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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 649/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 649-1/2024 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura Con della liquidazione giudiziale della . Pt_1 Parte_2
(C.F. e P. IVA , con sede in Torino, via Cernaia 22, in persona
[...] P.IVA_1 dei legali rappresentanti e , nonché del patrimonio di Parte_2 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_2
) personalmente, in qualità di soci illimitatamente responsabili C.F._2
* * * * *
Letto il ricorso depositato dalla per l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_3 della . RÒ e;
Pt_1 Parte_2 Parte_2 esaminati gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 13/3/2025; ritenuta sussistente la legittimazione della società ricorrente, che risulta creditrice della società debitrice in forza di titolo esecutivo giudiziale che risulta valido ed efficace (Sentenza del Tribunale di Napoli n. 4391/2023); ritenuto che la Società debitrice, non costituita in giudizio, sia stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa essendo stata regolarmente convocata con le modalità e nei termini previsti dall'art. 40 CCII;
1 ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo la Società convenuta sede legale nel circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00 (cfr. l'informativa resa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, da cui risulta un debito di € 358.130,51, che si somma al debito verso la società ricorrente di € 56.398,83); rilevato che l'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che risultano presuntivamente superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), non avendo la parte convenuta fornito alcuna prova contraria e non essendo disponibili i bilanci di esercizio relativi all'ultimo triennio;
ritenuto, ai sensi degli artt. 2, lett. b, e 121 CCII, che la situazione di insolvenza della Società convenuta sia desumibile dalle seguenti circostanze:
• il mancato pagamento dell'ingente debito maturato nei confronti dell'Erario e della Società ricorrente;
• l'irreperibilità della Società presso la sede legale;
• la mancata costituzione della Società nel presente giudizio;
• l'esito negativo dei tentativi di esecuzione forzata intrapresi dalla Società ricorrente;
• l'assenza – a quanto consta – di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato;
ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della Società convenuta;
ritenuto che, ai sensi dell'art. 256, comma 1, CCII, la sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società in accomandita semplice produce l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
considerato che il Professionista chiamato a svolgere le funzioni di Curatore è iscritto all'Albo dei Gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII, risulta possedere i requisiti richiesti dall'art. 358, comma 1, CCII, e non appare rientrare tra i soggetti indicati dall'art. 358, comma 2; tenuto conto, nella scelta del Curatore, dei degli elementi di valutazione previsti dall'art. 358, comma 3, CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della . Pt_1 Con
(C.F. e P. IVA ), con Parte_2 P.IVA_1 sede in Torino, via Cernaia 22, in persona dei legali rappresentanti e Parte_2
nonché del patrimonio di (C.F. Parte_2 Parte_2
) e (C.F. ) C.F._1 Parte_2 C.F._2 personalmente, in qualità di soci illimitatamente responsabili;
2 nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta;
nomina Curatore la dott.ssa , in possesso dei requisiti richiesti dall'art. Persona_1
358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in Cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125, co. 3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la Società debitrice;
ordina alla Società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il 26/6/2025, alle ore 16:40, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato
3 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'istante intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
invita il Curatore ad avvertire il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, dell'onere di indicargli l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico (art. 10 commi 2 bis e 3 CCII); autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Torino, 20/3/2025
Il Presidente Il Giudice est. (dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 649-1/2024 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura Con della liquidazione giudiziale della . Pt_1 Parte_2
(C.F. e P. IVA , con sede in Torino, via Cernaia 22, in persona
[...] P.IVA_1 dei legali rappresentanti e , nonché del patrimonio di Parte_2 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_2
) personalmente, in qualità di soci illimitatamente responsabili C.F._2
* * * * *
Letto il ricorso depositato dalla per l'apertura della liquidazione giudiziale Parte_3 della . RÒ e;
Pt_1 Parte_2 Parte_2 esaminati gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6 e 42 CCII;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 13/3/2025; ritenuta sussistente la legittimazione della società ricorrente, che risulta creditrice della società debitrice in forza di titolo esecutivo giudiziale che risulta valido ed efficace (Sentenza del Tribunale di Napoli n. 4391/2023); ritenuto che la Società debitrice, non costituita in giudizio, sia stata messa in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa essendo stata regolarmente convocata con le modalità e nei termini previsti dall'art. 40 CCII;
1 ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo la Società convenuta sede legale nel circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00 (cfr. l'informativa resa dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, da cui risulta un debito di € 358.130,51, che si somma al debito verso la società ricorrente di € 56.398,83); rilevato che l'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato che risultano presuntivamente superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), non avendo la parte convenuta fornito alcuna prova contraria e non essendo disponibili i bilanci di esercizio relativi all'ultimo triennio;
ritenuto, ai sensi degli artt. 2, lett. b, e 121 CCII, che la situazione di insolvenza della Società convenuta sia desumibile dalle seguenti circostanze:
• il mancato pagamento dell'ingente debito maturato nei confronti dell'Erario e della Società ricorrente;
• l'irreperibilità della Società presso la sede legale;
• la mancata costituzione della Società nel presente giudizio;
• l'esito negativo dei tentativi di esecuzione forzata intrapresi dalla Società ricorrente;
• l'assenza – a quanto consta – di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato;
ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della Società convenuta;
ritenuto che, ai sensi dell'art. 256, comma 1, CCII, la sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società in accomandita semplice produce l'apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili;
considerato che il Professionista chiamato a svolgere le funzioni di Curatore è iscritto all'Albo dei Gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII, risulta possedere i requisiti richiesti dall'art. 358, comma 1, CCII, e non appare rientrare tra i soggetti indicati dall'art. 358, comma 2; tenuto conto, nella scelta del Curatore, dei degli elementi di valutazione previsti dall'art. 358, comma 3, CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della . Pt_1 Con
(C.F. e P. IVA ), con Parte_2 P.IVA_1 sede in Torino, via Cernaia 22, in persona dei legali rappresentanti e Parte_2
nonché del patrimonio di (C.F. Parte_2 Parte_2
) e (C.F. ) C.F._1 Parte_2 C.F._2 personalmente, in qualità di soci illimitatamente responsabili;
2 nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta;
nomina Curatore la dott.ssa , in possesso dei requisiti richiesti dall'art. Persona_1
358 CCII e dotato della necessaria competenza, stante l'esperienza professionale di settore già maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
invita il Curatore a far pervenire in Cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125, co. 3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la Società debitrice;
ordina alla Società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il 26/6/2025, alle ore 16:40, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato
3 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'istante intende ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
invita il Curatore ad avvertire il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, dell'onere di indicargli l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo telematico (art. 10 commi 2 bis e 3 CCII); autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Torino, 20/3/2025
Il Presidente Il Giudice est. (dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta)
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