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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1073/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 13 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 3065/2023 del NA di
Milano ( Giudice dr. Perillo ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. Gianluca Parte_1 P.IVA_1
PO , dell'avv. MARCHESAN FRANCESCA C.F._1
, dell'avv. PAVANELLO ELISA ( , C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Padova via F. Raimondo 2/E
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. CANNELLA Controparte_1 C.F._4 IGNAZIO dell'avv. AVANZI LUCA CARLO ( ) C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sedriano ( Mi) via Cellini n.7
APPELLATA
Conclusioni
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 21 ottobre 2023
PER L'APPELLATA
Come da memoria in data 18 gennaio 2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. 3065/23 il NA di Milano nella causa promossa da CP_1
e ha così deciso: “definitivamente pronunciando, in
[...] Parte_1 parziale accoglimento del ricorso, condanna a Parte_1 corrispondere a , per i titoli di cui al ricorso, la somma complessiva Controparte_1
di euro 13.154,44, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
respinge per il resto il ricorso;
condanna a rimborsare a Parte_1
le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.540,00 oltre spese Controparte_1 generali e accessori di legge”.
Appare opportuno ricordare , in estrema sintesi , la fattispecie in esame , così come risultante dalle allegazioni delle parti in primo grado.
Con ricorso depositato in data 21/03/23 la IG.ra dichiarava di essere CP_1 dipendente, in qualità di commessa, di dal 01/02/2012. Parte_1
Adiva in giudizio la datrice di lavoro premettendo di essere affetta da grave malattia cronica autoimmune e di essere stata considerata poi, in occasione dell'emergenza sanitaria, nell'agosto 2020, non idonea al lavoro in quanto soggetto fragile. Lamentava l'illegittimo comportamento della datrice di lavoro, la quale non le aveva consentito il rientro in servizio provvedendo ad un cambio di mansioni, oltre al fatto di non averle– da settembre 2021- correttamente corrisposto i trattamenti retributivi dovuti per le assenze, in spregio alle previsioni del DL 18/20.
Si costituiva ritualmente in giudizio insistendo per il rigetto Parte_1 del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. In particolare, la società convenuta deduceva di aver correttamente applicato la normativa prevista a tutela dei lavoratori fragili, richiamando inoltre a supporto, quanto stabilito con messaggio n. 3465 del 13 ottobre 2021, ove l'ente previdenziale, nel dare atto della CP_2
proroga al 31 dicembre 2021 di tale sistema di tutele, aveva espressamente previsto il diritto degli assicurati alla “tutela della malattia del settore privato, entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza”.
Per tali motivi, dichiarava , aveva applicato al rapporto di lavoro Parte_1 della ricorrente quanto stabilito dall'175 C.C.N.L. Terziario, dettato in tema di comporto, nel quale era previsto il diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare.
Il NA , esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, accoglieva il ricorso limitatamente alle domande relative alle differenze retributive, non condividendo l'assunto della società convenuta dal momento che il successivo articolo del CCNL (art. 176 ccnl lettera b) prevedeva un'espressa disciplina per il trattamento economico di malattia. Sul punto il NA dichiarava pertanto che:
“La decisione della società di limitare a 180 giorni annui il pagamento della malattia
è, pertanto, del tutto illegittimo. La domanda in commento deve, quindi, trovare integrale accoglimento considerato che, in ogni caso, la ricorrente risultata essere in malattia anche al momento del deposito del ricorso, con la conseguente condanna della società al pagamento di complessivi euro 13.154,44 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo”.
Respingeva per contro la domanda relativa alla condanna di al Parte_1 reinserimento della ricorrente con attribuzione di mansioni adeguate al suo indice di fragilità, risultando documentale che la IG.ra in data 04/08/20 era stata CP_1 dichiarata temporaneamente non idonea alla mansione e che per tale motivo si era ininterrottamente assentata in malattia. Pertanto la Società, concludeva il primo giudice, “correttamente aveva deciso di subordinare la valutazione di quali mansioni eventualmente assegnarle al suo effettivo rientro in servizio, previa nuova visita medica come noto obbligatoria superati i 60 giorni di malattia”.
Ha proposto appello chiedendo , in parziale riforma della Parte_1
sentenza , il rigetto integrale delle domande proposte.
Ha resistito eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e CP_1 chiedendone comunque nel merito il rigetto .
Disposti alcuni rinvii tesi a favorire la conciliazione fra le parti , all'udienza del 13
Marzo 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce .
°°°°°°°°
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata relativa alla inammissibilità dell'appello per essere l'atto difforme ai canoni imposti dall'art. 434 c.p.c.
Ritiene questo Collegio che l'atto di appello contenga tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 434 cpc. : le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti in modo sufficiente e consentono di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame.
°°°°°°°°
Nel merito , l'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
La società deduce i seguenti motivi di appello.
- Erroneità della sentenza di primo grado laddove ha impropriamente ricostruito
l'istituto in questione e ritenuto che la Società non abbia adempiuto regolarmente al pagamento, in favore della sig.ra dell'indennità prevista CP_1
dalla decretazione emergenziale in favore dei lavoratori fragili impossibilitati a rendere la prestazione in smart working
Con il primo motivo di appello evidenzia l'errore commesso dal Parte_1 primo giudice nella parte in cui ha accolto integralmente la domanda della dipendente e quindi riconosciuto l'indennità ex art. 26, comma 2, d.l. 18/2020, CP_1 richiesta per un periodo superiore al tempo di vigenza legale dell'istituto.
Sul punto, a supporto delle sue doglienze, richiama quanto stabilito dalla normativa dettata durante il periodo emergenziale pandemico per le persone fragili che non erano nelle condizioni di svolgere la prestazione lavorativa in smart working. L'art. 26, comma 2, d.lgs. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. 27/2020, aveva infatti previsto che potesse essere disposta l'astensione dal lavoro con diritto ad accedere alla tutela della malattia, nella speciale declinazione della degenza ospedaliera (messaggio n. 2584/2020) per un periodo inizialmente stabilito fino CP_2 al 30 aprile 2020, poi reiteratamente posticipato fino al 30 giugno 2022 (d.l.
24/2022). La decretazione successiva aveva cessato di prevedere la speciale indennità, consentendo ai lavoratori fragili esclusivamente di effettuare la prestazione lavorativa in smart working fino al 31 dicembre 2022.
Pertanto, ribadisce parte appellante la normativa prevista per i lavoratori fragili riconosceva agli stessi il diritto al percepimento del trattamento economico previsto per il ricovero ospedaliero ma comunque “entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza”. Limiti, nel caso di specie, dettati dagli artt. 175 e 176 ccnl di settore che individuavano il periodo massimo indennizzabile (inteso come trattamento indennitario massimo annuo che l' corrisponde al Controparte_3
lavoratore assente per malattia: cfr. messaggi 4157/2020, 171/2021) CP_2 correlando lo stesso, da un lato, al periodo di conservazione del posto (ovvero al periodo di comporto fissato in 180 giorni nei 365 precedenti – art. 175 c.c.n.l.) e dall'altro al raggiungimento del periodo massimo assistibile, ovvero al raggiungimento dei 180 giorni di trattamento nell'anno solare, superato il CP_2 quale l'Istituto non corrispondeva più alcuna indennità.
Da tale precetto, conclude parte appellante, discende la legittimità del comportamento aziendale, consistito, a fronte del venir meno dell'erogazione da parte dell'Ente previdenziale decorsi i 180 giorni nell'anno solare, nel non procedere ad ulteriori pagamenti in favore della lavoratrice.
A pagina 17 dell'atto di appello , riporta tabella riassuntiva Parte_1 relativa ai periodi di malattia della dipendente e ai pagamenti alla stessa effettuati:
dichiara di avere provveduto ad indennizzare la IG.ra dal Parte_1 CP_1
13/02/20 (data di inizio della malattia) fino al 30/06/21, data in cui veniva raggiunto il massimo assistibile, ossia 180 giorni annui.
In subordine, in caso di mancato accoglimento integrale delle doglianze, insiste per lo meno, per la palese non debenza di alcunché quantomeno per il periodo 1° luglio
– 31 dicembre 2022. - Omessa considerazione delle contestazioni sui conteggi
Con il secondo motivo di appello Spesa Intelligente denuncia, inoltre, la sentenza nella parte in cui aveva recepito – e successivamente condannato la società al pagamento- le somme indicate da controparte come dovute, senza considerare il fatto che tali importi erano dalla stessa stati espressamente contestati per:
. mancata proroga della vigenza dell'indennità lavoratori fragili ex art. 26, comma 2,
d.l. 18/2020 e quindi il venir meno dell'istituto successivamente al 30 giugno 2022, e quindi infondatezza della domanda con riferimento al periodo 1° luglio – 31 dicembre 2022;
. inesattezza dei conteggi operati dalla lavoratrice, evidenziando in particolare che l'indennità di malattia, da settembre 2021 a dicembre 2022, era stata indicata nella misura invariabile di 911,77 euro, ma non risultavano i criteri di calcolo applicati nel conteggio della suddetta indennità ed emergevano palesi incongruità negli esiti.
Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione , sono solo parzialmente fondati.
Nella memoria di costituzione in appello ribadisce quanto sostenuto nel CP_1
ricorso introduttivo del giudizio per fondare la sua richiesta di pagamento di euro
13.154,44.
Si legge nella memoria citata ( pagine 8-9 ) : “ Come è noto , in considerazione dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Virus Covid 19 cominciata ad inizio del 2020 , il Governo italiano promulgò il D.L. 18/2020 il cui art. 26 comma
2 prevede – laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile
c.d. smart -working , come appunto nel caso dell'appellata – il diritto per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti ordini medico – legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, ivi compresi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della l. 104/1992 , che il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero , con conseguente copertura economica e con previsione che detto periodo di comporto di servizio non sia computabile ai fini del periodo di comporto . Proprio in virtù di tale disposizione
[...]
, a far data da agosto 2020 , usufruì del corrispondente trattamento CP_1 economico , parametrato dalla legge sulle indennità di ricovero ospedaliero….
Trattamento economico che a partire da settembre 2021 , senza motivazione o giustificazione alcuna , non fu più adeguatamente corrisposto da parte di
[...]
. La ratio della normativa speciale in questione è da individuarsi nella Parte_1
necessità presentatasi per l'ordinamento giuridico , in quelle peculiari condizioni di emergenza sanitaria , di garantire ad un tempo la salute dei lavoratori particolarmente fragili a causa di gravi patologie …. Principio ispiratore della normativa completamente disatteso da dal momento che le sue Parte_1 inadempienze hanno generato differenze retributive a credito di ( aggiornato a CP_1 dicembre 2022 ) pari a euro 13154,44 , come da analitici prospetti riepilogativi prodotti n, elaborati da corrente in Rho ( doc. 9 primo Controparte_4 grado ) …. “
Risulta in effetti dalla lettura del documento 9 che la somma richiesta da per CP_1
euro 13154,44 ( e riconosciuta dal NA con la sentenza ora appellata ) è esclusivamente inerente ( v. Riepilogo generale ) alla indennità Lavoratori / Fragili prevista dalla normativa correlata alla emergenza Covid-19 ( art. 26 comma 2 D.L.
18/2020 ) .
Il Collegio ritiene che , contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante , tale prestazione economica riconosciuta dalla normativa speciale emergenziale non possa essere correlata , come correttamente già rilevato dal NA , alle invocate previsioni degli articoli 175 e 176 del CCNL. del settore.
Appare invece corretto quanto sostiene la società in ordine alla vigenza della prestazione economica oggetto di causa .
Osserva correttamente la società appellante alle pagine 11 e 12 dell'atto di appello :
“ Il periodo di vigenza dell'istituto in questione , inizialmente stabilito fino al 30 aprile
2020 , è stato reiteratamente posticipato al 31 luglio 2020 dal c.d. decreto Rilancio (
d,l. 34/2020 ) ; al 15 ottobre 2020 dal c.d. decreto Agosto ( d.l. 104/2020) ; dal 1 gennaio al 28 febbraio 2021 dalla c.d. legge di bilancio 2021 ( l. 178/2020 , art. 1 comma 481 ) ; fino al 30 giugno 2021 con d.l. 41/2021, che ha sanato il periodo dal
16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 che i precedenti provvedimenti avevano lasciato scoperto;
al 31 dicembre 2021 con d.l. 111/2021 ; al 31 Marzo 2022 con d.l.
221/2021 ; infine al 30 giugno 2022 con d.l. 24/2022. La decretazione successiva ha cessato di prevedere la speciale indennità , consentendo ai lavoratori fragili esclusivamente di effettuare la prestazione lavorativa in smart workimg fino al 31 dicembre 2022 “ .
In tale contesto normativo , parte appellata , nel corso del giudizio in appello , ha sollevato con nota scritta depositata in data 24.9.2024 , per vari profili , questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 comma 2 d.l. 18/2020 ( convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 ) per contrasto con gli articoli 1,3,4,32,35 e 36 della Costituzione nella parte in cui – per effetto della conversione del decreto legge
24/2022 ( a sua volta convertito con modificazioni dalla legge 52/2022 ) – limita la erogazione dell'indennità per i lavoratori fragili di cui alla suddetta normativa fino al
30 giugno 2022 “ .
Il Collegio reputa la questione manifestamente infondata poiché attiene alla discrezionalità del legislatore modulare e calibrare nel tempo, nel periodo emergenziale , la tutela dei lavoratori fragili.
Per quanto sopra , la richiesta indennità per euro 13.154.44 , integralmente riconosciuta dal NA così come esposta nel doc. n. 9 prodotto da parte appellata , appare dovuta , fino al 30 giugno 2022 , per la minor somma di euro
7683,82 ( detraendo dalla somma complessiva esposta di euro 13154,44 quella di euro 5470,62 richiesta per il periodo 1 luglio- 31 dicembre 2022 ).
Il Collegio osserva che i conteggi esposti da sono stati solo genericamente CP_1 contestati dalla società.
In conclusione, In parziale riforma della sentenza n. 3065/2023 del NA di
Milano , va condannata al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della minor somma di euro 7683,82 , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
con conferma nel resto delle statuizioni di merito.
In accoglimento della relativa domanda , va pertanto condannata alla CP_1
restituzione in favore della società appellante delle somme ricevute in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado
Per quanto riguarda le spese processuali , In punto di diritto la Corte di Cassazione ha chiarito che “ il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata , deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata , ad un nuovo regolamento delle spese processuali , il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera , ai fini della liquidazione delle spese , in base ad un criterio unitario e globale , sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. , il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado e, invece , vincitrice in un altro grado “ ( così , ex plurimis , Cass. Sez. L. Ord. 6259/2014 ; cfr. anche
Cass. Sez. 4 ord. 1775/2017 ) .
Applicando tali principi , tenuto conto dell'esito del giudizio, del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , le spese del doppio grado seguono la soccombenza di nella misura del 50% e sono liquidate ex d.m. Parte_1
55/2014 , così come modificato dal d.m. 147/2022 ,per tale quota nella misura specificata in dispositivo ( euro 1300,00 per il primo grado;
euro 1200,00 per il grado di appello ) ; con compensazione del residuo 50%.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 3065/2023 del NA di Milano , condanna
[...]
al pagamento della minor somma di euro 7683,82 , oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
conferma nel resto le statuizioni di merito. ;
condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio Parte_1 nella misura del 50% che liquida , per tale quota , in complessivi euro 2500,00 , oltre spese generali ed oneri di legge;
compensa il residuo 50%.
condanna alla restituzione in favore di delle somme Controparte_1 Parte_1 ricevute in eccedenza in forza della sentenza di primo grado.
Milano 13 Marzo 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 13 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 3065/2023 del NA di
Milano ( Giudice dr. Perillo ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. Gianluca Parte_1 P.IVA_1
PO , dell'avv. MARCHESAN FRANCESCA C.F._1
, dell'avv. PAVANELLO ELISA ( , C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Padova via F. Raimondo 2/E
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. CANNELLA Controparte_1 C.F._4 IGNAZIO dell'avv. AVANZI LUCA CARLO ( ) C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sedriano ( Mi) via Cellini n.7
APPELLATA
Conclusioni
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 21 ottobre 2023
PER L'APPELLATA
Come da memoria in data 18 gennaio 2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. 3065/23 il NA di Milano nella causa promossa da CP_1
e ha così deciso: “definitivamente pronunciando, in
[...] Parte_1 parziale accoglimento del ricorso, condanna a Parte_1 corrispondere a , per i titoli di cui al ricorso, la somma complessiva Controparte_1
di euro 13.154,44, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo;
respinge per il resto il ricorso;
condanna a rimborsare a Parte_1
le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.540,00 oltre spese Controparte_1 generali e accessori di legge”.
Appare opportuno ricordare , in estrema sintesi , la fattispecie in esame , così come risultante dalle allegazioni delle parti in primo grado.
Con ricorso depositato in data 21/03/23 la IG.ra dichiarava di essere CP_1 dipendente, in qualità di commessa, di dal 01/02/2012. Parte_1
Adiva in giudizio la datrice di lavoro premettendo di essere affetta da grave malattia cronica autoimmune e di essere stata considerata poi, in occasione dell'emergenza sanitaria, nell'agosto 2020, non idonea al lavoro in quanto soggetto fragile. Lamentava l'illegittimo comportamento della datrice di lavoro, la quale non le aveva consentito il rientro in servizio provvedendo ad un cambio di mansioni, oltre al fatto di non averle– da settembre 2021- correttamente corrisposto i trattamenti retributivi dovuti per le assenze, in spregio alle previsioni del DL 18/20.
Si costituiva ritualmente in giudizio insistendo per il rigetto Parte_1 del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. In particolare, la società convenuta deduceva di aver correttamente applicato la normativa prevista a tutela dei lavoratori fragili, richiamando inoltre a supporto, quanto stabilito con messaggio n. 3465 del 13 ottobre 2021, ove l'ente previdenziale, nel dare atto della CP_2
proroga al 31 dicembre 2021 di tale sistema di tutele, aveva espressamente previsto il diritto degli assicurati alla “tutela della malattia del settore privato, entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza”.
Per tali motivi, dichiarava , aveva applicato al rapporto di lavoro Parte_1 della ricorrente quanto stabilito dall'175 C.C.N.L. Terziario, dettato in tema di comporto, nel quale era previsto il diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare.
Il NA , esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, accoglieva il ricorso limitatamente alle domande relative alle differenze retributive, non condividendo l'assunto della società convenuta dal momento che il successivo articolo del CCNL (art. 176 ccnl lettera b) prevedeva un'espressa disciplina per il trattamento economico di malattia. Sul punto il NA dichiarava pertanto che:
“La decisione della società di limitare a 180 giorni annui il pagamento della malattia
è, pertanto, del tutto illegittimo. La domanda in commento deve, quindi, trovare integrale accoglimento considerato che, in ogni caso, la ricorrente risultata essere in malattia anche al momento del deposito del ricorso, con la conseguente condanna della società al pagamento di complessivi euro 13.154,44 oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo”.
Respingeva per contro la domanda relativa alla condanna di al Parte_1 reinserimento della ricorrente con attribuzione di mansioni adeguate al suo indice di fragilità, risultando documentale che la IG.ra in data 04/08/20 era stata CP_1 dichiarata temporaneamente non idonea alla mansione e che per tale motivo si era ininterrottamente assentata in malattia. Pertanto la Società, concludeva il primo giudice, “correttamente aveva deciso di subordinare la valutazione di quali mansioni eventualmente assegnarle al suo effettivo rientro in servizio, previa nuova visita medica come noto obbligatoria superati i 60 giorni di malattia”.
Ha proposto appello chiedendo , in parziale riforma della Parte_1
sentenza , il rigetto integrale delle domande proposte.
Ha resistito eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e CP_1 chiedendone comunque nel merito il rigetto .
Disposti alcuni rinvii tesi a favorire la conciliazione fra le parti , all'udienza del 13
Marzo 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce .
°°°°°°°°
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata relativa alla inammissibilità dell'appello per essere l'atto difforme ai canoni imposti dall'art. 434 c.p.c.
Ritiene questo Collegio che l'atto di appello contenga tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 434 cpc. : le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti in modo sufficiente e consentono di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame.
°°°°°°°°
Nel merito , l'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
La società deduce i seguenti motivi di appello.
- Erroneità della sentenza di primo grado laddove ha impropriamente ricostruito
l'istituto in questione e ritenuto che la Società non abbia adempiuto regolarmente al pagamento, in favore della sig.ra dell'indennità prevista CP_1
dalla decretazione emergenziale in favore dei lavoratori fragili impossibilitati a rendere la prestazione in smart working
Con il primo motivo di appello evidenzia l'errore commesso dal Parte_1 primo giudice nella parte in cui ha accolto integralmente la domanda della dipendente e quindi riconosciuto l'indennità ex art. 26, comma 2, d.l. 18/2020, CP_1 richiesta per un periodo superiore al tempo di vigenza legale dell'istituto.
Sul punto, a supporto delle sue doglienze, richiama quanto stabilito dalla normativa dettata durante il periodo emergenziale pandemico per le persone fragili che non erano nelle condizioni di svolgere la prestazione lavorativa in smart working. L'art. 26, comma 2, d.lgs. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. 27/2020, aveva infatti previsto che potesse essere disposta l'astensione dal lavoro con diritto ad accedere alla tutela della malattia, nella speciale declinazione della degenza ospedaliera (messaggio n. 2584/2020) per un periodo inizialmente stabilito fino CP_2 al 30 aprile 2020, poi reiteratamente posticipato fino al 30 giugno 2022 (d.l.
24/2022). La decretazione successiva aveva cessato di prevedere la speciale indennità, consentendo ai lavoratori fragili esclusivamente di effettuare la prestazione lavorativa in smart working fino al 31 dicembre 2022.
Pertanto, ribadisce parte appellante la normativa prevista per i lavoratori fragili riconosceva agli stessi il diritto al percepimento del trattamento economico previsto per il ricovero ospedaliero ma comunque “entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza”. Limiti, nel caso di specie, dettati dagli artt. 175 e 176 ccnl di settore che individuavano il periodo massimo indennizzabile (inteso come trattamento indennitario massimo annuo che l' corrisponde al Controparte_3
lavoratore assente per malattia: cfr. messaggi 4157/2020, 171/2021) CP_2 correlando lo stesso, da un lato, al periodo di conservazione del posto (ovvero al periodo di comporto fissato in 180 giorni nei 365 precedenti – art. 175 c.c.n.l.) e dall'altro al raggiungimento del periodo massimo assistibile, ovvero al raggiungimento dei 180 giorni di trattamento nell'anno solare, superato il CP_2 quale l'Istituto non corrispondeva più alcuna indennità.
Da tale precetto, conclude parte appellante, discende la legittimità del comportamento aziendale, consistito, a fronte del venir meno dell'erogazione da parte dell'Ente previdenziale decorsi i 180 giorni nell'anno solare, nel non procedere ad ulteriori pagamenti in favore della lavoratrice.
A pagina 17 dell'atto di appello , riporta tabella riassuntiva Parte_1 relativa ai periodi di malattia della dipendente e ai pagamenti alla stessa effettuati:
dichiara di avere provveduto ad indennizzare la IG.ra dal Parte_1 CP_1
13/02/20 (data di inizio della malattia) fino al 30/06/21, data in cui veniva raggiunto il massimo assistibile, ossia 180 giorni annui.
In subordine, in caso di mancato accoglimento integrale delle doglianze, insiste per lo meno, per la palese non debenza di alcunché quantomeno per il periodo 1° luglio
– 31 dicembre 2022. - Omessa considerazione delle contestazioni sui conteggi
Con il secondo motivo di appello Spesa Intelligente denuncia, inoltre, la sentenza nella parte in cui aveva recepito – e successivamente condannato la società al pagamento- le somme indicate da controparte come dovute, senza considerare il fatto che tali importi erano dalla stessa stati espressamente contestati per:
. mancata proroga della vigenza dell'indennità lavoratori fragili ex art. 26, comma 2,
d.l. 18/2020 e quindi il venir meno dell'istituto successivamente al 30 giugno 2022, e quindi infondatezza della domanda con riferimento al periodo 1° luglio – 31 dicembre 2022;
. inesattezza dei conteggi operati dalla lavoratrice, evidenziando in particolare che l'indennità di malattia, da settembre 2021 a dicembre 2022, era stata indicata nella misura invariabile di 911,77 euro, ma non risultavano i criteri di calcolo applicati nel conteggio della suddetta indennità ed emergevano palesi incongruità negli esiti.
Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione , sono solo parzialmente fondati.
Nella memoria di costituzione in appello ribadisce quanto sostenuto nel CP_1
ricorso introduttivo del giudizio per fondare la sua richiesta di pagamento di euro
13.154,44.
Si legge nella memoria citata ( pagine 8-9 ) : “ Come è noto , in considerazione dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Virus Covid 19 cominciata ad inizio del 2020 , il Governo italiano promulgò il D.L. 18/2020 il cui art. 26 comma
2 prevede – laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile
c.d. smart -working , come appunto nel caso dell'appellata – il diritto per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti ordini medico – legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, ivi compresi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della l. 104/1992 , che il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero , con conseguente copertura economica e con previsione che detto periodo di comporto di servizio non sia computabile ai fini del periodo di comporto . Proprio in virtù di tale disposizione
[...]
, a far data da agosto 2020 , usufruì del corrispondente trattamento CP_1 economico , parametrato dalla legge sulle indennità di ricovero ospedaliero….
Trattamento economico che a partire da settembre 2021 , senza motivazione o giustificazione alcuna , non fu più adeguatamente corrisposto da parte di
[...]
. La ratio della normativa speciale in questione è da individuarsi nella Parte_1
necessità presentatasi per l'ordinamento giuridico , in quelle peculiari condizioni di emergenza sanitaria , di garantire ad un tempo la salute dei lavoratori particolarmente fragili a causa di gravi patologie …. Principio ispiratore della normativa completamente disatteso da dal momento che le sue Parte_1 inadempienze hanno generato differenze retributive a credito di ( aggiornato a CP_1 dicembre 2022 ) pari a euro 13154,44 , come da analitici prospetti riepilogativi prodotti n, elaborati da corrente in Rho ( doc. 9 primo Controparte_4 grado ) …. “
Risulta in effetti dalla lettura del documento 9 che la somma richiesta da per CP_1
euro 13154,44 ( e riconosciuta dal NA con la sentenza ora appellata ) è esclusivamente inerente ( v. Riepilogo generale ) alla indennità Lavoratori / Fragili prevista dalla normativa correlata alla emergenza Covid-19 ( art. 26 comma 2 D.L.
18/2020 ) .
Il Collegio ritiene che , contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante , tale prestazione economica riconosciuta dalla normativa speciale emergenziale non possa essere correlata , come correttamente già rilevato dal NA , alle invocate previsioni degli articoli 175 e 176 del CCNL. del settore.
Appare invece corretto quanto sostiene la società in ordine alla vigenza della prestazione economica oggetto di causa .
Osserva correttamente la società appellante alle pagine 11 e 12 dell'atto di appello :
“ Il periodo di vigenza dell'istituto in questione , inizialmente stabilito fino al 30 aprile
2020 , è stato reiteratamente posticipato al 31 luglio 2020 dal c.d. decreto Rilancio (
d,l. 34/2020 ) ; al 15 ottobre 2020 dal c.d. decreto Agosto ( d.l. 104/2020) ; dal 1 gennaio al 28 febbraio 2021 dalla c.d. legge di bilancio 2021 ( l. 178/2020 , art. 1 comma 481 ) ; fino al 30 giugno 2021 con d.l. 41/2021, che ha sanato il periodo dal
16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 che i precedenti provvedimenti avevano lasciato scoperto;
al 31 dicembre 2021 con d.l. 111/2021 ; al 31 Marzo 2022 con d.l.
221/2021 ; infine al 30 giugno 2022 con d.l. 24/2022. La decretazione successiva ha cessato di prevedere la speciale indennità , consentendo ai lavoratori fragili esclusivamente di effettuare la prestazione lavorativa in smart workimg fino al 31 dicembre 2022 “ .
In tale contesto normativo , parte appellata , nel corso del giudizio in appello , ha sollevato con nota scritta depositata in data 24.9.2024 , per vari profili , questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 comma 2 d.l. 18/2020 ( convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 ) per contrasto con gli articoli 1,3,4,32,35 e 36 della Costituzione nella parte in cui – per effetto della conversione del decreto legge
24/2022 ( a sua volta convertito con modificazioni dalla legge 52/2022 ) – limita la erogazione dell'indennità per i lavoratori fragili di cui alla suddetta normativa fino al
30 giugno 2022 “ .
Il Collegio reputa la questione manifestamente infondata poiché attiene alla discrezionalità del legislatore modulare e calibrare nel tempo, nel periodo emergenziale , la tutela dei lavoratori fragili.
Per quanto sopra , la richiesta indennità per euro 13.154.44 , integralmente riconosciuta dal NA così come esposta nel doc. n. 9 prodotto da parte appellata , appare dovuta , fino al 30 giugno 2022 , per la minor somma di euro
7683,82 ( detraendo dalla somma complessiva esposta di euro 13154,44 quella di euro 5470,62 richiesta per il periodo 1 luglio- 31 dicembre 2022 ).
Il Collegio osserva che i conteggi esposti da sono stati solo genericamente CP_1 contestati dalla società.
In conclusione, In parziale riforma della sentenza n. 3065/2023 del NA di
Milano , va condannata al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della minor somma di euro 7683,82 , oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
con conferma nel resto delle statuizioni di merito.
In accoglimento della relativa domanda , va pertanto condannata alla CP_1
restituzione in favore della società appellante delle somme ricevute in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado
Per quanto riguarda le spese processuali , In punto di diritto la Corte di Cassazione ha chiarito che “ il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata , deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata , ad un nuovo regolamento delle spese processuali , il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera , ai fini della liquidazione delle spese , in base ad un criterio unitario e globale , sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. , il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado e, invece , vincitrice in un altro grado “ ( così , ex plurimis , Cass. Sez. L. Ord. 6259/2014 ; cfr. anche
Cass. Sez. 4 ord. 1775/2017 ) .
Applicando tali principi , tenuto conto dell'esito del giudizio, del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , le spese del doppio grado seguono la soccombenza di nella misura del 50% e sono liquidate ex d.m. Parte_1
55/2014 , così come modificato dal d.m. 147/2022 ,per tale quota nella misura specificata in dispositivo ( euro 1300,00 per il primo grado;
euro 1200,00 per il grado di appello ) ; con compensazione del residuo 50%.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 3065/2023 del NA di Milano , condanna
[...]
al pagamento della minor somma di euro 7683,82 , oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
conferma nel resto le statuizioni di merito. ;
condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio Parte_1 nella misura del 50% che liquida , per tale quota , in complessivi euro 2500,00 , oltre spese generali ed oneri di legge;
compensa il residuo 50%.
condanna alla restituzione in favore di delle somme Controparte_1 Parte_1 ricevute in eccedenza in forza della sentenza di primo grado.
Milano 13 Marzo 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau