Articolo 1 della Legge 3 novembre 1952, n. 1791
Articolo 2
Versione
19 dicembre 1952
Art. 1.
L'art. 265 del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994 , sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 , quale risulta modificato dall'articolo unico del regio decreto 23 marzo 1933, n. 338 , e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni relative al personale militare aggregato agli stabilimenti di lavoro dello Stato, contenute nei precedenti articoli 256 e 258 a 264, sono applicabili altresi' al personale operaio militare dell'Esercito addetto alla custodia, manutenzione, allestimento e riparazione del materiale del gruppo C, di cui all'art. 307 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443 , e che abbia conseguito la regolare nomina e copra un posto previsto dalle tabelle organiche del tempo di pace dell'Ente presso il quale presta servizio".
Entrata in vigore il 19 dicembre 1952