Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00479/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00979/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 979 del 2025, proposto da CO NI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Strano, Luca Massatani, Andrea Gemmi e Luca Cialone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ernesto Stajano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
TA S.p.A., non costituita in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Commissario Straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, al c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento e/o dichiarazione di nullità
a) dell’ordine di Servizio di TA s.p.a., a firma del Direttore dei Lavori, n. 249 in data 20.7.2024 avente ad oggetto “chiarimenti applicazione art. 26 del DL 50/2022 alla Convenzione 2935/2023” e recante il rigetto della richiesta di applicazione di detta disposizione proposta dalla ricorrente;
b) dei provvedimenti dei Ministeri resistenti citati nel predetto Ordine di Servizio e, in particolare: - del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. MEF-RGS-RR 52 del 2.3.2023, espressamente citato nell’Ordine di Servizio n. 249/2024, ivi incluso il relativo Allegato 1; - del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28.02.2023, citato nell’Ordine di Servizio n. 249/2024 ma non adottato/pubblicato dal dicastero resistente e comunque non conosciuto dal ricorrente; - del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28.02.2024, laddove richiamato nell’Ordine di Servizio n. 249/2024 e posto alla base del diniego ivi opposto alla richiesta del ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.11.2022 (pubblicato sulla GURI n. 278 del 28 novembre 2022) nei limiti in cui dovesse ritenersi posto a fondamento del diniego opposto con l’Ordine di Servizio n. 249/2024;
c) di ogni ulteriore atto connesso, presupposto o consequenziale, lesivo dei diritti azionati in giudizio dal ricorrente ancorché allo stato non ancora noto o conoscibile;
nonché per l’accertamento
del diritto del CO NI al riconoscimento, per l’intervento denominato “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria - lotto 1a Battipaglia-Romagnano e interconnessione con la linea storica Battipaglia-Potenza” (CUP: J71J20000110008 CIG: 95708936C1), dell’aggiornamento dei prezzi, siccome previsto dall’art. 26 del D.L. n. 50 del 17.5.2022 (convertito con modificazioni con Legge n. 91 del 15.7.2022) e ss.mm.ii.
e per l’accertamento
del diritto del CO ricorrente alla revisione prezzi di cui all’art. 29, co. 1 lett. a) del D.L. 4/2022 (conv. con modificazioni con Legge n. 25 del 28.3.2022) e ss.mm.ii.
e la declaratoria
dell’obbligo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di inserire nel contratto per cui è causa la clausola revisionale di cui all’art. 29 co. 1 lett. a) del D.L. 4/2022, con espressa condanna a carico di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a procedere al relativo adempimento, previa occorrenda declaratoria di nullità delle clausole negoziali e in particolare dell’art. 9 della Convenzione e degli eventuali atti negoziali inter partes, anche successivi, nella parte in cui non prevedono la clausola revisionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Commissario Straordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. EL Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, il CO NI (di seguito “CO”) ha domandato l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità dell’ordine di Servizio di TA s.p.a. n. 249, del 20.7.2024, recante chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 alla Convenzione n. 2935/2023 e il rigetto della richiesta di applicazione di detta disposizione proposta dalla ricorrente, in uno ai provvedimenti ministeriali ivi richiamati e specificamente indicati in epigrafe nonché di ogni ulteriore atto connesso, presupposto o consequenziale, lesivo dei diritti azionati in giudizio.
Ha, inoltre, agito per ottenere l’accertamento del suo diritto al riconoscimento dell’aggiornamento dei prezzi per l’intervento denominato “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della nuova linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria - lotto 1a Battipaglia-Romagnano e interconnessione con la linea storica Battipaglia-Potenza”, siccome previsto dall’art. 26 del D.L. più sopra citato e della revisione dei prezzi disciplinata all’art. 29, co. 1 lett. a) del D.L. 4/2022, oltre che per la declaratoria dell’obbligo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito “R.F.I.”) di inserire nel contratto esistente tra le parti la clausola revisionale prevista dall’articolo in parola, con espressa condanna a suo carico a procedere al relativo adempimento, previa occorrenda declaratoria di nullità delle clausole negoziali e in particolare dell’art. 9 della Convenzione e degli eventuali atti negoziali inter partes, anche successivi, nella parte in cui non prevedono la clausola medesima.
1.2 A fondamento della propria pretesa, il CO ha rappresentato che: all’esito di una proceduta aperta, indetta da R.F.I. ai sensi degli artt. 44 e 48 del D.L. n. 77/2021 nonché della Parte II, Titolo IV del D.Lgs. n. 50/2016 è risultato affidatario, con aggiudicazione comunicata in data 12.05.2023, della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della nuova linea AV/AC Salerno- Reggio Calabria – Lotto 1° Battipaglia-Romagnano e interconnessione con la linea storica Battipaglia-Potenza, giusta Convenzione n. 2935/2023 dell’8.08.2023; l’intervento in oggetto, rientrante tra le opere incluse nel P.N.R.R., prevedeva il completamento di tutti i lavori entro un termine originariamente stabilito in 1061 giorni n.c. decorrenti dall’“Avvio” (siccome definito dall’art. 6.01.14 e attestato da apposito verbale di consegna delle prestazioni in via d’urgenza sottoscritto in data 31.5.2023) ed è stato ammesso al beneficio del cd. F.O.I. (Fondo per le opere indifferibili), con un incremento dell’importo iniziale del costo di intervento (pari ad € 1.466.556.867,76) di ulteriori € 732.376.419,39, per un importo totale complessivo definitivamente posto a base di gara pari ad € 2.198.933.287,15; al termine della gara, in data 12.05.2023, R.F.I. ha comunicato l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto in suo favore “alle condizioni tutte della gara”; nulla ha rilevato neppure in ordine alle previsioni convenzionali proposte dalla S.A.; nel corso dell’esecuzione dei lavori, in data 19.06.2024, ha domandato a R.F.I. il diritto di vedersi riconosciuta ai lavori eseguiti e contabilizzati sino a quella data la compensazione straordinaria prevista dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto TI); con ordine di Servizio di TA s.p.a., n. 249, del 20.07.2024, la relativa richiesta è stata respinta, in ragione dell’inapplicabilità all’appalto in oggetto dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto TI); in particolare, la TA ha rappresentato che “ per l’appalto in oggetto, al fine di consentire l’avvio delle procedure di affidamento, è stato effettuato l’accesso al Fondo per le Opere Indifferibili (c.d. FOI), decreto MEF-RGSRR 52 del 02/03/2023 ” e che, “ come riportato all’art.1 del Decreto 28/02/2023 del MIT, l’accesso al F.O.I. esclude la riconoscibilità di adeguamenti monetari ai sensi del richiamato art. 26”; ha contestato quanto dedotto nella nota recante il diniego, argomentando in favore dell’applicabilità della richiamata normativa, evidenziando l’illogicità della tesi per cui l’intervenuto accesso al F.O.I. risulterebbe ostativo al riconoscimento degli ulteriori adeguamenti monetari previsti dall’art. 26 del Decreto TI, confermando in limine la sua istanza di vedersi comunque riconosciuto il diritto al cd. adeguamento dei prezzi; a fronte del mancato riscontro da parte della S.A., ha proposto apposito gravame dinanzi al T.A.R del Lazio, che, con ordinanza n. 9991/2025, affermata la giurisdizione esclusiva del g.a. ex art. 133, co. 1, lett. e. 2 sulla res controversa, ha declinato la propria competenza territoriale in favore del T.A.R. Campania Salerno, dinanzi il quale il giudizio, che è quello di cui è causa, è stato tempestivamente riassunto con le medesime conclusioni di quello proposto davanti al giudice dichiaratosi incompetente.
1.3. Orbene, a fronte del diniego opposto da R.F.I., oltre che del mancato inserimento della clausola revisionale nella Convenzione esistente intra partes, il CO ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’operato amministrativo, in forza delle doglianze di diritto così di seguito rubricate:
I) Violazione dell’art. 3 cost., e in particolare dei principi di uguaglianza e ragionevolezza; violazione dell’art. 97 Cost., e in particolare del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione; violazione dell’art. 41 Cost., e in particolare della libertà di iniziativa economica; violazione e falsa applicazione dell’art. 26, commi 1, 6-ter e 7, del d.l. n. 50/2022; violazione del regolamento (UE) 2021/240 e del regolamento (UE) 2021/241; violazione e falsa applicazione del d.m. MIT 28.2.2023 e del d.m. MIT 28.2.2024; eccesso di potere per carenza di presupposti e sviamento.
Con il primo motivo di ricorso, il CO ricorrente ha sostenuto che il rigetto della richiesta di applicazione dei prezziari aggiornati ex art. 26 co. 6 ter del D.L. n. 50/2022 (cd. Decreto TI): violerebbe la ratio legis sottesa alla disciplina di cui all’art. 26 medesimo, ponendosi in contrasto con l’esigenza di tutela rafforzata delle opere indifferibili nonché con le finalità perseguite dai regolamenti europei 240/2021 e 241/2021; contrasterebbe con il principio di buon andamento ex art. 97 Cost., tenuto conto che si imporrebbe all’impresa di far fronte a ingenti difficoltà dovute alle rapide variazioni dei prezzi con il rischio di non riuscire a completare la programmata opera nei tempi e nei modi contrattualmente previsti; si porrebbe in ogni caso in contrasto con l’esigenza di offrire un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di riferimento, risolvendosi in un’irragionevole disparità di trattamento o discriminazione, in aperta violazione dell’art. 3 Cost.; lederebbe la libertà di iniziativa economica dell’appaltatore, tutelata dall’art. 41 Cost., atteso che ricadrebbe integralmente sul medesimo il peso delle fluttuazioni dei prezzi fino alla conclusione della fase esecutiva.
II) In ogni caso; sull’accertamento dell’applicazione dell’art. 29 co. 1 lett. a) del Decreto Legge n. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter).
Con il secondo motivo di ricorso, il CO ha dedotto la mancata previsione obbligatoria nella Convenzione intra partes di una clausola convenzionale di revisione dei prezzi, in aperto contrasto con il dictum normativo di cui all’art. 29, co. 1, lett. a) del Decreto Sostegni-ter, tenuto conto che, con riferimento ai lavori eseguiti sino al 31 dicembre del 2025, la Convenzione avrebbe recepito all’art. 9.2 la sola clausola recante la compensazione per il caro materiali e non invece quella revisionale, prevedendo di contro, all’art. 9.1, l’invariabilità del prezzo contrattuale per non essere questo soggetto a modificazione di sorta.
Sicché, sulla scorta delle suesposte descritte causali, il CO ha domandato l’accertamento dell’obbligo di inserimento della clausola revisionale in parola, illegittimamente omessa all’interno del regolamento convenzionale, anche attraverso il viatico della integrazione/sostituzione di diritto di cui all’art. 1339 c.c. delle clausole contrattuali difformi, da ritenersi nulle ex art. 1419 c.c.
2. Si è costituita in giudizio per resistere Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., la quale, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, escludendosi, a suo dire, che, nell’ipotesi di specie, possa configurarsi, in capo alla P.A., quell’esercizio dei poteri autoritativi che deve necessariamente esistere affinché possa ritenersi configurabile un’ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133, lett. e.2 del c.p.a..
Ha poi rilevato l’inammissibilità del ricorso per tardività della contestazione e per omessa impugnazione degli atti che hanno escluso l’inserimento nella Convenzione della clausola obbligatoria di cui all’art. 29, co. 1, lett. a) del Decreto Sostegni Ter, atteso che le determinazioni riguardanti il regolamento convenzionale sarebbero state adottate in sede di predisposizione degli atti di gara che non sono stati debitamente e tempestivamente gravati dalla parte ricorrente.
Inoltre, in via subordinata, ha eccepito la violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a..
2.1. Nel merito, quanto al primo motivo di ricorso, ha dedotto come il dato normativo, resistente alle avverse censure di costituzionalità, tenuto conto della univoca ratio sottesa ai vari strumenti compensativi, sia chiaro nell’escludere che il meccanismo revisionale richiesto dalla ricorrente possa essere riconosciuto in relazione agli appalti che, come quello in esame, hanno avuto accesso al cd. F.O.I., in quanto, in tali ipotesi, l’incremento dei prezzi di costruzione è stato già fronteggiato attraverso l’immediato riconoscimento di una dotazione finanziaria eccezionale volta a garantire il rapido avvio delle procedure di gara in ragione dell’esigenza di rispettare le stringenti scadenze del P.N.R.R..
Ha eccepito l’infondatezza della domanda, ritenendo applicabile il rimedio previsto dalla disposizione in parola unicamente ai contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture e non essendo comunque possibile ricorrere alla paventata eterointegrazione del contratto in ragione della mancanza di una lacuna da colmarsi in via suppletiva.
3. Si sono formalmente costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4. Con successiva memoria versata in atti, il CO ha domandato la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia giurisdizionale di merito con preciso riferimento alla sua pretesa (contenuta nel primo motivo di ricorso) al riconoscimento dell’aggiornamento dei prezzi ex art. 26, co. 6-ter del D.L. TI per il periodo dal 1.01.2026 e fino a fine lavori, tenuto conto che il meccanismo delineato dall’art. 1, co. 490 della Legge di Bilancio 2026 produrrebbe, a suo dire, la stessa misura già prevista dall’art. 26, co. 6-ter del D.L. citato (applicazione dei prezzari aggiornati alle lavorazioni eseguite mediante riconoscimento dell’80% del maggior importo risultante), senza consentire alcuna esclusione per gli appalti che avessero avuto accesso al FOI, oltre che con riferimento alla domanda di inserimento in Convenzione di una clausola di revisione di prezzi ex art. 29, co. 1, lett a) del D.L. Sostegni-ter, sempre per il periodo dal 1.01.2026 fino a fine lavori, posto che la clausola revisionale che venisse introdotta in attuazione di detta previsione normativa resterebbe comunque inoperativa in quanto asseritamente derogata ex lege dalla nuova Legge di Bilancio.
4.1 Ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità dell’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla controparte, sostenendo che la relativa questione non potrebbe più essere messa in discussione dinanzi a questo Giudice, essendo già stata decisa, in via prioritaria, dal T.A.R. del Lazio, dichiaratosi territorialmente incompetente giusta ordinanza n. 9991/2025.
5. Con memoria di replica, R.F.I. ha ribadito quanto previamente dedotto, riproponendo le conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti difensivi.
6. All’udienza pubblica del 4 marzo 2026, come testualmente riportato a verbale, “ L’avv.to Villa rinuncia all’eccezione del difetto di giurisdizione riguardante il secondo motivo di ricorso in considerazione della pronuncia del C.d.S n. 1321/26. L’avv.to Strano dichiara di accettare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da RFI con riferimento al primo motivo di ricorso, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite Civili n.3177 del 12.02.2026”.
6.1. All’esito di discussione, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
7. Come esposto in narrativa, con il presente giudizio il CO NI, divenuto aggiudicatario della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della nuova linea AV/AC Salerno- Reggio Calabria – Lotto 1° Battipaglia-Romagnano e interconnessione con la linea storica Battipaglia-Potenza, giusta convenzione n. 2935/2023 dell’8.08.2023, ha fatto valere il suo diritto – asserito- a vedersi riconosciuto da parte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. l’adeguamento dei prezzi contrattuali, ai sensi dell’art. art. 26 del D.L. 50/2022 (Decreto TI) ovvero, in via subordinata, all’inserimento in convenzione della clausola revisionale, come prevista dall’art. 29, co. 1, lett a) del D.L. Sostegni-ter, anche mediante la integrazione/sostituzione di diritto ex art. 1339 c.c. delle clausole contrattuali difformi, da ritenersi nulle ai sensi dell’art. 1419 c.c..
8. Delineato il complessivo thema decidendum di cui è causa, ovverosia la materia oggetto dell’odierno scrutinio, è d’uopo vagliare, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità dell’intero ricorso per difetto di giurisdizione avanzata da R.F.I., precisando, come più sopra riferito, che, in occasione della discussione dell’udienza pubblica del 04/03/2026, la parte ricorrente, a verbale d’udienza, per il tramite del proprio difensore, ha dichiarato “ di accettare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da RFI con riferimento al primo motivo di ricorso, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite Civili n. 3177 del 12.02.2026 ” e che il procuratore presente in udienza nell’interesse di R.F.I. ha dichiarato, a sua volta, di rinunciare “ all’eccezione del difetto di giurisdizione riguardante il secondo motivo di ricorso in considerazione della pronuncia del C.d.S. n. 1321/26 ”.
8.1 Com’è noto, ogni giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, ha il potere e il dovere di verificare se ricorrono le condizioni cui l’ordinamento subordina la possibilità che egli emetta una decisione nel merito ( ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. V, 23/05/2022, n. 4034), pur a fronte della dichiarazione resa in udienza dalla parte ricorrente, che ha aderito ai rilievi di difetto di giurisdizione formulati dalla controparte in ordine alla pretesa applicazione dell’art. 26 del D.L. TI (motivo di ricorso sub I).
8.2. Invero, non può, in tale ipotesi, ammettersi l’applicazione tout court del principio dispositivo dell’interesse alla coltivazione dell’eccezione in parola, sicchè questo giudicante, tenuto conto del petitum sostanziale di cui è causa, identificato in funzione della causa petendi , non può esimersi dal dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle doglianze lamentate col primo motivo di ricorso e tanto in aperta adesione all’orientamento espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite nell’ordinanza n. 3177/2026, per cui “ l’art. 26 del D.L. 50/2022 non attribuisce alla P.A. alcun esercizio di potere pubblicistico implicante una valutazione comparativa di interessi privati e pubblici, ma rinvia espressamente all’applicazione dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Si tratta, quindi, di un meccanismo di adeguamento automatico ancorato a precisi parametri oggettivi e vincolanti predeterminati dal legislatore, ossia i prezziari regionali aggiornati, di cui al comma 2 dello stesso articolo, quale misura straordinaria e obbligatoria, dettata dall’emergenza economica e dall’aumento dei costi dei materiali e dell’energia. La puntualità di tale disposizione circoscrive rigorosamente l'ambito di applicazione dell’adeguamento dei prezzi, escludendo qualsiasi margine di discrezionalità dell'Amministrazione in ordine sia al riconoscimento del relativo diritto (an) che alla determinazione del relativo importo (quantum) ”. “ In definitiva, la P.A. non agisce nell’esercizio di un potere autoritativo e discrezionale ma come contraente in posizione paritaria rispetto alla ditta appaltatrice. Ne consegue che la controversia attiene all’esecuzione di obbligazioni contrattuali in relazione alle quali la ditta appaltatrice è titolare di un diritto soggettivo, con la conseguenza che va affermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria ”.
8.3 A diverse conclusioni si deve pervenire con riferimento alla richiesta di accertamento del diritto del CO ricorrente alla revisione prezzi di cui all’art. 29, co. 1 lett. a) del D.L. 4/2022, per la quale si ritiene sussistere, invece, la giurisdizione del g.a..
Ed invero, in relazione alla pretesa revisione dei prezzi, si controverte, all’evidenza, proprio dell’ an e comunque del quantum della pretesa medesima, non potendosi riconoscere all’istante un diritto soggettivo perfetto al suo legittimo riconoscimento.
8.3.1 A tal proposito non può sottacersi come, nel delineare il confine tra giurisdizione amministrativa esclusiva e giurisdizione ordinaria in tema di revisione prezzi nei contratti pubblici, la giurisprudenza, sia civile (ex multis, Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza 12 ottobre 2020, n. 21990), che amministrativa, ha evidenziato a più riprese che, a prescindere dall’ampia ed onnicomprensiva formulazione dell’art. 133, comma 1, lett. e.2), c.p.a., non ogni controversia relativa alla revisione del prezzo rientra automaticamente nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, spettando a questo “la cognizione della domanda allorché viene in rilievo l’esistenza di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, mentre il giudice ordinario conosce della pretesa che si concreta in una richiesta di adempimento, sulla base di una clausola contrattuale che delinei esattamente l’obbligazione della parte pubblica” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7/7/2022 n. 5651, che ha affermato la necessità di una “ specifica clausola di regolamentazione della revisione prezzi, nell’ambito del contratto di appalto, in cui venga riconosciuta ex ante la spettanza della revisione e siano individuati tempistiche e criteri per determinare l'importo da riconoscere all’appaltatore ”, mentre la discrezionalità dell’Amministrazione non è esclusa dall’esistenza di “ pertinenti disposizioni di legge che non determina alcun vincolo al riconoscimento in concreto della revisione, la quale quindi - sulla base del puro rimando al parametro normativo di riferimento - non può dirsi determinata né nell’an, né nel quantum (Cons. Stato, III, n. 2157 del 2022)”).
In altri termini, se la disciplina della revisione impone un obbligo automatico di adeguamento, determinato sulla base di parametri oggettivi e vincolanti, la P.A. non esercita alcun potere e la controversia si configura come una pretesa di adempimento contrattuale, ricadendo nella giurisdizione del giudice ordinario; se, viceversa, la revisione prezzi è disciplinata da norme o clausole che attribuiscono alla P.A. un margine di discrezionalità nella determinazione dell’an dell’adeguamento, la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa, che, com’è noto, comporta il concorso di posizioni di interesse legittimo e diritto soggettivo, con la conseguenza che la pretesa dell’interessato all’espletamento dell’istruttoria finalizzata al riconoscimento della revisione prezzi esige la formulazione di un’istanza all’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13/7/2022 n. 5920).
In tal caso, l’istanza con la quale l’impresa richieda il riconoscimento della revisione dei prezzi costituisce l’atto di avvio di un procedimento amministrativo che sfocia in un provvedimento autoritativo, il quale deve essere impugnato nel termine decadenziale di legge; sicché, “ la posizione dell’appaltatore è di interesse legittimo, quanto alla richiesta di effettuare la revisione in base ai risultati dell’istruttoria, in presenza di una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante, che deve effettuare un bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico connesso sia al risparmio di spesa, sia alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato; alla stregua di tali considerazioni, la determinazione della revisione prezzi è effettuata dalla stazione appaltante all’esito di un’istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi secondo un modello procedimentale volto al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, che sottende l’esercizio di un potere autoritativo di carattere discrezionale dell’amministrazione nei confronti del privato contraente, potendo quest’ultimo collocarsi su un piano di equiordinazione con l’amministrazione solo con riguardo a questioni involgenti l’entità della pretesa ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 19/02/2026, n. 1321; Consiglio di Stato, sez. III, 13/7/2022 n. 5920).
8.3.2 Calando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, appare, dunque, evidente come la norma del D.L. Sostegni-Ter, richiamata dal CO ricorrente a fondamento della sua pretesa revisionale, non attribuisce tout court all’appaltatore il diritto di ottenere, senza intermediazione amministrativa di sorta, l’inserimento della clausola di revisione dei prezzi in convenzione.
La disciplina di cui alla lettera a) dell’art. 29 del D.L. n. 4 del 2022 (conv. dalla legge n. 25/2022), diversamente dalla successiva lettera b, non stabilisce i parametri di riferimento stringenti e oggettivi, prevedendo un rinvio all’art. 106 comma 1, lett. a), secondo periodo, del D.lgs. n. 50 del 2016, il quale, a sua volta, conferisce all’Amministrazione un ampio potere valutativo in merito al contenuto delle clausole di modifica e, quindi, fissa un’intermediazione autoritativa nella conformazione della fattispecie.
In altri termini, la posizione giuridica della ricorrente, sulla scorta della pretesa da questi vantata, non può, a ragione, avere la consistenza di un diritto soggettivo perfetto suscettibile di accertamento e condanna da parte del giudice ordinario, dovendo passare attraverso l’accertamento della legittimità dell’attività valutativo-discrezionale posta in essere dalla P.A. che solo il giudice amministrativo, se pur in sede di giurisdizione esclusiva, può validamente condurre (Consiglio di Stato, Sez. V, 19/02/2026, n. 1321; Consiglio di Stato, Sez. V, 2/12/2024, n.1069).
L’inserimento della clausola attiene, invero, al momento di adozione del bando, il quale, essendo un provvedimento amministrativo generale, pone in capo al ricorrente una posizione di interesse legittimo al corretto esercizio del potere decisionale.
Sarebbe, così, irragionevole ritenere che la discrezionalità sussistente in riferimento all’inserimento della clausola di revisione prezzi in sede di adozione del bando divenga, a seguito dell’intervenuta stipulazione della convenzione, un mero obbligo privatistico.
Dunque, “ il potere attribuito alla pubblica amministrazione dalla norma non cambia la propria natura in ragione della sopravvenuta stipula della convenzione, rimanendo pubblicistico anche in executivis; da ciò ne discende che il privato vanta non un diritto soggettivo all’attuazione dell’obbligo di inserimento della clausola revisionale, bensì un interesse legittimo al corretto esercizio del potere pubblico ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 19/02/2026, n. 1321).
8.3.3 Ne consegue, in definitiva, che, per le suesposte ragioni, anche a prescindere dalla circostanza per cui l’art. 133, lett. e.2 c.p.a. assoggetta comunque l’intera disciplina della revisione prezzi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non può che individuarsi nel giudice amministrativo il giudice naturale munito della cd. potestas iudicandi e decidendi , così come, peraltro, rilevato dalla parte ricorrente e condiviso, del resto, dalla parte resistente (cfr. verbale d’udienza del 4.03.2026).
9. Ebbene, tenuto conto della dichiarata inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in ordine alla pretesa applicazione dell’istituto dell’adeguamento prezzi di cui all’art. 26 del D.L. TI (motivo sub I), occorre esaminare il motivo di ricorso sub II), in cui la parte ricorrente ha invocato il riconoscimento del suo diritto di vedersi inserita in convenzione la clausola revisionale che la S.A. avrebbe dovuto obbligatoriamente prevedere ai sensi dell’art. 29, co. 1, lett. a) del D.L. Sostegni-ter già negli atti di indizione della gara.
9.1 Sul punto, tenuto conto della precipua dichiarazione di parte contenuta nella memoria versata in atti in data 30/01/2026, questo Collegio non può esimersi dal dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in parte qua e cioè relativamente alla richiesta di inserimento in Convenzione della clausola di revisione dei prezzi di cui alla normativa pocanzi indicata per il periodo dal 1.01.2026 fino a fine lavori, tralasciando qualsivoglia valutazione di merito circa la conferenza della novità normativa di cui alla Legge di Bilancio 2026 rispetto alle pretese di parte ricorrente.
E tanto, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale: “ In ossequio al principio dispositivo applicabile anche al giudizio amministrativo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione della causa, applicando, per l’effetto, l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che prevede che il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 26/05/2025, n. 4575).
10. Dunque, alla luce dei preliminari rilievi di inammissibilità e improcedibilità del ricorso, il thema decidendum di cui è causa, sul quale il Collegio è oggi chiamato a pronunciarsi, è limitato al preteso inserimento in Convenzione di una clausola di “revisione prezzi” ex art. 29, co. 1, lett. a) del Decreto Sostegni-ter sino alla data del 31.12.2025, ovverosia per le annualità 2023, 2024 e 2025.
11. In via preliminare, deve essere respinta la doglianza con cui R.F.I. ha eccepito l’inammissibilità della censura prospettata nel secondo motivo di ricorso per asserita tardività della contestazione, ossia per omessa impugnazione degli atti di gara presupposti alla Convenzione che hanno escluso il ricorso all’art. 29, co. 1, lett. a) del Decreto Sostegni-ter, omettendo di prevedere la clausola revisionale obbligatoria per legge.
11.1 Vero è che le determinazioni riguardanti la struttura convenzionale sono state adottate in sede di predisposizione del bando di gara.
Tuttavia, per giurisprudenza ormai costante, la disposizione normativa da ultimo citata assurge a norma imperativa, sicché l’eterointegrazione prevista dall’art. 1339 c.c. opera per integrare i contratti di appalto con la clausola revisionale obbligatoria per legge a prescindere da una preventiva impugnazione degli atti di gara presupposti (cfr. C.G.A.R.S.,02/10/2025, n. 728; T.A.R. Catania, Sez. V, 27/02/2025, n. 737; Consiglio di Stato, III, n. 5686/2019 e n. 5715/2018; T.A.R. Lazio, II, 22 ottobre 2020 n. 10771; T.A.R. Puglia, Bari, 24 gennaio 2019, n. 90; T.A.R. Lombardia, Milano, 21 gennaio 2019 n. 116; T.A.R. Piemonte, II, 2 maggio n. 2018, n. 498; T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 12 giugno 2019, n. 1205 e n. 1207; T.A.R. Puglia, Lecce, II, 25 settembre 2017, n. 1518; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, n. 2544 del 17 agosto 2023).
Ed invero, l’art. 29 co. 1, lett. a) del Decreto Sostegni-ter, anche in virtù degli elevati obiettivi avuti di mira dal legislatore, che attingono interessi primari, come la celere realizzazione degli investimenti finanziati con il PNRR e il superamento della grave contingenza economica negativa conseguente alla pandemia, ha chiaramente previsto misure eccezionali e derogatorie rispetto al diritto previgente, le quali non lasciano alcun margine di apprezzamento alle stazioni appaltanti e per questo si impongono autoritativamente nei documenti di gara e in quelli contrattuali conseguenti (C.G.A.R.S.,02/10/2025, n. 728).
Dunque, aderendo alla prospettazione di parte resistente circa la necessità, ai fini dell’ammissibilità della domanda proposta con il motivo sub II), di preliminare contestazione dei documenti di gara iniziali, non solo si rinnegherebbe la lettera della disposizione e la ratio sottesa all’istituto in parola, ma si riconoscerebbe alle stazioni appaltanti, che non abbiano recepito nei bandi di gara e nei contratti di appalto le previsioni recate dalla decretazione d’urgenza, la possibilità di sottrarsi in ogni caso all’obbligo legislativo imperativo, con il corollario che, una volta verificatosi l’inadempimento della stazione appaltante, spirato il termine decadenziale per l’impugnazione dell’illegittima lex specialis , non residurerebbe alcun rimedio in capo all’appaltatore per ottenere, in forma specifica, l’esecuzione di un obbligo che gli spetta di diritto.
11.2 Si aggiunga che, anche alla luce di quanto pocanzi rilevato con riferimento la natura imperativa della norma esaminanda, non può neppure, a ragione, reputarsi fondato il subordinato rilievo di inammissibilità del secondo motivo di ricorso per asserita violazione dell’art. 34, co. 2 c.p.a..
Invero, contrariamente a quanto eccepito e lamentato, nell’ambito del presente giudizio, la parte ricorrente non ha chiesto al Giudice di sostituirsi all’Amministrazione nella definizione del contenuto puntuale della clausola di revisione in parola, bensì solo ed esclusivamente l’accertamento
dell’inadempimento di R.F.I. all’obbligo imperativo prescritto dalla norma sopra esaminata e la condanna, se del caso, dell’amministrazione a ripristinare la legalità violata mediante l’inserimento in convenzione della obbligatoria clausola revisionale omessa.
12. Venendo al merito, la specifica domanda in esame si rivela fondata.
E’ d’uopo premettere, ai fini del decidere, una breve ricostruzione, normativa ed ermeneutica, dell’istituto previsto dall’art. 29, co. 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022, anche al fine di poter validamente respingere le eccezioni di inammissibilità per tardività e per mancata impugnazione degli atti presupposti avanzate da R.F.I..
12.1 L’art. 29 del c.d. “Decreto Sostegni ter” (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2022, n. 25) ha introdotto “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”, riproponendo, per le gare bandite entro il 31 dicembre 2022 con termine di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, non solo l’obbligo della stazione appaltante, nel caso di appalti di lavori, di valutare le variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, ove superiori al 5% del prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, secondo la metodologia rilevata dall’Istat e sulla base delle determinazioni del Ministero (art. 29 cit., comma 1, lett. b), e comma 2), ma anche un generale obbligo di inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’art. 106, co. 1, lett. a), primo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016.
Più di precipuo, il primo comma della disposizione in parola prevede che “ Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:
a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a);
b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 ”.
12.2 Per quanto qui di interesse, la norma in esame introduce (in via del tutto analoga è stata da ultimo inserita nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36 del 2023, all’art. 60, comma 1) un obbligo di inserimento della clausola revisionale negli atti di gara, senza operare alcun distinguo tra appalti di servizi e forniture e lavori, sicché all’evidenza, non trova avallo l’interpretazione difforme nell’esegesi letterale della norma de qua proposta da R.F.I . .
Ed invero, la previsione di obbligatorietà dell’inserimento della clausola revisionale nei documenti di gara ha come obiettivo di uniformare la disciplina dei bandi o avvisi, a prescindere dall’oggetto della commessa pubblica, vincolando con detta scelta unilaterale la disciplina applicabile all’intero rapporto contrattuale.
12.3 Ne consegue che, laddove la S.A., a prescindere dall’oggetto dell’affidamento, manchi di inserire negli atti di indizione di una gara, che rispetti i limiti temporali prescritti dalla norma, una clausola di revisione dei prezzi, agisce indubbiamente contra legem , potendosi se del caso comunque ovviare alla mancata previsione della clausola in parola (se non a monte nel bando, quantomeno a valle nel contratto) attraverso il viatico della eterointegrazione cogente prevista dall’art. 1339 c.c., assurgendo la disposizione in parola, all’evidenza, a norma imperativa.
12.3.1 In tal senso, si è pronunciata l’ANAC, con parere di precontenzioso n. 222 dell’8 maggio 2024, ha che affermato che: “ In conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. n. 4/2022, convertito con l. n. 25/2022, è obbligatorio l’inserimento della clausola di revisione dei prezzi in tutti i casi in cui il bando o l’avviso di gara o, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, la data dell’invio degli inviti a presentare offerta sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del decreto e nel caso in cui tale clausola non sia stata originariamente prevista nella lex specialis deve ritenersi comunque applicabile sulla base del principio di eterointegrazione delle fonti della disciplina di gara nei limiti indicati dalla normativa medesima ”.
12.3.2 Non può peraltro sottacersi in proposito che, con argomentazioni sicuramente estensibili al caso di specie, la recente giurisprudenza, (cfr. C.G.A.R.S.,02/10/2025, n. 728; T.A.R. Catania, Sez. V, 27/02/2025, n. 737; Consiglio di Stato, III, n. 5686/2019 e n. 5715/2018; T.A.R. Lazio, II, 22 ottobre 2020 n. 10771; T.A.R. Puglia, Bari, 24 gennaio 2019, n. 90; T.A.R. Lombardia, Milano, 21 gennaio 2019 n. 116; T.A.R. Piemonte, II, 2 maggio n. 2018, n. 498; T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, 12 giugno 2019, n. 1205 e n. 1207; T.A.R. Puglia, Lecce, II, 25 settembre 2017, n. 1518; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, n. 2544 del 17 agosto 2023) ha ritenuto che l’eterointegrazione ai sensi dell’art. 1339 c.c. opera per integrare i contratti di appalto con la clausola revisionale obbligatoria per legge, senza necessità di impugnazione degli atti precedenti (il che conduce pure a respingere l’eccezione l’inammissibilità avanzata R.F.I.): in particolare, è stato rilevato che “ la revisione prezzi, secondo la disciplina pro tempore applicabile, si applica ai contratti di durata pluriennale a partire dall'anno successivo al primo, e l'art. 115 del decreto legislativo n. 163/2006 prevede l'inserimento obbligatorio della clausola di revisione prezzi, con conseguente sostituzione di diritto ex art. 1339 cod. civ. delle clausole contrattuali difformi, nulle di pieno diritto ex art. 1419 cod. civ.
L’art. 115 del decreto legislativo n. 163/2006, pertanto, è norma imperativa, destinata, come tale, ad operare anche in assenza di specifica pattuizione tra le parti ovvero in presenza di pattuizioni con essa contrastanti nell’ambito dei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa, sicché sussiste il diritto della parte ricorrente alla liquidazione del maggior compenso derivante dalla revisione dei prezzi del contratto per il periodo di originaria durata eccedente il primo anno, calcolato utilizzando l'indice medio del paniere di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice FOI) mensilmente pubblicato dall’ISTAT, previa sostituzione automatica ex artt. 1339 cod. civ. di ogni difforme clausola contrattuale con il citato art. 115 del decreto legislativo n. 163/2006 ” (T.A.R. Catania, sez. II, 2544/2023).
12.3.3 Con specifico riguardo al mancato inserimento della clausola ex art. 29 D.L. n. 4/2022 per cui è causa la giurisprudenza ha, in particolare, affermato che “ è sufficiente richiamare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d) cod. proc. amm., il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, che, in relazione al precedente Codice dei Contratti che prevedeva l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi, solo recentemente reintrodotto, aveva chiarito che "lo scopo della disposizione, recante un regime legale della revisione dei prezzi prevalente su quello generale di diritto comune, è quello di coniugare l'esigenza di contenere la spesa pubblica con quella di garantire che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell'offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni.
La natura cogente e inderogabile di tale prescrizione fa sì che, nei casi in cui la clausola citata non sia stata inserita nel regolamento contrattuale, operi il meccanismo di integrazione di cui all'art. 1339 c.c.; ne consegue, altresì, che le clausole difformi contenute nei contratti della tipologia presa in considerazione sono nulle per contrasto con una norma imperativa" (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 3 luglio 2020, n. 504) ” (T.A.R. Sardegna, sez. II, 7 aprile 2023, n. 254).
12.3.4 Né il riconoscimento del meccanismo della eterointegrazione in parola può, come addotto da R.F.I., contrastare con le direttive comunitarie, imponendo a questo giudicante un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia atteso che, nella fattispecie, non vi è richiesta di modifica del corrispettivo del contratto, ma solo la richiesta di introduzione di un meccanismo revisionale obbligatorio previsto dalla normativa emergenziale, mirante ad assicurare il sinallagma contrattuale, coerentemente con la normativa nazionale ed eurounitaria.
Si aggiunga che, nel caso di specie, non viene neppure in rilievo un meccanismo revisionale introdotto dopo l’aggiudicazione per volere delle parti, essendo esso previsto, per volere della legge, ben prima dell’aggiudicazione e della stessa pubblicazione del bando.
13. Sulla scorta delle suindicate coordinate normative ed ermeneutiche, il ricorso non può che trovare, in parte qua , accoglimento.
13.1 Ed invero, premesso che l’appalto per cui è lite rientra, per oggetto (affidamento di lavori) e dimensione temporale (avvio della procedura entro il 31 dicembre 2022 e termine di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023) tra quelli per i quali l’art. 29, co. 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022 ha previsto l’obbligatoria applicazione della pretesa clausola revisionale, risulta evidente come l’Amministrazione abbia operato contra legem, avendo previsto sia a monte (nel bando), che a valle (nella convenzione), solo ed esclusivamente la clausola recante la compensazione per il caro materiali (art. 9.2) e non, invece, quella revisionale che sottende una diversa ratio.
L’illegittimità si rivela tanto più evidente se si considera che, nella convenzione (art. 9.1) la Pubblica Amministrazione ha previsto addirittura l’invariabilità del prezzo contrattuale, non potendo questo essere soggetto a modificazione di sorta.
14. Ciò posto, deve osservarsi che l’art. 29, co. 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022 trovare applicazione anche in assenza di specifica pattuizione tra le parti ovvero in presenza di pattuizioni, trattandosi di una norma imperativa finalizzata a tutelare l'equilibrio economico dei contratti pubblici a fronte dei rincari eccezionali dei materiali.
Pertanto, sussiste il diritto della ricorrente a vedersi inserita la clausola in oggetto nella Convenzione in essere con la R.F.I. previa sostituzione automatica ex artt. 1339 cod. civ. di ogni difforme clausola contrattuale prevista all’art. 9.
Alla luce di quanto sopra, deve essere dichiarato il diritto del CO NI alla revisione prezzi di cui all’art. 29, co. 1 lett. a) del D.L. 4/2022 nonché l’obbligo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di inserire nel contratto per cui è causa la clausola revisionale di cui all’art. 29 co. 1 lett. a) del D.L. 4/2022 con efficacia sino alla data del 31.12.2025, ovverosia per le annualità 2023, 2024 e 2025, condannando R.F.I. al relativo adempimento, previa declaratoria di nullità delle clausole negoziali di cui all’art. 9 della Convenzione.
15. In definitiva, per i motivi suesposti, il ricorso va dichiarato:
- inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario quanto alla domanda di annullamento dell’ordine di servizio di TA s.p.a. n. 249 del 20.07.2024, avente ad oggetto “chiarimenti applicazione art. 26 del D.L. 50 /2022 alla Convenzione 2935/2023” e recante il rigetto della richiesta di applicazione di detta disposizione proposta dalla ricorrente in uno alla domanda volta all’accertamento del diritto all’aggiornamento dei prezzi siccome previsto dalla normativa in parola;
- improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto all’azione volta all’accertamento del diritto del CO alla revisione dei prezzi di cui all’art. 29, co. 1, lett. a) del D.L. 4/2022 e alla richiesta di inserimento in Convenzione della omessa clausola di revisione dei prezzi di cui alla normativa pocanzi indicata per il periodo dal 1.01.2026 fino a fine lavori;
- fondato in ordine all’invocato inserimento in Convenzione di una clausola di “revisione prezzi” ex art. 29, co. 1, lett. a) del Decreto Sostegni-ter sino alla data del 31.12.2025, ovverosia per le annualità 2023, 2024 e 2025.
16. Le spese, in considerazione della complessità e della parziale novità delle questioni trattate, possono essere compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile, in parte improcedibile e in parte fondato nei sensi e per le ragioni specificate nella parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN EN, Presidente
EL Di AR, Primo Referendario, Estensore
RA Zoppo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL Di AR | AN EN |
IL SEGRETARIO