Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/06/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 449/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in CORSO MAGENTA 84 MILANO,
[...] P.IVA_1 presso lo studio dell''avv. , che la rappresenta e difende in forza di mandato Parte_2 in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
FIESCHI, 2/14 16121 GENOVA presso lo studio dell''avv. che lo rappresenta e Parte_3 difende in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA
Part PER PARTE APPELLANTE: “ (“ ”), nel riportarsi ai pregressi scritti Parte_1 difensivi di parte, alla documentazione prodotta ed ai verbali di causa, insiste per l'integrale accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate come da proprio atto introduttivo del giudizio, che si intendano per integralmente riportate e trascritte”
PER PARTE APPELLATA: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova - Respingere le domande di parte appellante in ogni loro componente in quanto illegittime e Parte_1 infondate in fatto e in diritto;
- Conseguentemente confermare la sentenza n. 2459/2023 emessa dal
Tribunale di Genova in data 13.10.2023. - Con piena vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Part 1. – nuova denominazione di – (di seguito Parte_1 Parte_1 conveniva in giudizio il per sentirlo condannare al pagamento di € 11.454,90 Controparte_1
per capitale derivante da n. 84 fatture, descritte in atto di citazione, emesse da ED IA
S.p.A. a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore del e cedute a CP_1
Part con atto notificato al debitore ceduto;
oltre agli interessi di mora, ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
€ 3.360 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 84 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello, oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura;
€ 253,17 a titolo di ulteriori interessi di mora fatturati con il documento denominato Nota Debito n. 90000972 del 28.01.16; gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
€ 2.400 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di
€ 40 moltiplicato per ciascuna delle 60 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di € 40 con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura.
In via subordinata chiedeva la condanna al pagamento della somma meglio vista a titolo di capitale oltre interessi di mora e anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs, n. 231/02. 2. Si costituiva il che non contestava l'avvenuta erogazione della prestazione da Controparte_1
parte di ED opponendo, tuttavia, in compensazione propri crediti nei confronti della cedente derivante da note di credito risultanti dalla cessione, assumendo che il credito residuo ammontava al minor importo di € 1.547,77.
3. Esperita CTU al fine di determinare “i rapporti di debito/credito tra le parti, distinguendo sorte capitale, interessi moratori, interessi anatocistici e importi di cui all'art. 6 cit.”, il Tribunale di
Genova con sentenza n. 2459/2023 del 13/10/2023, accertata la compensazione come eccepita dal
Part convenuto, rigettava la domanda di condannandola al pagamento delle spese CP_1
processuali.
3.1 In particolare il Tribunale, premesso che le parti non avevano adempiuto in modo rigoroso all'onere della prova sia con riguardo alla riferibilità al POD ed al periodo di riferimento per le fatture e alla riferibilità delle note di credito alle fatture azionate, come anche rilevato dal CTU, e facendo così applicazione in modo rigoroso al principio di non contestazione, determinava che il credito azionato doveva ritenersi provato in quanto il non ha contestato la debenza della CP_1
somma oggetto di causa e che conseguentemente dovevano calcolarsi su detta somma gli interessi moratori, anatocistici e la somma di € 40,00 per ciascuna fattura per € 3.360,00 come determinati dal CTU.
Non riconosceva come dovuto l'importo di cui alle note di debito in quanto specificatamente contestate dal e in mancanza della prova della rituale comunicazione all'ente. CP_1
Riteneva provato il credito del opposto in compensazione sulla base delle note di credito in CP_1
Part quanto oggetto della medesima cessione di credito e non specificatamente contestate da
Part dell'importo di € 36.974,49, accertando che fosse di gran lunga eccedente il credito di pur considerando gli accessori, in quanto nel credito complessivo ceduto erano state comprese fatture non azionate nella presente causa.
Part
4. Avverso la sentenza ha proposto appello formulando tre motivi di appello relativi alla compensazione con i crediti del di cui alle note di debito;
alla omessa condanna al CP_1
pagamento della nota di debito;
alla condanna alle spese di lite.
4.1 Si costituiva il che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1
Part sentenza impugnata assumendo che la compensazione del credito di con le note di credito era giustificata dall'unicità del rapporto di somministrazione di energia elettrica e dal fatto che le note di credito stesse erano state oggetto del contratto di cessione. L'appello non è fondato.
5. PRIMO MOTIVO DI APPELLO: CENSURABILITA' DELLA SENTENZA PER AVERE IL
TRIBUNALE RITENUTO I CREDITI PER COMPENSAZIONE CON CONTROCREDITI
SORTI IN CAPO AL COMUNE E PORTATI DALLE NOTE DI CREDITO EMESSE DALLA
Controparte_2
In particolare, l'appellante deduceva che il non aveva fornito la prova che le note di credito CP_1
fossero state emesse a storno delle fatture oggetto di causa, che in ogni caso sarebbero inopponibili
Part a in quanto successive alla notifica delle cessioni dei crediti.
Part
5.1 Come evidenziato nella sentenza impugnata non ha contestato specificatamente le note di credito nella prima difesa successiva alla loro produzione, limitandosi ad affermare che “appare artificioso pretendere di cucire assieme il doc. 3 e il doc. 4 di controparte affinchè da quest'ultimo si Part tragga la conclusione che il credito di fosse pari ad € 1.537,77”.
5.2 Va altresì rilevato che le note di credito indicate dal ed oggetto della Controparte_1
cessione ammontano ad € 36.974,49 (doc 6 allegato alla CTU).
5.3 Inoltre emerge che “dalle verifiche eseguite dal CTU, è emerso come parte convenuta abbia allegato note di credito per complessivi € 14.731,42 (allegato 8), di cui, però, solamente € 11.309,86 ricomprese nel conteggio fornito dalla stessa (allegato 9)”.
5.4 Deve pertanto convenirsi che le note di credito sono senz'altro riferite alle fatture azionate almeno per complessivi € 11.309,86 a fronte di fatture azionate per € 11.454,90 ma occorre altresì tenere in considerazione le note di credito precedenti alla notifica della cessione ed ivi menzionate per il maggior importo sopra evidenziato.
6. SECONDO MOTIVO DI APPELLO: CENSURABILITA' DELLA SENTENZA PER IL CP_3
TRIBUNALE RITENUTO ESTINTI PER COMPENSAZIONE ANCHE I CREDITI A TITOLO
DI ULTERIORI INTERESSI DI MORA FATTURATI DA IL DOCUMENTO Parte_4
NOTA DEBITO E SOMME AD ESSI CORRELATE
In particolare, l'appellante deduce che erroneamente il Tribunale ha omesso di condannare il al pagamento dell'importo di € 253,17 esclusivamente a titolo di ulteriori interessi di mora CP_1
fatturati con il documento denominato Nota Debito n. 90000972 del 28.01.16 in conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione di compensazione senza considerare che in detta nota sono Part indicati il nominativo della società (sempre ED) che aveva ceduto a le fatture per sorte capitale (il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito) − la data di scadenza di tali fatture, la quale ha costituito la data di inizio calcolo degli interessi (“data Part inizio”) − la data in cui tali fatture sono state accreditate a la quale ha costituito la data di interruzione del calcolo degli interessi di mora (“data fine”) − il numero di giorni di ritardo − Part l'importo maturato a titolo di interessi di mora;
• la predetta società aveva ceduto a le fatture il cui tardivo pagamento he generato gli interessi di mora di cui alla Nota Debito e i relativi interessi di mora • il ha pagato tali fatture in ritardo rispetto alle scadenze • tale ritardo ha generato CP_1
Part gli interessi di mora come quantificati nella Nota Debito • ha, dunque, emesso le Note Debito.
• il dettaglio allegato alla Nota Debito contiene tutti gli elementi idonei ai fini della determinazione Part degli interessi per il cui pagamento ha emesso la Nota Debito • controparte non ha mai Part sollevato alcuna contestazione in ordine agli elementi di calcolo posti da a fondamento del calcolo degli interessi di cui alla Nota Debito.
Part Deduceva altresì che all'accoglimento del motivo di appello consegue il diritto di ad ottenere il pagamento degli interessi anatocistici ed € 2.400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 60 fatture.
6.1 La doglianza è infondata. Come specificato in sentenza la nota di debito è stata tempestivamente ed in modo specifico contesta dal che ha eccepito la mancata comunicazione “per il tramite CP_1
Part del sistema tracciato di interscambio” e non ha colmato tale lacuna probatoria.
Va altresì evidenziato che essendo le note di credito antecedenti o coeve alla emissione delle fatture nulla è dovuto a titolo di mora.
7. TERZO MOTIVO DI APPELLO: CENSURABILITA' DELLA SENTENZA PER AVERE IL
TRIBUNALE CONDANNATO BFF A PAGARE LE SPESE DI LITE E LE SPESE DI CTU.
L'appellante deduce che l'accoglimento dell'appello comporta la riforma della sentenza anche in punto spese di lite.
7.1 Il rigetto dell'appello comporta la conferma della sentenza di primo grado anche in punto spese.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono oste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, secondo i valori medi in ragione della natura e dell'oggetto della causa.
9. Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, azione ed eccezione rigettate
1) rigetta l'appello proposto da Parte_1
vverso la sentenza del Tribunale di Genova n. n. 2459/2023
[...]
pubblicata il 13/10/2023;
2) condanna Parte_1
l pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio
[...] in favore del che liquida in € 5.809,00 oltre 15% per spese Controparte_1
generali e oltre IVA e accessori di legge.
3) Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello reclamo è stato integralmente rigettato.
Genova, 11/6/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni