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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/06/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PO
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla all'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2868/2024 R.G. vertente
fra
(cf: rapp.to e difeso, dall'Avv. Debora Chiaviello e Parte_1 C.F._1
domiciliato nel di lei studio in Napoli alla via A. De Gasperi n. 33, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
, (C.F. , in persona del Ministro p.t., con sede in Piazza Controparte_1 P.IVA_1
del Viminale, 1 - Roma, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Potenza (CF , presso i cui uffici in Potenza, in Corso XVIII Agosto n. 46, ope legis P.IVA_2
domicilia;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso, depositato il 26 giugno 2025 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, premesso di aver inoltrato istanza in data 19.1.2024 quale ispettore della Polizia di Stato, volta al riconoscimento dello status di vittima del dovere relativamente a due episodi verificatisi rispettivamente nel 1993 e nel 2006, e che l'Amministrazione con provvedimenti in data 25.7.2024 eccepiva la prescrizione del termine decennale, comunicando l'improcedibilità dell'istanza per la
”prescrizione dei diritti a ricevere i benefici normativamente previsti”, adiva il giudice del lavoro rilevando la violazione della legge n. 266/2005 e dell'art. 2, 38 e 97 della Costituzione, per la disapplicazione della nota prot. N. 27252 del 25-07-2024 e della nota prot. 27220 del 25-07-2024 e per l'accertamento del diritto a “vedersi esitata l'istanza presentata in data 19.01.2024 presentata per il riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il , in persona del Ministro in carica, ed eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, domandava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. L'ente rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita in via documentale e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Preliminarmente deve ritenersi la giurisdizione del Tribunale adito.
A sostegno si richiama il condivisibile orientamento dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, la quale con la sentenza n. 15055 del 19 giugno 2017 ha statuito: “Con i benefici in favore delle vittime del dovere di cui all'art. 1, comma 565, della legge n. 266 del 2005, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo - e non un interesse legittimo - in quanto, sussistendo i requisiti previsti al comma
563 dell'art. 1 della legge citata, la pubblica amministrazione non gode di discrezionalità alcuna in ordine all'an e al quantum di erogazione di tali provvidenze, sicchè eventuali controversie competono al giudice ordinario”
3. La domanda merita accoglimento per l'assorbente motivazione di seguito indicata. Parte ricorrente, avendo subito due infortuni per causa di lavoro, chiedeva il riconoscimento dello status di vittima del dovere, previa disapplicazione del provvedimento ministeriale di improcedibilità della domanda per prescrizione del diritto.
Orbene il ricorso è fondato: l'azione di accertamento dello "status" di vittima del dovere o soggetto ad essa equiparato non è soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 comma 2 c.c., mentre sono soggetti all'ordinaria prescrizione decennale i benefici economici che derivano dal riconoscimento di tale "status".
La giurisprudenza sul punto si è attestata da tempo nel ritenere che le provvidenze attribuite dalla legge alle vittime del dovere (e ai soggetti ad esse per legge equiparati) sono soggette a prescrizione decennale, mentre l'accertamento dello status di vittima del dovere (o equiparato) è imprescrittibile.
In specie, la S.C. -con statuizione dalla quale questo giudice non intende discostarsi- ha affermato che la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563-564, costituisce uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 30/05/2022, n. 17440). In precedenza già le Sezioni Unite aveva affermato che si tratta di "un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi", il quale "non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche", ma "si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con
l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio" (Cass. S.U. n. 23300 del 2016 e Cass. S.U. n. 22753 del 2018).
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non v'è dubbio che le provvidenze in CP_1 esame rientrino nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost. che nel riferirsi al concetto di "sicurezza sociale" e nell'ipotizzare due modelli tipici della medesima, uno fondato sul principio di solidarietà e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico-assicurativi, non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti.
Si tratta quindi di distinguere l'accertamento dello status dal diritto al pagamento delle provvidenze che da quello status derivano, il primo imprescrittibile, mentre le provvidenze allo stesso connesso sono soggette a prescrizione. Il che comporta l'accoglimento del ricorso la disapplicazione dei provvedimenti prot. N. 27252 del
25-07-2024 e della nota prot. 27220 del 25-07-2024 e il resistente dovrà procedere CP_1 all'istruzione della domanda del ricorrente.
Per il principio di soccombenza, all'accoglimento del ricorso consegue la condanna del resistente alle spese di lite liquidate ex DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore e CP_1 alle fasi della causa e con riduzione ex art. 4 co. 4 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 5.10.2024, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) previa disapplicazione dei provvedimenti ministeriali prot. N. 27252 del 25-07-2024 e prot.
27220 del 25-07-2024 accoglie il ricorso e condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro in carica, all'istruzione dell'istanza in data 19.01.2024 per il riconoscimento dello status di “vittima del dovere” ;
2) condanna il , in persona del Ministro in carica, alla rifusione delle spese Controparte_1 di lite che liquida complessivamente in € 2.300,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario;
Potenza, 26 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla