qualunque altra causa venga trascritta una domanda giudiziale non compresa fra quelle per le quali la legge prevede detta formalità (trascrizione illegittima), da quella in cui risulti infondata la domanda in precedenza trascritta (trascrizione ingiusta), chiarisce in motivazione che l'art. 96
c.p.c. regola due situazioni:
- è accertato dal giudice cui è stata proposta la domanda di merito che il diritto vantato sussisteva o no e la parte, nel giudizio in cui la domanda è stata proposta, può chiedere che sia valutato se averla proposta od avervi resistito ha concretizzato un comportamento caratterizzato da dolo o colpa grave. La condanna per responsabilità processuale è pronunziata, con liquidazione anche di ufficio, sul presupposto e come effetto della decisione sul diritto vantato, ed in conseguenza della qualificazione dolosa o colposa della condotta processuale del soccombente.
pagina 4 di 8 - il vanto del diritto è attuato non attraverso la sua sola affermazione, bensì aggredendo la sfera patrimoniale dell'altra parte, sul piano esecutivo o cautelare, o con la trascrizione della domanda od iscrizione di ipoteca. Qui, accertato che il diritto vantato non sussisteva - accertamento provocato dall'una o dall'altra parte -, a fondare la responsabilità processuale basterà l'aver agito senza la normale prudenza, e questo in ragione delle specifiche modalità invasive dell'atto di esercizio del diritto.
Poi la Corte precisa che nel caso in cui il diritto sia stato vantato in giudizio in base ad una domanda trascrivibile, il convenuto, al fine di vedere pronunciata la condanna dell'altra per responsabilità processuale aggravata, non avrà da sollecitare alcun ulteriore accertamento in diritto, ma, in vista di un eventuale accoglimento della sua istanza nei soli limiti del comma 2, solo provare che la domanda trascrivibile di fatto lo sia stata;
mentre nel caso in cui sia stato vantato in giudizio un diritto in base a domanda non trascrivibile, da un lato il diritto per cui è stata proposta e trascritta la domanda può essere accertato esistente, e tuttavia dal fatto della trascrizione può essere derivato un pregiudizio che rileva come danno risarcibile;
dall'altro chi lo ha subito, per ottenere il risarcimento, deve richiedere al giudice un accertamento, in diritto, su un fatto diverso dal vanto in giudizio venuto dall'attore e precisamente sulla questione che la domanda che l'attore ha proposto non è prevista dalla norma sostanziale come trascrivibile, caso che non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 96, comma 1 ma può/deve essere fatta valere autonomamente ai sensi dell'art.2043 c.c..
È pacifico poi che la previsione contenuta nell'art. 96 c.p.c. sia una specie di fatto illecito disciplinato in generale dall'art. 2043 c.c.. Rispetto a tale fatto, la condotta illecita consiste nell'iniziare un processo o resistervi, ovvero nell'eseguire iscrizioni o pignoramenti, in modo colposo. La condotta illecita pertanto consiste in una attività processuale e non appare razionale che il medesimo atto processuale possa essere valutato da due giudici diversi: dal primo, ai fini dell'esame del merito della domanda, e dal secondo, ai fini dell'accertamento della diligenza o della negligenza con cui quell'atto fu compiuto (Cass. 28527/2018). Pertanto, la domanda di risarcimento prevista nei primi due commi di tale norma deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o temerariamente contrastato, ovvero nel giudizio inteso a far dichiarare l'illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro.
Ciò posto, la censura dell'appellante, per cui la domanda di revocatoria sarebbe stata non trascrivibile in astratto, non coglie nel segno. Invero, ai sensi dell'art. 2652 n. 5 c.c. sono soggette a trascrizione le domande di revoca di atti pregiudizievoli per i creditori soggetti a trascrizione (ovvero gli pagina 5 di 8 atti di trasferimento della proprietà di beni immobili), facendo la norma richiamata evidente riferimento all'azione revocatoria.
Si sottolinea come la Corte qualifichi come trascrizione ingiusta, che impone ex art. 96 che l'istanza risarcitoria venga proposta davanti al giudice del processo in cui si sono manifestati il dolo o la colpa grave di una delle parti, quella avente ad oggetto atti compresi nell'elencazione di cui agli artt.
2652 e 2653 c.c.; l'infondatezza dell'azione, qualsiasi sia la ragione di rigetto (dunque, anche l'accertamento di insussistenza in capo all'attore della qualifica di creditore, peraltro nel caso di specie CP_ inserita in fattispecie in cui la qualità di debitore era in capo, personalmente, al il quale come socio accomandatario e al 95% de “ aveva disposto dei beni della società, avendo parte CP_2
attrice configurato -in modo infondato - una responsabilità ricavabile dall'art. 2324 c.c.) non elimina il dato oggettivo della riconducibilità in astratto dell'atto dispositivo tra quelli rispetto ai quali può essere trascritta l'azione revocatoria.
Rileva a riguardo la distinzione tra dimensione astratta e concreta dell'azione: in ossequio al diritto di azione di cui all'art. 24 Cost., nella domanda giudiziale il diritto è solamente affermato, mentre spetta al giudizio di merito la questione circa l'esistenza o meno della situazione vantata.
Orbene, la domanda giudiziale (da trascrivere) in esame consiste in un'azione revocatoria relativa agli effetti pregiudizievoli derivanti da atti di alienazione di beni immobili pertanto, in astratto, la stessa è sicuramente trascrivibile secondo il combinato disposto dell'art. 2652 n. 5 e 2643 c.c.
Ne consegue che il danno lamentato dall'appellante non deriva, come da egli sostenuto, dall'illegittimità della trascrizione, ma dall'ingiustizia della stessa in quanto il diritto sotteso alla domanda di cui si è chiesta e ottenuta la trascrizione è risultato insussistente.
Quindi, anche alla luce dei principi richiamati, ne consegue che la domanda promossa da non può essere esaminata nel presente giudizio sussistendo ai sensi dell'art. 96, comma 2, Parte_1
c.p.c. la competenza del giudice di merito della causa originaria.
Anche il secondo motivo è infondato.
L'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla richiesta condanna di anche per non aver CP_1
provveduto o comunque fornito il consenso alla cancellazione della trascrizione, sia durante il giudizio sia successivamente alla sentenza del Tribunale n. 514/2019 che ha dichiarato inesistente il credito dell'attore ei confronti della disponente società “Il Cerchio”. CP_1
Anche questa censura è infondata. Per quanto sopra già esposto, la domanda rientra nell'alveo dell'art. 96, comma 2, c.p.c.: lo stesso giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata pagina 6 di 8 trascritta la domanda, su istanza di parte, condanna l'attore o il creditore procedente che ha agito senza la normale prudenza. La domanda dell'appellante rientra, cioè, nell'ambito Parte_1
dell'accertamento della responsabilità dell'attore conseguente all'aver agito in giudizio restando
(parzialmente) soccombente.
Trascritta (legittimamente) la domanda, l'esame circa l'aver agito nonostante l'infondatezza della stessa e senza la normale prudenza rientrava nell'indagine del giudice della domanda medesima, indagine nella quale avrebbe assunto rilievo, non il fatto in sé di aver il difeso il proprio diritto in CP_1
giudizio, ma la sua (eventuale) violazione di un connesso dovere di lealtà attraverso un imprudente comportamento (l'omessa cancellazione della trascrizione).
Il giudice quindi non ha omesso di pronunciarsi a riguardo ma ha correttamente ricondotto la domanda nell'alveo dell'art. 96 comma 2 c.p.c.
Il giudizio sulla revocatoria si è concluso con sentenza del 5.07.2019 con la quale, nonostante il rigetto (parziale) della domanda di non è stata ordinata la cancellazione della trascrizione CP_1
(limitatamente a determinati atti di disposizione) ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c. Anche in questo caso, però, non si ravvisa un'omessa pronuncia.
Nella sentenza impugnata, infatti, a fronte della richiesta di cancellazione della trascrizione da CP_ parte della , si dà atto della pendenza del giudizio di appello (proposto da (il disponente Parte_1
destinatario della revocatoria) relativo alla domanda di revocatoria - ove peraltro la Parte_1
nemmeno si costituiva - nel quale correttamente risultava anche proposta la domanda di cancellazione e sulla quale il giudice dell'appello si era riservato di disporre in sentenza.
Quanto alla condotta successiva alla sentenza n. 514/2019, non si rileva peraltro un contegno censurabile del considerato il breve lasso di tempo intercorso tra la conclusione del giudizio di CP_1
primo grado sulla revocatoria (luglio 2019) e l'instaurazione del giudizio di appello (ottobre 2019), in vista anche della possibilità di richiedere in quella sede la cancellazione, come effettivamente è stato fatto, e tenuto altresì conto che la non si è nemmeno costituita in appello per poi instaurare Parte_1
nel dicembre del 2022 il presente giudizio a fini risarcitori.
Correttamente, nel corso del giudizio di appello sulla revocatoria, ha proposto istanza di CP_1
correzione di errore materiale accolta con provvedimento di questa Corte n. 1826/2023, con cui è stata ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria “esclusivamente in relazione agli immobili censiti al C.T. del Comune di Spoleto Foglio 103, particelle 646, 663 e 648”.
L'appello principale va quindi respinto.
pagina 7 di 8 L'appello incidentale è infondato.
L'appellante incidentale lamenta l'errata determinazione delle spese giudiziali, liquidate dal giudice in misura inferiore rispetto ai parametri fissati dal D.M. 55/2014 nonostante che il giudizio di primo grado sia stato caratterizzato da una certa complessità ricostruttiva.
Invero, sul punto si osserva che i parametri specifici per la determinazione del compenso sono quelli previsti dal citato D.M. prima dell'aggiornamento ad opera del D.M. n. 147 del 2022 considerato che il giudizio di primo grado si è concluso il 28.7.2022.
Nel caso di specie il Tribunale, nel procedere alla liquidazione dei compensi, si è attenuto ai parametri minimi previsti per lo scaglione indeterminabile -complessità bassa.
Si ritiene che tale liquidazione sia congrua, non ravvisandosi profili di complessità della controversia, e tali parametri presiedono anche alla liquidazione delle spese del presente grado- esclusa la fase istruttoria- che seguono la regola complessiva della soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale del versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, così decide:
-rigetta l'appello promosso da e.e.i.g.; Parte_1
-rigetta l'appello incidentale promosso da , CP_1
e.e.i.g. a rifondere le spese di lite sostenute per il presente grado di giudizio Controparte_6
dall'appellato che si liquidano in euro 3.473,00 per compensi, oltre spese forfettarie al CP_1
15% e accessori di legge;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Perugia, 13.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott.ssa Claudia Matteini
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