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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/04/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1304 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 09/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato il [...] in [...], Cod. Fisc. e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc. ) C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. Fisc.
) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. ) C.F._3 C.F._4
ed elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Torre Bruciata nn. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori;
si indicano di seguito il numero di telefax e gli indirizzi di posta pec presso cui i procuratori intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: P.IVA_1 Email_1 Email_2
Email_3
RICORRENTE
Contro
(C.F. , Partita IVA ), Controparte_1 C.F._5 P.IVA_2 con sede legale in IA NTLO (TE), alla via Colle Pizzuto n. 1, in persona del suo titolare, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Di Teodoro CP_1
( ) del foro di Teramo, e con lui elettivamente domiciliato presso il suo C.F._6
studio sito in Teramo, Corso De Michetti n. 64, in forza di procura in atti
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “ 1) Dichiarare il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nell'Area 1A e quindi al riconoscimento della qualifica di operaio specializzato.
2) Condannare il convenuto al pagamento della somma di € 58.685,91. CP_1
3) In subordine, dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nell'Area 2A e, quindi, al riconoscimento della qualifica di operaio qualificato.
4) Condannare il convenuto al pagamento della somma di € 45.608,62.
5) In via di ulteriore subordine, condannare il convenuto al pagamento delle differenze retributive calcolate in base alle tariffe previste per i dipendenti inseriti nell'Area 1A ed ammontanti ad € 20.000,00.
6) Condannare il convenuto a pagare interessi e rivalutazione.
7) Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie da liquidarsi in favore del sottoscritto studio legale che si dichiara antistatario.”
Parte resistente: “a) rigettare il ricorso del signor;
Parte_1 b) accogliere la domanda riconvenzionale spiegata e, per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento, in favore dell'impresa agricola convenuta dell'importo di euro CP_1
1.295,06, dovuto a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso. In via subordinata, disporre la compensazione di detto importo con quantoeventualmente venisse riconosciuto dovuto al ricorrente in relazione al rapporto di lavoro intercorso;
c) con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 22.7.2022, ha Parte_1
agito in giudizio nei confronti di al fine di ottenere il riconoscimento del CP_1 diritto ad essere inquadrato nell'Area 1A con qualifica di operaio specializzato e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento della somma di € 58.685,91, o in subordine, dichiarare il diritto all'inquadramento nell'Area 2A con la qualifica di operaio qualificato e per l'effetto ottenere il pagamento della somma di € 45.608,62, ed in via ulteriormente subordinata ottenere il diritto alle differenze retributive calcolate in base alle tariffe previste per i dipendenti inseriti nell'Area 1A ed ammontanti ad € 20.000,00.
A sostegno della domanda deduceva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 7.01.2010 al 23.03.2021, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato e cessato in data 23.3.2021 a seguito di dimissioni per giusta causa.
Sosteneva di non aver mai usufruito di ferie e aver osservato l'orario giornaliero di 10 ore (con un'ora di pausa per pranzo) per 5 giorni la settimana.
Assumeva di aver svolto mansioni ascrivibili all'Area Professionale 1A del CCNL per gli operai agricoli, come addetto alla coltivazione dei terreni tenuti a vigna, all'effettuazione della vendemmia, alla potatura degli ulivi e degli altri alberi da frutto e all'utilizzo del trattore, sottolineando l'erroneità nella indicazione del 1° livello nel contratto di assunzione, dal
2 momento che la contrattazione collettiva non conteneva la ripartizione in livelli del personale agricolo ma distribuiva i lavoratori in tre aree funzionali identificandole come Area 1A, Area
2A e Area 3A in ordine crescente.
In subordine riteneva, comunque, sussistente il diritto ad ottenere l'inquadramento nell'Area 2A, deducendo di essersi sempre occupando della cura delle vigne sino alla maturazione dell'uva e provvedendo anche alle operazioni di vendemmia, e sottolineando come lo stesso garantiva una presenza costante e continuativa nell'azienda abitando l'immobile concessogli in comodato dal datore sicché esercitava un ruolo essenziale nel processo produttivo e nelle lavorazioni agricole. Aggiungeva, inoltre, di aver lavorato nell'azienda agricola del sin dal 2000 sebbene la sua posizione lavorativa fosse stata CP_1
regolarizzata soltanto nel 2010.
In ulteriore subordine, assumeva la sussistenza di differenze retributive anche parametrando la retribuzione dovuta a quella prevista per l'inquadramento all'Area 3 A, rivendicando, in ogni caso, l'indennità di mancato preavviso essendo le dimissioni dallo stesso rassegnate sorrette da giusta causa ed in particolare dalla omessa corresponsione delle retribuzioni nei mesi di gennaio e febbraio 2021.
1.2. Si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda della quale CP_1 chiedeva il rigetto, sostenendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
Deduceva, in particolare, che l'attività agricola si svolgeva a IA S. LO alla via Colle Pizzuto n. 1, ove la convenuta si occupava esclusivamente di coltivazione dell'uliveto e della vigna nei terreni di Giulianova a via Colledoro.
Assumeva che la tali attività erano gestite direttamente e quotidianamente non solo dal titolare dell'impresa che è un agronomo, ma anche dal Dr. CP_1 Per_1
(anch'egli agronomo e consulente agrario), da (agronomo che
[...] Controparte_2 si occupa delle attività fito sanitarie essendo titolare dell'impresa fornitrice dei prodotti fitosanitarie e concimi naturali e che suggerisce quali usare) e dal Dr. Persona_2
(agronomo della , di cui è socio e a cui Controparte_3 CP_1
conferisce le uve), risultando, invece, gli operai agricoli (sia il ricorrente, sia quelli che vengono assunti stagionalmente) adibiti esclusivamente alle attività esecutive, senza alcun margine di discrezionalità e o di autonomia in merito alle attività da svolgere, ai loro tempi e alle loro modalità.
Deduceva che l'orario di lavoro osservato dal ricorrente era il seguente: da aprile a settembre dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00, con un' ora di pausa per pranzo;
nei
3 mesi invernali, in caso di pioggia e brutto tempo, il ricorrente svolgeva attività di pulizia con orario ridotto, anche se retribuito per l'intera giornata.
Sottolineava che l'azienda gli aveva fornito un alloggio in comodato a IA S.
LO in via Fonte Alessio facendosi carico delle spese di energia elettrica, acqua, gas, per un benefit annuo di € 5.000,00 e che ogni anno usufruiva di tre settimane di ferie nel mese di agosto e si recava in Romania, generalmente dal 4/5 agosto sino al 26/27 agosto.
In ordine alla modalità di cessazione del rapporto, rilevava che dal 13 gennaio 2021 il ricorrente si assentava dal lavoro senza alcuna motivazione, tanto che il datore di lavoro avviava la contestazione di addebito del 28.01.2021, a cui seguiva la contestazione del
10.02.2021 e non rientrava più al lavoro, per poi rassegnare le dimissioni per giusta causa, che venivano contestate dal datore di lavoro il quale non la riteneva sussistente.
In relazione, invece, al livello di inquadramento deduceva che il ricorrente, dalla data di assunzione sino al marzo 2013 era stato inquadrato al 1° livello, corrispondente al livello
Area 3A del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e dal mese di aprile 2013 sino alla cessazione del rapporto al 2° livello (equivalente al livello Area 2A), indicando con precisione l'ammontare della retribuzione corrisposta per l'intero periodo, suddiviso per anni.
A fronte di tali premesse assumeva la correttezza del livello di inquadramento assegnato al ricorrente, rilevando come quest'ultimo fosse addetto esclusivamente alle attività esecutive, senza alcun margine di discrezionalità e o di autonomia in merito alle attività da svolgere, ai loro tempi e alle loro modalità; contestava il conteggio prodotto, rilevandone alcune discrasia, sia nella quantificazione della somma percepita (differente nei due conteggi alternativi) e sia nella indicazione del percepito nelle singole mensilità e formulava domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso dell'importo di euro 1.295,06 o in subordine eccependo tale credito in compensazione.
1.3. Il ricorrente si difendeva sulla domanda riconvenzionale assumendone la infondatezza, in particolare sottolineando come il motivo delle dimissioni per giusta causa era giustificato dall'omesso pagamento delle mensilità di febbraio e marzo 2021, rispetto alle quali il datore di lavoro non aveva fornito alcuna prova.
1.4. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione della lite, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, terminata la quale è stata rinviata all'udienza del 9.4.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alla parte ricorrente costituita per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
4 A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato, le parti hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Il ricorrente, dipendente dell'azienda agricola dal 7.01.2010 al 23.03.2021, ha agito in giudizio rivendicando il diritto ad ottenere in via principale l'inquadramento nell'Area
Professionale 1A del CCNL per gli operai agricoli, con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive, ritenendo di aver svolto nel corso del rapporto di lavoro compiti riconducibili alla posizione dell'operaio specializzato, in quanto la loro esecuzione richiedeva conoscenze specifiche ed investiva le lavorazioni di maggiore complessità nel ciclo produttivo di un'azienda agricola.
In subordine ritiene di avere diritto all'inquadramento nell'Area 2A ed in via ulteriormente subordinata, chiede il pagamento delle differenze retributive calcolate in base alle tariffe previste per i dipendenti inseriti nell'Area 1A, rivendicando, altresì, il pagamento delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2021, nonché l'indennità per mancato preavviso.
Ebbene, considerata la diversità delle domande si ritiene necessario una trattazione separata delle stesse.
Inquadramento superiore
3. In punto di diritto giova preliminarmente rammentare quanto previsto dall'art. 2103 c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche apportate dal d.lgs.
n. 81 del 15 giugno 2015: "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (..)Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (... )"
In giurisprudenza è stato affermato che ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103 c.c., il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali
5 questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass., Sez. Lav., n.
3069/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005).
È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore quello di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
In sostanza, il prestatore di lavoro che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte
(tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
3.1. Orbene, ai fini di vagliare il superiore inquadramento professionale richiesto, appare necessario premettere un esame delle declaratorie professionali, come delineate dalla disciplina collettiva di riferimento.
Il contratto collettivo da prendere in esame è il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti applicabile nella versione vigente ratione temporis, non essendo oggetto di contestazione tra le parti.
La disciplina di riferimento è, invece, contenuta nell'articolo 31 dedicato proprio alla classificazione del personale, la quale non ha subito modifiche nelle versioni succedutesi nel tempo (cfr. CCNL del 25.5.2010, del 2018, 2022, cfr. d0c. 6 fas. ric.). L'articolo 31 distingue,
6 nella classificazione del personale, gli operai agricoli (paragrafo A) e gli operai florovivaisti
(paragrafo B).
Il suddetto disposto normativo prevede che gli operai agricoli siano classificati sulla base di “aree professionali” per ognuna delle quali il CCNL definisce la relativa declaratoria.
L'individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il loro inquadramento all'interno di ciascuna area e l'attribuzione dei relativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale per le tipologie aziendali di cui all'art. 1 del presente contratto, anche con riferimento ai lavoratori per i quali sono venuti a scadenza gli accordi di cui all'art. 88 del CCNL 10.7.1998.
Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita:
1A – CP_4 CP_5
Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
AREA 2A – DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorché necessitanti di un periodo di pratica.
AREA 3A – DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di Capo, i Contratti provinciali stabiliscono un'apposita maggiorazione salariale.
A dispetto della classificazione riferita agli operai florovivaisti, per i quali, oltre alle declaratorie professionali di riferimento, le cui definizioni generiche sono esattamente le stesse per gli operai agricoli, sono anche indicate le qualifiche di riferimento, per gli operai agricoli il contratto collettivo enuclea la declaratoria professionale di riferimento in base ad una definizione generica, che ne indica gli elementi caratterizzanti.
In particolare, dalla lettura comparata del disposto contrattuale, emerge che il tratto differenziale delle diverse aree di inquadramento risiede nel diverso livello di conoscenza e professionalità richiesto per l'espletamento delle mansioni, oltre che dal diverso grado di complessità delle mansioni affidate.
7 Nello specifico, l'operaio agricolo di è addetto allo svolgimento di CP_6
mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali (si tratta sostanzialmente dell'operaio generico), l'operaio agricolo di svolte compiti CP_7
esecutivi variabili non complessi, per la cui esecuzione occorrono capacità professionali acquisite per pratica o per titolo (il c.d. operaio qualificato), mentre l'operaio agricolo di svolte lavori complessi, in ragione del possesso di titolo o di specifiche conoscenze CP_8
e capacità professionali (si tratta dell'operaio specializzato).
Concentrando l'esame di comparazione tra l' e l' , è possibile CP_7 CP_8 affermare che l'elemento differenziale tra i due livelli di inquadramento è determinato dal diverso gravo di complessità dei compiti assegnati, che a loro volta, per il corretto e possibile espletamento, richiedono il possesso di titoli o specifiche conoscenze e capacità professionali.
Così ricostruito il contesto normativo e fattuale di riferimento è possibile passare ad analizzare il merito della domanda.
3.2. Nel caso di specie il ricorrente è stato assunto in data 7.1.2010 come bracciante agricolo, inquadrato al 1° livello del CCNL agricoltura, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed a tempo pieno di 40 ore settimanali.
Il contratto di lavoro veniva, poi, trasformato a tempo indeterminato in data 4.9.2010 e dal mese di aprile 2013 sino alla cessazione del rapporto, il ricorrente otteneva l'inquadramento al 2° livello, anche se manteneva la qualifica di bracciante agricolo, con una retribuzione di fatto di € 1438,58 ad aprile 2013, poi aumentata nel tempo.
Come correttamente sottolineato dal ricorrente, effettivamente, nella indicazione del livello di inquadramento, il datore di lavoro ha utilizzato un sistema di classificazione errato, differente da quello distinto per aree, previsto dal contratto collettivo di riferimento.
Ebbene, considerato che il ricorrente è stato inquadrato ed assunto come bracciante agricolo, è possibile ritenere che il livello di inquadramento iniziale, indicato come 1° livello, corrisponda all'AREA A3, mentre il 2° livello di inquadramento, riconosciuto a far data da aprile 2013, corrisposta all'AREA A2.
Ad ogni modo, a scanso di equivoci, è utile richiamare le tabelle dei minimi retributivi previsti dal CCNL prodotto, e pari, a far data dal 1° gennaio 2011:
8 Mentre, a far data dall'entrata in vigore del CCNL del 19.6.2018, i minimi salariali sono i seguenti:
Infine, in base al contratto collettivo del 23.5.2022, i minimi salariali sono così rideterminati:
Nel caso di specie, il ricorrente, fino al 2013, è stato retribuito con una retribuzione di fatto oraria pari a € 5,9, corrispondente ad una retribuzione mensile netta di circa 880, mentre da aprile 2013 con una retribuzione di fatto di € 1.320,08, arrivando a marzo 2021 con una retribuzione di fatto di € 1.438,58 (cfr. buste paga ottobre 2020, febbraio, marzo 2021).
Ebbene, a fronte di tali premesse, emerge come la retribuzione effettivamente corrisposta al ricorrente, quantomeno da aprile 2013 (in cui la retribuzione netta risultante dalle buste paga oscilla tra € 1.100 e € 1.400, salvo le giornate di assenza) corrisponda sostanzialmente a quella prevista per un lavoratore di A2, in alcuni periodi, peraltro, CP_4
pari a quella prevista per un lavoratore di . CP_8
9 Una sola parziale differenza retributiva emerge, al contrario, per il periodo dal 2010 al
2013, in cui il ricorrente è stato retribuito con una retribuzione corrispondente a quella di un operaio agricolo di AREA A3.
Ciò premesso, si ritiene che dalle risultanze della prova testimoniale non sia stato sufficientemente dimostrato che i compiti assegnati al ricorrente, per quanto non sussumibili nella più bassa delle declaratorie professionali, siano stati però tali da legittimare l'inquadramento al più alto livello di inquadramento, proprio degli operai specializzati.
Ed infatti, per quanto possa ritenersi provato che il ricorrente fosse abito a mansioni che richiedevano, comunque, un grado di conoscenza e professionalità acquisito quantomeno dalla pratica (come è il caso dell'attività di potatura, o della guida dei trattori), lo stesso non può dirsi in ordine a quel grado di complessità dei lavori che, in ragione del possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali, giustificano l'inquadramento al più alto livello di inquadramento.
La valutazione complessiva della prova testimoniale ha dimostrato, senza ombra di dubbio, che il ricorrente era un punto di riferimento nell'azienda agricola in ordine allo svolgimento dei compiti operativi, e per quanto evidentemente soggetto alle direttive degli agronomi e dei tecnici competenza, svolgeva compiti esecutivi allo stesso demandati, che per la loro natura e tipologia, presupponevano necessariamente capacità professionali acquisite, se non da titoli, dalla pratica.
Più in particolare, i testi escussi hanno confermato che il ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con la ditta dal 2010 al 2021, si è sempre occupato: a) CP_1
della coltivazione dei terreni tenuti a vigna;
b) della effettuazione delle operazioni di vendemmia;
c) dell'utilizzo del trattore nella raccolta dei prodotti e nel trasporto dell'uva presso la cantina sociale di;
d) della potatura degli ulivi e degli alberi da frutti CP_3 presenti nell'area agricola. In tal senso si veda quanto dichiarato dal teste S_
, un lavoratore stagionale, che indica il ricorrente come capo squadra: “1. “Vero
[...]
che il Sig. nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con la ditta dal 2010 Pt_1 CP_1 al 2021, si è sempre occupato: a) della coltivazione dei terreni tenuti a vigna;
: “Si è vero, lui prendeva i trattori, caricava l'uva ed io lo seguivo da dietro perché aveva problemi con le gomme ed andavo in cantina vicino a Val Vibrata, vicino al supermercato, . CP_3 [...] veniva a verificare che il lavoro fosse svolto correttamente, e basta” CP_1
b) della effettuazione delle operazioni di vendemmia;
”Si è vero”
10 c) dell'utilizzo del trattore nella raccolta dei prodotti e nel trasporto dell'uva presso la cantina sociale di;
: “”Si è vero, facevamo due o tre carichi, nella squadra CP_3
c'era anche sua moglie, oltre ai marrocchini. Anche la moglie del ricorrente lavorava e stava proprio vicino a me e tagliava l'uva che raccoglievamo con grande velocità.”
d) della gestione del patrimonio arboreo dell'azienda;: “Si è vero, faceva la potatura
e) della potatura degli ulivi e degli alberi da frutti presenti nell'area agricola”.: “Si è vero, lo facevamo insieme, non riceveva istruzioni da nessuno per la potatura, lo sapeva fare autonomamente, ed anche io lo facevo e lo faccio tuttora.”
2. “Vero che la fase della potatura delle viti costituisce l'operazione essenziale per assicurare la massima resa dei vigneti e la maggiore qualità dell'uva”.: “Si è vero ed il ricorrente lo faceva in autonomia”.
Anche i restanti testi di parte ricorrente (per lo più legati da rapporto di parentela) hanno confermato che il ricorrente si occupasse dei compiti inerenti alla potatura, alla vendemmia, all'utilizzo e conduzione dei mezzi agricoli.
Quanto alle modalità di svolgimento delle suddette mansioni, i testi escussi (in particolare e , oltre che Controparte_2 Persona_1 Tes_2
) hanno precisato che il ricorrente, quanto alla potatura, ad esempio, si occupava della
[...]
fase operative ed esecutiva, rispettando le istruzioni e le direttive provenienti dagli agronomi,
i quali decidevano quando effettuarla ed in che punto della piante procedere al taglio. Sul punto si veda quanto dichiarato dal teste , agronomo dell'azienda Persona_1 agricola, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare: “Quotidianamente no, io davo le indicazioni su come fare la potatura ad esempio, e poi andavo a verificare come venivano fatto il lavoro. Io andavo a dare istruzioni ogni volta in cui vi era la necessità di effettuare tali operazioni. Ad esempio in caso di potatura della vigna, andavo in campagna, sulla pianta, e spiegavo sia al titolare, che a , in realtà il titolare mi accompagnava, io CP_9
spiegavo a come eseguire la potatura, ma non una, 4-5-10 piante, finchè non capivo CP_9
che lui poteva proseguire da solo. E poi durante la potatura passavo più volte, tutte le settimane. Ero io che decidevo su quale varietà effettuare la potatura e come effettuarla, ci sono diverse tecniche, le varietà non sono tutte uguali, ci sono tante variabili”.
Tale deposizione appare di particolare rilievo, in quanto, da un lato, spiega come il potere decisionale in ordine alla potatura fosse rimesso agli agronomi, mentre, dall'altro lato, dimostra come la parte operativa ed esecutiva fosse di fatto demandata al ricorrente, nel rispetto delle indicazioni ricevute, ma pur previa acquisizione della necessaria capacità professionale.
11 In altri termini, se erano gli agronomi a decidere i tempi e la modalità tecniche della potatura, era poi il ricorrente che provvedeva nella fase esecutiva e per poter procedere in tal senso, essendo la potatura una delle fasi più importanti dell'azienda agricola, è evidente che tali compiti, ancorchè non complessi (in quanto aventi a monte delle istruzioni operative) richiedevano comunque una certa conoscenza e professionalità.
Per quanto riguarda, invece, le restanti attività, come la coltivazione dei terreni, la conduzione del trattore (a far data dalla presa del patentino), la pulizia del terreno o anche le attività di raccolta dell'uva durante la vendemmia, si ritiene che si tratti di compiti propri dell'operaio agricolo, non certo richiedenti quel grado di professionalità o complessità tali da giustificare l'inquadramento al superiore livello AREA A1.
In definitiva sintesi, alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene che il ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto tra le parti, dal 2010 al 2021, abbia svolto compiti esecutivi variabili, non complessi, per la cui esecuzione erano certamente necessarie conoscenze e capacità professionali, acquisite tramite la pratica, come tali sussumibili nella declaratoria professionale di cui al livello AREA A2.
Considerato che a far data da aprile 2013 il ricorrente ha ottenuto il passaggio al 2° livello di inquadramento, corrispondente, anche sotto il profilo retributivo, all'AREA A2, ne consegue che spettano al ricorrente le differenze retributive maturate nel periodo dal 2010 al
2013, in cui lo stesso è stato inquadrato nel più basso livello di classificazione.
Al fine di calcolare tali differenze retributive è possibile fare riferimento al conteggio depositato da parte ricorrente e parametrato al livello di inquadramento all'AREA A2, in quanto elaborato in conformità con i minimi tabellari risultanti dal CCNL applicabile sopra indicato.
Peraltro, per tale arco temporale, il ricorrente rivendica esclusivamente le differenze da retribuzione ordinaria, 13° e 14° mensilità, sicchè il calcolo appare abbastanza agevole, senza necessità di una CTU contabile sul punto. L'unica correzione che è necessario apportare al conteggio è quella di detrarre dalla somma dovuta il percepito risultante dai bonifici in atti.
Essendo stati effettuati i conteggi al lordo, si procede alla differenza tra somme omogenee.
Quindi, nel 2010, a fronte di una somma dovuta di € 13.054,54 va detratto il percepito di €
12.362,38.
Nel 2011, a fronte di una somma dovuta di € 15.526,93 va detratto il percepito di €
12.261,05
12 Nel 2012, a fronte di una somma dovuta di € 15.484,62 va detratto il percepito di €
14.115,66
Nel 2013, fino a marzo, a fronte di una somma dovuta di € 3.300 il ricorrente ha percepito una somma a titolo di retribuzione perfino superiore, pari ad € 3.600,00 quindi nulla va riconosciuto.
Per un totale di € 5.327,00 a titolo di differenze retributive da retribuzione ordinaria (13° e
14° mensilità), a cui va aggiunta la relativa incidenza sul TFR, pari ad € 393,30 (utilizzando il criterio di calcolo di cui all'articolo 2120 c.c. sulle differenze a titolo di retribuzione ordinaria annua).
Il ricorrente ha pertanto diritto, per il periodo 2010-marzo 2013, al riconoscimento del superiore livello AREA 2A con conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 5.720,30 lorde, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
Per quanto riguarda, invece, le restanti quote di credito indicate nel conteggio, in relazione al periodo successivo ad aprile 2013, in realtà, analizzando il conteggio, emerge come le ulteriori differenze derivano dalla non corretta indicazione della somma percepita dal ricorrente, per come risultante dai bonifici in atti e dalla scheda riassuntiva depositata dalla parte resistente, atteso che la retribuzione liquidata nelle busta paga è del tutto conforme ai minimi tabellari sopra riportati, e non è vero che corrisponde alla somma mensile di € 850,00 indicata nel conteggio. In verità, è sufficiente esaminare le buste paga ed i bonifici relativi per evidenziare il contrario.
In ordine, invece, all'orario di lavoro, è emerso dalla prova testimoniale che durante i periodi di pioggia o di avversità metereologiche il ricorrente non prestava attività lavorativa, come avviene generalmente nell'agricoltura. Ad ogni modo dall'esame delle buste paga, a parte in alcune mensilità, emerge che la retribuzione è stata sempre parametrata all'orario di lavoro a tempo pieno, salvo in alcune limitate mensilità e nei periodi di assenza, indicati soprattutto nelle ultime buste paga.
Quanto alla domanda subordinata formulata dal ricorrente di € 20.000, pari alle differenze retributive calcolate in base alle tariffe previste per i dipendenti inseriti nell'Area 1A, non se ne comprende a pieno il fondamento, considerando, peraltro, che il livello nell'AREA 1 A è indicato come oggetto della domanda principale.
13 In sede di note conclusionali il ricorrente ritiene che con riferimento al conteggio sindacale predisposto per l'inquadramento in Area A2, le differenze retributive tra le somme versate e quelle dovute permangano anche dopo il Marzo 2013, data in cui l'impresa agricola ha riconosciuto al dipendente l'appartenenza all'Area A2, con una differenza anche a titolo di
TFR. In verità, come sopra esposto, tali differenze, non meglio precisate, derivano dall'errore contenuto nel conteggio nella indicazione delle somme percepite dal ricorrente per il periodo dal 2013 in poi, da cui poi discende anche la differenza a titolo di TFR. In verità, esaminando le buste paga ed i bonifici in atti, ci si avvede che la retribuzione riconosciuta nel corso del rapporto di lavoro, dal 2013 in poi, è del tutto conforme ai minimi tabellari previsti per il livello Area A2, ma anche dell'area A1. Sicchè non risulta necessaria alcuna CTU contabile al riguardo.
4. Mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2021
Il ricorrente sostiene di non aver ricevuto la retribuzione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, tanto da aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 24.3.2021.
In verità, dall'esame delle dimissioni in atti, risulta che la causale delle dimissioni riguardava l'omesso pagamento delle mensilità di febbraio e marzo 2021 (quindi non gennaio
2021) e comportamenti ingiuriosi del datore di lavoro.
Non viene fatto riferimento alla mensilità di gennaio 2021 che invece viene citata nel ricorso introduttivo.
Ebbene, dall'estratto conto in atti risultano i seguenti bonifici:
- in data 11.1.2021 bonifico di € 6.088,24 a titolo di acconto TFR per acquisto prima casa;
- in data 9.2.2021 bonifico di € 1.425,00 per saldo busta paga gennaio a favore del ricorrente e delle moglie;
Per_3
- in data 2.4.2021 bonifico di € 3.906,49 a titolo di saldo TFR a favore del ricorrente, pari alla busta paga di marzo 2021.
La parte resistente ha depositato le buste paga di gennaio, febbraio, marzo 2021, da cui risulta quanto segue:
- Gennaio 2021: lordo totale di € 7.194,27 pari a netti € 5.972, di cui anticipazione TFR pari ad € 6143,00 lordi (cfr. bonifico dell'11.1.2021); è indicata una retribuzione ordinaria lorda di € 1.051,27, oltre assegni familiari e TFR interno (cfr. bonifico del
9.2.2021);
14 - Febbraio 2021: è indicata una retribuzione pari a zero, in ragione delle assenze contestate;
- Marzo 2021: lordo totale di € 5.274,72 e netti € 3.906,49.
Ebbene, dall'esame comparativo di tali documenti emerge che sia la mensilità di marzo
2021, sia la mensilità di gennaio 2021 risulta corrisposta dalla parte convenuta, la mensilità di gennaio 2021, peraltro, ben prima delle dimissioni rassegnate, risultando, di converso, il credito per la mensilità di febbraio 2021 strettamente legato alla sussistenza o meno della sua maturazione, in ragione dell'assenza ingiustificata contestata al lavoratore.
Quanto a tale ultimo aspetto appare evincibile dalle lettere di contestazioni disciplinari ed anche dalle prove testimoniali, che il ricorrente dalla fine di gennaio 2021 non si è più recato al lavoro, per poi rassegnare le dimissioni in data 23.3.2021.
In particolare, con lettera di contestazione disciplinare del 28.1.2021 la parte resistente contestava al ricorrente l'assenza ingiustificata sul posto di lavoro per le giornate del 25, 26,
27, 28 gennaio 2021. La lettera raccomandata, ricevuta regolarmente in data 10.2.2021, non era seguita da alcuna giustificazione.
Con successiva lettera raccomandata del 10.2.2021, regolarmente ricevuta in data
11.2.2021, contestava al ricorrente la permanenza della condotta di assenza CP_1
ingiustificata sul posto di lavoro, senza ricevere anche in questo caso alcuna giustificazione.
La teste ha confermato la circostanza, indicando, anche le possibili Testimone_2 ragioni di tale atteggiamento da parte del ricorrente: “Si è vero, lui e la moglie non sono più venuti, il titolare gli ha fatto delle lettere di contestazione. Non so di preciso la ragione del loro allontanamento. Siccome aveva assunto un altro operaio, e visto che c'erano tante CP_1 spese ed aveva chiesto l'affitto dell'alloggio, presumo che si sono un po' infastiditi presumo e quindi non sono più venuti. Non ho mai visto conflitti, litigi o discussioni. Le lettere ci sono state per chiedere il rientro al lavoro. Loro hanno comprato casa e quindi sono andati via”.
Ebbene, alla luce delle precedenti considerazioni, deve ritenersi che il ricorrente non abbia maturato alcun diritto alla retribuzione per la mensilità di febbraio 2021, stante l'inadempimento della sua obbligazione contrattuale.
Quanto alle ferie asseritamente non godute, pur non essendoci alcuna domanda specifica al riguardo, valga rilevare che, a dispetto di quanto assunto dal ricorrente, dall'istruttoria orale è emerso che il lavoratore insieme alla moglie godevano regolarmente di ferie annuali, prevalentemente concentrate nei mesi estivi, al fine di fare ritorno al proprio paese di origine.
15
5. Indennità mancato preavviso
Come noto, in punto di diritto, l'art. 2118 c.c. prescrive che “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso….”.
L'istituto del preavviso, comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato (si veda, ad es., l'art. 1569 c.c. per il contratto di somministrazione, l'art. 1750
c.c. per il contratto di agenzia, l'art. 1833 c.c. per il contratto di conto corrente etc.), adempie alla funzione economica di attenuare per la parte che subisce il recesso - che è atto unilaterale recettizio di esercizio di un diritto potestativo - le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto.
Costituisce comune affermazione che in tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'istituto del recesso - disciplinato dall'art. 2118 c.c. - adempie ad una funzione destinata a variare in funzione della considerazione della parte non recedente;
in caso di licenziamento si ritiene che il preavviso abbia la funzione di garantire al lavoratore la continuità della percezione della retribuzione in un certo lasso di tempo al fine di consentirgli il reperimento di una nuova occupazione;
in caso di dimissioni del lavoratore il preavviso ha la finalità di assicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare la sostituzione del lavoratore recedente.
Ai sensi dell'articolo 73 del CCNL di categoria l'operaio a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza preavviso, qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge da parte del datore di lavoro.
Il successivo articolo 74 stabilisce, poi, il periodo di preavviso che per le dimissioni è pari ad un mese.
Trasponendo tali principi al caso di specie deve ritenersi che le dimissioni rassegnate dal ricorrente non possano dirsi sorrette dalla giusta causa.
Ed infatti, in linea generale, le dimissioni - motivate espressamente con riferimento al mancato assolvimento degli obblighi retributivi da parte del datore di lavoro - sono sorrette da giusta causa, in quanto la mancata reiterata corresponsione delle retribuzioni costituisce senza dubbio rilevante inadempimento degli obblighi fondamentali discendenti dal contratto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Nel caso di specie, però, il ricorrente ha rassegnato dimissioni per giusta causa in data
23.3.2021 motivando il recesso in ragione del mancato pagamento delle mensilità di febbraio
16 e marzo 2021, nonché in ragione di comportamenti ingiuriosi e irrispettosi del datore di lavoro.
Ebbene, circa i comportamenti asseritamente irrispettosi del datore di lavoro non vi è alcuna deduzione nel ricorso, e quindi non sussiste alcuna prova al riguardo.
In merito, invece, alla omessa retribuzione, è bene sottolineare che alla data del 23.3.2021 non era ancora cessato il mese di marzo 2021, sicchè in teoria non era ancora maturato il relativo credito retributivo.
Quanto, invece, alla mensilità di febbraio 2021, la stessa non è stata corrisposta, perché il ricorrente ha omesso di presentarsi sul luogo di lavoro e quindi non ha ottemperato alla propria obbligazione contrattuale di prestazione lavorativa.
Ad ogni modo, si sarebbe trattato di una sola mensilità non retribuita, a fronte di un rapporto di lavoro di durata estremamente rilevante, nel corso del quale non si è mai verificato un ritardo nel pagamento, come dimostrato anche dal fatto che proprio nel gennaio 2021 veniva corrisposta una somma non esigua a titolo di anticipo TFR per acquisto della prima casa.
Ne consegue che, venendo meno il presupposto della giusta causa delle dimissioni, il datore di lavoro ha diritto all'indennità sostituita del mancato preavviso, pari ad una mensilità, quindi dell'importo di € 1.295,06 (non oggetto di contestazione nel quantum), da detrarre, a titolo di compensazione impropria, al credito del lavoratore come sopra accertato.
6. Alla luce delle precedenti considerazioni, effettuando una compensazione impropria tra crediti e debiti delle parti, va condannato a corrispondere al ricorrente CP_1
l'importo lordo di € 4.425,24 a titolo di differenze retributive da superiore inquadramento, per il periodo dal 2010 a marzo 2013, al netto del credito del datore di lavoro a titolo di indennità sostituiva del mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
La domanda appare, dunque, solo parzialmente fondata come indicato in dispositivo.
7. La particolare distanza tra l'oggetto della domanda ed il credito riconosciuto, nonché
l'accoglimento della domanda riconvenzionale, giustificano una compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
17 Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1304/2022 contrariis reiectis, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nell'Area 2A sin dall'inizio del rapporto di lavoro;
- Accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalla parte resistente accertando e dichiarando il diritto del datore di lavoro ad ottenere il pagamento dell'indennità sostituiva del mancato preavviso, stante l'assenza di giusta causa delle dimissioni;
- Per l'effetto condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate dal 7.1.2010 al marzo 2013, conguagliate del debito di cui al punto precedente, pari all'importo lordo di € 4.425,24, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 9.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 09/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato il [...] in [...], Cod. Fisc. e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Carlo Scarpantoni (Cod. Fisc. ) C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni (Cod. Fisc.
) e all'Avv. Claudia Scarpantoni (Cod. Fisc. ) C.F._3 C.F._4
ed elettivamente domiciliato in Teramo alla Via Torre Bruciata nn. 17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori;
si indicano di seguito il numero di telefax e gli indirizzi di posta pec presso cui i procuratori intendono ricevere gli avvisi e i provvedimenti prescritti dalla normativa codicistica: P.IVA_1 Email_1 Email_2
Email_3
RICORRENTE
Contro
(C.F. , Partita IVA ), Controparte_1 C.F._5 P.IVA_2 con sede legale in IA NTLO (TE), alla via Colle Pizzuto n. 1, in persona del suo titolare, rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Di Teodoro CP_1
( ) del foro di Teramo, e con lui elettivamente domiciliato presso il suo C.F._6
studio sito in Teramo, Corso De Michetti n. 64, in forza di procura in atti
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “ 1) Dichiarare il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nell'Area 1A e quindi al riconoscimento della qualifica di operaio specializzato.
2) Condannare il convenuto al pagamento della somma di € 58.685,91. CP_1
3) In subordine, dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nell'Area 2A e, quindi, al riconoscimento della qualifica di operaio qualificato.
4) Condannare il convenuto al pagamento della somma di € 45.608,62.
5) In via di ulteriore subordine, condannare il convenuto al pagamento delle differenze retributive calcolate in base alle tariffe previste per i dipendenti inseriti nell'Area 1A ed ammontanti ad € 20.000,00.
6) Condannare il convenuto a pagare interessi e rivalutazione.
7) Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie da liquidarsi in favore del sottoscritto studio legale che si dichiara antistatario.”
Parte resistente: “a) rigettare il ricorso del signor;
Parte_1 b) accogliere la domanda riconvenzionale spiegata e, per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento, in favore dell'impresa agricola convenuta dell'importo di euro CP_1
1.295,06, dovuto a titolo di indennità sostitutiva del mancato preavviso. In via subordinata, disporre la compensazione di detto importo con quantoeventualmente venisse riconosciuto dovuto al ricorrente in relazione al rapporto di lavoro intercorso;
c) con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 22.7.2022, ha Parte_1
agito in giudizio nei confronti di al fine di ottenere il riconoscimento del CP_1 diritto ad essere inquadrato nell'Area 1A con qualifica di operaio specializzato e per l'effetto condannare il convenuto al pagamento della somma di € 58.685,91, o in subordine, dichiarare il diritto all'inquadramento nell'Area 2A con la qualifica di operaio qualificato e per l'effetto ottenere il pagamento della somma di € 45.608,62, ed in via ulteriormente subordinata ottenere il diritto alle differenze retributive calcolate in base alle tariffe previste per i dipendenti inseriti nell'Area 1A ed ammontanti ad € 20.000,00.
A sostegno della domanda deduceva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 7.01.2010 al 23.03.2021, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato e cessato in data 23.3.2021 a seguito di dimissioni per giusta causa.
Sosteneva di non aver mai usufruito di ferie e aver osservato l'orario giornaliero di 10 ore (con un'ora di pausa per pranzo) per 5 giorni la settimana.
Assumeva di aver svolto mansioni ascrivibili all'Area Professionale 1A del CCNL per gli operai agricoli, come addetto alla coltivazione dei terreni tenuti a vigna, all'effettuazione della vendemmia, alla potatura degli ulivi e degli altri alberi da frutto e all'utilizzo del trattore, sottolineando l'erroneità nella indicazione del 1° livello nel contratto di assunzione, dal
2 momento che la contrattazione collettiva non conteneva la ripartizione in livelli del personale agricolo ma distribuiva i lavoratori in tre aree funzionali identificandole come Area 1A, Area
2A e Area 3A in ordine crescente.
In subordine riteneva, comunque, sussistente il diritto ad ottenere l'inquadramento nell'Area 2A, deducendo di essersi sempre occupando della cura delle vigne sino alla maturazione dell'uva e provvedendo anche alle operazioni di vendemmia, e sottolineando come lo stesso garantiva una presenza costante e continuativa nell'azienda abitando l'immobile concessogli in comodato dal datore sicché esercitava un ruolo essenziale nel processo produttivo e nelle lavorazioni agricole. Aggiungeva, inoltre, di aver lavorato nell'azienda agricola del sin dal 2000 sebbene la sua posizione lavorativa fosse stata CP_1
regolarizzata soltanto nel 2010.
In ulteriore subordine, assumeva la sussistenza di differenze retributive anche parametrando la retribuzione dovuta a quella prevista per l'inquadramento all'Area 3 A, rivendicando, in ogni caso, l'indennità di mancato preavviso essendo le dimissioni dallo stesso rassegnate sorrette da giusta causa ed in particolare dalla omessa corresponsione delle retribuzioni nei mesi di gennaio e febbraio 2021.
1.2. Si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda della quale CP_1 chiedeva il rigetto, sostenendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
Deduceva, in particolare, che l'attività agricola si svolgeva a IA S. LO alla via Colle Pizzuto n. 1, ove la convenuta si occupava esclusivamente di coltivazione dell'uliveto e della vigna nei terreni di Giulianova a via Colledoro.
Assumeva che la tali attività erano gestite direttamente e quotidianamente non solo dal titolare dell'impresa che è un agronomo, ma anche dal Dr. CP_1 Per_1
(anch'egli agronomo e consulente agrario), da (agronomo che
[...] Controparte_2 si occupa delle attività fito sanitarie essendo titolare dell'impresa fornitrice dei prodotti fitosanitarie e concimi naturali e che suggerisce quali usare) e dal Dr. Persona_2
(agronomo della , di cui è socio e a cui Controparte_3 CP_1
conferisce le uve), risultando, invece, gli operai agricoli (sia il ricorrente, sia quelli che vengono assunti stagionalmente) adibiti esclusivamente alle attività esecutive, senza alcun margine di discrezionalità e o di autonomia in merito alle attività da svolgere, ai loro tempi e alle loro modalità.
Deduceva che l'orario di lavoro osservato dal ricorrente era il seguente: da aprile a settembre dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00, con un' ora di pausa per pranzo;
nei
3 mesi invernali, in caso di pioggia e brutto tempo, il ricorrente svolgeva attività di pulizia con orario ridotto, anche se retribuito per l'intera giornata.
Sottolineava che l'azienda gli aveva fornito un alloggio in comodato a IA S.
LO in via Fonte Alessio facendosi carico delle spese di energia elettrica, acqua, gas, per un benefit annuo di € 5.000,00 e che ogni anno usufruiva di tre settimane di ferie nel mese di agosto e si recava in Romania, generalmente dal 4/5 agosto sino al 26/27 agosto.
In ordine alla modalità di cessazione del rapporto, rilevava che dal 13 gennaio 2021 il ricorrente si assentava dal lavoro senza alcuna motivazione, tanto che il datore di lavoro avviava la contestazione di addebito del 28.01.2021, a cui seguiva la contestazione del
10.02.2021 e non rientrava più al lavoro, per poi rassegnare le dimissioni per giusta causa, che venivano contestate dal datore di lavoro il quale non la riteneva sussistente.
In relazione, invece, al livello di inquadramento deduceva che il ricorrente, dalla data di assunzione sino al marzo 2013 era stato inquadrato al 1° livello, corrispondente al livello
Area 3A del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e dal mese di aprile 2013 sino alla cessazione del rapporto al 2° livello (equivalente al livello Area 2A), indicando con precisione l'ammontare della retribuzione corrisposta per l'intero periodo, suddiviso per anni.
A fronte di tali premesse assumeva la correttezza del livello di inquadramento assegnato al ricorrente, rilevando come quest'ultimo fosse addetto esclusivamente alle attività esecutive, senza alcun margine di discrezionalità e o di autonomia in merito alle attività da svolgere, ai loro tempi e alle loro modalità; contestava il conteggio prodotto, rilevandone alcune discrasia, sia nella quantificazione della somma percepita (differente nei due conteggi alternativi) e sia nella indicazione del percepito nelle singole mensilità e formulava domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso dell'importo di euro 1.295,06 o in subordine eccependo tale credito in compensazione.
1.3. Il ricorrente si difendeva sulla domanda riconvenzionale assumendone la infondatezza, in particolare sottolineando come il motivo delle dimissioni per giusta causa era giustificato dall'omesso pagamento delle mensilità di febbraio e marzo 2021, rispetto alle quali il datore di lavoro non aveva fornito alcuna prova.
1.4. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione della lite, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, terminata la quale è stata rinviata all'udienza del 9.4.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alla parte ricorrente costituita per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
4 A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato, le parti hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Il ricorrente, dipendente dell'azienda agricola dal 7.01.2010 al 23.03.2021, ha agito in giudizio rivendicando il diritto ad ottenere in via principale l'inquadramento nell'Area
Professionale 1A del CCNL per gli operai agricoli, con conseguente condanna al pagamento delle relative differenze retributive, ritenendo di aver svolto nel corso del rapporto di lavoro compiti riconducibili alla posizione dell'operaio specializzato, in quanto la loro esecuzione richiedeva conoscenze specifiche ed investiva le lavorazioni di maggiore complessità nel ciclo produttivo di un'azienda agricola.
In subordine ritiene di avere diritto all'inquadramento nell'Area 2A ed in via ulteriormente subordinata, chiede il pagamento delle differenze retributive calcolate in base alle tariffe previste per i dipendenti inseriti nell'Area 1A, rivendicando, altresì, il pagamento delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2021, nonché l'indennità per mancato preavviso.
Ebbene, considerata la diversità delle domande si ritiene necessario una trattazione separata delle stesse.
Inquadramento superiore
3. In punto di diritto giova preliminarmente rammentare quanto previsto dall'art. 2103 c.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, successiva alle modifiche apportate dal d.lgs.
n. 81 del 15 giugno 2015: "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte (..)Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi (... )"
In giurisprudenza è stato affermato che ove il lavoratore rivendichi in giudizio la qualifica superiore ex art.2103 c.c., il giudice del merito deve svolgere un procedimento logico-giuridico che comporta l'accertamento in fatto delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, l'individuazione della categoria e dei livelli funzionali nei quali
5 questa si articola ed il raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie che, nei testi contrattuali, definiscono i singoli livelli;
deve altresì verificare che l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata (Cass., Sez. Lav., n.
3069/2005). Il procedimento logico-giuridico che il giudice deve seguire i fini dell'accertamento della qualifica spettante al lavoratore si articola quindi in tre fasi fra loro interdipendenti: 1) individuazione degli elementi generali ed astratti della qualifica, tenuto conto di quelli tipici che valgono a porre i criteri discriminatori di essa nell'ambito della struttura aziendale;
2) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
3) raffronto tra mansioni accertate e previsione astratta della qualifica, al fine delle riconducibilità di quelle in questa (Cass., Sez. Lav., n. 3069/2005).
È onere esclusivo del lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore quello di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, di indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica confrontandoli con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver in concreto svolto (si veda, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
In sostanza, il prestatore di lavoro che agisca in giudizio al fine di ottenere l'accertamento del diritto al superiore inquadramento ha l'onere di provare le mansioni svolte
(tanto sotto il profilo del loro contenuto oggettivo, quanto sotto il profilo degli aspetti qualitativi), il periodo di svolgimento delle suddette mansioni, e l'effettiva riconducibilità delle stesse a quelle proprie del livello vantato così come delineate dalle norme legali e contrattuali di riferimento.
3.1. Orbene, ai fini di vagliare il superiore inquadramento professionale richiesto, appare necessario premettere un esame delle declaratorie professionali, come delineate dalla disciplina collettiva di riferimento.
Il contratto collettivo da prendere in esame è il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti applicabile nella versione vigente ratione temporis, non essendo oggetto di contestazione tra le parti.
La disciplina di riferimento è, invece, contenuta nell'articolo 31 dedicato proprio alla classificazione del personale, la quale non ha subito modifiche nelle versioni succedutesi nel tempo (cfr. CCNL del 25.5.2010, del 2018, 2022, cfr. d0c. 6 fas. ric.). L'articolo 31 distingue,
6 nella classificazione del personale, gli operai agricoli (paragrafo A) e gli operai florovivaisti
(paragrafo B).
Il suddetto disposto normativo prevede che gli operai agricoli siano classificati sulla base di “aree professionali” per ognuna delle quali il CCNL definisce la relativa declaratoria.
L'individuazione delle mansioni e dei relativi profili professionali, il loro inquadramento all'interno di ciascuna area e l'attribuzione dei relativi parametri sono invece affidati alla contrattazione provinciale per le tipologie aziendali di cui all'art. 1 del presente contratto, anche con riferimento ai lavoratori per i quali sono venuti a scadenza gli accordi di cui all'art. 88 del CCNL 10.7.1998.
Conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita:
1A – CP_4 CP_5
Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
AREA 2A – DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali – acquisite per pratica o per titolo – ancorché necessitanti di un periodo di pratica.
AREA 3A – DECLARATORIA
Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
Per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di Capo, i Contratti provinciali stabiliscono un'apposita maggiorazione salariale.
A dispetto della classificazione riferita agli operai florovivaisti, per i quali, oltre alle declaratorie professionali di riferimento, le cui definizioni generiche sono esattamente le stesse per gli operai agricoli, sono anche indicate le qualifiche di riferimento, per gli operai agricoli il contratto collettivo enuclea la declaratoria professionale di riferimento in base ad una definizione generica, che ne indica gli elementi caratterizzanti.
In particolare, dalla lettura comparata del disposto contrattuale, emerge che il tratto differenziale delle diverse aree di inquadramento risiede nel diverso livello di conoscenza e professionalità richiesto per l'espletamento delle mansioni, oltre che dal diverso grado di complessità delle mansioni affidate.
7 Nello specifico, l'operaio agricolo di è addetto allo svolgimento di CP_6
mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali (si tratta sostanzialmente dell'operaio generico), l'operaio agricolo di svolte compiti CP_7
esecutivi variabili non complessi, per la cui esecuzione occorrono capacità professionali acquisite per pratica o per titolo (il c.d. operaio qualificato), mentre l'operaio agricolo di svolte lavori complessi, in ragione del possesso di titolo o di specifiche conoscenze CP_8
e capacità professionali (si tratta dell'operaio specializzato).
Concentrando l'esame di comparazione tra l' e l' , è possibile CP_7 CP_8 affermare che l'elemento differenziale tra i due livelli di inquadramento è determinato dal diverso gravo di complessità dei compiti assegnati, che a loro volta, per il corretto e possibile espletamento, richiedono il possesso di titoli o specifiche conoscenze e capacità professionali.
Così ricostruito il contesto normativo e fattuale di riferimento è possibile passare ad analizzare il merito della domanda.
3.2. Nel caso di specie il ricorrente è stato assunto in data 7.1.2010 come bracciante agricolo, inquadrato al 1° livello del CCNL agricoltura, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed a tempo pieno di 40 ore settimanali.
Il contratto di lavoro veniva, poi, trasformato a tempo indeterminato in data 4.9.2010 e dal mese di aprile 2013 sino alla cessazione del rapporto, il ricorrente otteneva l'inquadramento al 2° livello, anche se manteneva la qualifica di bracciante agricolo, con una retribuzione di fatto di € 1438,58 ad aprile 2013, poi aumentata nel tempo.
Come correttamente sottolineato dal ricorrente, effettivamente, nella indicazione del livello di inquadramento, il datore di lavoro ha utilizzato un sistema di classificazione errato, differente da quello distinto per aree, previsto dal contratto collettivo di riferimento.
Ebbene, considerato che il ricorrente è stato inquadrato ed assunto come bracciante agricolo, è possibile ritenere che il livello di inquadramento iniziale, indicato come 1° livello, corrisponda all'AREA A3, mentre il 2° livello di inquadramento, riconosciuto a far data da aprile 2013, corrisposta all'AREA A2.
Ad ogni modo, a scanso di equivoci, è utile richiamare le tabelle dei minimi retributivi previsti dal CCNL prodotto, e pari, a far data dal 1° gennaio 2011:
8 Mentre, a far data dall'entrata in vigore del CCNL del 19.6.2018, i minimi salariali sono i seguenti:
Infine, in base al contratto collettivo del 23.5.2022, i minimi salariali sono così rideterminati:
Nel caso di specie, il ricorrente, fino al 2013, è stato retribuito con una retribuzione di fatto oraria pari a € 5,9, corrispondente ad una retribuzione mensile netta di circa 880, mentre da aprile 2013 con una retribuzione di fatto di € 1.320,08, arrivando a marzo 2021 con una retribuzione di fatto di € 1.438,58 (cfr. buste paga ottobre 2020, febbraio, marzo 2021).
Ebbene, a fronte di tali premesse, emerge come la retribuzione effettivamente corrisposta al ricorrente, quantomeno da aprile 2013 (in cui la retribuzione netta risultante dalle buste paga oscilla tra € 1.100 e € 1.400, salvo le giornate di assenza) corrisponda sostanzialmente a quella prevista per un lavoratore di A2, in alcuni periodi, peraltro, CP_4
pari a quella prevista per un lavoratore di . CP_8
9 Una sola parziale differenza retributiva emerge, al contrario, per il periodo dal 2010 al
2013, in cui il ricorrente è stato retribuito con una retribuzione corrispondente a quella di un operaio agricolo di AREA A3.
Ciò premesso, si ritiene che dalle risultanze della prova testimoniale non sia stato sufficientemente dimostrato che i compiti assegnati al ricorrente, per quanto non sussumibili nella più bassa delle declaratorie professionali, siano stati però tali da legittimare l'inquadramento al più alto livello di inquadramento, proprio degli operai specializzati.
Ed infatti, per quanto possa ritenersi provato che il ricorrente fosse abito a mansioni che richiedevano, comunque, un grado di conoscenza e professionalità acquisito quantomeno dalla pratica (come è il caso dell'attività di potatura, o della guida dei trattori), lo stesso non può dirsi in ordine a quel grado di complessità dei lavori che, in ragione del possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali, giustificano l'inquadramento al più alto livello di inquadramento.
La valutazione complessiva della prova testimoniale ha dimostrato, senza ombra di dubbio, che il ricorrente era un punto di riferimento nell'azienda agricola in ordine allo svolgimento dei compiti operativi, e per quanto evidentemente soggetto alle direttive degli agronomi e dei tecnici competenza, svolgeva compiti esecutivi allo stesso demandati, che per la loro natura e tipologia, presupponevano necessariamente capacità professionali acquisite, se non da titoli, dalla pratica.
Più in particolare, i testi escussi hanno confermato che il ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con la ditta dal 2010 al 2021, si è sempre occupato: a) CP_1
della coltivazione dei terreni tenuti a vigna;
b) della effettuazione delle operazioni di vendemmia;
c) dell'utilizzo del trattore nella raccolta dei prodotti e nel trasporto dell'uva presso la cantina sociale di;
d) della potatura degli ulivi e degli alberi da frutti CP_3 presenti nell'area agricola. In tal senso si veda quanto dichiarato dal teste S_
, un lavoratore stagionale, che indica il ricorrente come capo squadra: “1. “Vero
[...]
che il Sig. nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto con la ditta dal 2010 Pt_1 CP_1 al 2021, si è sempre occupato: a) della coltivazione dei terreni tenuti a vigna;
: “Si è vero, lui prendeva i trattori, caricava l'uva ed io lo seguivo da dietro perché aveva problemi con le gomme ed andavo in cantina vicino a Val Vibrata, vicino al supermercato, . CP_3 [...] veniva a verificare che il lavoro fosse svolto correttamente, e basta” CP_1
b) della effettuazione delle operazioni di vendemmia;
”Si è vero”
10 c) dell'utilizzo del trattore nella raccolta dei prodotti e nel trasporto dell'uva presso la cantina sociale di;
: “”Si è vero, facevamo due o tre carichi, nella squadra CP_3
c'era anche sua moglie, oltre ai marrocchini. Anche la moglie del ricorrente lavorava e stava proprio vicino a me e tagliava l'uva che raccoglievamo con grande velocità.”
d) della gestione del patrimonio arboreo dell'azienda;: “Si è vero, faceva la potatura
e) della potatura degli ulivi e degli alberi da frutti presenti nell'area agricola”.: “Si è vero, lo facevamo insieme, non riceveva istruzioni da nessuno per la potatura, lo sapeva fare autonomamente, ed anche io lo facevo e lo faccio tuttora.”
2. “Vero che la fase della potatura delle viti costituisce l'operazione essenziale per assicurare la massima resa dei vigneti e la maggiore qualità dell'uva”.: “Si è vero ed il ricorrente lo faceva in autonomia”.
Anche i restanti testi di parte ricorrente (per lo più legati da rapporto di parentela) hanno confermato che il ricorrente si occupasse dei compiti inerenti alla potatura, alla vendemmia, all'utilizzo e conduzione dei mezzi agricoli.
Quanto alle modalità di svolgimento delle suddette mansioni, i testi escussi (in particolare e , oltre che Controparte_2 Persona_1 Tes_2
) hanno precisato che il ricorrente, quanto alla potatura, ad esempio, si occupava della
[...]
fase operative ed esecutiva, rispettando le istruzioni e le direttive provenienti dagli agronomi,
i quali decidevano quando effettuarla ed in che punto della piante procedere al taglio. Sul punto si veda quanto dichiarato dal teste , agronomo dell'azienda Persona_1 agricola, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare: “Quotidianamente no, io davo le indicazioni su come fare la potatura ad esempio, e poi andavo a verificare come venivano fatto il lavoro. Io andavo a dare istruzioni ogni volta in cui vi era la necessità di effettuare tali operazioni. Ad esempio in caso di potatura della vigna, andavo in campagna, sulla pianta, e spiegavo sia al titolare, che a , in realtà il titolare mi accompagnava, io CP_9
spiegavo a come eseguire la potatura, ma non una, 4-5-10 piante, finchè non capivo CP_9
che lui poteva proseguire da solo. E poi durante la potatura passavo più volte, tutte le settimane. Ero io che decidevo su quale varietà effettuare la potatura e come effettuarla, ci sono diverse tecniche, le varietà non sono tutte uguali, ci sono tante variabili”.
Tale deposizione appare di particolare rilievo, in quanto, da un lato, spiega come il potere decisionale in ordine alla potatura fosse rimesso agli agronomi, mentre, dall'altro lato, dimostra come la parte operativa ed esecutiva fosse di fatto demandata al ricorrente, nel rispetto delle indicazioni ricevute, ma pur previa acquisizione della necessaria capacità professionale.
11 In altri termini, se erano gli agronomi a decidere i tempi e la modalità tecniche della potatura, era poi il ricorrente che provvedeva nella fase esecutiva e per poter procedere in tal senso, essendo la potatura una delle fasi più importanti dell'azienda agricola, è evidente che tali compiti, ancorchè non complessi (in quanto aventi a monte delle istruzioni operative) richiedevano comunque una certa conoscenza e professionalità.
Per quanto riguarda, invece, le restanti attività, come la coltivazione dei terreni, la conduzione del trattore (a far data dalla presa del patentino), la pulizia del terreno o anche le attività di raccolta dell'uva durante la vendemmia, si ritiene che si tratti di compiti propri dell'operaio agricolo, non certo richiedenti quel grado di professionalità o complessità tali da giustificare l'inquadramento al superiore livello AREA A1.
In definitiva sintesi, alla luce delle precedenti considerazioni, si ritiene che il ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro intrattenuto tra le parti, dal 2010 al 2021, abbia svolto compiti esecutivi variabili, non complessi, per la cui esecuzione erano certamente necessarie conoscenze e capacità professionali, acquisite tramite la pratica, come tali sussumibili nella declaratoria professionale di cui al livello AREA A2.
Considerato che a far data da aprile 2013 il ricorrente ha ottenuto il passaggio al 2° livello di inquadramento, corrispondente, anche sotto il profilo retributivo, all'AREA A2, ne consegue che spettano al ricorrente le differenze retributive maturate nel periodo dal 2010 al
2013, in cui lo stesso è stato inquadrato nel più basso livello di classificazione.
Al fine di calcolare tali differenze retributive è possibile fare riferimento al conteggio depositato da parte ricorrente e parametrato al livello di inquadramento all'AREA A2, in quanto elaborato in conformità con i minimi tabellari risultanti dal CCNL applicabile sopra indicato.
Peraltro, per tale arco temporale, il ricorrente rivendica esclusivamente le differenze da retribuzione ordinaria, 13° e 14° mensilità, sicchè il calcolo appare abbastanza agevole, senza necessità di una CTU contabile sul punto. L'unica correzione che è necessario apportare al conteggio è quella di detrarre dalla somma dovuta il percepito risultante dai bonifici in atti.
Essendo stati effettuati i conteggi al lordo, si procede alla differenza tra somme omogenee.
Quindi, nel 2010, a fronte di una somma dovuta di € 13.054,54 va detratto il percepito di €
12.362,38.
Nel 2011, a fronte di una somma dovuta di € 15.526,93 va detratto il percepito di €
12.261,05
12 Nel 2012, a fronte di una somma dovuta di € 15.484,62 va detratto il percepito di €
14.115,66
Nel 2013, fino a marzo, a fronte di una somma dovuta di € 3.300 il ricorrente ha percepito una somma a titolo di retribuzione perfino superiore, pari ad € 3.600,00 quindi nulla va riconosciuto.
Per un totale di € 5.327,00 a titolo di differenze retributive da retribuzione ordinaria (13° e
14° mensilità), a cui va aggiunta la relativa incidenza sul TFR, pari ad € 393,30 (utilizzando il criterio di calcolo di cui all'articolo 2120 c.c. sulle differenze a titolo di retribuzione ordinaria annua).
Il ricorrente ha pertanto diritto, per il periodo 2010-marzo 2013, al riconoscimento del superiore livello AREA 2A con conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 5.720,30 lorde, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
Per quanto riguarda, invece, le restanti quote di credito indicate nel conteggio, in relazione al periodo successivo ad aprile 2013, in realtà, analizzando il conteggio, emerge come le ulteriori differenze derivano dalla non corretta indicazione della somma percepita dal ricorrente, per come risultante dai bonifici in atti e dalla scheda riassuntiva depositata dalla parte resistente, atteso che la retribuzione liquidata nelle busta paga è del tutto conforme ai minimi tabellari sopra riportati, e non è vero che corrisponde alla somma mensile di € 850,00 indicata nel conteggio. In verità, è sufficiente esaminare le buste paga ed i bonifici relativi per evidenziare il contrario.
In ordine, invece, all'orario di lavoro, è emerso dalla prova testimoniale che durante i periodi di pioggia o di avversità metereologiche il ricorrente non prestava attività lavorativa, come avviene generalmente nell'agricoltura. Ad ogni modo dall'esame delle buste paga, a parte in alcune mensilità, emerge che la retribuzione è stata sempre parametrata all'orario di lavoro a tempo pieno, salvo in alcune limitate mensilità e nei periodi di assenza, indicati soprattutto nelle ultime buste paga.
Quanto alla domanda subordinata formulata dal ricorrente di € 20.000, pari alle differenze retributive calcolate in base alle tariffe previste per i dipendenti inseriti nell'Area 1A, non se ne comprende a pieno il fondamento, considerando, peraltro, che il livello nell'AREA 1 A è indicato come oggetto della domanda principale.
13 In sede di note conclusionali il ricorrente ritiene che con riferimento al conteggio sindacale predisposto per l'inquadramento in Area A2, le differenze retributive tra le somme versate e quelle dovute permangano anche dopo il Marzo 2013, data in cui l'impresa agricola ha riconosciuto al dipendente l'appartenenza all'Area A2, con una differenza anche a titolo di
TFR. In verità, come sopra esposto, tali differenze, non meglio precisate, derivano dall'errore contenuto nel conteggio nella indicazione delle somme percepite dal ricorrente per il periodo dal 2013 in poi, da cui poi discende anche la differenza a titolo di TFR. In verità, esaminando le buste paga ed i bonifici in atti, ci si avvede che la retribuzione riconosciuta nel corso del rapporto di lavoro, dal 2013 in poi, è del tutto conforme ai minimi tabellari previsti per il livello Area A2, ma anche dell'area A1. Sicchè non risulta necessaria alcuna CTU contabile al riguardo.
4. Mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2021
Il ricorrente sostiene di non aver ricevuto la retribuzione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, tanto da aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data 24.3.2021.
In verità, dall'esame delle dimissioni in atti, risulta che la causale delle dimissioni riguardava l'omesso pagamento delle mensilità di febbraio e marzo 2021 (quindi non gennaio
2021) e comportamenti ingiuriosi del datore di lavoro.
Non viene fatto riferimento alla mensilità di gennaio 2021 che invece viene citata nel ricorso introduttivo.
Ebbene, dall'estratto conto in atti risultano i seguenti bonifici:
- in data 11.1.2021 bonifico di € 6.088,24 a titolo di acconto TFR per acquisto prima casa;
- in data 9.2.2021 bonifico di € 1.425,00 per saldo busta paga gennaio a favore del ricorrente e delle moglie;
Per_3
- in data 2.4.2021 bonifico di € 3.906,49 a titolo di saldo TFR a favore del ricorrente, pari alla busta paga di marzo 2021.
La parte resistente ha depositato le buste paga di gennaio, febbraio, marzo 2021, da cui risulta quanto segue:
- Gennaio 2021: lordo totale di € 7.194,27 pari a netti € 5.972, di cui anticipazione TFR pari ad € 6143,00 lordi (cfr. bonifico dell'11.1.2021); è indicata una retribuzione ordinaria lorda di € 1.051,27, oltre assegni familiari e TFR interno (cfr. bonifico del
9.2.2021);
14 - Febbraio 2021: è indicata una retribuzione pari a zero, in ragione delle assenze contestate;
- Marzo 2021: lordo totale di € 5.274,72 e netti € 3.906,49.
Ebbene, dall'esame comparativo di tali documenti emerge che sia la mensilità di marzo
2021, sia la mensilità di gennaio 2021 risulta corrisposta dalla parte convenuta, la mensilità di gennaio 2021, peraltro, ben prima delle dimissioni rassegnate, risultando, di converso, il credito per la mensilità di febbraio 2021 strettamente legato alla sussistenza o meno della sua maturazione, in ragione dell'assenza ingiustificata contestata al lavoratore.
Quanto a tale ultimo aspetto appare evincibile dalle lettere di contestazioni disciplinari ed anche dalle prove testimoniali, che il ricorrente dalla fine di gennaio 2021 non si è più recato al lavoro, per poi rassegnare le dimissioni in data 23.3.2021.
In particolare, con lettera di contestazione disciplinare del 28.1.2021 la parte resistente contestava al ricorrente l'assenza ingiustificata sul posto di lavoro per le giornate del 25, 26,
27, 28 gennaio 2021. La lettera raccomandata, ricevuta regolarmente in data 10.2.2021, non era seguita da alcuna giustificazione.
Con successiva lettera raccomandata del 10.2.2021, regolarmente ricevuta in data
11.2.2021, contestava al ricorrente la permanenza della condotta di assenza CP_1
ingiustificata sul posto di lavoro, senza ricevere anche in questo caso alcuna giustificazione.
La teste ha confermato la circostanza, indicando, anche le possibili Testimone_2 ragioni di tale atteggiamento da parte del ricorrente: “Si è vero, lui e la moglie non sono più venuti, il titolare gli ha fatto delle lettere di contestazione. Non so di preciso la ragione del loro allontanamento. Siccome aveva assunto un altro operaio, e visto che c'erano tante CP_1 spese ed aveva chiesto l'affitto dell'alloggio, presumo che si sono un po' infastiditi presumo e quindi non sono più venuti. Non ho mai visto conflitti, litigi o discussioni. Le lettere ci sono state per chiedere il rientro al lavoro. Loro hanno comprato casa e quindi sono andati via”.
Ebbene, alla luce delle precedenti considerazioni, deve ritenersi che il ricorrente non abbia maturato alcun diritto alla retribuzione per la mensilità di febbraio 2021, stante l'inadempimento della sua obbligazione contrattuale.
Quanto alle ferie asseritamente non godute, pur non essendoci alcuna domanda specifica al riguardo, valga rilevare che, a dispetto di quanto assunto dal ricorrente, dall'istruttoria orale è emerso che il lavoratore insieme alla moglie godevano regolarmente di ferie annuali, prevalentemente concentrate nei mesi estivi, al fine di fare ritorno al proprio paese di origine.
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5. Indennità mancato preavviso
Come noto, in punto di diritto, l'art. 2118 c.c. prescrive che “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso….”.
L'istituto del preavviso, comune alla maggior parte dei contratti di durata a tempo indeterminato (si veda, ad es., l'art. 1569 c.c. per il contratto di somministrazione, l'art. 1750
c.c. per il contratto di agenzia, l'art. 1833 c.c. per il contratto di conto corrente etc.), adempie alla funzione economica di attenuare per la parte che subisce il recesso - che è atto unilaterale recettizio di esercizio di un diritto potestativo - le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto.
Costituisce comune affermazione che in tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato l'istituto del recesso - disciplinato dall'art. 2118 c.c. - adempie ad una funzione destinata a variare in funzione della considerazione della parte non recedente;
in caso di licenziamento si ritiene che il preavviso abbia la funzione di garantire al lavoratore la continuità della percezione della retribuzione in un certo lasso di tempo al fine di consentirgli il reperimento di una nuova occupazione;
in caso di dimissioni del lavoratore il preavviso ha la finalità di assicurare al datore di lavoro il tempo necessario ad operare la sostituzione del lavoratore recedente.
Ai sensi dell'articolo 73 del CCNL di categoria l'operaio a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza preavviso, qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge da parte del datore di lavoro.
Il successivo articolo 74 stabilisce, poi, il periodo di preavviso che per le dimissioni è pari ad un mese.
Trasponendo tali principi al caso di specie deve ritenersi che le dimissioni rassegnate dal ricorrente non possano dirsi sorrette dalla giusta causa.
Ed infatti, in linea generale, le dimissioni - motivate espressamente con riferimento al mancato assolvimento degli obblighi retributivi da parte del datore di lavoro - sono sorrette da giusta causa, in quanto la mancata reiterata corresponsione delle retribuzioni costituisce senza dubbio rilevante inadempimento degli obblighi fondamentali discendenti dal contratto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Nel caso di specie, però, il ricorrente ha rassegnato dimissioni per giusta causa in data
23.3.2021 motivando il recesso in ragione del mancato pagamento delle mensilità di febbraio
16 e marzo 2021, nonché in ragione di comportamenti ingiuriosi e irrispettosi del datore di lavoro.
Ebbene, circa i comportamenti asseritamente irrispettosi del datore di lavoro non vi è alcuna deduzione nel ricorso, e quindi non sussiste alcuna prova al riguardo.
In merito, invece, alla omessa retribuzione, è bene sottolineare che alla data del 23.3.2021 non era ancora cessato il mese di marzo 2021, sicchè in teoria non era ancora maturato il relativo credito retributivo.
Quanto, invece, alla mensilità di febbraio 2021, la stessa non è stata corrisposta, perché il ricorrente ha omesso di presentarsi sul luogo di lavoro e quindi non ha ottemperato alla propria obbligazione contrattuale di prestazione lavorativa.
Ad ogni modo, si sarebbe trattato di una sola mensilità non retribuita, a fronte di un rapporto di lavoro di durata estremamente rilevante, nel corso del quale non si è mai verificato un ritardo nel pagamento, come dimostrato anche dal fatto che proprio nel gennaio 2021 veniva corrisposta una somma non esigua a titolo di anticipo TFR per acquisto della prima casa.
Ne consegue che, venendo meno il presupposto della giusta causa delle dimissioni, il datore di lavoro ha diritto all'indennità sostituita del mancato preavviso, pari ad una mensilità, quindi dell'importo di € 1.295,06 (non oggetto di contestazione nel quantum), da detrarre, a titolo di compensazione impropria, al credito del lavoratore come sopra accertato.
6. Alla luce delle precedenti considerazioni, effettuando una compensazione impropria tra crediti e debiti delle parti, va condannato a corrispondere al ricorrente CP_1
l'importo lordo di € 4.425,24 a titolo di differenze retributive da superiore inquadramento, per il periodo dal 2010 a marzo 2013, al netto del credito del datore di lavoro a titolo di indennità sostituiva del mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
La domanda appare, dunque, solo parzialmente fondata come indicato in dispositivo.
7. La particolare distanza tra l'oggetto della domanda ed il credito riconosciuto, nonché
l'accoglimento della domanda riconvenzionale, giustificano una compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
17 Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1304/2022 contrariis reiectis, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nell'Area 2A sin dall'inizio del rapporto di lavoro;
- Accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalla parte resistente accertando e dichiarando il diritto del datore di lavoro ad ottenere il pagamento dell'indennità sostituiva del mancato preavviso, stante l'assenza di giusta causa delle dimissioni;
- Per l'effetto condanna la parte resistente a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate dal 7.1.2010 al marzo 2013, conguagliate del debito di cui al punto precedente, pari all'importo lordo di € 4.425,24, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Teramo, 9.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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