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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/08/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7250/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Sabrina Bosi Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.7250/2023 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE sulle seguenti conclusioni: per il ricorrente: in via cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari, emesso dalla Questura di Parma, Div. Cat. A12/2020 Imm nr. 89 vsl notificato in data 25.04.2023; - in via principale: dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra e per l'effetto dichiarare nullo, annullabile, inefficace o come meglio il provvedimento di rigetto della richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari, emesso dalla Questura di Parma, Div. Cat. A12/2020 Imm nr. 89 vsl notificato in data 25.04.2023; - in via subordinata: dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione sussidiaria, protezione speciale, motivi umanitari ai sensi dell'art.14 lett. a) /b) /c) d.lgs 251/07 e per l'effetto dichiarare nullo, annullabile, inefficace o come meglio il provvedimento di rigetto della richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari, emesso dalla Questura di Parma, Div. Cat. A12/2020 Imm nr. 89 vsl notificato
Pagina 1 in data 25.04.2023; - in via ulteriormente subordinata: dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari e per l'effetto dichiarare nullo, annullabile, inefficace o come meglio il provvedimento di rigetto della richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari, emesso dalla Questura di Parma, Div. Cat. A12/2020 Imm nr. 89 vsl notificato in data 25.04.2023;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Per la parte resistente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, - respingere siccome infondata la domanda tesa al riconoscimento della protezione umanitaria siccome infondata;
- respingere siccome inammissibile e comunque infondata, nei sensi di cui in narrativa, la domanda subordinata tesa al riconoscimento della protezione sussidiaria. Vinte le spese.
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. il 25/5/2023, il ricorrente, , nato il [...] a [...], Parte_1 ha impugnato il provvedimento del Questore di Parma, notificatogli in data
25/4/2023, con il quale è stata rigettata la sua domanda i rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, presentata in data
4/7/2017.
Ha, in particolare, chiesto nel presente giudizio: in via preliminare, la sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
nel merito, di dichiarare la nullità, l'annullabilità o l'illegittimità del decreto adottato dalla Questura di Parma e di riconoscere preliminarmente le protezioni maggiori in considerazione della grave situazione di negazione dei diritti umani nel paese di origine, la Nigeria, in via subordinata la protezione speciale ovvero la protezione umanitaria. la protezione speciale;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
2. Si è costituito il che ha contestato la fondatezza del ricorso CP_2 non avendo il ricorrente allegato elementi concreto dai quali desumere un radicamento sul territorio nazionale ovvero che integrino i presupposti per il riconoscimento di una delle protezioni maggiori.
Pagina 2 3. L'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, inaudita altera parte, ma in seguito il provvedimento emesso inaudita non
è stato confermato per effetto di numerosi rinvii richiesti dalla medesima difesa e per la mancata comparizione del ricorrente alle udienze fissate dal giudice per la sua audizione. L'udienza del 21/11/2024 era rinviata addirittura ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non essendo comparso nessuno.
4.Solo all'udienza del 7/1/2025, il ricorrente è comparso personalmente e, grazie all'aiuto di un interprete di fiducia, si è provveduto alla sua audizione. Il ricorrente ha quindi raccontato brevemente la sua storia, incalzato dalle domande poste dal giudice, nei seguenti termini: “Quando sono arrivato in Italia dalla Nigeria ho lavorato a Foggia come raccoglitore di pomodori. Ero in nero e ero pagato 5 euro per un' ora di lavoro. Alla settimana veniva pagato 50 euro. Ho lavorato a Foggia due anni a partire dal 2015 sino al 2017. Dopo sono stato ad Aosta a fare l'imbianchino. A
Foggia avevo ottenuto un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ma nonostante questo il datore di lavoro non mi ha assunto. Anche ad
Aosta ho lavorato in nero. Sono stato ad Aosta nove mesi. Sono andato via da Aosta nel 2018 e sono andato a Parma. A Parma non ho trovato lavoro per due anni e poi ho fatto il raider ma senza contratto per tre anni. Guadagnavo 500 euro al mese ed ero ospite da un amico. Poi sono andato a Brescia e ho fatto l'operaio per gli impianti solari e sembrava che fossi stato assunto regolarmente ma in realtà il contratto non era regolare, e quindi me ne sono andato. Il datore di lavoro era albanese. A gennaio 2024 sono andato a Reggio Emilia e sono stato ospite da un amico e a giugno 2024 ho trovato lavoro e sono stato assunto regolarmente e lavoro come magazziniere in un supermercato gestito da un connazionale. Guadagno al mese circa 700,00 o 800,00 euro. Non ho mai avuto problemi con la giustizia e sono stato vittima di una aggressione quando ero a Brescia. Ho una fidanzata a Milano che lavora in una fabbrica di fazzoletti, è una connazionale che è regolare sul territorio italiano. Stiamo insieme da quattro anni. Ci incontriamo il fine settimana.”
Pagina 3 La difesa (in data 15/11/2024 il ricorrente si era costituito con un nuovo difensore revocando le precedenti nomine) all'udienza si era riservata di produrre la documentazione attestante la regolarità lavorativa del proprio assistito e la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del
13/2/2025 dopo l'acquisizione del casellario giudiziale.
5.Con ordinanza collegiale del 4/4/2025, il Tribunale in composizione collegiale ha rimesso la causa sul ruolo per un supplemento istruttorio disponendo nuova audizione del ricorrente per chiarire la sua attuale posizione lavorativa, non essendo stata depositata documentazione comprovante la regolarità della stessa.
Si riporta di seguito il verbale dell'audizione:
“D. attualmente dove lavora e perché aveva detto di essere stato assunto regolarmente presso un supermercato a Reggio Emilia gestito da un connazionale a partire da giugno 2024 e poi non ha prodotto il relativo contratto?
R. Lavoro a Reggio Emilia nel supermercato di cui ho già parlato gestito da un mio connazionale faccio pulizie e metto a posto le cose e vivo a casa di questo signore che si chiama Ricevo le buste paga su Persona_1 whatapp e ne esibisco qui due e sono le mensilità di febbraio 2025 e marzo 2025, ho sul telefono anche la busta paga di gennaio 2025. Le ho mandate al mio avvocato. Le ricevo dal 1/2/2024. Da quando sono a
Reggio Emilia ho sempre abitato da Persona_1
Il mio datore di lavoro mi paga in contanti. Quando mi paga il datore di lavoro non mi da tutti soldi della busta paga ma si rattiene le spese di casa. A volte mi dà 600,00 euro a volte 700,00 io non discuto mai su quello che mi trattiene, perché mi sta aiutando.
D. quante ore lavora al giorno?
R a volte lavoro 4 ore a volte 5. Non lavoro tutto il giorno. E lavoro dal lunedì al venerdì.
D. come mai lavora solo mezza giornata?
R perché subentrano altre persone e io non sono in regola. Ho cercato anche un altro lavoro ma non accettano di farmi lavorare perché non ho
Pagina 4 un permesso di soggiorno valido. Mi avevano chiamato a
[...]
ma poi non mi hanno assunto perché non mi hanno CP_3 rinnovato il premesso. Appena avrò il permesso di soggiorno troverò di sicuro un lavoro regolare.
ADR capisco l'italiano ma non riesco a parlarlo. Ho in mente di frequentare un corso di lingua italiana ma ancora non l'ho fatto.”
All'udienza del 8/5/2025 la causa è stata trattenuta nuovamente in decisone.
****
6.Preliminarmente devono ritenersi inammissibili, in questa sede, le domande di protezione internazionale avanzate dal ricorrente
(riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria), giacché il provvedimento del Questore, oggetto di impugnazione, riguarda la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria, domanda risalente al 2017, sulla quale la Questura si è pronunciata con provvedimento che è stato notificato solo il 25/4/2023, a distanza di molti anni.
Si precisa altresì che la Questura avrebbe dovuto valutare tale istanza sulla base della normativa medio tempore entrata in vigore, più favorevole al ricorrente, e precisamente in base all'art. 19 TUI nella formulazione scaturente dalla riforma introdotta dal DL 21/10/2020 n.130, convertito nella legge 18 dicembre 2020 n.173
7. Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, ante riforma del 2023.
Deve, in primo luogo, essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n.
286/98, il quale prevede, al comma 1.1.: “(…) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere
Pagina 5 sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine». Il comma 1.2 della stessa disposizione stabilisce che, nei casi di cui ai commi 1 e 1.1., il Questore, previo parere della Commissione
Territoriale, rilascia un permesso per protezione speciale.
Il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L.
5 maggio 2023, n. 50, che ha modificato la suddetta disciplina, prevede, all'art. 7, secondo comma, che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della
Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della protezione complementare disciplinata dal comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. n. 286/98, nella formulazione sopra riportata, frutto, come già chiarito, della modifica introdotta dall'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n.
Pagina 6 130, convertito con L. 137/2020, dal momento che la domanda di protezione è stata presentata, come già chiarito, in epoca anteriore all'11/3/2023 .
8. L'art. 19, dopo la novella del 2020, riconosce la protezione speciale laddove vi siano «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione siano necessari «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonchè di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».
Ai fini della valutazione del suddetto rischio, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il Tribunale osserva che la forma di protezione speciale “per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare”, di cui alla seconda parte del comma 1.1 della disposizione citata, si inserisce appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi - come segnalato dalla stessa
S.C. nell'ordinanza n. 28316/2020, di rimessione alle SSUU della questione relativa ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in relazione al quadro normativo precedente al 2018 - verosimilmente ne concreta un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, infatti, che l'art. 19 nella formulazione risultante dalla modifica del
2020, prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le
"ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da
Pagina 7 un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la
"solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8»).
A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite, come detto, della questione di massima di particolare importanza, pur escludendo che le
«ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del
2020 possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria…”, hanno avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art.
8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale,
Pagina 8 superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (SS.UU. n. 24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per
«ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente. Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
9.Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato solo con riguardo ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria senza in alcun modo valutare la reale condizione del ricorrente sul territorio nazionale sin dal 2014 - quando era ancora minorenne – al quale proprio perché minore era stato riconosciuto per l'appunto un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie che è scaduto nel 2017.
Invero, il ricorrente, come risulta dalle sue stesse dichiarazioni, non ha offerto all'organo amministrativo elementi, dai quali potesse emergere una sua integrazione, come ad esempio una stabilità di carattere abitativo o la conoscenza della lingua italiana.
9.Il Tribunale ritiene che dall'istruttoria espletata, in considerazione delle dichiarazioni rese dal medesimo ricorrente in parte confermate dalla documentazione allegata (precedente titolo di soggiorno, buste paga e d
Pagina 9 estratto contributivo INPS), siano emersi elementi sufficienti che comprovano come lo stesso, presente sul territorio italiano da più di 10 anni, abbia organizzato qui la sua vita, cercando di sopravvivere in una condizione di sfruttamento lavorativo dalla quale sta cercando di affrancarsi, grazie anche all'aiuto di connazionali, già inseriti lavorativamente.
La singolare vicenda processuale, che ha visto per un certo periodo la latitanza del supporto difensivo, ha comunque consentito di chiarire che nel lungo arco temporale di permanenza sul territorio italiano, il giovane ricorrente, uscito dal sistema dell'accoglienza, non è riuscito, pur essendo stato titolare per un breve periodo di un valido titolo di soggiorno, a svolgere una regolare attività lavorativa. Si è trasferito dal sud Italia al nord, lavorando sempre in nero, ma riuscendo comunque a stabilirsi in
Emilia Romagna, dove ha trovato una collocazione abitativa presso un connazionale e un lavoro che gli garantisce di vivere autonomamente. La sua condizione è stata determinata, all'evidenza, dall'assenza di un regolare titolo di soggiorno (scaduto nel 2017).
Sono state prodotte delle buste paga che gli sono state consegnate dal suo datore di lavoro, anche se poi i contributi non sono stati versati, se non in minima parte. Ma le stesse documentano che comunque egli ha trovato lavoro a Reggio Emilia in un supermercato gestito da un connazionale, tale che gli ha assicurato anche una Persona_1 abitazione.
Ebbene, il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, lasciato da undici anni, porta a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Infatti, è ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi
Pagina 10 proficuamente impiegati nel nostro Paese. La vita privata, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza
Niemetz c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile
1992); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza
Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006). È indubbio che, nei numerosi anni vissuti sul territorio italiano, anche se in massima parte trascorsi in condizione di irregolarità, il ricorrente abbia qui radicato una propria identità sociale: recente giurisprudenza CEDU ha chiaramente ritenuto tutelabile ai sensi dell'art. 8 CEDU la dimensione della vita privata anche di soggetti socialmente marginali, che pur non essendosi inseriti lavorativamente nel paese ospitante ivi nel tempo abbiano sviluppato la propria personalità e vita familiare. Specificamente la Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito che: «In tema di ingerenza degli Stati membri nella vita privata e familiare, integra una violazione dell'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed in particolare della dignità umana, che comprende il diritto di chiedere l'altrui aiuto in mancanza di altre possibilità di sopravvivenza, la repressione penale delle manifestazioni inoffensive e non invasive di mera mendicità da parte di persone estremamente vulnerabili, prive di altre forme di sostentamento, trattandosi di una misura non giustificata da un effettivo interesse pubblico e non proporzionata né all'obiettivo di contrastare lo sfruttamento delle situazioni di povertà da parte della criminalità organizzata, né a quello di tutelare i diritti dei passanti, dei residenti e dei titolari degli esercizi commerciali della zona ove viene chiesta l'elemosina» (Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Lacatus c. Svizzera – 19 gennaio
2021).
Pagina 11 Non vi è dubbio quindi che il ricorrente ha costruito negli 11 anni di permanenza in Italia la sua “identità sociale” legata alla permanenza sul territorio e rafforzata, senza dubbio, dalla sistemazione lavorativa recente, anche se non regolare sotto il profilo legale, ma tuttavia stabile, e dalla convivenza con altri cittadini stranieri.
Il bilanciamento poi fra la tutela del consolidato radicamento sul nostro territorio e le esigenze pubblicistiche, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». A fronte del consolidamento sopra descritto della sua vita privata in Italia, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che, nella specie, l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Infatti, il ricorrente non risulta aver avuto problemi con la giustizia: è in atti il certificato del casellario giudiziale e né il PM, né la Questura hanno segnalato condizioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno di simile natura.
9. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno, conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va evidenziato come la disciplina transitoria, dettata dall'art. 7 del Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, preveda che
«per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente». Avendo il ricorrente avanzato l'istanza in epoca anteriore all'entrata in vigore della riforma del 2023, non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, con la conseguenza che lo stesso avrà durata di due anni, consentirà lo svolgimento di attività
Pagina 12 lavorativa, sarà rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
10.In punto di regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, dalle considerazioni sopra svolte in ordine al progressivo radicamento del ricorrente sul territorio italiano, avvenuto nelle more del giudizio, il Tribunale ritiene sussistano i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1, D. L.vo 25 luglio 1998 n.
286,
DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data
15/5/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Cristina Reggiani
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 13
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Cristina Reggiani Giudice dott.ssa Sabrina Bosi Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.7250/2023 promossa da:
Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE sulle seguenti conclusioni: per il ricorrente: in via cautelare: sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari, emesso dalla Questura di Parma, Div. Cat. A12/2020 Imm nr. 89 vsl notificato in data 25.04.2023; - in via principale: dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra e per l'effetto dichiarare nullo, annullabile, inefficace o come meglio il provvedimento di rigetto della richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari, emesso dalla Questura di Parma, Div. Cat. A12/2020 Imm nr. 89 vsl notificato in data 25.04.2023; - in via subordinata: dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della protezione sussidiaria, protezione speciale, motivi umanitari ai sensi dell'art.14 lett. a) /b) /c) d.lgs 251/07 e per l'effetto dichiarare nullo, annullabile, inefficace o come meglio il provvedimento di rigetto della richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari, emesso dalla Questura di Parma, Div. Cat. A12/2020 Imm nr. 89 vsl notificato
Pagina 1 in data 25.04.2023; - in via ulteriormente subordinata: dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari e per l'effetto dichiarare nullo, annullabile, inefficace o come meglio il provvedimento di rigetto della richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari, emesso dalla Questura di Parma, Div. Cat. A12/2020 Imm nr. 89 vsl notificato in data 25.04.2023;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Per la parte resistente: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, - respingere siccome infondata la domanda tesa al riconoscimento della protezione umanitaria siccome infondata;
- respingere siccome inammissibile e comunque infondata, nei sensi di cui in narrativa, la domanda subordinata tesa al riconoscimento della protezione sussidiaria. Vinte le spese.
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. il 25/5/2023, il ricorrente, , nato il [...] a [...], Parte_1 ha impugnato il provvedimento del Questore di Parma, notificatogli in data
25/4/2023, con il quale è stata rigettata la sua domanda i rinnovo del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, presentata in data
4/7/2017.
Ha, in particolare, chiesto nel presente giudizio: in via preliminare, la sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
nel merito, di dichiarare la nullità, l'annullabilità o l'illegittimità del decreto adottato dalla Questura di Parma e di riconoscere preliminarmente le protezioni maggiori in considerazione della grave situazione di negazione dei diritti umani nel paese di origine, la Nigeria, in via subordinata la protezione speciale ovvero la protezione umanitaria. la protezione speciale;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
2. Si è costituito il che ha contestato la fondatezza del ricorso CP_2 non avendo il ricorrente allegato elementi concreto dai quali desumere un radicamento sul territorio nazionale ovvero che integrino i presupposti per il riconoscimento di una delle protezioni maggiori.
Pagina 2 3. L'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, inaudita altera parte, ma in seguito il provvedimento emesso inaudita non
è stato confermato per effetto di numerosi rinvii richiesti dalla medesima difesa e per la mancata comparizione del ricorrente alle udienze fissate dal giudice per la sua audizione. L'udienza del 21/11/2024 era rinviata addirittura ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non essendo comparso nessuno.
4.Solo all'udienza del 7/1/2025, il ricorrente è comparso personalmente e, grazie all'aiuto di un interprete di fiducia, si è provveduto alla sua audizione. Il ricorrente ha quindi raccontato brevemente la sua storia, incalzato dalle domande poste dal giudice, nei seguenti termini: “Quando sono arrivato in Italia dalla Nigeria ho lavorato a Foggia come raccoglitore di pomodori. Ero in nero e ero pagato 5 euro per un' ora di lavoro. Alla settimana veniva pagato 50 euro. Ho lavorato a Foggia due anni a partire dal 2015 sino al 2017. Dopo sono stato ad Aosta a fare l'imbianchino. A
Foggia avevo ottenuto un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ma nonostante questo il datore di lavoro non mi ha assunto. Anche ad
Aosta ho lavorato in nero. Sono stato ad Aosta nove mesi. Sono andato via da Aosta nel 2018 e sono andato a Parma. A Parma non ho trovato lavoro per due anni e poi ho fatto il raider ma senza contratto per tre anni. Guadagnavo 500 euro al mese ed ero ospite da un amico. Poi sono andato a Brescia e ho fatto l'operaio per gli impianti solari e sembrava che fossi stato assunto regolarmente ma in realtà il contratto non era regolare, e quindi me ne sono andato. Il datore di lavoro era albanese. A gennaio 2024 sono andato a Reggio Emilia e sono stato ospite da un amico e a giugno 2024 ho trovato lavoro e sono stato assunto regolarmente e lavoro come magazziniere in un supermercato gestito da un connazionale. Guadagno al mese circa 700,00 o 800,00 euro. Non ho mai avuto problemi con la giustizia e sono stato vittima di una aggressione quando ero a Brescia. Ho una fidanzata a Milano che lavora in una fabbrica di fazzoletti, è una connazionale che è regolare sul territorio italiano. Stiamo insieme da quattro anni. Ci incontriamo il fine settimana.”
Pagina 3 La difesa (in data 15/11/2024 il ricorrente si era costituito con un nuovo difensore revocando le precedenti nomine) all'udienza si era riservata di produrre la documentazione attestante la regolarità lavorativa del proprio assistito e la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del
13/2/2025 dopo l'acquisizione del casellario giudiziale.
5.Con ordinanza collegiale del 4/4/2025, il Tribunale in composizione collegiale ha rimesso la causa sul ruolo per un supplemento istruttorio disponendo nuova audizione del ricorrente per chiarire la sua attuale posizione lavorativa, non essendo stata depositata documentazione comprovante la regolarità della stessa.
Si riporta di seguito il verbale dell'audizione:
“D. attualmente dove lavora e perché aveva detto di essere stato assunto regolarmente presso un supermercato a Reggio Emilia gestito da un connazionale a partire da giugno 2024 e poi non ha prodotto il relativo contratto?
R. Lavoro a Reggio Emilia nel supermercato di cui ho già parlato gestito da un mio connazionale faccio pulizie e metto a posto le cose e vivo a casa di questo signore che si chiama Ricevo le buste paga su Persona_1 whatapp e ne esibisco qui due e sono le mensilità di febbraio 2025 e marzo 2025, ho sul telefono anche la busta paga di gennaio 2025. Le ho mandate al mio avvocato. Le ricevo dal 1/2/2024. Da quando sono a
Reggio Emilia ho sempre abitato da Persona_1
Il mio datore di lavoro mi paga in contanti. Quando mi paga il datore di lavoro non mi da tutti soldi della busta paga ma si rattiene le spese di casa. A volte mi dà 600,00 euro a volte 700,00 io non discuto mai su quello che mi trattiene, perché mi sta aiutando.
D. quante ore lavora al giorno?
R a volte lavoro 4 ore a volte 5. Non lavoro tutto il giorno. E lavoro dal lunedì al venerdì.
D. come mai lavora solo mezza giornata?
R perché subentrano altre persone e io non sono in regola. Ho cercato anche un altro lavoro ma non accettano di farmi lavorare perché non ho
Pagina 4 un permesso di soggiorno valido. Mi avevano chiamato a
[...]
ma poi non mi hanno assunto perché non mi hanno CP_3 rinnovato il premesso. Appena avrò il permesso di soggiorno troverò di sicuro un lavoro regolare.
ADR capisco l'italiano ma non riesco a parlarlo. Ho in mente di frequentare un corso di lingua italiana ma ancora non l'ho fatto.”
All'udienza del 8/5/2025 la causa è stata trattenuta nuovamente in decisone.
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6.Preliminarmente devono ritenersi inammissibili, in questa sede, le domande di protezione internazionale avanzate dal ricorrente
(riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria), giacché il provvedimento del Questore, oggetto di impugnazione, riguarda la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria, domanda risalente al 2017, sulla quale la Questura si è pronunciata con provvedimento che è stato notificato solo il 25/4/2023, a distanza di molti anni.
Si precisa altresì che la Questura avrebbe dovuto valutare tale istanza sulla base della normativa medio tempore entrata in vigore, più favorevole al ricorrente, e precisamente in base all'art. 19 TUI nella formulazione scaturente dalla riforma introdotta dal DL 21/10/2020 n.130, convertito nella legge 18 dicembre 2020 n.173
7. Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, ante riforma del 2023.
Deve, in primo luogo, essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n.
286/98, il quale prevede, al comma 1.1.: “(…) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere
Pagina 5 sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine». Il comma 1.2 della stessa disposizione stabilisce che, nei casi di cui ai commi 1 e 1.1., il Questore, previo parere della Commissione
Territoriale, rilascia un permesso per protezione speciale.
Il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L.
5 maggio 2023, n. 50, che ha modificato la suddetta disciplina, prevede, all'art. 7, secondo comma, che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della
Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della protezione complementare disciplinata dal comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. n. 286/98, nella formulazione sopra riportata, frutto, come già chiarito, della modifica introdotta dall'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n.
Pagina 6 130, convertito con L. 137/2020, dal momento che la domanda di protezione è stata presentata, come già chiarito, in epoca anteriore all'11/3/2023 .
8. L'art. 19, dopo la novella del 2020, riconosce la protezione speciale laddove vi siano «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione siano necessari «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonchè di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».
Ai fini della valutazione del suddetto rischio, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il Tribunale osserva che la forma di protezione speciale “per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare”, di cui alla seconda parte del comma 1.1 della disposizione citata, si inserisce appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi - come segnalato dalla stessa
S.C. nell'ordinanza n. 28316/2020, di rimessione alle SSUU della questione relativa ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in relazione al quadro normativo precedente al 2018 - verosimilmente ne concreta un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, infatti, che l'art. 19 nella formulazione risultante dalla modifica del
2020, prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le
"ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da
Pagina 7 un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la
"solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8»).
A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite, come detto, della questione di massima di particolare importanza, pur escludendo che le
«ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del
2020 possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria…”, hanno avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art.
8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale,
Pagina 8 superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (SS.UU. n. 24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per
«ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente. Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
9.Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato solo con riguardo ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria senza in alcun modo valutare la reale condizione del ricorrente sul territorio nazionale sin dal 2014 - quando era ancora minorenne – al quale proprio perché minore era stato riconosciuto per l'appunto un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie che è scaduto nel 2017.
Invero, il ricorrente, come risulta dalle sue stesse dichiarazioni, non ha offerto all'organo amministrativo elementi, dai quali potesse emergere una sua integrazione, come ad esempio una stabilità di carattere abitativo o la conoscenza della lingua italiana.
9.Il Tribunale ritiene che dall'istruttoria espletata, in considerazione delle dichiarazioni rese dal medesimo ricorrente in parte confermate dalla documentazione allegata (precedente titolo di soggiorno, buste paga e d
Pagina 9 estratto contributivo INPS), siano emersi elementi sufficienti che comprovano come lo stesso, presente sul territorio italiano da più di 10 anni, abbia organizzato qui la sua vita, cercando di sopravvivere in una condizione di sfruttamento lavorativo dalla quale sta cercando di affrancarsi, grazie anche all'aiuto di connazionali, già inseriti lavorativamente.
La singolare vicenda processuale, che ha visto per un certo periodo la latitanza del supporto difensivo, ha comunque consentito di chiarire che nel lungo arco temporale di permanenza sul territorio italiano, il giovane ricorrente, uscito dal sistema dell'accoglienza, non è riuscito, pur essendo stato titolare per un breve periodo di un valido titolo di soggiorno, a svolgere una regolare attività lavorativa. Si è trasferito dal sud Italia al nord, lavorando sempre in nero, ma riuscendo comunque a stabilirsi in
Emilia Romagna, dove ha trovato una collocazione abitativa presso un connazionale e un lavoro che gli garantisce di vivere autonomamente. La sua condizione è stata determinata, all'evidenza, dall'assenza di un regolare titolo di soggiorno (scaduto nel 2017).
Sono state prodotte delle buste paga che gli sono state consegnate dal suo datore di lavoro, anche se poi i contributi non sono stati versati, se non in minima parte. Ma le stesse documentano che comunque egli ha trovato lavoro a Reggio Emilia in un supermercato gestito da un connazionale, tale che gli ha assicurato anche una Persona_1 abitazione.
Ebbene, il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, lasciato da undici anni, porta a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Infatti, è ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi
Pagina 10 proficuamente impiegati nel nostro Paese. La vita privata, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza
Niemetz c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito - 29 aprile
1992); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza
Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006). È indubbio che, nei numerosi anni vissuti sul territorio italiano, anche se in massima parte trascorsi in condizione di irregolarità, il ricorrente abbia qui radicato una propria identità sociale: recente giurisprudenza CEDU ha chiaramente ritenuto tutelabile ai sensi dell'art. 8 CEDU la dimensione della vita privata anche di soggetti socialmente marginali, che pur non essendosi inseriti lavorativamente nel paese ospitante ivi nel tempo abbiano sviluppato la propria personalità e vita familiare. Specificamente la Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito che: «In tema di ingerenza degli Stati membri nella vita privata e familiare, integra una violazione dell'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed in particolare della dignità umana, che comprende il diritto di chiedere l'altrui aiuto in mancanza di altre possibilità di sopravvivenza, la repressione penale delle manifestazioni inoffensive e non invasive di mera mendicità da parte di persone estremamente vulnerabili, prive di altre forme di sostentamento, trattandosi di una misura non giustificata da un effettivo interesse pubblico e non proporzionata né all'obiettivo di contrastare lo sfruttamento delle situazioni di povertà da parte della criminalità organizzata, né a quello di tutelare i diritti dei passanti, dei residenti e dei titolari degli esercizi commerciali della zona ove viene chiesta l'elemosina» (Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Lacatus c. Svizzera – 19 gennaio
2021).
Pagina 11 Non vi è dubbio quindi che il ricorrente ha costruito negli 11 anni di permanenza in Italia la sua “identità sociale” legata alla permanenza sul territorio e rafforzata, senza dubbio, dalla sistemazione lavorativa recente, anche se non regolare sotto il profilo legale, ma tuttavia stabile, e dalla convivenza con altri cittadini stranieri.
Il bilanciamento poi fra la tutela del consolidato radicamento sul nostro territorio e le esigenze pubblicistiche, nel caso del novellato art. 19, è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». A fronte del consolidamento sopra descritto della sua vita privata in Italia, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che, nella specie, l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Infatti, il ricorrente non risulta aver avuto problemi con la giustizia: è in atti il certificato del casellario giudiziale e né il PM, né la Questura hanno segnalato condizioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno di simile natura.
9. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno, conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va evidenziato come la disciplina transitoria, dettata dall'art. 7 del Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, preveda che
«per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente». Avendo il ricorrente avanzato l'istanza in epoca anteriore all'entrata in vigore della riforma del 2023, non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, con la conseguenza che lo stesso avrà durata di due anni, consentirà lo svolgimento di attività
Pagina 12 lavorativa, sarà rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
10.In punto di regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, dalle considerazioni sopra svolte in ordine al progressivo radicamento del ricorrente sul territorio italiano, avvenuto nelle more del giudizio, il Tribunale ritiene sussistano i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1, D. L.vo 25 luglio 1998 n.
286,
DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data
15/5/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Cristina Reggiani
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
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