TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3008 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36727/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36727/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 aprile 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. D'ERRICO ANNUNZIATA DAMIANA Parte_1
Per l'avv. NEGRINI ALESSANDRO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36727/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
D'ERRICO ANNUNZIATA DAMIANA elettivamente domiciliato in P.ZZA DUSE 4 20122 presso il difensore avv. D'ERRICO ANNUNZIATA DAMIANA CP_1
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. NEGRINI ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 5 20122 presso il difensore avv. NEGRINI ALESSANDRO CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Concluso, con esito negativo, procedimento di mediazione, Parte_1
conveniva in giudizio il , impugnando la Controparte_2
delibera assembleare assunta in data 9 maggio 2023 ad oggetto il pagamento di 120.000 euro per la creazione di un fondo destinato ai lavori di ripristino di alcune aree danneggiate in esecuzione della sentenza n. 7419/2020 del Tribunale di Milano passata in giudicato. Lamenta, parte attrice, che l'onere sarebbe stato imposto a loro esclusivo pagina 2 di 5 carico in contrasto con il giudicato ed in conflitto d'interessi e con abuso di potere da parte della maggioranza riconducibile, benchè sotto diverse, singole partecipazioni, alla medesima famiglia . Per_1
Resiste in giudizio il convenuto eccependo, in via preliminare, la CP_1
decadenza (la delibera sarebbe meramente annullabile e sarebbero decorsi i 30 giorni per la tempestiva impugnazione) nonché la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, rivendicando la piena legittimità della delibera impugnata in quanto assunta in coerenza con il giudicato e, conseguentemente, senza alcun conflitto d'interessi.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità della citazione per asserita incertezza dell'oggetto e/o insufficiente allegazione del fatto: la circostanza che il CP_1
convenuto sia stato in grado di resistere con articolate difese dimostra, al di là di ogni ulteriore considerazione, che l'atto di citazione è ben chiaro e per nulla carente dei requisiti minimi richiesti a pena di nullità.
Per quanto si argomenterà di seguito va altresì rigettata l'eccezione di decadenza.
Nel merito la domanda attrice è fondata e merita accoglimento.
Assolutamente priva di pregio la difesa del convenuto secondo il quale la CP_1
peculiarità della delibera n. 1 risiede nel fatto che a condannare alla esecuzione delle opere di ripristino delle parti comuni condominiali e a indicare i debitori della spesa è stata la sentenza del 13/11/2020. Ciò in quanto, prosegue il Condominio, i condomini
e componenti del " convenuto", sono Parte_1 Pt_2 CP_1
stati condannati dal Tribunale a sostenere le "spese di lite" e “ad eseguire tutte le opere di ripristino come indicate all'art. 4 della scrittura privata 5.3.2018”.
La circostanza che i soli condomini e abbiano aderito all'iniziativa del Pt_1 Pt_2
di resistere all'azione promossa da e definita in CP_1 Controparte_3
data 13.11.2020 con sentenza poi passata in giudicato non consente di attribuire a quel giudicato il significato che la maggioranza vi ha attribuito nell'approvare la delibera impugnata.
pagina 3 di 5 Checchè ne dica il Condominio il Tribunale di Milano, con la sentenza del 2020 non ha condannato singoli condomini ad eseguire determinati interventi di ripristino e, quindi, a sostenerne i costi.
Ebbene, in accoglimento della domanda attrice di condanna del
[...]
ad eseguire tutte le opere di ripristino dei muri perimetrali dello Controparte_4
stabile danneggiati dall'incendio del 25.8.15 e dalle opere di demolizione del fabbricato abusivo eseguite fra il dicembre '18 e il gennaio '19 il Tribunale ha, così, testualmente motivato: fermo che non è contestato che non siano state eseguite le opere di cui al punto 4 della scrittura 5.3.2018, il va altresì condannato all'esecuzione di CP_1
tutte le opere di ripristino come meglio indicate al punto 4 della scrittura del 5.3.2018.
Il dispositivo della sentenza è coerente con la motivazione: condanna il CP_1
convenuto ad eseguire tutte le opere di ripristino come indicate all'art. 4 della scrittura privata 5.3.2018 da intendersi qui riportate e trascritte.
Insomma il giudicato riguarda la condanna dell'ente ad eseguire CP_5
determinati interventi su parti, per giunta, dichiarate e accertate comuni.
Sarebbe stato peraltro singolare che l'obbligo di intervenire su parti comuni fosse addossato a singoli condomini escludendone altri.
E, infatti, così non è.
La delibera impugnata, insomma, non solo è in contrasto con la legge che pone a carico di tutti i partecipanti ed in quota millesimale gli oneri relativi alla manutenzione e conservazione del bene comune (art. 1123 cod. civ.), non solo è in contrasto con il contratto (05.03.2018) che, come noto, ha forza di legge tra le parti (art. 1372 cod. civ.) ma è, altresì, in contrasto, evidentissimo, anche con il giudicato (art. 2909 cod. civ.) invocato senza ragione alcuna in quanto quel contratto ha dichiarato perfettamente valido ed efficace e ne ha ordinato l'esecuzione con condanna del ad CP_1
adempiervi.
pagina 4 di 5 Evidente e macroscopico, insomma, il conflitto d'interessi e l'abuso di potere (art. 1135 cod. civ.) che ha connotato la decisione della maggioranza in violazione dei diritti individuali dei condomini attori.
Ne va che la delibera impugnata va dichiarata radicalmente nulla.
Per questa ragione è considerata assorbita ed è, comunque, infondata, l'eccezione di decadenza sollevata dal . CP_1
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara la nullità della delibera impugnata assunta in data 09.05.2023 sub punto 1) ordine del giorno
- condanna il convenuto alla rifusione, in favore della società attrice, delle CP_1
spese di lite che liquida in € 5.400,00 per compensi, € 350,00 per spese oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 9 aprile 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 36727/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 9 aprile 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. D'ERRICO ANNUNZIATA DAMIANA Parte_1
Per l'avv. NEGRINI ALESSANDRO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36727/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
D'ERRICO ANNUNZIATA DAMIANA elettivamente domiciliato in P.ZZA DUSE 4 20122 presso il difensore avv. D'ERRICO ANNUNZIATA DAMIANA CP_1
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. NEGRINI ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FONTANA, 5 20122 presso il difensore avv. NEGRINI ALESSANDRO CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Concluso, con esito negativo, procedimento di mediazione, Parte_1
conveniva in giudizio il , impugnando la Controparte_2
delibera assembleare assunta in data 9 maggio 2023 ad oggetto il pagamento di 120.000 euro per la creazione di un fondo destinato ai lavori di ripristino di alcune aree danneggiate in esecuzione della sentenza n. 7419/2020 del Tribunale di Milano passata in giudicato. Lamenta, parte attrice, che l'onere sarebbe stato imposto a loro esclusivo pagina 2 di 5 carico in contrasto con il giudicato ed in conflitto d'interessi e con abuso di potere da parte della maggioranza riconducibile, benchè sotto diverse, singole partecipazioni, alla medesima famiglia . Per_1
Resiste in giudizio il convenuto eccependo, in via preliminare, la CP_1
decadenza (la delibera sarebbe meramente annullabile e sarebbero decorsi i 30 giorni per la tempestiva impugnazione) nonché la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, rivendicando la piena legittimità della delibera impugnata in quanto assunta in coerenza con il giudicato e, conseguentemente, senza alcun conflitto d'interessi.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità della citazione per asserita incertezza dell'oggetto e/o insufficiente allegazione del fatto: la circostanza che il CP_1
convenuto sia stato in grado di resistere con articolate difese dimostra, al di là di ogni ulteriore considerazione, che l'atto di citazione è ben chiaro e per nulla carente dei requisiti minimi richiesti a pena di nullità.
Per quanto si argomenterà di seguito va altresì rigettata l'eccezione di decadenza.
Nel merito la domanda attrice è fondata e merita accoglimento.
Assolutamente priva di pregio la difesa del convenuto secondo il quale la CP_1
peculiarità della delibera n. 1 risiede nel fatto che a condannare alla esecuzione delle opere di ripristino delle parti comuni condominiali e a indicare i debitori della spesa è stata la sentenza del 13/11/2020. Ciò in quanto, prosegue il Condominio, i condomini
e componenti del " convenuto", sono Parte_1 Pt_2 CP_1
stati condannati dal Tribunale a sostenere le "spese di lite" e “ad eseguire tutte le opere di ripristino come indicate all'art. 4 della scrittura privata 5.3.2018”.
La circostanza che i soli condomini e abbiano aderito all'iniziativa del Pt_1 Pt_2
di resistere all'azione promossa da e definita in CP_1 Controparte_3
data 13.11.2020 con sentenza poi passata in giudicato non consente di attribuire a quel giudicato il significato che la maggioranza vi ha attribuito nell'approvare la delibera impugnata.
pagina 3 di 5 Checchè ne dica il Condominio il Tribunale di Milano, con la sentenza del 2020 non ha condannato singoli condomini ad eseguire determinati interventi di ripristino e, quindi, a sostenerne i costi.
Ebbene, in accoglimento della domanda attrice di condanna del
[...]
ad eseguire tutte le opere di ripristino dei muri perimetrali dello Controparte_4
stabile danneggiati dall'incendio del 25.8.15 e dalle opere di demolizione del fabbricato abusivo eseguite fra il dicembre '18 e il gennaio '19 il Tribunale ha, così, testualmente motivato: fermo che non è contestato che non siano state eseguite le opere di cui al punto 4 della scrittura 5.3.2018, il va altresì condannato all'esecuzione di CP_1
tutte le opere di ripristino come meglio indicate al punto 4 della scrittura del 5.3.2018.
Il dispositivo della sentenza è coerente con la motivazione: condanna il CP_1
convenuto ad eseguire tutte le opere di ripristino come indicate all'art. 4 della scrittura privata 5.3.2018 da intendersi qui riportate e trascritte.
Insomma il giudicato riguarda la condanna dell'ente ad eseguire CP_5
determinati interventi su parti, per giunta, dichiarate e accertate comuni.
Sarebbe stato peraltro singolare che l'obbligo di intervenire su parti comuni fosse addossato a singoli condomini escludendone altri.
E, infatti, così non è.
La delibera impugnata, insomma, non solo è in contrasto con la legge che pone a carico di tutti i partecipanti ed in quota millesimale gli oneri relativi alla manutenzione e conservazione del bene comune (art. 1123 cod. civ.), non solo è in contrasto con il contratto (05.03.2018) che, come noto, ha forza di legge tra le parti (art. 1372 cod. civ.) ma è, altresì, in contrasto, evidentissimo, anche con il giudicato (art. 2909 cod. civ.) invocato senza ragione alcuna in quanto quel contratto ha dichiarato perfettamente valido ed efficace e ne ha ordinato l'esecuzione con condanna del ad CP_1
adempiervi.
pagina 4 di 5 Evidente e macroscopico, insomma, il conflitto d'interessi e l'abuso di potere (art. 1135 cod. civ.) che ha connotato la decisione della maggioranza in violazione dei diritti individuali dei condomini attori.
Ne va che la delibera impugnata va dichiarata radicalmente nulla.
Per questa ragione è considerata assorbita ed è, comunque, infondata, l'eccezione di decadenza sollevata dal . CP_1
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara la nullità della delibera impugnata assunta in data 09.05.2023 sub punto 1) ordine del giorno
- condanna il convenuto alla rifusione, in favore della società attrice, delle CP_1
spese di lite che liquida in € 5.400,00 per compensi, € 350,00 per spese oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 9 aprile 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5