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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/08/2025, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente ROSA dott. Guido Consigliere SERAFINI dott.ssa Bianca Maria Consigliera est.
all'esito dell'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1314 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
in persona del Ministro rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliato come in atti APPELLANTE E
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Chieffallo, elettivamente domiciliato Controparte_1 come in atti
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 5079/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 2.5.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di essere docente precario, inserito nelle graduatorie provinciali per le Controparte_1 supplenze definitive del personale docente della Provincia di Roma e di aver prestato il servizio militare di leva obbligatorio dal mese di marzo 1987 a marzo 1988, ha convenuto in giudizio il e l' Controparte_2 Controparte_3
rassegnando le seguenti conclusioni: “contrariis reiectis: - in via preliminare,
[...] qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MI;
- per i motivi dedotti in narrativa: - riconoscere la validità del titolo di servizio di leva obbligatoria espletato dal ricorrente non in costanza di nomina dal 11.03.1987 al 03.03.1988; - riconoscere e attribuirgli, così, per la classe di concorso A066 delle GPS pubblicate dall'ATP di Roma, valide per il triennio 2022/2024, il diritto al punteggio aggiuntivo di 12 per un totale rettificato pari a 30,00; - riconoscere e attribuirgli, così, per la classe di concorso PPPP delle GPS pubblicate dall'ATP di Roma, valide per il triennio 2022/2024, il diritto al punteggio aggiuntivo di 6 per un totale rettificato pari a 30,00;
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.”.
1.1. Nella resistenza del - Parte_1 [...]
, il Tribunale di Roma ha così disposto: “in Controparte_4 accoglimento del ricorso dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento del titolo di servizio di leva obbligatoria espletato non in costanza di nomina dal 11.3.1987 al 3.3.1988 e che, quindi, deve essergli attribuito per la classe di concorso A066 delle GPS pubblicate dall'ATP di Roma, valide per il triennio 2022/2024, il diritto al punteggio aggiuntivo di 12 per un totale rettificato pari a 30,00, nonché per la classe di concorso PPPP delle medesime GPS il diritto al punteggio aggiuntivo di 6 per un totale rettificato pari a 30,00; - per l'effetto ordina al e relative Parte_1 articolazioni di procedere alla revisione di tali graduatorie con l'attribuzione al ricorrente del punteggio riconosciuto in questa sede;
- condanna il , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., alla refusione delle spese legali in favore del ricorrente, liquidate in complessivi
€ 2.000,00, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
1.2. Il primo giudice: i) richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento osservando che La norma di cui all'art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 deve essere interpretata come una norma di portata generale che afferma la piena equiparabilità dei sevizi di leva e dei sevizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo. Tale norma è dunque certamente applicabile anche in tema di punteggi nelle graduatorie ad esaurimento e oggi nelle graduatorie per le supplenze (GPS). Quanto sopra, inoltre, non risulta in contrasto con l'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (recante Codice dell'Ordinamento militare), che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, statuendo, al primo comma, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al secondo comma, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Infatti tale norma, va correttamente interpretata, ponendo in relazione di specialità il primo e il secondo comma: quest'ultimo deve essere inteso nel senso che anche (ma non solo) i servizi di leva e servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali. Tale lettura coordinata, d'altronde, è in linea con quanto disposto dall'art. 52 Cost. ai sensi del quale, coloro che siano chiamati ad un servizio obbligatorio nell'interesse dello Stato, non possano subirne un nocumento superiore a quanto strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico o essere costretti a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso servizio ai fini concorsuali o selettivi. Dunque partendo dalla premessa che anche le graduatorie ad esaurimento costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, e che per tale motivo, anche a tale tipologia di procedure devono senz'altro trovare applicazione in via estensiva i principi generali dettati in materia concorsuale dalla legge (cfr. Cass. ord. 34686/2021), deve concludersi che anche al servizio di leva prestato non in costanza di nomina debba essere riconosciuto rilievo ai fini del punteggio. Insomma, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato per legge sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera secondo quanto disposto dall'art. 485, comma 7 d.lgs. 297/94, come anche ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 d.lgs. 66/2010), sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 d.lgs. 66/2010), sia se prestati a seguito del solo conseguimento del titolo abilitativo per l'iscrizione in graduatoria in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (art. 2050, comma 1 d.lgs. 66/2010) (cfr. Cons. Stato sent. 3286/22; Cass. ord. 5679/2020)> ii) concludendo per la disapplicazione dell'O.M. n. 122 del 2022 nella parte in cui, all'art. 15, c. 6, stabilisce che “il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello il Parte_1 Parte_1 lamentando in sintesi: I) l'erroneità della sentenza per aver il primo giudice accolto il ricorso riconoscendo il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio, nella misura indicata in ricorso, per il servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina;
ha, dunque, lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010. II) l'erroneità della sentenza per aver il primo giudice accolto il ricorso sulla base di una motivazione del tutto carente e/o apparente;
ha, dunque, lamentato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 111 Cost.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello, i cui motivi possono essere congiuntamente trattati stante la loro evidente connessione, è infondato e deve essere rigettato.
4. L'appellante censura la gravata sentenza per aver riconosciuto il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio, nella misura indicata in ricorso, per il servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di rapporto. In sintesi, il assume che: i) sebbene, ai sensi dell'art. Parte_1 dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, l'Amministrazione è obbligata a valutare il servizio di leva prestato non in costanza di nomina, tale valutazione presenta dei margini di discrezionalità incontrando l'unico limite nella circostanza che il punteggio attribuito non sia inferiore a quello previsto per i servizi prestati alle dipendenze della pubblica amministrazione;
ii) nessuna norma prevede che il punteggio da riconoscere debba essere equiparato a quello di coloro che hanno prestato il servizio in costanza di nomina;
iii) di aver riconosciuto agli odierni appellati un punteggio di 0,60, punteggio previsto per coloro che prestano servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione;
iv) solo per il servizio prestato in costanza di nomina si pone l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendentemente dalla volontà del cittadino lavoratore;
v) erroneamente il primo giudice ha posto a fondamento della propria decisione l'ordinanza n. 5679/2020 della Corte di Cassazione ritenuta, in realtà, favorevole all'Amministrazione.
4.1. Innanzitutto, come prospettato nel ricorso introduttivo ed emerso dagli atti di causa, contrariamente a quanto asserito dal , che nulla ha provato sul punto, al nessun Parte_1 CP_1 punteggio è stato attribuito per il servizio militare prestato non in costanza di impiego in applicazione della O.M. n. 112/2022. 4.2. A disattendere le ragioni del gravame è sufficiente richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo ex plurimis Cass. n. 9736/2025, oltre i precedenti ivi citati), intervenuta in identica fattispecie, relativa al biennio 2022/2024 qui in discussione e regolata dall'O.M. 112/2022. 4.3. Questa Corte ha chiarito che non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d.lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del d.P.R. nr. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021); questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); in tale contesto si è altresì affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento, le quali, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021); per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); trattasi di principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore>.
4.4. La gravata sentenza è conforme al richiamato principio e il rinvio, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., alle ragioni espresse dai giudici di legittimità nei numerosi precedenti citati e in quelli ivi richiamati è sufficiente a disattendere tutte le diverse ragioni del . Parte_1
5. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna il al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore di che si liquidano in complessivi € 3.500,00 oltre rimborso spese Controparte_1 forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge. Roma, il 10.7.2025
La Consigliera estensore La Presidente
(Dott.ssa Bianca Maria Serafini) (Dott.ssa Vittoria Di Sario)
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente ROSA dott. Guido Consigliere SERAFINI dott.ssa Bianca Maria Consigliera est.
all'esito dell'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1314 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
in persona del Ministro rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliato come in atti APPELLANTE E
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Chieffallo, elettivamente domiciliato Controparte_1 come in atti
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 5079/2024 del Tribunale di Roma pubblicata il 2.5.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di essere docente precario, inserito nelle graduatorie provinciali per le Controparte_1 supplenze definitive del personale docente della Provincia di Roma e di aver prestato il servizio militare di leva obbligatorio dal mese di marzo 1987 a marzo 1988, ha convenuto in giudizio il e l' Controparte_2 Controparte_3
rassegnando le seguenti conclusioni: “contrariis reiectis: - in via preliminare,
[...] qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MI;
- per i motivi dedotti in narrativa: - riconoscere la validità del titolo di servizio di leva obbligatoria espletato dal ricorrente non in costanza di nomina dal 11.03.1987 al 03.03.1988; - riconoscere e attribuirgli, così, per la classe di concorso A066 delle GPS pubblicate dall'ATP di Roma, valide per il triennio 2022/2024, il diritto al punteggio aggiuntivo di 12 per un totale rettificato pari a 30,00; - riconoscere e attribuirgli, così, per la classe di concorso PPPP delle GPS pubblicate dall'ATP di Roma, valide per il triennio 2022/2024, il diritto al punteggio aggiuntivo di 6 per un totale rettificato pari a 30,00;
- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.”.
1.1. Nella resistenza del - Parte_1 [...]
, il Tribunale di Roma ha così disposto: “in Controparte_4 accoglimento del ricorso dichiara che il ricorrente ha diritto al riconoscimento del titolo di servizio di leva obbligatoria espletato non in costanza di nomina dal 11.3.1987 al 3.3.1988 e che, quindi, deve essergli attribuito per la classe di concorso A066 delle GPS pubblicate dall'ATP di Roma, valide per il triennio 2022/2024, il diritto al punteggio aggiuntivo di 12 per un totale rettificato pari a 30,00, nonché per la classe di concorso PPPP delle medesime GPS il diritto al punteggio aggiuntivo di 6 per un totale rettificato pari a 30,00; - per l'effetto ordina al e relative Parte_1 articolazioni di procedere alla revisione di tali graduatorie con l'attribuzione al ricorrente del punteggio riconosciuto in questa sede;
- condanna il , in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., alla refusione delle spese legali in favore del ricorrente, liquidate in complessivi
€ 2.000,00, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
1.2. Il primo giudice: i) richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento osservando che La norma di cui all'art. 485, c. 7, D. Lgs. 297/94 deve essere interpretata come una norma di portata generale che afferma la piena equiparabilità dei sevizi di leva e dei sevizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo. Tale norma è dunque certamente applicabile anche in tema di punteggi nelle graduatorie ad esaurimento e oggi nelle graduatorie per le supplenze (GPS). Quanto sopra, inoltre, non risulta in contrasto con l'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (recante Codice dell'Ordinamento militare), che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, statuendo, al primo comma, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al secondo comma, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Infatti tale norma, va correttamente interpretata, ponendo in relazione di specialità il primo e il secondo comma: quest'ultimo deve essere inteso nel senso che anche (ma non solo) i servizi di leva e servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali. Tale lettura coordinata, d'altronde, è in linea con quanto disposto dall'art. 52 Cost. ai sensi del quale, coloro che siano chiamati ad un servizio obbligatorio nell'interesse dello Stato, non possano subirne un nocumento superiore a quanto strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico o essere costretti a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso servizio ai fini concorsuali o selettivi. Dunque partendo dalla premessa che anche le graduatorie ad esaurimento costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, e che per tale motivo, anche a tale tipologia di procedure devono senz'altro trovare applicazione in via estensiva i principi generali dettati in materia concorsuale dalla legge (cfr. Cass. ord. 34686/2021), deve concludersi che anche al servizio di leva prestato non in costanza di nomina debba essere riconosciuto rilievo ai fini del punteggio. Insomma, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato per legge sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera secondo quanto disposto dall'art. 485, comma 7 d.lgs. 297/94, come anche ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 d.lgs. 66/2010), sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 d.lgs. 66/2010), sia se prestati a seguito del solo conseguimento del titolo abilitativo per l'iscrizione in graduatoria in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (art. 2050, comma 1 d.lgs. 66/2010) (cfr. Cons. Stato sent. 3286/22; Cass. ord. 5679/2020)> ii) concludendo per la disapplicazione dell'O.M. n. 122 del 2022 nella parte in cui, all'art. 15, c. 6, stabilisce che “il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina>.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello il Parte_1 Parte_1 lamentando in sintesi: I) l'erroneità della sentenza per aver il primo giudice accolto il ricorso riconoscendo il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio, nella misura indicata in ricorso, per il servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina;
ha, dunque, lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010. II) l'erroneità della sentenza per aver il primo giudice accolto il ricorso sulla base di una motivazione del tutto carente e/o apparente;
ha, dunque, lamentato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 111 Cost.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello, i cui motivi possono essere congiuntamente trattati stante la loro evidente connessione, è infondato e deve essere rigettato.
4. L'appellante censura la gravata sentenza per aver riconosciuto il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio, nella misura indicata in ricorso, per il servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di rapporto. In sintesi, il assume che: i) sebbene, ai sensi dell'art. Parte_1 dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, l'Amministrazione è obbligata a valutare il servizio di leva prestato non in costanza di nomina, tale valutazione presenta dei margini di discrezionalità incontrando l'unico limite nella circostanza che il punteggio attribuito non sia inferiore a quello previsto per i servizi prestati alle dipendenze della pubblica amministrazione;
ii) nessuna norma prevede che il punteggio da riconoscere debba essere equiparato a quello di coloro che hanno prestato il servizio in costanza di nomina;
iii) di aver riconosciuto agli odierni appellati un punteggio di 0,60, punteggio previsto per coloro che prestano servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione;
iv) solo per il servizio prestato in costanza di nomina si pone l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendentemente dalla volontà del cittadino lavoratore;
v) erroneamente il primo giudice ha posto a fondamento della propria decisione l'ordinanza n. 5679/2020 della Corte di Cassazione ritenuta, in realtà, favorevole all'Amministrazione.
4.1. Innanzitutto, come prospettato nel ricorso introduttivo ed emerso dagli atti di causa, contrariamente a quanto asserito dal , che nulla ha provato sul punto, al nessun Parte_1 CP_1 punteggio è stato attribuito per il servizio militare prestato non in costanza di impiego in applicazione della O.M. n. 112/2022. 4.2. A disattendere le ragioni del gravame è sufficiente richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo ex plurimis Cass. n. 9736/2025, oltre i precedenti ivi citati), intervenuta in identica fattispecie, relativa al biennio 2022/2024 qui in discussione e regolata dall'O.M. 112/2022. 4.3. Questa Corte ha chiarito che non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d.lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del d.P.R. nr. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021); questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); in tale contesto si è altresì affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento, le quali, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021); per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343); trattasi di principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore>.
4.4. La gravata sentenza è conforme al richiamato principio e il rinvio, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., alle ragioni espresse dai giudici di legittimità nei numerosi precedenti citati e in quelli ivi richiamati è sufficiente a disattendere tutte le diverse ragioni del . Parte_1
5. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna il al pagamento delle spese Parte_1 di lite in favore di che si liquidano in complessivi € 3.500,00 oltre rimborso spese Controparte_1 forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge. Roma, il 10.7.2025
La Consigliera estensore La Presidente
(Dott.ssa Bianca Maria Serafini) (Dott.ssa Vittoria Di Sario)