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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 5915 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
, nata a [...], il [...], C.F Parte_1
, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. MEDDA C.F._1
CARLA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1
TUVERI , 84 09100 CAGLIARI, C.F: presso lo studio dell'Avv. DE C.F._2
MONTIS ALDO che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Serrenti in data 19 settembre 2015, registrato in Serrenti presso il registro degli atti di matrimonio del suddetto comune al n. 8 parte II serie A per l'anno 2015 E stabilire che:
2) i figli minori e di 8 e 6 anni restino affidati a entrambi i genitori e che Per_1 Per_2
mantengano la residenza anagrafica presso la madre;
che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse per i figli (in particolare quelle concernenti l'istruzione, le cure mediche, la religione, i viaggi, lo sport etc.) mentre la esercitino disgiuntamente per le decisioni di ordinaria amministrazione da assumere nei tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
3) i bambini stiano con il padre a settimane alterne dal giovedì all'uscita di scuola fino al sabato mattina all'inizio dell'orario scolastico e, la settimana successiva, dall'uscita di scuola del giovedì
fino all'inizio delle lezioni del successivo lunedì mattina. In tutti i casi il padre si debba preoccupare di prenderli e riaccompagnarli a scuola e, per i periodi nei quali i bambini non andranno a scuola,
negli stessi orari, presso l'abitazione della madre;
4) i giorni e gli orari come sopra stabiliti possano essere modificati, previo accordo tra i genitori,
ogni volta in cui si dovesse rendere necessario in conseguenza degli impegni lavorativi degli stessi e delle esigenze scolastiche e di svago dei minori, ma in ogni caso, la signora ogni volta in Pt_1
cui sarà richiesto dal padre e/o dai bambini, si impegni a consentire gli incontri tra gli stessi;
5) durante le vacanze i minori trascorrano di anno in anno e nel rispetto del principio dell'alternanza, con ciascun genitore la vigilia di Natale e il 25 dicembre, nonché il 6 gennaio in occasione della festività dell'Epifania; per capodanno i bambini inoltre trascorrano 5 giorni consecutivi con ciascun genitore ad anni alterni, dal 30 dicembre al 3 gennaio o nei diversi giorni che i genitori dovessero concordare con congruo anticipo;
6) durante le vacanze pasquali i genitori tengano alternativamente con sé i minori il gi orno di
Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
7) durante il periodo estivo ciascun genitore tenga con sé i figli per dieci giorni consecutivi;
detti periodi dovranno essere concordati entro il mese di maggio di ciascun anno per evitare sovrapposizioni ed escludendo la applicazione del principio della alternanza di cui ai punti 3-4;
8) il signor corrisponda, mensilmente, per il mantenimento dei minori, la somma di euro CP_1
400,00 (quattrocento,00), escluso l'assegno unico familiare, da versarsi entro il 10 del mese con bonifico, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT - costo della vita, dal mese di marzo
2026;
9) i minori siano posti integralmente a carico della signora per consentirle di usufruire di Pt_1
tutti i benefici che ne derivano, mentre le detrazioni verranno godute da ciascuno dei genitori dei minori al cinquanta per cento;
la GN sia, inoltre, l'unica beneficiaria dell'assegno Pt_1
unico universale per i minori per l'intero importo;
10) le spese straordinarie, da intendersi in via non esaustiva ma esemplificativa, ludiche e ricreative,
mediche non coperte dal SSN, scolastiche, viaggi studio, corsi di studio extra scolastici, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del CNF in data 14 luglio 2017, saranno a carico del signor CP_1
nella misura del 60% e il restante 40 % a carico della signora le medesime spese, ad Pt_1
eccezione di quelle urgenti, dovranno essere previamente concordate e documentate da parte del genitore anticipatario;
i genitori si obbligano ad acquistare entrambi i capi di abbigliamento per i bambini, da conservare nella propria abitazione, in modo da avere sempre dei cambi disponibili durante i giorni di pernottamento presso ciascuno di esse. 11) Spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con Parte_1 Controparte_1
ricorso depositato da in data 25/09/2024, all'udienza del 19.03.2025 le parti hanno Pt_1
dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio alle condizioni indicate in epigrafe. Il Giudice ha, quindi, disposto ai sensi dell'art.473 bis 22 c.p.c. in conformità agli accordi delle parti con ordinanza immediatamente esecutiva. Inoltre, non essendovi necessità di ulteriore istruzione ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 14.09.2023) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 25.09.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e . Parte_1 Controparte_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a SERRENTI il 19/09/2015
tra , nata a [...], il [...] e Parte_1
, nato a [...], il [...], mandando al competente Ufficio Controparte_1
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 8, parte II, serie A, anno 2015 -
Comune di SERRENTI).
Sull'accordo delle parti:
2. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e con residenza Persona_3 Persona_4
anagrafica presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse per i figli (in particolare quelle concernenti l'istruzione, le cure mediche, la religione, i viaggi, lo sport etc.) mentre eserciteranno disgiuntamente le decisioni di ordinaria amministrazione da assumere nei tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
3) i bambini staranno con il padre a settimane alterne dal giovedì all'uscita di scuola fino al sabato mattina all'inizio dell'orario scolastico e, la settimana successiva, dall'uscita di scuola del giovedì
fino all'inizio delle lezioni del successivo lunedì mattina. In tutti i casi il padre si debba preoccupare di prenderli e riaccompagnarli a scuola e, per i periodi nei quali i bambini non andranno a scuola,
negli stessi orari, presso l'abitazione della madre;
4) i giorni e gli orari come sopra stabiliti possano essere modificati, previo accordo tra i genitori,
ogni volta in cui si dovesse rendere necessario in conseguenza degli impegni lavorativi degli stessi e delle esigenze scolastiche e di svago dei minori, ma in ogni caso, la signora ogni volta in Pt_1
cui sarà richiesto dal padre e/o dai bambini, si impegni a consentire gli incontri tra gli stessi;
durante le vacanze i minori trascorrano di anno in anno e nel rispetto del principio dell'alternanza, con ciascun genitore la vigilia di Natale e il 25 dicembre, nonché il 6 gennaio in occasione della festività
dell'Epifania; per capodanno i bambini inoltre trascorrano 5 giorni consecutivi con ciascun genitore ad anni alterni, dal 30 dicembre al 3 gennaio o nei diversi giorni che i genitori dovessero concordare con congruo anticipo;
durante le vacanze pasquali i genitori tengano alternativamente con sé i minori il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; durante il periodo estivo ciascun genitore tenga con sé i figli per dieci giorni consecutivi;
detti periodi dovranno essere concordati entro il mese di maggio di ciascun anno per evitare sovrapposizioni ed escludendo la applicazione del principio della alternanza di cui ai punti 3-4;
5) il signor corrisponderà, mensilmente, per il mantenimento dei minori, la somma di euro CP_1
400,00 (quattrocento,00), escluso l'assegno unico familiare, da versarsi entro il 10 del mese con bonifico, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT - costo della vita, dal mese di marzo
2026; le spese straordinarie, da intendersi in via non esaustiva ma esemplificativa, ludiche e ricreative, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, viaggi studio, corsi di studio extra scolastici, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del CNF in data 14 luglio 2017, saranno a carico del signor nella misura del 60% e il restante 40 % a carico della signora le medesime CP_1 Pt_1
spese, ad eccezione di quelle urgenti, dovranno essere previamente concordate e documentate da parte del genitore anticipatario;
i genitori si obbligano ad acquistare entrambi i capi di abbigliamento per i bambini, da conservare nella propria abitazione, in modo da avere sempre dei cambi disponibili durante i giorni di pernottamento presso ciascuno di esse;
7) i minori saranno posti integralmente a carico della signora per consentirle di usufruire Pt_1
di tutti i benefici che ne derivano, mentre le detrazioni verranno godute da ciascuno dei genitori dei minori al cinquanta per cento;
la GN sia, inoltre, l'unica beneficiaria dell'assegno Pt_1
unico universale per i minori per l'intero importo;
8) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
20/5//2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
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